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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15387 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
– ATTRICI Parte_1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Sargeni
e
OR RC – – Controparte_1 CP_2
CONVENUTI - CONTUMACI
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno citato in riassunzione i convenuti Parte_1 Parte_2
in epigrafe deducendo quanto segue:
- OR RC, e avevano Controparte_1 Controparte_2
convenuto dinanzi al Giudice di Pace gli odierni attori in riassunzione chiedendo l'annullamento delle delibere assunte nell'assemblea del condominio di via del Pergolato n. 105 in Roma in data 30.7.2021;
- con ordinanza del 15.2.2023 il Giudice di Pace si dichiarava incompetente per valore;
- il giudizio è stato riassunto dai convenuti sulla scorta delle stesse eccezioni già
dedotte nella comparsa di costituzione in quel giudizio (carenza di legittimazione passiva, nullità dell'atto di citazione, omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e rigetto delle domande nel merito).
Hanno pertanto chiesto – in via preliminare – che vengano accolte le loro eccezioni preliminari e – nel merito – il rigetto delle domande attoree.
I convenuti non si è costituito in giudizio e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 16.1.2024.
La causa – senza espletamento di attività istruttoria – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025 in cui il difensore delle attrici ha espressamente dichiarato di rinunziare al termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve essere rilevato – in via preliminare ed assorbente – il difetto di legittimazione passiva delle odierne attrici in riassunzione relativamente all'impugnazione della delibera del condominio di via del Pergolato n. 105 in Roma promossa nei loro
personali confronti dai condomini OR, e . CP_1 Controparte_2
E' sufficiente rilevare – in proposito – che il risulta formalmente CP_3
amministrato da un amministratore come emergente dai numerosi verbali assembleari depositati in giudizio da parti attrici (cfr. allegati alla citazione).
Ne discende che la legittimazione passiva – nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari ex art. 1137 cod. civ. – spetta in via esclusiva all'amministratore in carica (cfr. Cass. 24806/2022: “Per consolidato orientamento di questa Corte, spetta in via
esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei
giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari”).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza dei convenuti in riassunzione e devono essere distratte in favore del difensore di parti attrici che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Parte_1 Parte_2
;
[...]
condanna in solido i OR, e al rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
processuali, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, IV e CA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Sargeni.
4.11.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
– ATTRICI Parte_1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Sargeni
e
OR RC – – Controparte_1 CP_2
CONVENUTI - CONTUMACI
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno citato in riassunzione i convenuti Parte_1 Parte_2
in epigrafe deducendo quanto segue:
- OR RC, e avevano Controparte_1 Controparte_2
convenuto dinanzi al Giudice di Pace gli odierni attori in riassunzione chiedendo l'annullamento delle delibere assunte nell'assemblea del condominio di via del Pergolato n. 105 in Roma in data 30.7.2021;
- con ordinanza del 15.2.2023 il Giudice di Pace si dichiarava incompetente per valore;
- il giudizio è stato riassunto dai convenuti sulla scorta delle stesse eccezioni già
dedotte nella comparsa di costituzione in quel giudizio (carenza di legittimazione passiva, nullità dell'atto di citazione, omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e rigetto delle domande nel merito).
Hanno pertanto chiesto – in via preliminare – che vengano accolte le loro eccezioni preliminari e – nel merito – il rigetto delle domande attoree.
I convenuti non si è costituito in giudizio e la loro contumacia è stata dichiarata all'udienza del 16.1.2024.
La causa – senza espletamento di attività istruttoria – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2025 in cui il difensore delle attrici ha espressamente dichiarato di rinunziare al termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve essere rilevato – in via preliminare ed assorbente – il difetto di legittimazione passiva delle odierne attrici in riassunzione relativamente all'impugnazione della delibera del condominio di via del Pergolato n. 105 in Roma promossa nei loro
personali confronti dai condomini OR, e . CP_1 Controparte_2
E' sufficiente rilevare – in proposito – che il risulta formalmente CP_3
amministrato da un amministratore come emergente dai numerosi verbali assembleari depositati in giudizio da parti attrici (cfr. allegati alla citazione).
Ne discende che la legittimazione passiva – nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari ex art. 1137 cod. civ. – spetta in via esclusiva all'amministratore in carica (cfr. Cass. 24806/2022: “Per consolidato orientamento di questa Corte, spetta in via
esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei
giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari”).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza dei convenuti in riassunzione e devono essere distratte in favore del difensore di parti attrici che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Parte_1 Parte_2
;
[...]
condanna in solido i OR, e al rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
processuali, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, IV e CA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Sargeni.
4.11.2025. IL GIUDICE