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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769/2025 R.G.A.C.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Milazzo, Via Gen. G.Nastasi 18 C.F._1
(Compl. Le Palme), presso lo studio dell'avv. Santina Dante, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, elettivamente domiciliato in Milazzo, Via E. Cosenz n. 51, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- resistente- avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2025 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario il CP_2
18.09.2004 a Pace del Mela (ME); che dal matrimonio nascevano tre figli: Per_1
(maggiorenne, studentessa universitaria), e i minori e (gemelli, nati il Per_2 Per_3
7.05.2016); che la convivenza diveniva intollerabile per condotte del marito contrarie ai doveri coniugali, consistenti in reiterati allontanamenti dalla casa familiare in occasione di contrasti, nella mancata condivisione delle decisioni economiche e familiari, nonché in atteggiamenti maschilisti e assenza di supporto emotivo, a cui si aggiungevano comportamenti destabilizzanti verso i figli, con frasi denigratorie nei confronti della madre e pressioni psicologiche sui minori.
La ricorrente rappresentava che dal maggio 2024 il resistente viveva stabilmente fuori casa, nonostante richieste di rientro, anche con modalità ritenute preoccupanti, tanto da indurre la ricorrente a diffidarlo formalmente. Adduceva, infine, che le parti erano comproprietarie della casa coniugale sita in Pace del Mela e di un magazzino sito in San Filippo del Mela, che ciascuno disponeva di reddito proprio (il marito titolare di ditta individuale, la moglie lavoratrice dipendente), che esistono conti correnti separati e uno cointestato e che il tenore di vita è stato discreto, seppur vi siano debiti per utenze e tributi locali non pagati dal marito.
Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “pronunciare la separazione personale dei coniugi
e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
-I coniugi vivranno separati, secondo le disposizioni di legge, con obbligo di mutuo rispetto. -La dimora coniugale, sita in Pace del Mela, Via Finata Prima, 10, rimane assegnata alla moglie e ai tre figli con lei conviventi, con tutto quanto in essa contenuto (arredi, corredi e suppellettili). -I figli minori e , domiciliati Per_2 Per_3 presso la madre, siano affidati, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale e ne cureranno, di comune accordo,
l'educazione e l'istruzione, consultandosi in ordine alle scelte e alle decisioni di maggiore interesse relative alla prole. I genitori siano gravati, in particolare, dell'onere di concordare l'indirizzo educativo, ideologico, culturale e religioso dei minori, tenendo conto dell'età degli stessi, al precipuo scopo di garantirgli una crescita sana ed equilibrata, nonché uno stile di vita improntato da un sano e qualificato apporto valoriale. Siano, altresì, gravati dall'onere di assumere concordemente le decisioni afferenti gli standard educativi e le singole decisioni di particolare interesse relative alla vita e all'educazione dei minori, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta sul tipo di scuola e sull'indirizzo di studio, nel rispetto della personalità di e e delle loro capacità, inclinazioni naturali ed Per_2 Per_3 aspirazioni e quanto altro possa avere incidenza sull'educazione e sullo stile di vita dei minori. -Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli sempre, previo accordo con la madre, o, in mancanza di accordo secondo il seguente calendario: nei giorni di martedì
e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nel periodo invernale (11 settembre - 9 giugno), e dalle ore 17,00 alle ore 22,00, nel periodo estivo (10 giugno - 10 settembre), prevedendosi, inoltre, che nel mese di agosto i figli verranno accompagnati a casa entro le ore 23,00. a settimane alterne, dalle ore 18,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento, con orario di rientro che verrà posticipato alle ore 23,00 nel periodo estivo (come sopra individuato) e alle ore 24,00 nel mese di agosto. tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo tale da includere, ad anni alterni, la festività del Natale o quella di Capodanno, dalle ore 11,00 del primo giorno e sino alle ore 23,00 del giorno di rientro;
tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo da comprendere, ad anni alterni, la festività della Pasqua o quella del successivo lunedì, dalle ore 11,00 del primo giorno e sino alle ore 23,00 del giorno di rientro;
nel periodo estivo, ossia nei mesi di luglio e di agosto, per quindici giorni: una settimana, con pernottamento, nel mese di luglio, e una settimana, con pernottamento, nel mese di agosto. Ciò con l'obbligo di concordare i viaggi per vacanza che i bambini potranno fare con uno o con l'altro, obbligandosi a che i figli sentano l'altro genitore nel momento in cui si vengano a trovare con uno di essi, in sede
o altrove;
i giorni del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto e dell'8 dicembre verranno trascorsi dai minori, ad anni alterni, con uno o con
l'altro genitore, con l'intesa che il padre prenderà i minori alle 9,00 del mattino per poi riportarli alla madre entro le ore 23,00 e, il 15 di agosto, entro le ore 24,00; in assenza di accordi diversi, il giorno della festa della mamma e quello della festa del papà verranno trascorsi con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno dei bambini verrà trascorso dagli stessi possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e che concorderanno le modalità dei festeggiamenti, privilegiando i desideri di e . In caso di disaccordo, Per_2 Per_3
i minori trascorreranno mezza giornata (sino alle ore 17,30) con uno dei genitori e
l'altra mezza giornata (sino alle 23,00) con l'altro genitore, per festeggiare il loro compleanno.
