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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6725 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4709/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, decisa all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 17-12-2025 e vertente
TRA
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia il 08.03.1964 ed ivi residente alla via
Marco Tullio Cicerone n. 32/f, in qualità di titolare della ditta
“Ristorante Don Mimì di Di MA Gennaro, con sede in
Castellammare di Stabia alla via Panoramica n. 64, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Iovino (C.F.
) e dall'Avv. Ciro Coticelli (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio dell'avv. Carmine Iovino in Castellammare di Stabia al
Corso Vittorio Emanuele 106
Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato municipale capo Maria
NT ER (C.F. e dall'Avvocato C.F._4 municipale EP OC (C.F. ), con C.F._5 le stesse elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla piazza Giovanni XXIII
Appellato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11/09/2020, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 03P.C, emessa dal Comune di Castellammare di Stabia, mediante la quale gli veniva irrogata la sanzione di € 5.000,00 “per aver ampliato, senza presentare apposita SCIA, la superficie di somministrazione da mq 35,00 (dichiarati nella SCIA di avvio attività prot. n° 30605 del 28/06/2017) agli attuali 100,00 mq circa, mediante la trasformazione, in assenza di titolo edilizio in zona del territorio comunale soggetta a vincolo paesaggistico, del preesistente terrazzo in veranda con strutture in metallo e chiusura laterali con vetrate scorrevoli e telai in alluminio, il tutto così come meglio descritto nella relazione tecnica prot.
7786/2020 a firma del geometra comunale Parte_2 agli atti del Nucleo di Polizia Edilizia del Comando di P.M. in intestazione”.
L'opposizione era proposta davanti al Tribunale di Torre
Annunziata, dinanzi al quale l'odierno appellante chiedeva:
“accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n.
03P.C. emessa dal Dirigente del Settore Finanziario e Fiscalità
Locale Ufficio Violazione Amministrative del Comune di
Castellammare di Stabia, notificata al ricorrente in .07.2020, relativa alla violazione all'art. 64 del D.lgs. n. 59/2010, del
D.lgs. n. 222/2016 e art. 3 comma 7 e art. 10 comma 1,2 e 3 della L. n. 287/199 nonché di tutti gli atti collegati e/o conseguenti ovvero annullare la predetta ingiunzione, per tutti i motivi innanzi esposti. - In via subordinata, ove ritenesse non meritevole di accoglimento la domanda di nullità e/o di annullamento, Voglia l'On. le Giudice accogliere parzialmente la presente opposizione e rideterminare la sanzione, riqualificando la violazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 287/1991 e per l'effetto ridurre nel minimo edittale la pretesa dell'Ente. - In ulteriore subordine, Voglia l'On. le Giudice modificare l'ordinanza ingiunzione, riducendo il pagamento, in relazione alla contestazione, nel minimo edittale, concedendo altresì all'istante la facoltà del pagamento rateale ex art. 26 legge n.
689/1981”
Il si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 963/2022, il Tribunale così provvedeva: 1) rigetta il ricorso proposto da;
2) condanna Parte_1 la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte resistente delle spese processuali sostenute, che liquida in €1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso generale delle spese al 15% se documentati a mezzo fattura e non detraibili.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il ricorrente soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha deciso di rigettare la opposizione alla ordinanza- ingiunzione de qua sulla base della seguente motivazione:
“…dal verbale di accertata violazione del 20 febbraio 2020 si evince che gli agenti hanno constatato l'ampliamento della superficie di somministrazione da 35 mq agli attuali 100 mq, mediante trasformazione, peraltro in assenza di titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, del preesistente terrazzo in veranda con strutture di metallo e chiusura laterali con vetrate scorrevoli e telai in alluminio. Consegue da quanto innanzi che in contestazione non è tanto lo stato dei luoghi, quanto la superficie di somministrazione degli alimenti oggetto di autorizzazione. In particolare, gli agenti nel sopra richiamato verbale hanno dato atto di un ampliamento della superficie di somministrazione rispetto a quanto dichiarato nella Scia n. 30605 del 28.06.2017 dai 35 mq dichiarati a 100mq effettivi mediante una trasformazione di un terrazzo in veranda con strutture di metallo e chiusura laterali, oltretutto in assenza di titolo edilizio. Pertanto, non vi è dubbio che sussista nel caso di specie l'illecito contestato al ricorrente, essendo pacifico che l'autorizzazione rilasciata in favore del predetto fosse relativa esclusivamente ai dichiarati 35 mq e che, per la parte restante, il fosse privo di autorizzazione. In base ai principi Parte_1 giurisprudenziali sopra illustrati, tenuto conto altresì dell'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione di illecito amministrativo, i motivi di opposizione proposti da
[...] non sono fondati e non meritano Parte_1 accoglimento. Il quadro normativo e fattuale sopra ricostruito nonché la documentazione versata in atti privano quindi di valore le asserzioni dell'odierno opponente, e, in conclusione, comprovando gli elementi materiali della violazione contestata alla ricorrente, comportano la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione con il conseguente rigetto dell'opposizione. Né può trovare accoglimento la subordinata domanda di riduzione della sanzione in assenza di elementi da valorizzare a tal fine”.
Con il primo motivo d'appello, la parte impugnante censura la gravata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all'art. 64 d.lgs. 59/2010, al d.lgs. 222/2016 e agli artt. 3 co. 7 e 10 co. 1-2-3 l. 287/91, nonché della l.
689/81, nonché per violazione del divieto di applicazione in via analogica della sanzione amministrativa”.
L'appellante deduce al riguardo che “il fatto accertato dai verbalizzanti non costituisce illecito amministrativo né tantomeno risulta sanzionato dalle norme indicate nell'ingiunzione impugnata. L'odierno appellante ha correttamente presentato una SCIA (con planimetria conforme allo stato reale dei luoghi) per l'attività di somministrazione. Con il ricorso in opposizione il sig. evidenziava la non Parte_1 sussumibilità della fattispecie accertata alla normativa richiamata nell'ingiunzione impugnata, in quanto la stessa risulta riferibile solo ai casi di mancata presentazione della SCIA di inizio attività in occasione di apertura o di trasferimento di sede e non certo quando la stessa sia stata depositata e si riscontri l'esercizio di tale attività di somministrazione su superfice più ampia”.
Quindi, l'appellante deduce che il abbia applicato CP_1 analogicamente l'art. 10 co. 1 in spregio al principio di legalità delle sanzioni
Il motivo è infondato.
Infatti, come si ricava dal contenuto del verbale de quo e dall'ordinanza-ingiunzione di cui in citazione in appello, il comportamento sanzionato non è, come sostiene l'appellante (e anche affermato dal Tribunale) la presentazione della per CP_2
l'esercizio dell'attività di somministrazione viveri per un locale di ampiezza maggiore rispetto a quella dichiarata in quella sede bensì la violazione della normativa edilizia e urbanistica da parte dell'esercente attività di ristorazione e cioè la mancata presentazione della necessaria per eseguire l'intervento CP_2 edilizio di ampliamento dei locali, peraltro in una zona del territorio comunale soggetta a vincolo paesaggistico.
Invero, la legge n. 287/1991, che all'art. 10 prevede la sanzione pecuniaria poi irrogata nel caso in esame, all'art. 3 co. 7, richiamato dalla ordinanza-ingiunzione de qua, afferma che le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico- sanitaria nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. La sanzione è stata, quindi, irrogata dall'amministrazione a fronte della violazione della normativa in materia edilizia ma sul punto nulla è stato dedotto dall'odierno appellante sia in primo che in secondo grado di giudizio.
Con il secondo motivo di appello, l'impugnante censura la gravata sentenza per contraddittorietà della motivazione della sentenza, in quanto nella stessa il Tribunale evidenzia che spetta all'Ente irrogante l'onere della prova sugli elementi dell'illecito mentre nel caso di specie il non avrebbe CP_1 dato prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.
Il motivo è inammissibile ex art, 342 c.p.c., poiché l'appellante non ha contestato specificamente quanto affermato dal
Tribunale in merito alla efficacia privilegiata posseduta del verbale di accertata violazione, il cui contenuto fa stato fino a querela di falso e che pertanto costituisce piena prova dei fatti controversi.
Con il terzo motivo di appello, si censura la gravata decisione per motivazione inesistente o solo apparente e omessa statuizione in relazione alla domanda subordinata di applicazione della sanzione in misura ridotta.
