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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°3795 /2021
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 20 gennaio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 21/01/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°3795 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
(P.iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via dei Nebrodi n. 126, presso lo studio dell'Avv.to Lavinia Cipollina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
E
(P.iva n. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di
Belmonte n. 90, presso lo studio dell'Avv.to Rosario Di Legami, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
evocando in giudizio e premettendo di essere
[...] Controparte_2 stata intestataria del conto corrente di corrispondenza n. 10955080, acceso presso l'allora Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (oggi CP_2 CP_2
, assistito da apertura di credito, ha lamentato molteplici violazioni della
[...] disciplina di settore (i.e.: usurarietà dei tassi, indeterminatezza tasso interesse passivo applicato e commissioni, illegittima capitalizzazione delle competenze, anatocismo), in contrasto con l'art. 117 T.U.B. e l'art. 1375 c.c.; ha, dunque, agito per la ripetizione delle somme illecitamente capitalizzate e trattenute sul detto rapporto bancario e per il ricalcolo del correlativo saldo, con conseguente espulsione delle somme non dovute e con condanna di al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati. Controparte_3
2. Con comparsa tempestivamente depositata (il 2.8.2021, entro venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione), si è costituita (d'ora in avanti, Controparte_4 semplicemente , contestando le censure avversarie e rassegnando le CP_2 seguenti conclusioni:
«[…] 1) In via preliminare, ritenere e/o dichiarare inammissibile e/o infondata l'azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito per essere il credito prescritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
2) Nel merito, ritenere e/o dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande attoree di accertamento e di condanna, per le causali esposte in narrativa;
3) In via istruttoria, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta attorea di ctu tecnico-contabile, per le causali di cui in narrativa, con riserva di dedurre e produrre ulteriore documentazione anche in relazione al comportamento processuale di controparte […]» (cfr. pag. 12 della comparsa).
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., all'esito di questi è stata disposta consulenza tecnico-contabile (affidata alla perizia della dott.ssa ), Persona_1 come da ordinanza del 7.2.2022. Subentrato frattanto lo scrivente nella titolarità del procedimento, allo scadere del termine perentorio dell'8.10.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza di discussione orale del 20 gennaio 2025, ove
è stata decisa come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da CP_2
nel rispetto dell'onere di allegazione sulla medesima gravante, correttamente
[...] evaso con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare e senza la necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass., Sez. Un., n. 15895.2019; Cass., n. 7013.2020; Cass. n. 18144/2018), noto è l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso di versamenti con funzione solo ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati
(Cass., Sez. Un., n. 24418.2010; successiva conforme, Cass. n. 24051.2019). Nell'ipotesi di versamenti in corso di rapporto, dunque, occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano considerarsi quali pagamenti (suscettibili, quindi, di formare oggetto di ripetizione laddove risultino indebiti), evenienza che si verifica allorquando i versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Il saldo, tuttavia, da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie non è quello della banca, che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, ma è il cd. saldo rettificato, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito: tale è l'orientamento recentemente sposato dalla Suprema Corte (v. ordinanza n. 9141.2020 e Cass. n. 7721.2023), secondo cui, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
2. Ciò chiarito, oggetto del giudizio è la ricostruzione del saldo derivante dal su dettagliato rapporto di conto corrente (n. 10955080), aperto il 7.2.2007 ed estintosi il
28.2.2015, assistito da apertura di credito (secondo quanto dettagliato a pag. 2 della relazione peritale). Sia il contratto di conto corrente, che i contratti di apertura di credito risultano prodotti, come pure gli estratti conto dalla data di apertura del conto sino alla sua estinzione, sì che non sono serviti raccordi contabili. Per ogni contratto, inoltre, è stata verificata la previsione della capitalizzazione reciproca degli interessi.
La ricostruzione del saldo è stata correttamente operata dalla c.t.u. applicando i tassi e le spese contrattualmente previsti, ed in ogni caso mantenendo quelli applicati dalla banca ove più favorevoli al cliente, espungendo le CMS (in quanto non specificatamente previste e determinate) e ordinando le singole operazioni per data di valuta. Verificato il rispetto della disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi
(essendosi, come detto, formalmente convenuta la pari periodicità degli interessi attivi e passivi), escluse, a partire dal 1.1.14, le somme addebitate in violazione del regime previsto dall'art. 120, comma secondo, T.U.B. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis), il conto è stato altresì epurato di tutte le competenze e spese non pattuite, ivi includendo le voci 'giroconto interessi', trattandosi di addebiti non sostenuti, a monte, da una pattuizione scritta che ne legittimasse il giroconto sul conto ordinario, come meglio illustrato dalla c.t.u. a pag. 6 dei chiarimenti depositati il 19.7.2024, addebiti, perciò, da espungere dal conto e da restituire alla banca quali interessi di pertinenza dei conti anticipi di provenienza, conti, nondimeno, di cui non v'è in atti il contratto costitutivo e il cui accertamento esula dall'odierno contendere, difettando una domanda in tal senso sia del cliente che della banca. Così operando, il ricalcolo del conto corrente ordinario n. 10955080 conduce ad un saldo, al 28.2.2015, di € 9.008,85, pari al saldo ricostruito di € 21.868,47 al netto degli interessi indebitamente girocontati e che competono alla banca in virtù dei relativi conti di provenienza, pari ad €
12.859,62,).
Ai fini della prescrizione, giova osservare che, con riferimento al periodo antecedente al 13.7.2008 (data individuata alla luce di quella di notifica dell'istanza di mediazione), «[…] non sono stati individuati versamenti solutori, intendendosi per tali: - quelli effettuati in sede di eventuale estinzione di conti correnti recanti saldi negativi;
- i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, su conti in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista;
- i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento quali emergono dal contratto e dalle relative integrazioni e/o modifiche convenzionali, ovvero dalle univoche risultanze degli estratti conto e della ulteriore documentazione in atti (es segnalazione centrale rischi). La verifica
è stata condotta, sugli estratti conto prodotti dalla banca sia sulla base del conto corrente ricostruito»
(cfr. pagg.
7-8 della c.t.u.). Infondata, infine, l'asserita violazione del tasso soglia: come ha rilevato l'ausiliaria, «[…] La verifica condotta dalla sottoscritta ha evidenziato che non si è mai verificato il superamento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto, e pertanto non si è proceduto ad alcun ricalcolo», esito conseguenziale alla conduzione dell'indagine sul conto corrente riscostruito ed epurato di tutte le competenze, spese e commissioni non pattuite.
3. La domanda risarcitoria va rigettata per difetto di prove a supporto.
4. Con il che va provveduto come in dispositivo.
L'esito della lite, connotato dalla rideterminazione (in misura considerevole, visto che il saldo banca al 28.2.2015 era di € 831,99) del saldo passivo del rapporto in esame, induce a porre le spese di lite e di c.t.u. (quest'ultime già liquidate con separato decreto)
a carico di previa compensazione, quanto ai compensi (da liquidare in CP_2 ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 26.000,00), nella misura di 1/3 (in ragione del rigetto della domanda risarcitoria).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande di Parte_1
e per l'effetto:
[...]
- accerta in € 9.008,85 il saldo, a credito della correntista, al 28.2.2015, del conto corrente ordinario n. 10955080, oltre interessi dal 1.3.2015 al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna a corrispondere le spese del grado in favore Controparte_2 dell'attrice, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.384,66 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di
Controparte_2
Così deciso, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°3795 /2021
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 20 gennaio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 21/01/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°3795 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
(P.iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via dei Nebrodi n. 126, presso lo studio dell'Avv.to Lavinia Cipollina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
E
(P.iva n. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di
Belmonte n. 90, presso lo studio dell'Avv.to Rosario Di Legami, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
evocando in giudizio e premettendo di essere
[...] Controparte_2 stata intestataria del conto corrente di corrispondenza n. 10955080, acceso presso l'allora Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (oggi CP_2 CP_2
, assistito da apertura di credito, ha lamentato molteplici violazioni della
[...] disciplina di settore (i.e.: usurarietà dei tassi, indeterminatezza tasso interesse passivo applicato e commissioni, illegittima capitalizzazione delle competenze, anatocismo), in contrasto con l'art. 117 T.U.B. e l'art. 1375 c.c.; ha, dunque, agito per la ripetizione delle somme illecitamente capitalizzate e trattenute sul detto rapporto bancario e per il ricalcolo del correlativo saldo, con conseguente espulsione delle somme non dovute e con condanna di al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati. Controparte_3
2. Con comparsa tempestivamente depositata (il 2.8.2021, entro venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione), si è costituita (d'ora in avanti, Controparte_4 semplicemente , contestando le censure avversarie e rassegnando le CP_2 seguenti conclusioni:
«[…] 1) In via preliminare, ritenere e/o dichiarare inammissibile e/o infondata l'azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito per essere il credito prescritto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
2) Nel merito, ritenere e/o dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande attoree di accertamento e di condanna, per le causali esposte in narrativa;
3) In via istruttoria, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta attorea di ctu tecnico-contabile, per le causali di cui in narrativa, con riserva di dedurre e produrre ulteriore documentazione anche in relazione al comportamento processuale di controparte […]» (cfr. pag. 12 della comparsa).
