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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4505/2024, riservata per la decisione all'udienza del 6 novembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Aprilia, via G. Verdi n.4, presso lo studio dell'avv. Michele Volpe, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Fondi, via Benedetto Terenzio n. 26/A, presso lo studio dell'avv. Mariapaola Paolini, giusta procura allegata al decreto ingiuntivo;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente opposizione: -In via preliminare, rigettare ogni istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante i
pagina 1 di 5 numerosi acconti non contabilizzati nelle proposte di parcella vidimate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, le quali contengono inoltre richiamo ad attività in realtà non espletata dal ricorrente;
- Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso a fronte di progetti di parcelle, comprensive di attività professionali non effettivamente espletate e comunque computate in maniera superiore a quanto effettivamente dovuto, e senza tenere conto dei numerosi acconti corrisposti dalla Sig.ra
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore Parte_1
del sottoscritto procuratore antistatario”;
Per l'opposto: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione, domanda ed eccezione disattesa, previamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione spiegata dalla ricorrente basata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare tale opposizione inammissibile e/o comunque rigettarla interamente nel merito, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di opposizione, oltre al relativo rimborso forfettario e agli accessori di legge”.
Oggetto: Liquidazione dei compensi di avvocato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 26.09.2024, adiva l'intestato Tribunale Controparte_1
esponendo di essere creditore di per l'importo di € 29.995,45, a Parte_1 titolo di compensi e spese forfettarie maturate per l'attività difensiva svolta in suo favore, giuste parcelle munite di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Latina. Chiedeva quindi emettersi, nei confronti della controparte, un decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato, oltre interessi e spese processuali.
pagina 2 di 5 Emesso il decreto ingiuntivo n. 1152/2024 ed effettuata la notifica all'ingiunta, veniva proposta opposizione ad opera di con ricorso dell'11.11.2024. Parte_1
Contestava, in particolare, l'opponente il quantum dell'avversa pretesa creditoria giacché non erano stati detratti gli acconti, versati all'ingiungente a mezzo di assegni ed in denaro contante, oltre a lamentare non adeguatezza del compenso richiesto.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Fissata la prima udienza per il giorno 17.06.2025 ed effettuata la notifica all'opposto, quest'ultimo si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta del
28.05.2025, eccependo tra l'altro la tardività dell'opposizione. Rappresentava, infatti, che la controparte non aveva depositato il decreto ingiuntivo notificato, non essendo possibile accertare, in questa sede, la tempestività dell'opposizione. Nel merito, contestava poi di avere ricevuto pagamenti in denaro contante e deduceva che i bonifici riguardavano la prestazione professionale resa in altri giudizi. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” (cfr. Cass., sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023).
Va dunque ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione, tutte le volte in cui sia comunque possibile risalire alla tempestività della stessa sulla base del restante materiale di causa, ritualmente acquisito agli atti del processo.
pagina 3 di 5 Deve poi ulteriormente rammentarsi che il presente giudizio è stato introdotto mediante ricorso, essendo sottoposto al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per quanto riguarda la liquidazione dei compensi per attività giudiziali civili, e comunque alle previsioni di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c., per quanto concerne le prestazioni stragiudiziali e giudiziali penali, estranee all'ambito applicativo del citato procedimento ma comunque compatibili con il rito semplificato di cognizione, introdotto con d.lgs. n. 149/2022. Infatti, già nella vigenza del rito sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c., si era precisato che “l'opposizione
a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163
e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702- bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022).
Ai fini della tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, occorre dunque guardare non già alla data della notifica dello stesso, bensì a quella dell'iscrizione al ruolo della causa come momento determinativo della pendenza della lite.
Ciò premesso, si osserva che il decreto è stato depositato il 27.09.2024, alle ore 16:17, ed
è stato comunicato all'opposto il 30.09.2024. Anche ammesso, dunque, che la notifica sia avvenuta il giorno stesso in cui l'opposto è venuto a conoscenza dell'ingiunzione, va detto che il termine per l'opposizione sarebbe venuto a scadere in data 9.11.2024.
Il predetto termine deve, tuttavia, intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 155, quinto comma, c.p.c. cadendo nella giornata di sabato.
Deve pertanto ritenersi la tempestività del deposito del ricorso, avvenuto l'11.11.2024, cioè il primo lunedì successivo.
pagina 4 di 5 Segue il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da parte opposta e la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo.
3. Trattandosi di sentenza non definitiva su questione pregiudiziale di rito, la regolamentazione delle spese avverrà all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta;
2) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo davanti a sé;
3) Spese al merito.
Così deciso in Latina, il 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4505/2024, riservata per la decisione all'udienza del 6 novembre 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Aprilia, via G. Verdi n.4, presso lo studio dell'avv. Michele Volpe, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Fondi, via Benedetto Terenzio n. 26/A, presso lo studio dell'avv. Mariapaola Paolini, giusta procura allegata al decreto ingiuntivo;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente opposizione: -In via preliminare, rigettare ogni istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante i
pagina 1 di 5 numerosi acconti non contabilizzati nelle proposte di parcella vidimate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, le quali contengono inoltre richiamo ad attività in realtà non espletata dal ricorrente;
- Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso a fronte di progetti di parcelle, comprensive di attività professionali non effettivamente espletate e comunque computate in maniera superiore a quanto effettivamente dovuto, e senza tenere conto dei numerosi acconti corrisposti dalla Sig.ra
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore Parte_1
del sottoscritto procuratore antistatario”;
Per l'opposto: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione, domanda ed eccezione disattesa, previamente concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione spiegata dalla ricorrente basata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare tale opposizione inammissibile e/o comunque rigettarla interamente nel merito, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di opposizione, oltre al relativo rimborso forfettario e agli accessori di legge”.
Oggetto: Liquidazione dei compensi di avvocato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 26.09.2024, adiva l'intestato Tribunale Controparte_1
esponendo di essere creditore di per l'importo di € 29.995,45, a Parte_1 titolo di compensi e spese forfettarie maturate per l'attività difensiva svolta in suo favore, giuste parcelle munite di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Latina. Chiedeva quindi emettersi, nei confronti della controparte, un decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato, oltre interessi e spese processuali.
pagina 2 di 5 Emesso il decreto ingiuntivo n. 1152/2024 ed effettuata la notifica all'ingiunta, veniva proposta opposizione ad opera di con ricorso dell'11.11.2024. Parte_1
Contestava, in particolare, l'opponente il quantum dell'avversa pretesa creditoria giacché non erano stati detratti gli acconti, versati all'ingiungente a mezzo di assegni ed in denaro contante, oltre a lamentare non adeguatezza del compenso richiesto.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Fissata la prima udienza per il giorno 17.06.2025 ed effettuata la notifica all'opposto, quest'ultimo si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta del
28.05.2025, eccependo tra l'altro la tardività dell'opposizione. Rappresentava, infatti, che la controparte non aveva depositato il decreto ingiuntivo notificato, non essendo possibile accertare, in questa sede, la tempestività dell'opposizione. Nel merito, contestava poi di avere ricevuto pagamenti in denaro contante e deduceva che i bonifici riguardavano la prestazione professionale resa in altri giudizi. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tutto ciò premesso, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” (cfr. Cass., sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023).
Va dunque ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione, tutte le volte in cui sia comunque possibile risalire alla tempestività della stessa sulla base del restante materiale di causa, ritualmente acquisito agli atti del processo.
pagina 3 di 5 Deve poi ulteriormente rammentarsi che il presente giudizio è stato introdotto mediante ricorso, essendo sottoposto al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, per quanto riguarda la liquidazione dei compensi per attività giudiziali civili, e comunque alle previsioni di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c., per quanto concerne le prestazioni stragiudiziali e giudiziali penali, estranee all'ambito applicativo del citato procedimento ma comunque compatibili con il rito semplificato di cognizione, introdotto con d.lgs. n. 149/2022. Infatti, già nella vigenza del rito sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c., si era precisato che “l'opposizione
a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163
e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702- bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022).
Ai fini della tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, occorre dunque guardare non già alla data della notifica dello stesso, bensì a quella dell'iscrizione al ruolo della causa come momento determinativo della pendenza della lite.
Ciò premesso, si osserva che il decreto è stato depositato il 27.09.2024, alle ore 16:17, ed
è stato comunicato all'opposto il 30.09.2024. Anche ammesso, dunque, che la notifica sia avvenuta il giorno stesso in cui l'opposto è venuto a conoscenza dell'ingiunzione, va detto che il termine per l'opposizione sarebbe venuto a scadere in data 9.11.2024.
Il predetto termine deve, tuttavia, intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 155, quinto comma, c.p.c. cadendo nella giornata di sabato.
Deve pertanto ritenersi la tempestività del deposito del ricorso, avvenuto l'11.11.2024, cioè il primo lunedì successivo.
pagina 4 di 5 Segue il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da parte opposta e la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo.
3. Trattandosi di sentenza non definitiva su questione pregiudiziale di rito, la regolamentazione delle spese avverrà all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta;
2) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo davanti a sé;
3) Spese al merito.
Così deciso in Latina, il 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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