L'appellante deduce al riguardo di aver in primo grado evidenziato al sussistenza di svariate circostanze a supporto della propria richiesta, mai considerate dal giudice di prime cure CP_ e cioè che 1) “allegata alla presentata in occasione dell'apertura dell'attività di somministrazione nell'area di mq35, vi era la planimetria dello stato dei luoghi così come rilevato dagli agenti, segno chiaro della buona fede;
che si tratti di errore materiale nella compilazione della scia da parte del tecnico incaricato dal e la buona fede dello stesso si Parte_1 evince anche dalla circostanza che il Comune di Castellammare di Stabia era già pervenuto alla corretta determinazione dell'area oggetto dell'attività commerciale del Ristorante Don Mimì, in quanto già per l'anno 2017-2018 la , Parte_3 società che si occupa della riscossione dell'imposta TARI, aveva ricevuto dal Comune di Castellammare di Stabia i dati relativi alle superfici tassabili ed aveva richiesto il pagamento per ben
334 mq a fronte dei 60 mq costituenti aree coperte del ristorante e quindi perfettamente conosciuti dal Comune
(l'intera sala interna senza le aree della terrazza coperta da pergotenda); dall'avviso ad esso allegato è possibile riscontrare come il Comune di Castellammare di Stabia fosse già reso edotto delle maggiori dimensioni della superficie del locale e che l'errore contenuto nella SCIA depositata fosse stato immediatamente percepito dall' tanto che lo stesso aveva CP_3 comunicato al suo ufficio riscossione addirittura una superficie pari all'intera superficie catastale del bene locato presupponendo che la stessa fosse utilizzata in toto quale attività commerciale ed area tassabile;
2) “l'assenza di precedente violazione della stessa norma entro 2 anni precedenti;
3) “l'atteggiamento collaborativo in sede di esposizione di memorie difensive”.
Il motivo deve ritenersi assorbito, in quanto lo stesso deve ritenersi che abbia perduto rilevanza in considerazione del fatto che, come affermato in sede di esame del primo motivo, il comportamento sanzionato è diverso da quello posto a base della richiesta di riduzione della sanzione.
In altri termini, le circostanze che l'appellante avrebbe all'uopo dovuto addurre avrebbero dovuto riguardare la mancata presentazione della SCIA per il suddetto intervento edilizio e cioè il mancato rispetto della normativa edilizia e non la avvenuta presentazione della SCIA ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione viveri in un locale di ampiezza maggiore rispetto a quella dichiarata in quella sede. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e per l'effetto deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione, la gravata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 963/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da con atto notificato a Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 1.700,00 per compenso, oltre spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-12-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 4709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4709/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, decisa all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 17-12-2025 e vertente
TRA
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia il 08.03.1964 ed ivi residente alla via
Marco Tullio Cicerone n. 32/f, in qualità di titolare della ditta
“Ristorante Don Mimì di Di MA Gennaro, con sede in
Castellammare di Stabia alla via Panoramica n. 64, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Iovino (C.F.
) e dall'Avv. Ciro Coticelli (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio dell'avv. Carmine Iovino in Castellammare di Stabia al
Corso Vittorio Emanuele 106
Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato municipale capo Maria
NT ER (C.F. e dall'Avvocato C.F._4 municipale EP OC (C.F. ), con C.F._5 le stesse elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla piazza Giovanni XXIII
Appellato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11/09/2020, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 03P.C, emessa dal Comune di Castellammare di Stabia, mediante la quale gli veniva irrogata la sanzione di € 5.000,00 “per aver ampliato, senza presentare apposita SCIA, la superficie di somministrazione da mq 35,00 (dichiarati nella SCIA di avvio attività prot. n° 30605 del 28/06/2017) agli attuali 100,00 mq circa, mediante la trasformazione, in assenza di titolo edilizio in zona del territorio comunale soggetta a vincolo paesaggistico, del preesistente terrazzo in veranda con strutture in metallo e chiusura laterali con vetrate scorrevoli e telai in alluminio, il tutto così come meglio descritto nella relazione tecnica prot.
7786/2020 a firma del geometra comunale Parte_2 agli atti del Nucleo di Polizia Edilizia del Comando di P.M. in intestazione”.
L'opposizione era proposta davanti al Tribunale di Torre
Annunziata, dinanzi al quale l'odierno appellante chiedeva:
“accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n.
