Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 06/03/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2026, proposto collettivamente da
EL TO, nato a [...] il [...]; NI TO, nato a [...] il [...]; NI TO, nato a [...], il [...]; SE TO, nata a [...] il [...]; AZ Di Paola, nata a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dalle avvocatesse NTna Castellucci e Martina Abate, entrambe con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Villabate, Settore V/Sviluppo del Territorio, Economico ed Igiene Ambientale, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. 189 del 20.11.2025 emessa dal Comune di Villabate ai sensi dell’articolo 31, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, notificata agli odierni ricorrenti in data 24.11.2025 e 03.12.2025, con cui è stata ordinata la demolizione: “delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, nell’immobile sito in via Vittorio Emanuele, 10, censito al N.C.E.U al Fg. 1, part.lla 2136, subb. 5, 6, 21 e 25, oltre al RIPRISTINO dei luoghi ovvero, dello stato dell’intero immobile così come autorizzato da Questo Ente, giusta Licenza del 09.08.1963 e successivo Permesso di abitabilità del 11.01.1965 e del 12.01.1965, come accertato in sede di sopralluogo e dagli atti depositati presso Questo servizio. Gli interventi di cui sopra, ed oggetto della presente, consistono in: - interventi edili (sub. 5 e 6 piano seminterrato): frazionamento, cambio d’uso, opere interne, allaccio alla p.f., aumento volume/superficie e variazione prospetti; - interventi edili (sub. 21 e 25): realizzazione intero piano (quarto rispetto la Via Emanuele), ad uso residenziale composto da due unità immobiliari, con sviluppo volumetrico di mc. 560,00 c. e superficie coperta di mq. 196,00 c.; - interventi edili (sub. 23): realizzazione struttura a chiusura del terrazzo laterale, con affaccio sulla via W. Tobagi (piano terra rispetto la via V. Emanuele), con conseguente aumento di volume” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto, ivi incluse le note prot. 20120, 20121 e 20127 del 29.10.2025 notificate in data 03.11.2025, 06.11.2025 e 30.10.2025, con cui l’Amministrazione intimata “ha chiesto ai sigg. TO SE, NI (1993), VI e NI (1986) di trasmettere entro tre giorni dalla notifica dell’eventuale documentazione attestante la legittimità dei rispettivi immobili” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO GL e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato De Rosa, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.1) Mercé atto di gravame proposto collettivamente dinanzi questo Tribunale i ricorrenti hanno domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 31, 37, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 10 legge reg. n. 16/2016; illegittimità dell’ordine di demolizione per le opere di frazionamento interno; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10, 21 octies, legge n. 241/1990; difetto di istruttoria; violazione del principio di leale collaborazione ;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 23 ter, 31, d.P.R. n. 380/2001 come recepiti dalla legge reg. n. 16/2016; illegittimità della sanzione demolitoria per asserito mutamento di destinazione d’uso in abitazione e/o attività commerciale; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 octies legge n. 241/1990; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione del principio di leale collaborazione (particella 2136, sub nn. 5 e 6) ;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà in relazione al quarto piano (particella 2136, sub nn. 21 e 25) ;
IV) Illegittimità dell’ordinanza di demolizione per eccesso di potere; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere hanno esposto di essere i comproprietari (in parte per acquisto iure hereditario , in parte per donazione inter vivos ) di un immobile a più elevazioni fuori terra, oltre locale seminterrato, nel territorio del Comune di Villabate, via Vittorio Emanuele/via W. Tobagi.
Tale cespite, identificato catastalmente al foglio 1, part. nn. 2193 e 2136, sub nn. 5, 6, 21, 23, 25, è stato realizzato in forza di regolare Licenza edilizia rilasciata il 28.06.1963 (versata in atti come allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente, insieme al relativo progetto edilizio).
Senonché, in seguito ad un’ispezione sui luoghi da parte della Guardia di Finanza, ad esito della quale è stato accertato che il locale seminterrato del suddetto immobile era stato adibito, in assenza dei necessari titoli di legge, a laboratorio per attività artigiana (nello specifico a lavanderia), l’Amministrazione intimata ha adottato le determinazioni specificate in epigrafe, ingiungendo la demolizione di alcune superfetazioni abusive del fabbricato, presenti sia al piano seminterrato, che sulla sua superficie di copertura.
