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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7357/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Nicola Putignano (C.F. , indirizzo Pec C.F._2
Email_1
Attrice
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Controparte_1 C.F._3
IT LA (C.F.: ) e dall'Avv. Sabino LA (C.F.: C.F._4
) elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Napoli alla via C.F._5
Francesco Caracciolo n. 15, posta elettronica certificata P.E.C.:
e Email_2 Email_3
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice:
“Voglia il Tribunale adito,
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del DOTT. (Pec Controparte_1
- C.F. , in relazione alle condotte colpose Email_4 C.F._3 poste in essere ai danni della SI.ra , in occasione delle visite ginecologiche Parte_1
1 del giorno 17/2/2015 e 5/3/2015 presso lo studio del predetto professionista, secondo quanto esposto nella parte in fatto del presente atto;
2. Accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra
[...]
, per le causali in narrativa, e, per l'effetto, condannare il Parte_1 CP_2
(Pec - C.F. , in persona del
[...] Email_4 C.F._3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e danni per svalutazione monetaria, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto legale anticipatario.
In via istruttoria, si chiede ammettersi:
Nuova CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, volta alla verifica della sussistenza di un rapporto di causalità tra il quadro clinico attualmente manifestato dalla stessa e l'operato del
(Pec - C.F. , Controparte_2 Email_4 C.F._3 in occasione delle visite ginecologiche del giorno 17/2/2015 e 5/3/2015 presso lo studio del predetto professionista, in relazione a quanto esposto nel presente atto, con accertamento e quantificazione del relativo danno iatrogeno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo.
Per : Controparte_2
“1) Disattendere integralmente le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2022, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce il Dott. al fine di sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti a causa della sua condotta professionale.
L'attrice – dopo aver premesso di avere attivato procedimento di ATP ex art. 8 Legge
24/2017 – ha sostenuto che in seguito a due controlli specialistici operati dal Dott. , CP_1 ginecologo, in data 17 febbraio 2015 e 5 marzo 2015, erano insorte intense algie addomino- pelviche associate ad iperpiressia che l'avevano condotta al ricovero presso l'Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce l'8 marzo 2015.
All'esito di Tac addome, evidenziante un ascesso tubo-ovarico destro, l'attrice ha denunciato di essere stata sottoposta “a gravoso intervento chirurgico di Laparoisterectomia totale con ovarosalpingectomia bilaterale e adesiolisi”.
2 Sulla scorta di relazione di proprio consulente di parte, la ha lamentato la mancata Pt_1 dimostrazione della correttezza della condotta professionale – in punto di sterilizzazione dell'ambiente medico e degli strumenti utilizzati – invocando la conclusione circa l'addebitabilità della genesi dell'infezione alla imperita e negligente prestazione resa dal convenuto.
L'attrice ha poi analiticamente contestato le conclusioni formulate dai consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento n. 1049/07 RGAC, secondo le quali “non sussiste(va) nesso causale tra condotta dei sanitari e ascesso tubo ovarico che, invece, è in nesso causale con la malattia diverticolare da cui la paziente era affetta”, richiamando le considerazioni oppositive rese dal proprio consulente.
E sulla scorta del fatto che era indiscusso che ella si era sottoposta a visita ginecologica con pap test presso lo studio del Dott. in data 17 febbraio 2015 e ad isteroscopia, sempre CP_1 presso il medesimo studio, in data 5 marzo 2015, ha sostenuto che fosse necessario “chiarire se sia più probabile che un'infezione delle vie genitali possa derivare da degli esami ginecologici immediatamente precedenti all'insorgenza dei sintomi o da una infiammazione intestinale, del tutto asintomatica al marzo 2015”, invocando a sostegno delle conclusioni riportate in epigrafe la disposizione di nuova CTU.
Si è costituito il assumendo di avere correttamente operato e di essere a cospetto CP_1 di patologia slatentizzatasi in maniera imprevenibile ed imprevedibile, semmai riconducibile, come avevano riconosciuto i consulenti nominati in sede di ATP, a pregresse patologie.
