Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.1710/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1710/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso:
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire da Parte_1 [...]
i seguenti importi per i titoli di seguito specificati, o quei maggiori o CP_1 minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
- € 2.465,41 lordi a titolo di retribuzione di luglio 2023; - € 715,63 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 3.181,04 lordi e, per l'effetto,
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. il complessivo importo lordo di € Parte_1
3.181,04 per i titoli specificati al punto 1) che precede, o quel maggiore o minore importo e per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
1
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie ex
D.M. 147/2022, oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore antistatario;
5) con sentenza esecutiva;
in via istruttoria: ove ritenuto necessario, senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio:
- si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
nonché per testi sulle circostanze di fatto esposte ai punti da 2 a 7 e Controparte_1 da 11 a 13 della parte in fatto del presente ricorso, da intendersi qui interamente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”;
- si indicano a testimoni i sigg.ri residente in 22070 Bulgarograsso Testimone_1
(CO), via Cesare Battisti n. 25, e , residente in 21010 Cardano al Tes_2
Campo (VA), via Papa Giovanni XXIII, con riserva di ulteriormente specificarne le generalità e di integrare la lista all'esito dell'esame del libro matricola e/o unico del lavoro della convenuta, nonché i testimoni eventualmente indicati dalla resistente;
- si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente articolati dalla convenuta, con i testimoni da questa indicati e con quelli di cui alla linea che precede;
- si chiede altresì al Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla convenuta l'esibizione di ogni documento aziendale utile ai fini della decisione, in particolare del libro matricola e/o unico del lavoro, anche ai fini dell'individuazione degli indirizzi dei testimoni sopra indicati;
- in caso di contestazione sul quantum dovuto, si chiede disporsi CTU contabile;
- si chiede ammettersi ex art. 421 c.p.c. ogni altro mezzo di prova utile ai fini della decisione;
”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 30/06/2024, - premesso che Parte_1 aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 20/03 sino alla data delle sue dimissioni rassegnate il 30/07/2023, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con qualifica di operaio inquadrato nel II livello CCNL Edili Industria, per lo svolgimento della mansione di muratore qualificato, e di essere rimasto creditore della retribuzione di luglio 2023 e del TFR per i quali non aveva ricevuto i cedolini - ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, al fine di ottenere la condanna di Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle somme a lui dovute pari a € 2.465,41 lordi a titolo di retribuzione di luglio 2023 e a € 715,63 lordi a titolo di TFR, per un totale di €
2 3.181,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo.
rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata discussa e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo, unitamente alla motivazione.
2) Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione contrattuale (doc. 2) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 3).
Si evince da detti documenti che il lavoratore è stato assunto con inquadramento nel livello II livello CCNL Edili Industria,
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della retribuzione di luglio 2023 e del TFR.
Le somme pretese trovano fondamento nella documentazione contrattuale (doc. 2) e nel CCNL in atti, nei rinnovi dello stesso, nel contratto integrativo provinciale di Milano e nel CIP Edili 24 maggio 2022 (doc.7, 8 e 9).
I conteggi esposti nel ricorso appaiono correttamente formulati sulla base del contratto, delle disposizioni del CCNL di riferimento e delle risultanze delle buste paga dei mesi precedenti (doc. 4).
A fronte dell'allegazione del ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze del ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente le somme lorde di € 2.465,41 a titolo di retribuzione di luglio 2023 e di € 715,63 a titolo di TFR, per un totale di € 3.181,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
3 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 2.465,41 lordi a titolo di retribuzione di luglio Parte_1
2023 e della somma di € 715,63 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 3.181,04 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€1800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 26/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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