Sentenza 11 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. L'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva produce il vincolo del ne bis in idemAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03282/2026REG.PROV.COLL.
N. 09386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2025, proposto da RI CC GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Vitelleschi 26;
contro
Figc - Federazione Italiana GI AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Giancarlo Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11450/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Figc - Federazione Italiana GI ALo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. SC DI e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Passalacqua e Giancarlo Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1.RI CC GO, all’esito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 30714 del 2021, ha riassunto dinanzi al giudice amministrativo il giudizio di risarcimento del danno nei confronti della F.I.G.C., giudizio inizialmente instaurato presso il giudice ordinario. Il ricorrente (socio unico della Regal s.p.a., a sua volta socia al 99% della A.C. IO s.p.a.) ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito a causa della complessiva condotta della F.I.G.C., che, da un lato, ha escluso la A.C. IO s.p.a., unitamente ad altre società, dal campionato di calcio 2002-2003, ma non l’ha successivamente riammessa, in questo modo discriminandola dalle altre società (escluse, ma riammesse), e, dall’altro lato, ha applicato l’art. 52, commi 6, 7, 8 e 9, delle proprie norme organizzative interne (disposizioni oggi eliminate), privando la A.C. IO s.p.a. del titolo sportivo (attribuito a titolo originario e senza alcun corrispettivo ad altra società, facente capo ad altri soggetti), tramite una “espropriazione di fatto”, con grave pregiudizio del diritto di proprietà e dei valori costituzionali.
2. Il T.a.r. adito ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto avente ad oggetto, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.a., una questione già definitivamente decisa dal giudice amministrativo, all’esito di un precedente giudizio, con la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 (avverso cui è stato proposto appello rigettato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010). Si è, inoltre, aggiunto che la domanda è stata proposta oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai sensi dell’art. 2947 c.c., risalendo la condotta denunciata al 2002 ed essendo stata notificata la citazione dinanzi al Tribunale di Firenze in data 26 ottobre 2020, mentre le diffide, di cui non vi è prova di notifica, risalgono al 7 luglio 2013 e 15 ottobre 2018 (a distanza di un lasso temporale superiore a cinque anni).
3. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso e tardiva l’azione proposta, in quanto, da un lato, il ne bis in idem non può operare in assenza di una pronuncia di merito e, dall’altro lato, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale e non quinquennale ed è stato, comunque, ritualmente interrotto. Nell’appello si è evidenziato che le sentenze intervenute si sono limitate ad escludere la legittimazione attiva di RI CC GO, senza pronunciarsi sulla sua legittimazione propria ed esclusiva per i danni diretti subiti e senza tenere conto della sua posizione e della sua riconosciuta legittimazione procedimentale, che avrebbe dovuto comportare la comunicazione dei provvedimenti assunti dalla F.I.G.C. E’ stata, dunque, riproposta la domanda risarcitoria formulata in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituita la F.I.G.C., che ha chiesto il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante per lite temeraria, in considerazione delle plurime sentenze sfavorevoli già adottate in ordine alla vicenda in esame.
All’esito dello scambio di ulteriori memorie, all’udienza pubblica del 23 aprile 2026, la causa è passata in decisione.
IT
4. L’appello è infondato.
4.1. La sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da RI CC GO per difetto di legittimazione attiva, in quanto mero duplicato, sebbene formulato in proprio e nella qualità di socio unico della s.r.l. Regal Produzioni Cinematografiche e Televisive, dell’istanza risarcitoria già proposta da tale società nella dichiarata qualità di socio di maggioranza della fallita società di calcio A.C. IO (istanza dichiarata inammissibile con sentenza non impugnata dalla ricorrente e quindi passata in giudicato).
