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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2699/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via A. Manzoni n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giovina Marasco (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall. Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale Email_2 alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.12.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno ex art. 1, l. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 25.11.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova
1 consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente Sig. è “Invalido con riduzione permanente a meno di 1/3 della Parte_1 normale capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini”; 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore;
3) In via consequenziale, condannare l , Controparte_1 in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell CP_1 in Roma, Via Ciro Il Grande n.21, alla corresponsione – in favore del ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – dell' assegno ordinario di invalidità, dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la CP_1 carica presso la sede centrale dell in Roma, Viale delle Nazioni – EUR al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'udienza di discussione del 17/06/2025 – sostituita dalla modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza
2 impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «...ritengo che la Sig.ra Pt_2
debba essere riconosciuta: “non affetta da patologie tali da determinare una permanente
[...] riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (legge 12 giugno 1984 n° 222)” a decorrere dal 06/07/2017 data di presentazione della domanda amministrativa.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della precedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
3 - condanna . al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore dell' come per legge;
CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 18/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via A. Manzoni n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giovina Marasco (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall. Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale Email_2 alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.12.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno ex art. 1, l. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 25.11.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova
1 consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente Sig. è “Invalido con riduzione permanente a meno di 1/3 della Parte_1 normale capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini”; 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore;
3) In via consequenziale, condannare l , Controparte_1 in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell CP_1 in Roma, Via Ciro Il Grande n.21, alla corresponsione – in favore del ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – dell' assegno ordinario di invalidità, dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la CP_1 carica presso la sede centrale dell in Roma, Viale delle Nazioni – EUR al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art.93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'udienza di discussione del 17/06/2025 – sostituita dalla modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza
2 impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «...ritengo che la Sig.ra Pt_2
debba essere riconosciuta: “non affetta da patologie tali da determinare una permanente
[...] riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini (legge 12 giugno 1984 n° 222)” a decorrere dal 06/07/2017 data di presentazione della domanda amministrativa.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della precedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
3 - condanna . al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore dell' come per legge;
CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 18/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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