Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 2267 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Ferrara, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trappeto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
dell’ordinanza n.-OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trappeto in data 27 agosto 2025 e notificata agli odierni ricorrenti in data 1 settembre 2025, con la quale è stata ordinata ai medesimi la demolizione delle opere edilizie realizzate in territorio del Comune di Trappeto, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato in data 26 novembre 2025, i Sigg. -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-hanno adito il TAR, chiedendo l’annullamento – previa sospensione cautelare – dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 27 agosto 2025, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trappeto.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-era ed è proprietario esclusivo di un fabbricato ad uso di civile abitazione sito nel Comune di Trappeto, in -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-.
b) La proprietà dell’immobile derivava da testamento pubblico della defunta Sig.ra -OMISSIS-, coniuge del ricorrente, la quale decedeva in data 4 marzo 2024 negli Stati Uniti d’America. Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, figlio della predetta, pur convivendo nell’immobile, non risultava titolare di alcun diritto reale sul bene, essendo rimasto del tutto estraneo alla successione testamentaria.
c) Il fabbricato, realizzato circa 35/40 anni prima, risultava composto da due elevazioni fuori terra, oltre torrino scala con copertura a terrazzo praticabile, con annessa corte parzialmente recintata. Esso costituiva da lungo tempo l’abitazione principale del nucleo familiare del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-e, successivamente, anche del nucleo familiare del figlio -OMISSIS-, comprensivo della compagna e di due figli minori in tenerissima età.
d) In data 9 aprile 2025 veniva effettuato un sopralluogo da parte della Polizia Municipale di Trappeto e del personale dell’Ufficio Tecnico comunale. All’esito di tale accertamento, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune adottava l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, che veniva notificata ai ricorrenti in data 1 settembre 2025, con la quale si ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni.
e) Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-rappresentava, sin da subito, la concreta volontà di regolarizzare l’immobile mediante la presentazione di istanza di sanatoria edilizia, ove e nella misura in cui ciò risultasse consentito dalla normativa vigente.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, i ricorrenti -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, deducendone plurimi profili di illegittimità.
In primo luogo, hanno eccepito la carenza assoluta di legittimazione passiva del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, destinatario del provvedimento pur essendo privo di qualsiasi diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile, chiedendone pertanto l’esclusione.
I ricorrenti hanno altresì lamentato la erronea applicazione della normativa edilizia, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, evidenziando come l’Amministrazione non abbia considerato l’epoca di realizzazione dell’immobile, la sua funzione di abitazione principale e la possibilità di regolarizzazione.
Hanno infine dedotto la sproporzione e intempestività dell’ordinanza, adottata a distanza di decenni dalla realizzazione delle opere, in assenza di una concreta valutazione dell’interesse pubblico attuale e senza comparazione con gli interessi privati coinvolti.
2 – Nessuno si è costituito per il Comune di Trappeto.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, previo avviso di possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a.
4 – Ciò posto, i Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-hanno impugnato l’ordinanza n.-OMISSIS- del 27 agosto 2025, con la quale il Comune di Trappeto ha ordinato la demolizione di opere edilizie ritenute abusive, insistenti su un fabbricato sito in Trappeto, -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili. In particolare, hanno lamentato la carenza di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche in considerazione dell’epoca di realizzazione delle opere, della loro destinazione ad abitazione principale e della possibilità di una futura regolarizzazione.
Con specifico riferimento alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS-, è stata inoltre dedotta la totale carenza di legittimazione passiva, non essendo lo stesso proprietario dell’immobile né autore delle opere contestate.
4.1 – Relativamente a quest’ultimo aspetto si osserva che dagli atti di causa non risulta che il predetto sia titolare di diritti reali sull’immobile oggetto dell’ordinanza, né è stato provato, o anche solo dedotto, che lo stesso abbia avuto un ruolo quale autore materiale o committente delle opere edilizie contestate. In assenza di tali elementi, l’estensione nei suoi confronti dell’ordine di demolizione è priva di fondamento, talché l’atto impugnato è senz’altro illegittimo con riferimento alla posizione di detto ricorrente.
4.2 – Quanto all’altro ricorrente, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che l’Amministrazione comunale, a seguito di sopralluogo effettuato in data 9 aprile 2025, ha accertato la realizzazione, in assenza di titoli edilizi, di un fabbricato ad uso di civile abitazione composto da due elevazioni fuori terra oltre torrino scala con copertura a terrazzo praticabile, nonché di opere di recinzione e sistemazione della corte pertinenziale, insistenti sulla particella catastale n.-OMISSIS-.
L’ordinanza descrive analiticamente le opere ritenute abusive, ne indica le caratteristiche dimensionali e costruttive e dà atto della loro realizzazione sine titulo , richiamando espressamente la disciplina repressiva di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, come recepita dalla normativa regionale.
Il quadro emergente dal provvedimento impugnato non risulta scalfito dalle censure dedotte dal ricorrente, tutte infondate.
In particolare, la contestazione del difetto di motivazione e della erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 si presenta generica e non coglie nel segno, atteso che il provvedimento impugnato, di natura vincolata, reca – come già evidenziato – una puntuale individuazione delle opere abusive e ne consente la chiara riconducibilità alla fattispecie repressiva prevista dalla citata disposizione normativa, che impone l’adozione dell’ordine di demolizione in presenza di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo. In tale contesto, l’individuazione delle opere e della loro abusività vale, al contempo, a escludere sia il lamentato difetto di motivazione sia la dedotta insussistenza dei presupposti applicativi della norma invocata.
La funzione dell’atto repressivo è, infatti, quella di ristabilire la legalità violata, sicché l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso edilizio deve ritenersi in re ipsa , senza necessità di una ulteriore o specifica motivazione sulle ragioni dell’atto.
Le ulteriori doglianze, incentrate sulla violazione del principio di proporzionalità, sul lungo decorso del tempo dalla realizzazione delle opere e sull’impatto socio-abitativo della misura, non sono fondate, trattandosi di profili che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza amministrativa (tra le molte, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), non assumono rilievo in presenza di un provvedimento vincolato quale l’ordine di demolizione. In particolare, in caso di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo, l’Amministrazione è tenuta ad adottare la misura ripristinatoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, a prescindere dal decorso del tempo e da profili soggettivi riferibili alla sfera del privato, e senza poter effettuare alcuna valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse privato idonea a condurre a soluzioni diverse da quella adottata.
Ne consegue che le censure svolte dal ricorrente, in quanto dirette a sollecitare valutazioni estranee allo schema normativo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, vanno respinte.
4.3 – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione con riferimento alla posizione del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-e respinto per la restante parte.
5 – Quanto al regolamento delle spese di giudizio, il Collegio ritiene di non porle a carico dell’Amministrazione, alla luce della soccombenza reciproca, in ragione dell’esito differenziato del giudizio, conclusosi con l’accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione di uno dei ricorrenti e con il suo rigetto nei confronti dell’altro.
In tale contesto, non può disporsi la compensazione delle spese, poiché tale statuizione presuppone la presenza di oneri o controcrediti reciproci tra le parti, evenienza che nella specie non ricorre, atteso che il Comune non si è costituito in giudizio e non ha quindi sostenuto alcuna spesa suscettibile di compensazione. Per questa ragione, in luogo della compensazione, deve dichiararsi la non ripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo, Sezione 5a, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla posizione del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nei suoi confronti, e lo respinge nei confronti del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-; dichiara le spese di giudizio non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IL | TE EN |
IL SEGRETARIO