-Ciascuno dei genitori si impegna a comunicare all'altro tempestivamente ogni accadimento riguardante la salute dei minori. -Il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_2
la somma di Euro 900,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 figli , e (euro 300,00 per ciascuno). Ciò fino a quando gli Per_1 Per_2 Per_3 stessi non saranno economicamente autosufficienti e con un reddito continuativo che gli consenta di vivere in maniera dignitosa. Il suddetto importo, da rivalutarsi annualmente come per legge in base all'indice Istat, verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 5
(cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario o con altre modalità di pagamento che le parti concorderanno. -Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei tre figli verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura di metà ciascuno. […] Le spese che la sig.ra corrisponderà per i figli minori alla baby Pt_1 sitter, al pagamento del centro ludico, dei campi estivi, del grest e quant'altro non andranno previamente concordate ed il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_2
la metà delle stesse entro giorni quindici da quando verranno sostenute. Pt_1
-Resta inteso che tutti i debiti pregressi relativi alla dimora coniugale - utenza idrica, Tari, e spese varie - verranno pagate tutte e per intero dal sig. entro sei CP_2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. -L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla ricorrente, con obbligo per il Bertè di fornire il relativo consenso
a semplice richiesta della moglie. -Le detrazioni fiscali per i figli andranno fruite da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno. -Nessuna somma ciascuno dei coniugi verserà all'altro a titolo di contributo di mantenimento, al quale gli stessi formalmente e reciprocamente rinunciano, anche nel caso dovesse sopravvenire un mutamento in peggio delle condizioni economiche, di salute e di vita di uno e/o dell'altra. -Le spese per le utenze della dimora coniugale, nonché quelle per servizio idrico e tari, graveranno sulla sig.ra dal momento della pubblicazione della Pt_1 sentenza di separazione in avanti, rimanendo il Bertè obbligato ad estinguere i debiti arretrati relativi a Tari, servizio idrico e quant'altro afferente alla dimora coniugale.
Si chiede che i provvedimenti da emettersi in sede di udienza di comparizione dei coniugi siano conformi alle suddette richieste e si riserva al prosieguo ogni altra deduzione, produzione e richiesta istruttoria”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_2 aderiva alla domanda di separazione, nonché di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che continuerà ad abitarla con i figli e a quella di affidamento condiviso della prole. Precisava che la questione controversa riguardava esclusivamente il quantum dell'assegno di mantenimento. Nello specifico, il resistente rappresentava: che ciascun coniuge godeva di una propria fonte di reddito;
di essere titolare della ditta individuale
General Impianti con reddito annuo di circa 16.000 euro;
di aver provato a locare per un periodo di tempo un appartamento dopo la separazione di fatto ma, non riuscendo a fare fronte ai costi, è stato costretto a chiedere ospitalità alla propria madre;
di sostenere in via esclusiva il finanziamento cointestato acceso per le spese del diciottesimo compleanno della figlia , con scadenza nel 2029, pari ad euro 464,00 mensili Per_1 oltre che le spese pari ad euro 461,00 mensili per un finanziamento che gli è stato riconosciuto a seguito del periodo pandemico.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni: “1) Pronunciare, anche con sentenza ND, la separazione dei coniugi
[...]
e . 2)Disporre l'affido condiviso dei minori e CP_2 Parte_1 Per_2
ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale e Per_3 avranno obbligo di curare, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione, consultandosi in ordine alle scelte ed alle decisioni di maggiore interesse relative alla prole. 3) Individuare la collocazione privilegiata dei minori nel domicilio materno.
4)Assegnare la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla sig.ra Parte_1 che la occuperà con i figli , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, e con i minori e . 5) Disporre il diritto di visita e Per_2 Per_3 permanenza dei minori con il padre secondo la previsione indicata nel corpo del presente atto. 6)Disporre che il sig. versi, a titolo di contributo per il CP_2 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 300,00. L'assegno unico universale continuerà a essere percepito dalla sig.ra . 7)Le spese straordinarie saranno Pt_1 sopportate da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. 8) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”
In data 17 novembre 2025 veniva depositata la richiesta relazione dei Servizi
Sociali incaricati, mentre il consultorio familiare che ha preso in carico la coppia genitoriale ha comunicato che avrebbero inviato relazione al termine dell'intervento.
All'udienza del 4.12.2025 il Giudice, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
Ai fini della decisione risulta superflua la relazione del consultorio familiare e si ritengono inconducenti le richieste di prova formulate da parte attrice.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Specificamente, la ricorrente ha affermato che la convivenza, inizialmente costituita sotto i migliori auspici, col trascorrere del tempo, è purtroppo divenuta intollerabile (v. atto di ricorso) e il si associava alla domanda CP_2 di separazione, pur sostenendo di subirla.
Passando alle questioni inerenti i figli della coppia, in relazione alla figlia nulla deve essere statuito in ordine al proprio affidamento e al diritto di visita Per_1 con il genitore non collocatario, avendo ella raggiunto la maggiore età.
Per i gemelli minori e si osserva che entrambe le parti Per_2 Per_3 concordano in ordine all'affidamento congiunto degli stessi, con domiciliazione prevalente presso la madre, che continuerà ad abitare la casa familiare insieme ai figli.
Ne discende che, tenuto conto della congiunta volontà manifestata dai genitori ed in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto esistente, va disposto l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3 domiciliazione prevalente presso la madre alla quale, pertanto, deve essere assegnata la casa familiare, ove peraltro vive ininterrottamente dalla separazione di fatto con il CP_2
e su cui non vi è contestazione alcuna.
In punto di affidamento, anche la relazione dei Servizi Sociali in atti non evidenzia segnali di pregiudizio nei confronti dei minori;
piuttosto ciò che emerge è che i gemelli vengono coinvolti nelle dinamiche familiari dal padre, che alle volte “parla male della madre o della sorella, e in tali occasioni lo invitano a smettere” oppure che sono “al corrente degli incendi subiti dal padre” o ancora, che “il padre accusa la madre di aver sperperato denaro per suoi acquisti e non per esigenze familiari” e che tale gesto è per loro “motivo di tristezza”.
È auspicabile che le parti si impegnino a mantenere lontano dai figli le loro dinamiche disfunzionali e li tengano fuori dai loro eventuali contrasti, evitando di esprimere giudizi negativi sull'altro genitore e concentrandosi, piuttosto, sulla qualità del tempo che trascorrono con i minori, garantendo agli stessi un ambiente sereno e confacente alle necessità dei due bambini di nove anni.
Il padre, salvo diversi accordi liberamente assunti con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, tenuto conto che le parti non hanno depositato alcun piano genitoriale: a) due giorni alla settimana dalle 14,00 alle ore 20,00 (o alle ore 22,00 nel periodo estivo) da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il martedì ed il venerdì), nonché a settimane alterne dalle ore
14,00 del sabato e sino alle ore 19,00 della domenica;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il
30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di trascorrere con il minore un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta; e) il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Tale generica disciplina dovrà essere applicata con riferimento al diritto di pernotto a far data da quando il troverà una sistemazione abitativa autonoma, CP_2 reinserendo gradualmente la routine serale con i minori.
Ed infatti, anche a seguito dell'audizione personale, è emerso: che i gemelli non pernottano con il padre da diverso tempo, ed in particolare nelle dichiarazioni di Pt_1
è stato precisato che “da quando il padre ha lasciato la casa coniugale i
[...] bambini non pernottano con lui, a parte qualche occasione in cui i bimbi hanno dormito presso la nonna paterna dove abitava anche il ”; che aveva manifestato CP_2 Per_3 dei disagi le volte in cui aveva dormito con il padre presso la casa della nonna paterna;
che, in ogni caso, lo stesso preferisce che i minori “continuino a pernottare CP_2 presso la casa familiare fino a quando non troverò una sistemazione abitativa autonoma”(cfr. verbale udienza del 4.12.2025). Resta inteso, pertanto, che finché le suddette condizioni non si saranno avverate, i minori non pernotteranno con il padre, e, sempre su accordo di entrambe le parti, i minori trascorreranno a settimane alterne con il , l'intera giornata del sabato o della domenica dalle ore 10,00 alle ore 22.00. CP_2
Parimenti, nei giorni festivi in cui i minori trascorreranno con il padre l'intera giornata, gli stessi verranno riportati a casa per il pernotto.
Per quanto concerne il mantenimento di , e si osserva Per_1 Per_3 Per_2 che il dovere dei genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del 14-02-2003).
Con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, giova altresì sottolineare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013), tanto che neppure lo stato di disoccupazione incolpevole esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento
(Cass. n. 41040/2012) in tal caso la determinazione della misura dell'assegno si fonda sulla capacità lavorativa generica”.
Con riferimento alla determinazione dell'importo dell'assegno il Collegio, considerata l'età dei figli minori (9 anni) e di (19 anni), le loro esigenze, il Per_1 tempo trascorso con la madre, il reddito percepito da parte resistente così come gravato dal pagamento dei due finanziamenti, ritiene equo determinare l'importo dell'assegno nella misura di euro 600,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli.
Va opportunamente precisato che il versamento dell'importo di 200,00 euro mensili per il mantenimento di ciascun figlio è la cifra minima che questo Tribunale prevede per il mantenimento della prole anche qualora si trattasse di genitori disoccupati.
Nel caso di specie, il è titolare della ditta individuale General Impianti di CP_2
Bertè Carmelo, con sede a San Filippo del Mela (ME), Via Antonio Basile, 18, Partita
Iva: , che opera nell'ambito della termoidraulica, con attività prevalente di P.IVA_1 installazione e manutenzione di stufe e condizionatori con reddito annuo di circa €
16.000,00 (cfr. comparsa di costituzione e risposta), attività che certamente ha subito in negativo il periodo del Covid come tutte le imprese artigiane ma che comunque garantiva alla famiglia di effettuare spese negli anni 2022/2023 pari ad euro 49.200,00 oltre al pagamento ordinario di utenze, tributi, auto, assicurazione ecc. (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per le figlie, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie
"obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
L'assegno unico e universale verrà percepito interamente da parte ricorrente.
Nulla deve essere disposto in merito all'assegno di mantenimento per i coniugi non avendo gli stessi avanzato nessuna domanda in tal senso e avendo dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Inammissibili, in quanto non inerenti l'oggetto del giudizio, sono le questioni inerenti il pagamento dei debiti pregressi per utenze e tributi relativi alla casa coniugale. Tenuto conto della materia trattata, della difficile prevedibilità dell'esito della lite e della soccombenza parziale delle parti rispetto all'assegno di mantenimento dei figli, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di giudizio fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 18.09.2004 nel CP_2
Comune di Pace del Mela giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'atto n. 8, parte 2, serie A Ufficio 1 anno 2004;
- affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
- disciplina il diritto di visita del genitore non collocatario come meglio specificato in parte motiva;
- ordina a di versare entro il giorno 5 di ogni mese a parte CP_2 ricorrente, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli pari ad euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che l'assegno unico venga percepito interamente da;
Parte_1
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
5/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.