Articolo 7 della Legge 4 ottobre 2013, n. 116
Articolo 6Articolo 8
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29 ottobre 2013
Art. 7.

(Istituto Agronomico per l'Oltremare)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in euro 3.844.058,85.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2011, pari a euro 124.713,00 non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a euro 124.713,00 cosi' risultanti:


Parte di provvedimento in formato grafico


4. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto Agronomico per l'oltremare, impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 3.844.058,85.
5. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2011 risultano stabiliti in euro 6.325.469,98 e non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2012.
6. I residui passivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a euro 5.619.089,76, cosi' risultanti:


Parte di provvedimento in formato grafico


Entrata in vigore il 29 ottobre 2013