Dopo rituale deposito di memorie ex art. 186 c.p.c., il Giudice istruttore con ordinanza dell'8 giugno 2023 ha disatteso la richiesta di disposizione di CTU e fissato l'udienza del 28 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi procrastinata al 18 dicembre 2025.
Con proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del
Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto che all'udienza fissata si procedesse a discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
Viene allora in rilievo il contenuto degli addebiti mossi al . CP_1
Essi, in ultima analisi, si rinvengono nella composita tesi secondo la quale, a seguito della inesatta esecuzione degli accertamenti compiuti dal professionista, si sarebbe sviluppata una
3 infezione alle vie genitali della in misura tale da condurre ad operare l'intervento chirurgico Pt_1 di laparoisterectomia totale con ovarosalpingectomia bilaterale e adesiolisi.
Tanto delimita il thema decidendum e suggerisce di analizzare il contenuto dalla relazione di ATP, allegata al fascicolo da parte dell'attrice.
Non prima di avere ricordato che – ritenuta non applicabile in ogni caso la Legge 24/2017, in ragione della data di commissione dei fatti e del divieto di retroattività – deve ritenersi indiscutibile la natura contrattuale dell'obbligazione sorta a carico del professionista.
Ne discende – in punto di onere probatorio – che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (in termini riepilogativi: Cass. Civ. Sez. III, 22 settembre 2023, Ordinanza n. 27151).
La questione, con riguardo al caso di specie, assume valore in rapporto all'elemento centrale del thema disputandum: la dimostrazione del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso.
In questo quadro, deve essere applicata la regola secondo la quale “in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario (ovvero della struttura) per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ.
Sez. III, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024).
Appare poi decisivo ricordare che “l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano
4 diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5922 del 5/03/2024).
Nella vicenda in esame, il punto nodale è dunque offerto dalla esistenza o meno del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'insorgenza dell'infezione per porre rimedio alla quale sono stati asportati l'utero, le ovaie e le tube di Falloppio, della paziente.
Queste sono le considerazioni centrali dei consulenti in sede di ATP nel procedimento n.
1525/2021 RGAC, disponibile in visione, e formalizzate nella relazione (pag. 38) a firma dei
Dott.ri e : Parte_2 Parte_3
“In base alle attuali linee guida prima di eseguire l'isteroscopia essendo tale esame a basso rischio di infezione non è richiesta nessuna terapia preventiva, tranne in casi in cui il medico secondo il suo parere sospetti eventuale patologie concomitanti recenti o attive.
Bisogna ricordare a questo punto che le complicanze infettive dopo la chirurgia isteroscopica sono rare e si stima che si verifichino nello 0,18 1,5% dei casi, data l' abbondanza della flora del tratto vaginale inferiore.
Sebbene non sia chiaramente dimostrata l'utilità dell'uso sistematico della profilassi antibiotica, tale profilassi può essere attuata a discrezione del medico in casi specifici).
Il medico, nel caso della sig.ra ha prescritto preventivamente idonea terapia antibiotica Pt_1 proseguita anche dopo l'indagine isteroscopica, in quanto la paziente presentava i seguenti fattori di rischio relativi per infezione , quali
1) il sovrappeso, che è rappresenta un lieve stato infiammatorio
2) la malattia diverticolare, di cui la paziente soffriva da tempo
3) l 'abitudine tabagica (paziente fumatrice di circa 20sig/die.
Questi 3 fattori possono aumentare il rischio intrinseco della paziente per un'infiammazione indipendentemente dalla presenza di patogeni vaginali quali batteri o funghi .
Nel caso di cui ci si occupa il risultato del pap test può non essere stato visualizzato dal medico, che ha eseguito l'isteroscopia il medesimo giorno della refertazione del pap test: tale esame, in ogni caso, non è contemplato tra gli esami obbligatori prima di eseguire l' isteroscopia. Si ricorda che il pap test costituisce un esame di screening per il tumore del collo dell'utero,
5 indipendentemente dalla pratica isteroscopica. Inoltre, si sottolinea che non era segnalata la presenza di batteri all'esame citologico del pap test né alle visite precedenti vi era segnalazione di vaginosi o disbiosi sintomatiche.
…
Non sussiste nesso causale tra condotta dei sanitari e ascesso tubo ovarico che, invece, è in nesso causale con la malattia diverticolare da cui la paziente era affetta.
I fattori di rischio per lo sviluppo di ascesso tubo ovarico infatti includono: aver avuto un precedente episodio di PID avere più partner sessuali avere un dispositivo intrauterino immunosoppressione patogeni vaginali o cervicali malattia diverticolare appendicite malattia infiammatoria intestinale chirurgia ginecologica o ostetrica rapporto con partner infetto
L'infezione è solitamente polimicrobica e i microrganismi coinvolti possono includere N. gonorrhoea, C. trachomatis, specie Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus ed E. coli. I microrganismi comuni implicati nell'ascesso tubo ovarico sono anaerobi come Bacteroides,
Peptostreptoc occus, specie streptococciche, Escherichia coli e altri gram negativi enterico. Nelle donne sessualmente attive il rapporto con un partner infetto è il fattore predisponente più critico
e i microrganismi a trasmissione sessuale sono importanti cause di PID.
Inoltre l'ascesso tubo ovarico causato da un fungo è stato descritto finora solo in tre casi clinici;
in tutti e tre i casi l'organismo causativo era e le pazienti erano portatrici di Controparte_3 spirale intrauterina e immunocompromesse.
La candida, ritrovata al pap test quindi, non è riportata in letteratura quale singolo agente eziologico responsabile di un ascesso tubo ovarico. Inoltre possiamo escludere la candida come agente eziologico dell'ascesso tubo ovarico, nel nostro caso, in quanto il prelievo in cavità addominale ha attestato la presenza del batterio Escherichia coli, che non viene evidenziato al pap test con dicitura alla refertazione di infezione batterica.
6 Non risulta esserci stata alcuna condotta omissiva da parte del sanitari o che ha eseguito la procedura isteroscopica in quanto l'ascesso tubo ovarico, stante l'esito del tampone intra operatorio positivo per Escherichia Coli, è connesso causalmente alla malattia diverticolare.
Il batterio commensale gram Escherichia Coli, che trova l'habitat naturale nell'intestino umano, nel caso che ci occupa, può aver superato le barriere intestinali, favorito dalla malattia diverticolare e dall'immissione del liquido di distensione utilizzato nell'isteroscopia.
Alle 2 visite precedenti, inoltre, non vi era evidenza di disbiosi vaginale sintomatica e l'endometrio era secretivo, come da esame istologico.
L'utero, quindi, al suo interno, non risultava compromesso da una metrite o endometrite, dato che ci può confermare la non colonizzazione ascendente dell' utero da parte dell'Escherichia Coli e la sua non risalita”.
Le conclusioni formulate dai CTU nominati in sede di accertamento tecnico preventivo non sono scalfite dalle osservazioni svolte dal Dott. consulente di parte attrice, Per_1 testualmente riportate nell'atto di citazione (pagg. 16 e 17): si è cospetto di argomentazioni che prefigurano una ricostruzione controfattuale che pone in correlazione la patologia insorta con gli accertamenti compiuti dal D'Aleo secondo una scansione meramente cronologica (post hoc, propter hoc) che seppure dotata di capacità di suggestione non vale a confutare quanto sostenuto, con ampio corredo di richiami in letteratura, in sede di relazione di ATP.
Considerazioni tutte che conducono a ritenere condivisibili le conclusioni dei CTU e a non rendere necessario una nuova indagine tecnica.
Si impone, allora, il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, causa del valore indeterminabile a bassa complessità, parametro minino in ragione della disamina di mere questioni afferenti la valenza della relazione di ATP.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposte atto di citazione notificato il 4 ottobre 2022 da , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
7 2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella
[...] misura del 15% IVA e CPA come per legge.
19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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