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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052072689000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052072689000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052072689000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dal ragioniere Difensore_1, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620240052072689, relativa ad IRPEF ed Addizionale - anno 2020.
Si costituiva in giudizio l'ADE, rappresentando che, nelle more, le parti avevano raggiunto conciliazione, producendo il relativo accordo.
Con successiva memoria, anche parte ricorrente confermava che, in data 18/02/2025, era stato firmato l'accordo di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.LGS 31 dicembre 1992, n. 546.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della incontestata documentazione versata ini atti, dalla quale risulta l'avvenuto, bilaterale raggiungimento di accordo conciliativo (cfr. accordo di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92, sottoscritto dalle parti il 18.02.2025), non rimane che prendere atto dell'intervenuta conciliazione ed emettere le consequenziali statuizioni.
Invero, l'art. 48 del codice del processo tributario dispone che: “Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere”.
Ebbene, alla stregua di quanto già sopra illustrato, non può che darsi atto della ricorrenza di tutte le condizioni che, ai sensi dell'art. 48 sopra citato, legittimano l'emissione di sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione e compensa le spese. Palermo, 23 gennaio 2026.
Il giudice monocratico, Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052072689000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052072689000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052072689000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dal ragioniere Difensore_1, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620240052072689, relativa ad IRPEF ed Addizionale - anno 2020.
Si costituiva in giudizio l'ADE, rappresentando che, nelle more, le parti avevano raggiunto conciliazione, producendo il relativo accordo.
Con successiva memoria, anche parte ricorrente confermava che, in data 18/02/2025, era stato firmato l'accordo di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.LGS 31 dicembre 1992, n. 546.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della incontestata documentazione versata ini atti, dalla quale risulta l'avvenuto, bilaterale raggiungimento di accordo conciliativo (cfr. accordo di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92, sottoscritto dalle parti il 18.02.2025), non rimane che prendere atto dell'intervenuta conciliazione ed emettere le consequenziali statuizioni.
Invero, l'art. 48 del codice del processo tributario dispone che: “Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere”.
Ebbene, alla stregua di quanto già sopra illustrato, non può che darsi atto della ricorrenza di tutte le condizioni che, ai sensi dell'art. 48 sopra citato, legittimano l'emissione di sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione e compensa le spese. Palermo, 23 gennaio 2026.
Il giudice monocratico, Francesco Paolo Pitarresi