2) Alla camera di consiglio del 18.02.2026, dopo la prospettazione difensiva del difensore di parte ricorrente, il Tribunale, verificato il decorso dei termini, di cui all’art. 60 cod. proc. amm., nonché la corretta instaurazione del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, ha dato avviso alle parti presenti (debitamente riportato nel verbale di udienza) della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi ha trattenuto la causa in decisone.
3) Sciogliendo la riserva formulata in camera di consiglio questo Tribunale, come già anticipato alle parti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per decidere la controversia mercé sentenza in forma semplificata.
Nel merito, rigetta il gravame di parte ricorrente in quanto infondato sotto ogni profilo.
4.1) Mercé il primo motivo di gravame i ricorrenti hanno prospettato, in relazione agli abusi edilizi realizzati nel piano seminterrato del fabbricato di loro proprietà (esattamente, il frazionamento di tale unità abitativa, in uno al cambio della sua destinazione d’uso, alla realizzazione di opere interne, all’allaccio alla p.f., con aumento di volumetria e superficie, nonché variazione dei prospetti) che l’intervento edilizio in effetti realizzato consisterebbe in un semplice frazionamento di un unico ambiente preesistente, senza aumento di cubatura e privo d’incidenza sul prospetto del fabbricato; un intervento sussumibile, in ragione di tali peculiarità, tra quelli di manutenzione straordinaria , subordinati a S.C.I.A. ed insuscettibili di essere sanzionati ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Sotto un altro aspetto hanno lamentato che il Comune di Villabate, prima di adottare l’ingiunzione di demolizione gravata, pur avendo avvertito gli interessati del suo intendimento mediante avviso di avvio del procedimento, avrebbe assegnato un termine per controdedurre (e versare in atti documentazione) di appena tre giorni; un termine istruttorio così breve da non avergli consentito di avviare, come pur anticipato all’Amministrazione intimata, la procedura di sanatoria dei manufatti in discorso.
Tale modo di procedere, oltre a costituire una palese violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino, sarebbe anche un sintomo dell’eccesso di potere, che affliggerebbe le determinazioni gravate, sia sotto il profilo del difetto d’istruttoria, che sotto quello della violazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale.
4.2) Con il secondo motivo, sempre attinente ai manufatti abusivi realizzati al piano seminterrato, è stato dedotto, dalla natura temporanea dei medesimi, che in realtà nessuna effettiva modificazione della destinazione d’uso di tale u.i. sarebbe stata mai realizzata.
Anche opinando il contrario, la medesima dovrebbe essere ritenuta come ormai cessata per effetto dei provvedimenti repressivi adottati (parallelamente a quelli oggetto del decidere) dalla Guardia di Finanza per inibire la prosecuzione dell’attività commerciale esercitata nei luoghi.
Sotto altro e concorrente profilo è stato prospettato che l’ingiunzione di demolizione gravata sarebbe da considerarsi illegittimamente adottata, in quanto l’Amministrazione non avrebbe accertato preliminarmente, come invece era tenuta a fare, l’effettivo aggravio del carico urbanistico provocato dall’intervento edilizio in discorso.
Al contempo, agendo in modo del tutto sproporzionato, il Comune intimato avrebbe ingiunto la demolizione oltre che dei manufatti abusivi, pure delle strutture originarie e legittime del fabbricato. In particolare, su quest’ultimo aspetto, i ricorrenti hanno prospettato che l’aumento di volumetria contestatogli, esattamente la realizzazione in mancanza di titolo edilizio di un vano a piano seminterrato di mq 8,00, risalirebbe alla costruzione del corpo di fabbrica, essendosi reso necessario, all’epoca, per assicurare la stabilità statica dell’edificio.
Per quanto esposto in gravame quello di proprietà di ricorrenti sarebbe un edificio con struttura edile a travi e muri portanti, in cui sarebbe necessario far coincidere l’impronta di tutte le sezioni orizzontali del fabbricato per consentire di scaricare correttamente il peso a terra. Di talché le differenze tra il corpo di fabbrica esistente e quello raffigurato nel progetto edilizio approvato nel 1963 con il rilascio della Licenza edilizia, sarebbero da ritenere un mero refuso del progetto.
Di effettivamente diverso rispetto al fabbricato originale ci sarebbe soltanto la realizzazione, in tale vano supposto come abusivo, di un locale wc e di alcuni serbatoi a servizio dell’intero stabile; intervento edilizio, quello in discorso, anch’esso in regime di S.C.I.A. in quanto opera di manutenzione straordinaria , tale perciò da non giustificare l’adozione delle determinazioni gravate.
Ignorando la conformità dell’opera alla zonizzazione dell’area e la coincidenza della sagoma dell’edificio con quella del corpo di fabbrica realizzato negli Anni Sessanta, il Comune intimato avrebbe adottato un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in spregio al principio di proporzionalità delle sanzioni edilizie ed in violazione della disciplina sulla partecipazione procedimentale.
4.3) I motivi testé esposti, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti ai medesimi manufatti abusivi, risultano privi di pregio per le motivazioni che seguono.
Mercé l’ordinanza gravata il Comune di Villabate ha ingiunto la demolizione delle opere abusive, realizzate a piano seminterrato, così descritte: “per l’intera unità immobiliare, oggetto di sequestro – il riferimento è al sequestro dei luoghi disposto dalla Guardia di Finanza con verbale n. 586870/2025 – (posta al piano seminterrato del fabbricato ad uso residenziale, censito al N.C.E.U. al Fg. 1, part.lla 2136, originariamente unico vano), risulta frazionata (subb. 5 e 6) con conseguente modifica della sua destinazione d’uso originaria (garage), realizzazione di alcune opere interne, tra cui un servizio igienico con conseguente aumento della superficie e volume, modifica del fronte su via W. Tobagi e realizzazione di allaccio su pubblica fognatura. Detta unità immobiliare, oggi frazionata, a seguito di visura catastale di ufficio, risulta censita al N.C.E.U. al Fg. 1, part.lla 2136, sub. 5 e 6” .
Parte ricorrente adduce che il frazionamento di tale particella in due subordinati distinti dovrebbe essere sussunto tra gli interventi edilizi soggetti a semplice Segnalazione certificata, non ricompresi nel novero delle fattispecie di abuso edilizio sanzionabili ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (recante il T.U. Edilizio).
Senonché tale intervento edilizio è stato in realtà realizzato al fine del cambio della destinazione d’uso della particella in discorso, da locale pertinenziale adibito a garage ad esercizio commerciale e laboratorio artigianale.
Il Tribunale ritiene perciò che, per appurare quale si il regime edilizio delle opere in discorso, non sia possibile prescindere dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “Nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del solo profilo strutturale, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al medesimo scopo pratico” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 14.10.2022, n. 8778).
Nel caso a mani il frazionamento dell’u.i. in due subordinati distinti è un aspetto di un intervento edilizio più complesso, diretto alla modifica della destinazione d’uso ed al cambio di categoria funzionale, pacificamente subordinato al rilascio di Permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 ter T.U. Edilizia. Di talché, sotto questo primo profilo, il gravame è meritevole di rigetto.
4.4) Si dimostra del pari infondata l’ulteriore censura articolata nel primo motivo di ricorso, secondo cui l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto far precedere l’adozione dell’ingiunzione di demolizione gravata da una congrua fase istruttoria, in modo da dare la possibilità agli interessati di avviare le procedure per la regolarizzazione delle opere abusive.
Invero, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’art. 31 T.U. Edilizia struttura l’intervento repressivo degli abusi edilizi in fasi distinte. In particolare, la prima di tali fasi è attivata dalla notizia dell’esecuzione di interventi in assenza di Permesso di costruire (nonché in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali). Sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell’esistenza dell’illecito, con un’ordinanza, che ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione dei manufatti. Dall’adozione di tale ingiunzione decorre un termine perentorio di novanta giorni, entro il quale il destinatario della medesima ha facoltà di formulare l’istanza di accertamento di regolarizzazione di tali manufatti (cfr. Cons. Stato, Ad, Plen., sent. 11.10.2023, n.16).
È quindi in tale seconda fase, successiva all’ingiunzione di demolizione, piuttosto che nelle more degli incombenti istruttori propedeutici alla sua adozione, che i ricorrenti avrebbero dovuto fare istanza di sanatoria dei manufatti abusivi; come, peraltro, effettivamente accaduto nel caso di lite, stante il fatto che tale istanza risulta essere stata in effetti presentata dagli interessati, come da documentazione versata in atti il 14.02.2026.
4.5) In ordine all’ulteriore prospettazione, secondo cui la modificazione della destinazione d’uso contestata dall’Amministrazione intimata sarebbe in realtà priva di rilievo, in considerazione della sua temporaneità, il Tribunale osserva che, pur prescindendo nell’esame di tale profilo dalla questione attinente all’aumento di volumetria del locale seminterrato (di cui meglio infra), l’intervento edilizio sanzionato è una modificazione di destinazione d’uso con opere.
Invero, oltre al già esaminato frazionamento in due subordinati distinti della particella a piano seminterrato, sono state realizzate delle opere interne (l’allaccio alla rete fognaria, la realizzazione di un locale wc) ancora in essere. Dette opere, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, attribuiscono natura permanente alla modificazione dei luoghi frutto dell’intervento edilizio in discorso.
4.6) Parte ricorrente ha lamentato altresì che l’Amministrazione comunale non abbia verificato l’effettivo aumento di carico urbanistico, conseguente alla modificazione della destinazione d’uso del locale seminterrato, prima di adottare le determinazioni gravate.
In senso contrario questo Tribunale considera tuttavia che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale concernente la fattispecie, analoga a quella oggetto del decidere, della modificazione di destinazione d’uso di un locale pertinenziale, realizzata mercé impianti tecnologici tali da renderlo fruibile in modo permanente per una finalità abitativa, la costruzione di manufatti di tal natura implica, di per se stessa, un aumento della volumetria abitabile ed un contestuale aggravamento del carico urbanistico (cfr. Corte Cass., Sez. III pen., sent. 11.04.2022, n. 13703 ed in senso conforme ibidem , Sez. III pen., sent. 07.05.2015, n. 42453; Sez. Fer., sent. 30.08.2012, n. 43885).
Come poc’anzi anticipato, quello oggetto del decidere è un intervento di cambio della destinazione d’uso con opere permanenti dal punto di vista strutturale; e funzionalmente dirette ad attribuire all’u.i. una stabile destinazione alla fruizione per fini commerciali/artigianali, tale perciò da implicare un aumento di carico urbanistico rispetto alla destinazione originaria a garage .
4.7) Infine sull’ultimo profilo dei motivi di ricorso in esame, in allegato alla nuova documentazione versata in atti, concernente l’istanza di sanatoria edilizia, di cui al precedente punto 4.4), è stata prodotta anche una piantina dell’ambiente a piano seminterrato, in cui è riportato con campitura colorata il vano realizzato in mancanza del necessario titolo edilizio, il quale (di altezza m 1,57 e larghezza m. 5,20) risulta occupare una porzione di area, che, negli elaborati grafici allegati alla Licenza edilizia rilasciata dal Comune intimato nel 1963, era destinata a rimanere libera al fine di assicurare il distacco tra il fabbricato di proprietà dei ricorrenti e quelli limitrofi.
È opportuno aggiungere che, nella Relazione tecnica allegata alla suddetta istanza, tale vano viene così descritto: “la S.C.I.A. in sanatoria…viene presentata per la regolarizzazione di opere edili realizzate in assenza di titolo abilitativo…consistenti nel frazionamento, diversa distribuzione interna, realizzazione W.C. con annesso allaccio alla rete fognaria comunale su via Walter Tobagi, variazione del retroprospetto su via Walter Tobagi…Relativamente all’incremento volumetrico riscontrato…si precisa che l’immobile nella sua consistenza, volumetrica, non ha mai subito nessuna variazione o opera che abbia comportato un aumento della volumetria, in quanto l’ampliamento accertato non è altro che un’errata rappresentazione grafica riportata nell’allegato grafico allegato alla licenza edilizia del 09.08.1963, in quanto viene riportata una porzione della sagoma del piano scantinato con una consistenza inferiore, oltre che priva di misure e dati numerici. Detta consistenza per una superficie di mq 8,16 è da sempre esistente e realizzata sin dall’origine come accertato da stralcio aerofotogrammetrico…che si allega” (si tratta dell’aerofotogrammetria versata in atti come allegato n. 8 in data 03.02.2026).
Poste tali premesse, è necessario puntualizzare innanzitutto che le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza di un progetto edilizio già approvato (fattispecie che i ricorrenti prospettano essersi verificata nel caso oggetto del decidere) pur non comportando un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione ( a fortiori se tale mutamento dovesse al contrario esserci) sono soggette al rilascio di un titolo edilizio in variante (cfr. Corte Cass., Sez. III pen., sent. 29.11.2023, n. 47680).
Per quanto è dato evincere dagli atti di causa non risulta però che tale incombente sia stato rispettato nel caso oggetto del decidere, circostanza che implica la natura abusiva dell’opera in questione.
In ogni caso, la giustificazione tecnica prospettata dai ricorrenti al fine di scongiurare la demolizione di tale manufatto, vale a dire la necessità di assicurare la tenuta statica del fabbricato, non ha alcuna implicazione sulla legittimità degli atti gravati.
Invero, come chiarito dal Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio in un caso analogo a quello a mani, “Le difficoltà di esecuzione dell’ordine demolitorio di un abuso edilizio, legate all’impossibilità di esecuzione senza compromettere la stabilità dell’immobile, rilevano solo nella fase esecutiva dell’ordinanza demolitoria, la cui legittimità non è inficiata da difficoltà di esecuzione della stessa, che ben possono essere fatte valere dall’interessato al momento in cui deve dare attuazione all’ingiunzione” (cfr. T.A.R. lazio, Roma, Sez. II, sent. 05.01.2021, n. 124).
5.1) Passando ad esaminare il terzo motivo di gravame, che ha ad oggetto la costruzione di due nuove uu.ii. sulla superficie di copertura del fabbricato, con conseguente aumento di volumetria e superficie utile, i ricorrenti hanno lamentato che sarebbe stata ingiunta la demolizione, oltre che di queste superfetazioni abusive, anche di due manufatti preesistenti ed autorizzati con la Licenza edilizia del 1963, vale a dire la torretta di ricovero del vano ascensore ed un locale lavanderia.
Sotto altro e concorrente profilo hanno dedotto, dalla genericità della descrizione delle opere abusive, tale da non consentire di distinguere le medesime dai corpi di fabbrica preesistenti e legittimi, l’illegittimità in parte qua dell’intera determinazione attinente all’ultimo piano del loro fabbricato.
Hanno aggiunto inoltre che il Comune intimato, agendo in modo illegittimo, non avrebbe tenuto conto della portata circoscritta degli abusi commessi e della conseguente applicabilità alla fattispecie oggetto del decidere di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, T.U. Edilizia, nella parte in cui consente la cd. fiscalizzazione dell’abuso, vale a dire di pagare una sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria.
5.2) Nessuno di tali profili di censura risulta tuttavia fondato.
Invero, nelle determinazioni gravate le opere abusive in discorso sono state così descritte: “nel fabbricato…risultano modificati tutti i prospetti…nonché la realizzazione di un nuovo piano (ex copertura piana) corrispondente al quarto piano rispetto la via V. Emanuele, il quale sviluppa un volume complessivo di mc 590,00 (n. 2 unità immobiliari ad uso residenziale, subb 21 e 25)”.
Lo specifico riferimento ai due nuovi subordinati ad uso residenziale, in cui tale elevazione fuori terra è stata suddivisa mercé la realizzazione dei manufatti in discorso, non lascia adito, invero, ad alcun dubbio sulla circostanza che l’ordine di riduzione in pristino adottato dal Comune intimato ha ad oggetto esclusivamente le opere nuove ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate nel 1963.
Per quel che concerne, poi, la mancata fiscalizzazione dell’abuso, tra la nuova documentazione versata in atti dai ricorrenti figura anche una Relazione tecnica a firma Ing. Rinella, in cui si legge testualmente quanto segue: “La copertura dell’intero appartamento posto al piano quarto prospettante via Walter Tobagi, censito al foglio n. 01, p.lla 2136, sub. 25 proprietà TO NI e TO SE risulta essere in lamiera precaria e struttura in ferro, tompagni in alluminio e vetro, il tutto precario e di facile rimozione; La copertura dell’intero appartamento posto al piano quarto prospettante su Corso Vittorio Emanuele, censito al foglio n. 01, p,.lla 2136, sub. 21 proprietà TO NI risulta essere in parte in isolpack con struttura in ferro per una superficie di mq. 50.00 circa… la demolizione delle strutture esistenti al piano quarto sono possibili limitatamente alle strutture precarie come copertura isolpak e lamiera, struttura portante in ferro e relative tramezzature interne ed impianti” .
Pertanto è la stessa parte ricorrente ad aver escluso, in relazione ai manufatti abusivi, di cui è stata ingiunta la demolizione, quella condizione d’irreparabilità del pregiudizio anche della parte di fabbricato costruita legittimamente, che è il presupposto necessario (ai sensi del già citato art. 34 T.U. Edilizia) per richiedere la fiscalizzazione dell’abuso.
6) Infine, altrettanto infondate risultano le deduzioni d’illegittimità, di cui al quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui è stata prospettata la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare all’interno del proprio domicilio (tutelato dagli artt. 2 e 42 Cost. e dall’art. 8 C.E.D.U.) sotto i concorrenti profili a ) della violazione del principio di proporzionalità della sanzione ; b ) dell’incomprimibilità del diritto alla tutela della prima casa; c ) della tutela dell’affidamento riposto sulla legittimità delle opere, in considerazione dell’estraneità dei ricorrenti alla loro realizzazione.
Invero, quanto al primo di tali profili, secondo l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi sull’argomento, il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione ha, in materia di abusivismo edilizio, delle implicazioni di natura prettamente procedurale, come la possibilità d’impugnare la relativa determinazione dinanzi un giudice indipendente ovvero la possibilità di fruire del tempo sufficiente per presentare istanza di regolarizzazione dei manufatti abusivi (cfr. Corte E.D.U., dec. 21.04.2016, Ivanova e Cherkezov/Bulgaria, nonché ibidem , dec. 04.08.2020, Kaminskas/Lituania).
In ordine a tale aspetto il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio ha precisato, tra l’altro, che la presenza di situazioni personali/familiari delicate, come condizioni di disagio economico/sociale, non possa essere addotta come ragione ostativa all’adozione di un’ingiunzione di demolizione di opere abusive (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. 03.10.2022, n. 12481).
Per quel che concerne il profilo sub b ) è altrettanto pacifico in giurisprudenza che l’adozione di un’ingiunzione di demolizione di manufatti abusivi non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 C.E.D.U., dal momento tale diritto è da ritenersi recessivo rispetto all’interesse della collettività a rimuovere la lesione arrecata al bene giuridico, costituzionalmente tutelato, dell’equilibrato assetto urbanistico/edilizio del territorio (cfr. Corte Cass., Sez. III pen, sent. 04.06.2018, n. 24882).
Infine, sull’ultimo dei profili di gravame in discorso, la natura reale della sanzione demolitoria di manufatti abusivi implica la legittimità della sua irrogazione nei confronti dell’attuale proprietario delle opere, ancorché il medesimo non ne sia l’autore materiale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. 06.07.2021, n. 7948).
7) Per quel che concerne il regolamento delle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, il Tribunale nulla dispone in ordine alle medesime. Si dispone la trasmissione dell’odierna sentenza, a mezzo PEC, al Comune di Villabate e per conoscenza al Prefetto di Palermo per le valutazioni consequenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Dispone a cura della segretaria sezionale la trasmissione integrale dell’odierna sentenza, a mezzo PEC, al Comune di Villabate e al Prefetto di Palermo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
FA RA US, Primo Referendario
IO GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO GL | RO NT |
IL SEGRETARIO