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., all'esito di questi è stata disposta consulenza tecnico-contabile (affidata alla perizia della dott.ssa ), Persona_1 come da ordinanza del 7.2.2022. Subentrato frattanto lo scrivente nella titolarità del procedimento, allo scadere del termine perentorio dell'8.10.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza di discussione orale del 20 gennaio 2025, ove
è stata decisa come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da CP_2
nel rispetto dell'onere di allegazione sulla medesima gravante, correttamente
[...] evaso con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare e senza la necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass., Sez. Un., n. 15895.2019; Cass., n. 7013.2020; Cass. n. 18144/2018), noto è l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso di versamenti con funzione solo ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati
(Cass., Sez. Un., n. 24418.2010; successiva conforme, Cass. n. 24051.2019). Nell'ipotesi di versamenti in corso di rapporto, dunque, occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano considerarsi quali pagamenti (suscettibili, quindi, di formare oggetto di ripetizione laddove risultino indebiti), evenienza che si verifica allorquando i versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Il saldo, tuttavia, da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie non è quello della banca, che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, ma è il cd. saldo rettificato, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito: tale è l'orientamento recentemente sposato dalla Suprema Corte (v. ordinanza n. 9141.2020 e Cass. n. 7721.2023), secondo cui, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
2. Ciò chiarito, oggetto del giudizio è la ricostruzione del saldo derivante dal su dettagliato rapporto di conto corrente (n. 10955080), aperto il 7.2.2007 ed estintosi il
28.2.2015, assistito da apertura di credito (secondo quanto dettagliato a pag. 2 della relazione peritale). Sia il contratto di conto corrente, che i contratti di apertura di credito risultano prodotti, come pure gli estratti conto dalla data di apertura del conto sino alla sua estinzione, sì che non sono serviti raccordi contabili. Per ogni contratto, inoltre, è stata verificata la previsione della capitalizzazione reciproca degli interessi.
La ricostruzione del saldo è stata correttamente operata dalla c.t.u. applicando i tassi e le spese contrattualmente previsti, ed in ogni caso mantenendo quelli applicati dalla banca ove più favorevoli al cliente, espungendo le CMS (in quanto non specificatamente previste e determinate) e ordinando le singole operazioni per data di valuta. Verificato il rispetto della disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi
(essendosi, come detto, formalmente convenuta la pari periodicità degli interessi attivi e passivi), escluse, a partire dal 1.1.14, le somme addebitate in violazione del regime previsto dall'art. 120, comma secondo, T.U.B. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis), il conto è stato altresì epurato di tutte le competenze e spese non pattuite, ivi includendo le voci 'giroconto interessi', trattandosi di addebiti non sostenuti, a monte, da una pattuizione scritta che ne legittimasse il giroconto sul conto ordinario, come meglio illustrato dalla c.t.u. a pag. 6 dei chiarimenti depositati il 19.7.2024, addebiti, perciò, da espungere dal conto e da restituire alla banca quali interessi di pertinenza dei conti anticipi di provenienza, conti, nondimeno, di cui non v'è in atti il contratto costitutivo e il cui accertamento esula dall'odierno contendere, difettando una domanda in tal senso sia del cliente che della banca. Così operando, il ricalcolo del conto corrente ordinario n. 10955080 conduce ad un saldo, al 28.2.2015, di € 9.008,85, pari al saldo ricostruito di € 21.868,47 al netto degli interessi indebitamente girocontati e che competono alla banca in virtù dei relativi conti di provenienza, pari ad €
12.859,62,).
Ai fini della prescrizione, giova osservare che, con riferimento al periodo antecedente al 13.7.2008 (data individuata alla luce di quella di notifica dell'istanza di mediazione), «[…] non sono stati individuati versamenti solutori, intendendosi per tali: - quelli effettuati in sede di eventuale estinzione di conti correnti recanti saldi negativi;
- i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, su conti in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista;
- i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento quali emergono dal contratto e dalle relative integrazioni e/o modifiche convenzionali, ovvero dalle univoche risultanze degli estratti conto e della ulteriore documentazione in atti (es segnalazione centrale rischi). La verifica
è stata condotta, sugli estratti conto prodotti dalla banca sia sulla base del conto corrente ricostruito»
(cfr. pagg.
7-8 della c.t.u.). Infondata, infine, l'asserita violazione del tasso soglia: come ha rilevato l'ausiliaria, «[…] La verifica condotta dalla sottoscritta ha evidenziato che non si è mai verificato il superamento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto, e pertanto non si è proceduto ad alcun ricalcolo», esito conseguenziale alla conduzione dell'indagine sul conto corrente riscostruito ed epurato di tutte le competenze, spese e commissioni non pattuite.
3. La domanda risarcitoria va rigettata per difetto di prove a supporto.
4. Con il che va provveduto come in dispositivo.
L'esito della lite, connotato dalla rideterminazione (in misura considerevole, visto che il saldo banca al 28.2.2015 era di € 831,99) del saldo passivo del rapporto in esame, induce a porre le spese di lite e di c.t.u. (quest'ultime già liquidate con separato decreto)
a carico di previa compensazione, quanto ai compensi (da liquidare in CP_2 ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 26.000,00), nella misura di 1/3 (in ragione del rigetto della domanda risarcitoria).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande di Parte_1
e per l'effetto:
[...]
- accerta in € 9.008,85 il saldo, a credito della correntista, al 28.2.2015, del conto corrente ordinario n. 10955080, oltre interessi dal 1.3.2015 al dì dell'effettiva corresponsione;
- condanna a corrispondere le spese del grado in favore Controparte_2 dell'attrice, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.384,66 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di
Controparte_2
Così deciso, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi