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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1746/2025 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GARIGLIO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA PRESSO CHIERI Parte_1 Parte_2 (TO) il 15.06.2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.05.2003 e il 12.01.2007. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi intendono vivere separati nel mutuo rispetto;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che il marito si è già allontanato dalla casa familiare portando con sè i suoi effetti personali e la moglie subentrerà nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dell'appartamento in Chieri, Via Calcaterra 6, a far data dal mese di febbraio 2025, volturando a sè medesima le utenze;
DÀ ATTO che entrambi i figli sono maggiorenni e pertanto non vi è da provvedere sull'affidamento nè in ordine alla frequentazione con i genitori, che avverrà liberamente secondo i desideri e gli impegni di ciascuno;
DÀ ATTO che entrambi i figli mantengono residenza presso la casa familiare in Chieri, Via Calcaterra 6 ove, in accordo tra le parti, è rimasta la madre Parte_1
DÀ ATTO che essendo economicamente autosufficiente nulla si prevede per il suo Per_1 mantenimento, pur impegnandosi i genitori a non mancare entrambi nel sostenerlo nei suoi futuri progetti di vita e/o necessità, compatibilmente alle rispettive possibilità.
DISPONE che per il mantenimento di fino a che manterrà dimora principale presso la madre e Per_2 non avrà acquisito l'autosufficienza economica, il padre versi alla madre l'importo mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al suo mantenimento. Detto importo dovrà essere corrisposto alla madre entro il giorno dieci di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Pt_1 e le cui coordinate bancarie sono note al signor Tale importo è rivalutabile annualmente secondo Pt_2 gli indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie di siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, Per_2 eccezion fatta per le seguenti spese: retta scuola privata, che sarà sostenuta dalla madre;
attività sportiva (pugilato) e spese necessarie al conseguimento della patente di guida, dal padre. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, nonché per la previsione del preventivo accordo per la spesa, si pagina 2 di 3 rinvia a quanto espressamente disposto dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino e siglato nel marzo 2016;
DÀ ATTO che rimarrà in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi l'autovettura attualmente in uso a ciascuno di essi, senza alcun conguaglio reciproco, e saranno a carico di ciascuno le spese per il trasferimento della proprietà della vettura a sé, ove necessarie. In particolare, resterà in proprietà esclusiva della moglie l'auto RD Fiesta targata EF225RX e del marito l'auto RD Fiesta targata FC806ZD;
DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito le questioni patrimoniali tra essi pendenti e di non aver reciprocamente a richiedere alcun contributo al mantenimento;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1746/2025 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GARIGLIO CHIARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA PRESSO CHIERI Parte_1 Parte_2 (TO) il 15.06.2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.05.2003 e il 12.01.2007. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi intendono vivere separati nel mutuo rispetto;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che il marito si è già allontanato dalla casa familiare portando con sè i suoi effetti personali e la moglie subentrerà nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dell'appartamento in Chieri, Via Calcaterra 6, a far data dal mese di febbraio 2025, volturando a sè medesima le utenze;
DÀ ATTO che entrambi i figli sono maggiorenni e pertanto non vi è da provvedere sull'affidamento nè in ordine alla frequentazione con i genitori, che avverrà liberamente secondo i desideri e gli impegni di ciascuno;
DÀ ATTO che entrambi i figli mantengono residenza presso la casa familiare in Chieri, Via Calcaterra 6 ove, in accordo tra le parti, è rimasta la madre Parte_1
DÀ ATTO che essendo economicamente autosufficiente nulla si prevede per il suo Per_1 mantenimento, pur impegnandosi i genitori a non mancare entrambi nel sostenerlo nei suoi futuri progetti di vita e/o necessità, compatibilmente alle rispettive possibilità.
DISPONE che per il mantenimento di fino a che manterrà dimora principale presso la madre e Per_2 non avrà acquisito l'autosufficienza economica, il padre versi alla madre l'importo mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al suo mantenimento. Detto importo dovrà essere corrisposto alla madre entro il giorno dieci di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Pt_1 e le cui coordinate bancarie sono note al signor Tale importo è rivalutabile annualmente secondo Pt_2 gli indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie di siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, Per_2 eccezion fatta per le seguenti spese: retta scuola privata, che sarà sostenuta dalla madre;
attività sportiva (pugilato) e spese necessarie al conseguimento della patente di guida, dal padre. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, nonché per la previsione del preventivo accordo per la spesa, si pagina 2 di 3 rinvia a quanto espressamente disposto dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino e siglato nel marzo 2016;
DÀ ATTO che rimarrà in proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi l'autovettura attualmente in uso a ciascuno di essi, senza alcun conguaglio reciproco, e saranno a carico di ciascuno le spese per il trasferimento della proprietà della vettura a sé, ove necessarie. In particolare, resterà in proprietà esclusiva della moglie l'auto RD Fiesta targata EF225RX e del marito l'auto RD Fiesta targata FC806ZD;
DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito le questioni patrimoniali tra essi pendenti e di non aver reciprocamente a richiedere alcun contributo al mantenimento;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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