03P.C. emessa dal Dirigente del Settore Finanziario e Fiscalità
Locale Ufficio Violazione Amministrative del Comune di
Castellammare di Stabia, notificata al ricorrente in .07.2020, relativa alla violazione all'art. 64 del D.lgs. n. 59/2010, del
D.lgs. n. 222/2016 e art. 3 comma 7 e art. 10 comma 1,2 e 3 della L. n. 287/199 nonché di tutti gli atti collegati e/o conseguenti ovvero annullare la predetta ingiunzione, per tutti i motivi innanzi esposti. - In via subordinata, ove ritenesse non meritevole di accoglimento la domanda di nullità e/o di annullamento, Voglia l'On. le Giudice accogliere parzialmente la presente opposizione e rideterminare la sanzione, riqualificando la violazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 287/1991 e per l'effetto ridurre nel minimo edittale la pretesa dell'Ente. - In ulteriore subordine, Voglia l'On. le Giudice modificare l'ordinanza ingiunzione, riducendo il pagamento, in relazione alla contestazione, nel minimo edittale, concedendo altresì all'istante la facoltà del pagamento rateale ex art. 26 legge n.
689/1981”
Il si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 963/2022, il Tribunale così provvedeva: 1) rigetta il ricorso proposto da;
2) condanna Parte_1 la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte resistente delle spese processuali sostenute, che liquida in €1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso generale delle spese al 15% se documentati a mezzo fattura e non detraibili.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il ricorrente soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha deciso di rigettare la opposizione alla ordinanza- ingiunzione de qua sulla base della seguente motivazione:
“…dal verbale di accertata violazione del 20 febbraio 2020 si evince che gli agenti hanno constatato l'ampliamento della superficie di somministrazione da 35 mq agli attuali 100 mq, mediante trasformazione, peraltro in assenza di titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, del preesistente terrazzo in veranda con strutture di metallo e chiusura laterali con vetrate scorrevoli e telai in alluminio. Consegue da quanto innanzi che in contestazione non è tanto lo stato dei luoghi, quanto la superficie di somministrazione degli alimenti oggetto di autorizzazione. In particolare, gli agenti nel sopra richiamato verbale hanno dato atto di un ampliamento della superficie di somministrazione rispetto a quanto dichiarato nella Scia n. 30605 del 28.06.2017 dai 35 mq dichiarati a 100mq effettivi mediante una trasformazione di un terrazzo in veranda con strutture di metallo e chiusura laterali, oltretutto in assenza di titolo edilizio. Pertanto, non vi è dubbio che sussista nel caso di specie l'illecito contestato al ricorrente, essendo pacifico che l'autorizzazione rilasciata in favore del predetto fosse relativa esclusivamente ai dichiarati 35 mq e che, per la parte restante, il fosse privo di autorizzazione. In base ai principi Parte_1 giurisprudenziali sopra illustrati, tenuto conto altresì dell'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione di illecito amministrativo, i motivi di opposizione proposti da
[...] non sono fondati e non meritano Parte_1 accoglimento. Il quadro normativo e fattuale sopra ricostruito nonché la documentazione versata in atti privano quindi di valore le asserzioni dell'odierno opponente, e, in conclusione, comprovando gli elementi materiali della violazione contestata alla ricorrente, comportano la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione con il conseguente rigetto dell'opposizione. Né può trovare accoglimento la subordinata domanda di riduzione della sanzione in assenza di elementi da valorizzare a tal fine”.
Con il primo motivo d'appello, la parte impugnante censura la gravata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all'art. 64 d.lgs. 59/2010, al d.lgs. 222/2016 e agli artt. 3 co. 7 e 10 co. 1-2-3 l. 287/91, nonché della l.
689/81, nonché per violazione del divieto di applicazione in via analogica della sanzione amministrativa”.
L'appellante deduce al riguardo che “il fatto accertato dai verbalizzanti non costituisce illecito amministrativo né tantomeno risulta sanzionato dalle norme indicate nell'ingiunzione impugnata. L'odierno appellante ha correttamente presentato una SCIA (con planimetria conforme allo stato reale dei luoghi) per l'attività di somministrazione. Con il ricorso in opposizione il sig. evidenziava la non Parte_1 sussumibilità della fattispecie accertata alla normativa richiamata nell'ingiunzione impugnata, in quanto la stessa risulta riferibile solo ai casi di mancata presentazione della SCIA di inizio attività in occasione di apertura o di trasferimento di sede e non certo quando la stessa sia stata depositata e si riscontri l'esercizio di tale attività di somministrazione su superfice più ampia”.
Quindi, l'appellante deduce che il abbia applicato CP_1 analogicamente l'art. 10 co. 1 in spregio al principio di legalità delle sanzioni
Il motivo è infondato.
Infatti, come si ricava dal contenuto del verbale de quo e dall'ordinanza-ingiunzione di cui in citazione in appello, il comportamento sanzionato non è, come sostiene l'appellante (e anche affermato dal Tribunale) la presentazione della per CP_2
l'esercizio dell'attività di somministrazione viveri per un locale di ampiezza maggiore rispetto a quella dichiarata in quella sede bensì la violazione della normativa edilizia e urbanistica da parte dell'esercente attività di ristorazione e cioè la mancata presentazione della necessaria per eseguire l'intervento CP_2 edilizio di ampliamento dei locali, peraltro in una zona del territorio comunale soggetta a vincolo paesaggistico.
Invero, la legge n. 287/1991, che all'art. 10 prevede la sanzione pecuniaria poi irrogata nel caso in esame, all'art. 3 co. 7, richiamato dalla ordinanza-ingiunzione de qua, afferma che le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico- sanitaria nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. La sanzione è stata, quindi, irrogata dall'amministrazione a fronte della violazione della normativa in materia edilizia ma sul punto nulla è stato dedotto dall'odierno appellante sia in primo che in secondo grado di giudizio.
Con il secondo motivo di appello, l'impugnante censura la gravata sentenza per contraddittorietà della motivazione della sentenza, in quanto nella stessa il Tribunale evidenzia che spetta all'Ente irrogante l'onere della prova sugli elementi dell'illecito mentre nel caso di specie il non avrebbe CP_1 dato prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.
Il motivo è inammissibile ex art, 342 c.p.c., poiché l'appellante non ha contestato specificamente quanto affermato dal
Tribunale in merito alla efficacia privilegiata posseduta del verbale di accertata violazione, il cui contenuto fa stato fino a querela di falso e che pertanto costituisce piena prova dei fatti controversi.
Con il terzo motivo di appello, si censura la gravata decisione per motivazione inesistente o solo apparente e omessa statuizione in relazione alla domanda subordinata di applicazione della sanzione in misura ridotta.
L'appellante deduce al riguardo di aver in primo grado evidenziato al sussistenza di svariate circostanze a supporto della propria richiesta, mai considerate dal giudice di prime cure CP_ e cioè che 1) “allegata alla presentata in occasione dell'apertura dell'attività di somministrazione nell'area di mq35, vi era la planimetria dello stato dei luoghi così come rilevato dagli agenti, segno chiaro della buona fede;
che si tratti di errore materiale nella compilazione della scia da parte del tecnico incaricato dal e la buona fede dello stesso si Parte_1 evince anche dalla circostanza che il Comune di Castellammare di Stabia era già pervenuto alla corretta determinazione dell'area oggetto dell'attività commerciale del Ristorante Don Mimì, in quanto già per l'anno 2017-2018 la , Parte_3 società che si occupa della riscossione dell'imposta TARI, aveva ricevuto dal Comune di Castellammare di Stabia i dati relativi alle superfici tassabili ed aveva richiesto il pagamento per ben
334 mq a fronte dei 60 mq costituenti aree coperte del ristorante e quindi perfettamente conosciuti dal Comune
(l'intera sala interna senza le aree della terrazza coperta da pergotenda); dall'avviso ad esso allegato è possibile riscontrare come il Comune di Castellammare di Stabia fosse già reso edotto delle maggiori dimensioni della superficie del locale e che l'errore contenuto nella SCIA depositata fosse stato immediatamente percepito dall' tanto che lo stesso aveva CP_3 comunicato al suo ufficio riscossione addirittura una superficie pari all'intera superficie catastale del bene locato presupponendo che la stessa fosse utilizzata in toto quale attività commerciale ed area tassabile;
2) “l'assenza di precedente violazione della stessa norma entro 2 anni precedenti;
3) “l'atteggiamento collaborativo in sede di esposizione di memorie difensive”.
Il motivo deve ritenersi assorbito, in quanto lo stesso deve ritenersi che abbia perduto rilevanza in considerazione del fatto che, come affermato in sede di esame del primo motivo, il comportamento sanzionato è diverso da quello posto a base della richiesta di riduzione della sanzione.
In altri termini, le circostanze che l'appellante avrebbe all'uopo dovuto addurre avrebbero dovuto riguardare la mancata presentazione della SCIA per il suddetto intervento edilizio e cioè il mancato rispetto della normativa edilizia e non la avvenuta presentazione della SCIA ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione viveri in un locale di ampiezza maggiore rispetto a quella dichiarata in quella sede. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e per l'effetto deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione, la gravata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 963/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da con atto notificato a Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 1.700,00 per compenso, oltre spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-12-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo