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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 2699/2023
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 15.05.2025, alle ore 11:50, sono presenti per l'attrice l'avv. Mendo Marco, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Per la convenuta nessuno è comparso.
L'attore discute oralmente la controversia.
Il Giudice, esaurita la Camera di consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, alle ore 12:02 dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2699/2023 tra le seguenti parti:
- , ( ), nata a [...] il [...], così come Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.tiMendo Marco e Walter Laganà, come da procura versata in atti;
- attrice/ricorrente – contro
- L' , impresa individuale ( , in persona Controparte_1 C.F._2 del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Savona (SV), Via Verzellino 79-81r, meglio identificata in atti
- convenuta/resistente contumace –
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore ha concluso come da atti e verbali di causa all'udienza del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dal ricorso mediante il quale la ricorrente Parte_1 chiamava in causa la resistente L'ancora 2 di al fine di sentir accertare la responsabilità CP_1 di quest'ultima per il sinistro verificatosi il 27 agosto del 2022 e, per l'effetto, sentirla condannare “al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, subiti dalla ricorrente in conseguenza del sinistro di cui in parte narrativa, ed al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso, da quantificarsi nella somma di €
19.536,41 complessivi, o in quella maggiore o minore, anche in esito all'espletanda istruttoria, e previa CTU medico- legale, di cui si insiste sin d'ora per l'ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento all'effettivo saldo.
In particolare, a supporto della propria pretesa l'attrice deduceva che in data 27 agosto 2022, nel corso di una cena tra amici tenutasi presso il locale della resistente, veniva richiesto alla ricorrente e alle persone che la accompagnavano di spostarsi in un'altra sala rispetto a quella dove erano originariamente, in considerazione della circostanza che in quest' ultima si sarebbe dovuta svolgere una festa di compleanno. Nel tragitto veniva improvvisamente interrotta la luce da parte dei gestori del locale, rendendo il locale improvvisamente buio, proprio allorquando la signora Parte_1 transitava in prossimità di uno scalino che divide i due ambienti, scalino non segnalato né altrimenti visibile data l'improvvisa e repentina assenza di illuminazione.
A causa di ciò la signora rovinava a terra, procurandosi quella che, dopo diversi Parte_1 accertamenti diagnostici iniziati a partire dalla mattina seguente, una “lesione ossea parcellare”, oltre a diffusi segni di edema osseo al calcagno e al cuboide, con segni di infiltrazione essudativa (referto del 02/11/2022, doc. 8). In data 1/12/2022, la ricorrente si sottoponeva a visita ortopedica, all'esito della quale veniva riscontrava la presenza sul piede destro di una “podalgia prevalente al passagio calcaneo cuboide”, e veniva prescritta la prosecuzione delle terapie specifiche (cfr.doc. 9). Solo in data
30/01/2023, la dottoressa certificava la guarigione clinica della paziente, con postumi Persona_1 invalidanti da valutarsi in separata sede medico legale (cfr. doc. 10). Regolarmente costituita in mora, veniva formulata una offerta direttamente dalla compagnia di assicurazioni della resistente, ritenuta non adeguata, motivo per cui l'odierna attrice si vedeva costretta ad adire questo Tribunale.
La convenuta titolare del locale, già regolarmente costituita in mora, nonostante la regolarità della notifica decideva di rimanere contumace.
Premesso tutto quanto appena esposto, si premette che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia
2 e il danno (cfr. Cass. 11536/2017). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
è onere del danneggiato provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentasse in quelle circostanze un'obiettiva connotazione pericolosa, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento lesivo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass. n.
1064/2018; analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013,
6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
Ebbene, la circostanza di obbiettiva pericolosità dei luoghi e il nesso causale fra la cosa e l'evento sono dimostrate dall'esito della prova testimoniale.
In particolare, il teste ha fornito una versione dettagliata degli accadimenti – Tes_1 circostanza che rende la deposizione genuina e credibile – dichiarando: “ad un certo momento della serata il personale del ristorante chiese a me, ad e a tutta la nostra compagnia di spostarci in un'altra sala perché in
PT quella dove ci trovavamo stavano organizzando una festa di compleanno;
ci eravamo già alzati e ci stavamo muovendo verso la saletta adiacente dove ci avevano detto di spostarci quando la luce è andata via;
penso che a spegnerla sia stato il personale della pizzeria visto che stavano facendo gli auguri per il compleanno con le candeline accese sulla torta che al buio si vedevano meglio;
[…] premetto che per raggiungere la saletta dove ci avevano detto di andare, sostanzialmente un dehor, dovevamo procedere in fila indiana;
era la prima del nostro gruppo;
era seguita da un nostro amico
PT che si chiama;
io ero dietro;
quel che posso dire è che quando è andata via la luce ho sentito un tonfo ed CP_2 CP_2 ho sentito lamentarsi per dolori ad un piede e ad una gamba;
in quel momento abbiamo chiesto che riaccendessero
PT le luci ed abbiamo soccorso;
[…]una volta riaccesa la luce mi sono accorta che c'era uno scalino lungo il tragitto
PT che stava percorrendo. lo scalino non era segnalato e non aveva indicazioni sulla sua sommità che lo rendessero
PT visibile […]ribadisco comunque che tutto è successo al buio;
aggiungo che eravamo dopo cena verso le 22.30/23.00 per cui non c'era alcuna luce naturale”. (cfr. verbale di udienza del 6.05.2024)
Dette circostanze coincidono con la deposizione resa da , indifferente, il quale Testimone_2 ha dichiarato: “effettivamente ad un certo momento della serata il personale della pizzeria ci chiese di spostarci in una sala attigua a quella dove ci trovavamo;
quel che ci venne detto è che nella sala dove ci trovavamo doveva svolgersi una festa di compleanno; […] mentre stavamo facendo il tragitto tra le due sale le luci vennero spente;
ritengo che non si sia trattato di un blackout ma che sia stato il personale del locale a spegnere le luci appunto per il festeggiamento per il compleanno di cui ci era stato detto premetto che per spostarci da una sala all'altra procedevamo in fila indiana;
PT era la prima, io ero subito dietro a lei e dietro a me c'era proprio perché ero subito dietro ad l'ho Tes_1 PT vista cadere in avanti ed è allora che mi sono accorto che c'era uno scalino;
[…]ricordo che dopo la caduta si è PT rialzata a fatica ed ha passato il resto della serata seduta, lamentando dolore ad una gamba e soprattutto ad un piede”
(verbale di udienza del 6.05.2024).
3 La coincidenza delle testimonianze rende il risultato istruttorio ottenuto particolarmente attendibile e veridico, perché l'orario in cui si è verificato l'evento (22.30 – 23:00) lascia pensare che stesse quasi per terminare una festa di compleanno per la quale è usanza spegnere le luci al momento dell'ingresso della torta con le candeline. Ciò renderebbe la convenuta, a prescindere dalla entità della insidia, responsabile anche e comunque ex art. 2043 c.c. per aver fatto spostare in un corridoio stretto ed in una fila indiana la ricorrente, pur conoscendo la presenza dello scalino, proprio durante lo spegnimento delle luminarie.
Con riguardo al danno subito, il CTU nominato ha rilevato che la ricorrente abbia subito un
“trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra ed al ginocchio sinistro successivi accertamenti radiologici hanno accertato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, ed al legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia destra. Tali lesioni sono compatibili con le modalità del sinistro riferite, e non paiono ri-conducibili
a pregressi o successivi eventi lesivi”, riportando una inabilità temporanea vada equamente indicato in gg. 20 quali parziale al 75%, gg. 20 quali par-ziale al 50%, in gg. 25 quali parziale al 25%”, con postumi permanenti valutati al 6% di danno non patrimoniale.
Venendo alla liquidazione del danno subito dall'istante, nel caso di specie si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290), non potendosi ancora fare applicazione delle nuove tabelle di cui al DPR 12/2025 entrato in vigore il 5.03.2025, valevole solo per i sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2024 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2012, n.
7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795). Chiaramente, l'adozione dei criteri milanesi (che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il quantum risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali) non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di “personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesta come «dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari» (così Cass. Sez. III n. 28423/2008)”; dall'altro, di “valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto
4 alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore, ecc.), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n.
23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630). E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass. 23/02/2016, n. 3505).
Inoltre, nell'invocare l'applicazione di un aumento personalizzato, il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite, in quanto il danneggiato deve precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino “un pregiudizio maggiore di quello che le medesime lesioni avrebbero provocato ad un'altra persona della stessa età”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 n. 25817).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi (anche in considerazione della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita) che manchi del tutto la prova, anche solo presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto),
5 motivo per cui, si ritiene, il danno non patrimoniale deve essere risarcito anche nella sua componente morale.
Quanto agli ulteriori indici di personalizzazione del danno, la giurisprudenza ha più volte chiarito che in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale non deve incorrersi in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (duplicazione per personalizzazione). La misura standard del criterio equitativo uniforme può essere aumentata solo in presenza di conseguenze del tutto anomale, «specifiche ed eccezionali»: a) le conseguenze sugli aspetti
«dinamico relazionali» normali trovano già compensazione nel danno biologico;
b) la capacità lavorativa generica rientra nel danno biologico (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019,
n.28988). In altri termini, soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del
18/11/2014).
Ebbene, alla luce delle scarse allegazioni fornite dall'attore a riguardo si ritiene che tale gravità ed eccezionalità della conseguenza non sia stata dimostrata e non possa implicare una personalizzazione in aumento.
Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
27/04/2018, n. 10156), senza necessità di alcuna correzione in termini di personalizzazione. In base ad essi, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue: danno non patrimoniale permanente subito dal danneggiato pari al 6%, considerata l'età anagrafica di anni di 53 anni appena compiuto all'epoca del sinistro = € 10.632,00 (€ 8.506,00 componente biologica + € 2.126,00 componente per la presumibile sofferenza interiore);
+ 20 gg. di ITP al 75% = 1.840,00
+ 20 gg. di ITP al 50% = € 1.150,00
+ 25 gg. di ITP al 25% = € 718,00
Per un totale di € 13.492,33. Sono risultate agli atti spese mediche risarcibili documentate per € 847,67 come da CTU, motivo per cui il danno complessivamente risarcibile è quindi pari ad € 14.340,00. Sulla somma dovuta per il solo danno non patrimoniale (€ 13.492,33), liquidata ai valori monetari attuali in
6 base alle Tabelle del Tribunale di Milano, spettano gli interessi compensativi dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno nominalmente, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712). Sul solo debito di valuta pari ad € 847,67 decorrono viceversa interessi legali dalla domanda.
Per quanto concerne le spese di lite, data la semplicità della controversia, si ritiene che queste debbano essere liquidate mediante i parametri di cui al DM 147/2022 – applicabile alle controversie per le quali non si è conclusa l'attività professionale alla data di entrata in vigore, ex art. 6 – tabella 2, fascia III, (tutte le fasi, con istruttoria e decisionale ai valori minimi dato il minimo impegno profuso nell'attività difensiva) in € 3.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, ed €
264,00 per spese vive, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa. Le spese di CTU devono porsi interamente a carico della convenuta.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando su tutte le domande così proposte
P.Q.M.
- ACCOGLIE la domanda formulata da e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta Parte_2
ditta in individuale al versamento, in favore dell'istante, di € Controparte_3
14.340,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Sul solo importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale spettano interessi compensativi dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sull'importo indicato devalutato alla data dell'evento e via via rivalutato, anno per anno nominalmente secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali da quest'ultima fino all'integrale soddisfo. Sul solo importo di € 847,67 decorrono interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
- CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, ed € 293,54 per spese vive, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% sull'importo degli onorari.
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così è deciso.
Savona, lì 16.05.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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