CASS
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 12/05/2025, n. 17763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17763 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17763 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AN CE, ritenuto che il primo motivo di ricorso,(che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione del diritto di difesa AMA.. dell'imputaN non appare manifestamente infondato, avuto riguardo questione di nullità per violazione del diritto di difesa, ritualmente eccepita innanzi al giudice di merito, ma ritenuta dalla Corte di appello inidonea a determinare la regressione del processo per mancanza di interesse, in quanto, di fatto, "nulla era avvenuto che avrebbe potuto pregiudicare il diritto di difesa"; considerato che, come evidenziato dalla difesa, una volta accertata la nullità, verificatasi nella fase dell'udienza preliminare, per essere l'imputato, rimasto privo di un difensore fiduciario (a causa della cancellazione dall'albo dell'avv. Vincenzo Vittorio Zagami) ed assistito da un difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen., occorreva disporre la regressione del procedimento nella fase in cui detta nullità si era verificata e cioè all'udienza preliminare al fine di consentire alla parte di esercitare le prerogative difensive proprie di tale fase;
ritenuto che la ricorrenza di un motivo non manifestamente infondato, consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (maturata in data 25/8/2023), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il Consigliere Est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17763 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AN CE, ritenuto che il primo motivo di ricorso,(che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione del diritto di difesa AMA.. dell'imputaN non appare manifestamente infondato, avuto riguardo questione di nullità per violazione del diritto di difesa, ritualmente eccepita innanzi al giudice di merito, ma ritenuta dalla Corte di appello inidonea a determinare la regressione del processo per mancanza di interesse, in quanto, di fatto, "nulla era avvenuto che avrebbe potuto pregiudicare il diritto di difesa"; considerato che, come evidenziato dalla difesa, una volta accertata la nullità, verificatasi nella fase dell'udienza preliminare, per essere l'imputato, rimasto privo di un difensore fiduciario (a causa della cancellazione dall'albo dell'avv. Vincenzo Vittorio Zagami) ed assistito da un difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen., occorreva disporre la regressione del procedimento nella fase in cui detta nullità si era verificata e cioè all'udienza preliminare al fine di consentire alla parte di esercitare le prerogative difensive proprie di tale fase;
ritenuto che la ricorrenza di un motivo non manifestamente infondato, consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (maturata in data 25/8/2023), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il Consigliere Est. Il Presidente