In tale decisione si legge che “in caso di dichiarazione di fallimento, il socio della società fallita non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della stessa, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore, discendente dagli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali o connesse, la cui esperibilità resta pertanto riservata al potere decisionale del solo curatore. Il socio della società fallita può solo chiedere al curatore e all’interno della procedura fallimentare l’assunzione di iniziative da lui ritenute necessarie nell’interesse della procedura, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fallimentare. E quindi agendo, al limite, contro la curatela ove ritenga che essa non abbia svolto in modo adeguato i suoi compiti. Si tratta di principi che rimangono fermi anche se il ricorrente, dopo le iniziative giudiziarie infruttuose attivate dalla società di cui è socio unico e, quindi, sostanzialmente proprietario, ritiene di poter utilmente ripercorrere la medesima via con un mero scambio di ruoli, cioè proponendosi questa volta come socio unico di una società a sua volta socia maggioritaria della fallita A.C. IO s.p.a., e prospettando cioè non il danno economico subito dalla società di cui è proprietario, ma quello che assume di aver sofferto personalmente. In sostanza nel caso in esame il sig. CC GO non agisce neppure quale socio della A.C. IO s.p.a. in fallimento – qualità che, come si è detto, non porterebbe comunque a riconoscergli la legittimazione attiva – ma come socio unico della Regal Produzioni Cinematografiche e Televisive s.r.l., che è a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della IO, con la conseguenza che, come correttamente rilevato dalla F.I.G.C. nella memoria difensiva, il suo collegamento con la società fallita è addirittura di secondo grado”.
Nel rigettare l’appello, con la sentenza n. 5147 del 2010, il Consiglio di Stato ha evidenziato che RI CC GO si è limitato a riproporre, seppure in proprio e nella qualità di socio unico della Regal Produzioni Cinematografiche e Televisive s.r.l., l’istanza risarcitoria che detta società aveva già proposto, per la quale è sprovvisto di legittimazione diretta o surrogatoria, potendo riconoscersi quest’ultima solo al fallito (e non al socio del socio della società fallita) ed in caso di grave inerzia degli organi fallimentari.
4.2. Pur prescindendo dalle sentenze del T.a.r. Lazio n. 5364 del 2009 e del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010, deve rilevarsi che il danno prospettato dal ricorrente/appellante in questo giudizio è quello consistente nella perdita patrimoniale della società di capitali, che è un danno diretto di quest’ultima e solo riflesso del socio ricorrente, che non può, pertanto, chiederne il relativo risarcimento, stante la differenza soggettiva e la distinzione del patrimonio della società di capitali e di quello del relativo socio (v., tra le tante, Cass., 28 maggio 2025, n. 14265, e Cass., 27 aprile 2025, n. 11071, che, in tema di azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali, hanno affermato che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, per cui la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la diminuzione del valore quota di partecipazione è solo una proiezione del ridotto valore del patrimonio sociale).
Più precisamente, come si evince chiaramente dal ricorso introduttivo, p. 20ss., il danno lamentato è costituito dalla potenziale perdita reddituale e dalla perdita di chance subita dalla IO, in conseguenza della revoca dell’affiliazione e del ritiro del titolo sportivo: un pregiudizio che solo in via indiretta e riflessa si ripercuote sulla socia della IO (Regal s.r.l.) e sul socio di quest’ultima (RI CC GO). Né può pervenirsi a conclusioni diverse per l’asserito danno esistenziale, che è stato pur sempre configurato quale conseguenza di vicende relative alla A.C. IO e non alla persona fisica di RI CC GO.
In definitiva, il ricorrente/appellante non è il titolare del diritto, di cui lamenta la lesione, e non ha, quindi, la legittimazione attiva rispetto all’azione risarcitoria proposta.
Alla mancanza di legittimazione attiva si aggiunge l’assenza/inconfigurabilità di un suo diritto (personale) al risarcimento del danno.
4.3. A tali argomentazioni, che vanno ad integrare la ratio decidendi della sentenza impugnata, va aggiunto che l’appellante non ha allegato alcun elemento idoneo a differenziare ed integrare la domanda proposta in questa sede da quella formulata nel precedente giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 ed in appello con quella del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010. In particolare non ha fornito alcuna indicazione circa l’esito della procedura fallimentare e/o circa le vicende delle società coinvolte, per cui, come rilevato dal giudice di primo grado, la domanda proposta resta effettivamente preclusa dalle precedenti sentenze.
Invero, si tende ad affermare, in giurisprudenza, che la pronuncia in rito di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, per cui non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (v., tra le tante, Cass., 11 luglio 2024, n. 19039, secondo cui il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio).
Tale principio opera sicuramente con riferimento alle sentenze di rigetto in rito della domanda in conseguenza di un limite processuale, quale, ad esempio, l’assenza di un presupposto processuale in senso stretto o il verificarsi di una preclusione processuale (tra le tante, Cass., 22 ottobre 2020, n. 23130, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale).
Tuttavia, le sentenze invocate nella decisione oggi impugnata, pur non essendo tecnicamente sentenze di merito, hanno dichiarato inammissibile la domanda per difetto della legittimazione attiva del ricorrente e, cioè, per difetto di una delle condizioni dell’azione, rectius una delle condizioni necessarie affinché il giudice possa decidere il merito della causa.
L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito, con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione, circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190). Più precisamente la legittimazione attiva, ricondotta da una parte della dottrina moderna ad una più ampia categoria dei presupposti processuali, viene intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, per cui va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto è riconducibile (Cass., 29 settembre 2006, n. 21192).
Da tali premesse deriva che la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 (avverso cui è stato proposto appello rigettato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010), pur non essendo una sentenza di merito, contenente l’accertamento (negativo) della inesistenza del diritto sostanziale al risarcimento del danno, è una sentenza che ha accertato l’inesistenza del diritto di RI CC GO di ottenere una pronuncia di merito in ordine alla situazione giuridica soggettiva azionata: diritto autonomo da quello sostanziale, sebbene ad esso strumentale. Pertanto, pur non essendosi formato un giudicato sostanziale riconducibile all’art. 2909 c.c. in ordine al diritto sostanziale, tale sentenza, in virtù del giudicato formale, produce ugualmente il vincolo del ne bis in idem. Difatti, dall’art. 395, n. 5, c.p.c., che assoggetta alla revocazione tutte le sentenze contrarie ad altre precedenti aventi tra le parti autorità di cosa giudicata, senza distinguere tra giudicato formale e sostanziale, si desume una portata più ampia del vincolo del ne bis in idem rispetto a quello del giudicato sostanziale. Del resto, il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., esclude la possibilità di riproporre la stessa domanda, definitivamente rigettata, sia pure per motivi processuali, senza superare o rimuovere gli ostacoli processuali già accertati (v., in questo senso, Cass., 13 settembre 2005, n. 18129, secondo cui il principio del ne bis in idem è posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che - attraverso attività inutili - si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo).
Pertanto, nonostante la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 (avverso cui è stato proposto appello rigettato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010) non contenga alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato dal punto di vista sostanziale, relativamente al diritto sostanziale dedotto, da tale sentenza deriva, comunque, il vincolo di ne bis in idem, che esonera il giudice dall’esaminare la domanda nel merito, in assenza di elementi nuovi idonei a superare l’accertata inesistenza, in capo al ricorrente/appellante, del diritto di ottenere una pronuncia di merito in ordine alla situazione giuridica azionata.
4.4. Il rigetto del primo profilo di doglianza rende superfluo quello ulteriore, relativo al termine di prescrizione (Cass., 24 maggio 2006, n. 12372, secondo cui quando una decisione impugnata si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, rigettato il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla riforma della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta).
5.In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la necessaria integrazione della motivazione della sentenza impugnata. Né si ravvisano il dolo o la colpa grave dell’appellante, proprio in considerazione della necessaria integrazione della motivazione della sentenza e della complessità della questione giuridica avente ad oggetto il vincolo derivante dalle sentenze di rito, per cui va respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria ex articolo 96, comma 1, c.p.c., proposta dall’appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
SC DI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SC DI | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO