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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3525/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1014/2020, del tribunale di Nola, sez. I, pubblicata il
7.7.2020,
TRA
, cf. e Parte_1 C.F._1 [...]
, cf. , residenti in [...] C.F._2
E. De IP n. 11, P.co Mimose, rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni
Feliciello, cf. presso il quale elettivamente domiciliano in C.F._3
Casalnuovo di Napoli, al Corso Umberto I n. 334, p.co Bernadette
Appellanti
E
cf. , residente in [...]di Napoli CP_1 C.F._4
alla via E. De IP n.11 ed elett.te domiciliata in Casalnuovo di Napoli, al viale dei Tigli n.76 – Centro Parthenope - scala C, presso lo studio dell'avv.to Gino
Porciello, cf. , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di mandato C.F._5
su foglio separato accluso alla comparsa di risposta
1 Appellata
Conclusioni
All'udienza del 30.1.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) e convenivano, innanzi al tribunale di Parte_1 Parte_2
Nola, e, sul presupposto di avere acquistato con atto per notar CP_1
del 3.2.1995, un appartamento all'interno del P.co Mimose, Persona_1
fabbricato B, al piano terra, distinto col n. 2, oggi a via Eduardo De IP di
Casalnuovo di Napoli, con annesso posto auto scoperto, avente una superficie di metri quadri 8, ubicato nell'area adiacente al fabbricato C e contraddistinto con il numero 49, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la loro proprietà sul predetto posto auto, con condanna della proprietaria anch'essa di un CP_1
appartamento nel P.co, alla sua restituzione, avendolo arbitrariamente occupato sin dall'anno 2003, vinte le spese con attribuzione.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, che eccepiva di occupare il posto auto contraddistinto dal n. 43, acquistato unitamente all'appartamento nel medesimo fabbricato B, con atto sempre per notar del 7.3.1990, in Persona_1
epoca, pertanto, antecedente all'acquisto degli attori e di avere sempre occupato tale spazio, disposta c.t.u., così statuiva:
< compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.>>.
2 Il primo giudice, 1) dopo avere affermato la irrilevanza di quanto argomentato dal c.t.u. circa l'impossibilità di trasferire i posti auto oggetto della controversia perché
questi erano stati costruiti in misura inferiore a quelli previsti dalla legge n.
765/1967, 2) riteneva che gli attori non avessero assolto ai propri oneri probatori,
giacché, pur avendo dimostrato, tramite la produzione dell'atto di acquisto per notar la titolarità del posto auto, considerata anche la mancata contestazione, Persona_1
da parte della convenuta, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa degli attori, come confermato anche dalla c.t.u., la quale aveva, altresì,
concluso che “per quanto riguarda la proprietà e la posizione dei parcheggi delle parti in causa, l'atto di citazione introduttivo è conforme allo stato dei luoghi come da atti pubblici delle parti”; 3) non avevano, però, dimostrato che la CP_1
detenesse o possedesse, ex art. 948 c.c., il posto auto di loro proprietà, evidenziando testualmente:
< della propria comparsa di costituzione e risposta, ha asserito che il posto auto oggetto della presente azione di rivendica è in realtà quello di proprietà della convenuta medesima (n. 43), avente d'altronde, confini diversi da quelli del posto auto di cui all'atto di citazione e di proprietà attorea, contrassegnato dal n. 49. Quindi, di fronte a siffatta contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, gli istanti avrebbero dovuto provare che la convenuta occupa effettivamente il posto auto n. 49. Al contrario, essi non hanno prodotto alcuna prova né formulato istanze istruttorie a tal fine. Né a conclusioni opposte può indurre a pervenire la relazione tecnica di parte, sub allegato 5 della produzione attorea, stante la sua natura di mera allegazione difensiva>>,
compensando le spese in ragione della “risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esto incerto e di non irrilevante complessità”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello il e l' , Parte_1 Pt_2
3 alla cui lettura si rimanda integralmente quale parte necessaria ed espressa della
presente decisione, sulla base di un unico motivo con il quale contestano la decisione di primo grado, obiettando che il tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze processuali, non considerando che le parti controvertevano in relazione al medesimo posto auto, da essi attori indicato nel n. 49, dalla CP_1
nel n. 43, sicché quest'ultima non contestava di occuparlo, mentre era stata la c.t.u. a dirimere tale incertezza, detenendo la il posto auto nella erronea convinzione CP_1
che sia il n. 43; essi avevano, pertanto, assolto all'onere della prova, come pure il tribunale aveva affermato, dimostrando la piena proprietà del posto auto come descritto nell'atto di compravendita e confermato, nella sua ubicazione, dalla c.t.u..
Gli appellanti così concludevano:
“1)- ACCOGLIERE il presente appello nonché le richieste e domande tutte originariamente formulate dall'appellante nell'atto di citazione da aversi per integralmente reiterate nel presente atto di appello;
2)- ANNULLARE la sentenza n.1014/2020 pubbl. 07/07/2020, resa dal Giudice
Unico del Tribunale di Nola…;
3)- DICHIARARE, per l'effetto, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
quali proprietari del posto auto n. 49;
4)- ORDINARE la restituzione del posto auto n. 49 in contestazione tra le parti;
5)- CONDANNARE, in ogni caso, l'appellata “ut supra”, al CP_1 pagamento delle spese e delle competenze di entrambe i gradi di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva l'appellata resistendo con varie argomentazioni all'impugnazione e così concludendo:
“- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile in quanto carente delle indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c. ovvero, laddove ritenuto ammissibile e/o procedibile il proposto appello sotto il profilo testé enunciato, dichiararlo inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto non avente una ragionevole probabilità di essere accolto;
- nel merito, rigettare l'appello attesa la sua manifesta infondatezza in fatto ed in
4 diritto alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte e per l'effetto confermare la sentenza n. 1014/2020 del Tribunale di Nola appellata in questo giudizio nell'ambito del procedimento recante R.G. n.ro: 7920/2015;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore con clausola di attribuzione.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 50 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Il rinvio per la precisazione delle conclusioni assorbe l'esame relativo alla inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., mentre, per quel che concerne l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sufficientemente precisati sono i motivi di appello e le conseguenze che si vogliono far discendere riguardo alla riforma della sentenza di primo grado, sebbene, per quel che si sta per evidenziare, il gravame risulti incentrato su censure che non paiono avere colto adeguatamente le ragioni della decisione assunta dal tribunale.
C.b.) Tanto premesso, va, infatti, evidenziato che il giudice di primo grado non
è incorso in alcuna contraddizione nella parte in cui ha prima affermato che gli attori avevano dimostrato la propria titolarità del posto auto n. 49 tramite la produzione dell'atto per notar del 1995, si badi sull'assunto che non Persona_1
era stata contestata l'originaria appartenenza al dante causa degli attori – comune,
del resto, a quello della società che ha venduto alla convenuta – per poi concludere,
invece, che non era stata dimostrata l'occupazione del posto rivendicato da parte della CP_1
Che gli attori abbiano acquistato il posto macchina n. 49 con l'atto del 1995 non è
5 in discussione, così come che questo dovesse differenziarsi dal posto n. 43.
Il tribunale non ha fatto altro, in quel passaggio, che dare atto di ciò.
Ma ha aggiunto che, alla luce delle difese della convenuta, che professavano di avere sempre occupato il posto da lei acquistato n. 43, era onere degli attori provare che la occupasse il posto da loro rivendicato, avente il numero 49, onere non CP_1
assolto non avendo “prodotto” alcuna prova, né avanzato istanze istruttorie,
tantomeno potendo farsi riferimento alla relazione di parte, che costituisce mera allegazione difensiva.
Ora i sostengono che il tribunale avrebbe equivocato le Controparte_2
risultanze istruttorie e, in particolare, quanto espresso dalla c.t.u., che avrebbe confermato quanto da loro dedotto nell'atto di citazione, non comprendendo che si stava discutendo dello stesso posto.
Tale ultimo argomento appare di per sé tautologico e di difficile comprensione,
considerato che è evidente che si stava discutendo dello stesso stallo, cosa non affatto ignorata dal tribunale, ma che non sposta la questione che il giudice di primo grado ha rilevato essere centrale, cioè se il posto occupato dalla fosse quello CP_1
acquistato dagli attori, ovvero quello da lei acquistato nel 1990 e, peraltro, cosa allegata e rispetto alla quale non sono stati offerti elementi a confutazione, occupato anche prima dell'acquisto del 1990, ben prima di quello degli attori, avvenuto nel
1995 e, certamente, essendo caduto il giudicato sul punto, prima della proposizione dell'azione possessoria nel 2003, rigettata dal tribunale di Nola con sentenza confermata da questa corte.
La c.t.u. sulla quale gli appellanti fondano sostanzialmente il motivo di appello in verità, circa l'individuazione, in concreto, dei posti auto 43 e 49, nulla esplicita,
essendosi limitata a compiere un raffronto tra planimetrie, che, però, non sono state
6 accluse agli atti di vendita, né essendo dirimenti i dati catastali, planimetrie su cui in particolare basano le proprie argomentazioni gli attori e lo stralcio da esso c.t.u.
effettuato.
Ma, dall'esame degli atti, in assenza, come rilevato dal tribunale, di richieste istruttorie o di elementi forniti da chi era tenuto alla relativa dimostrazione, non è
possibile affermare che la occupi il posto n. 49, in verità, ancora più a monte CP_1
essendo imprecisata la stessa collocazione del posto rivendicato.
Evidenzia, infatti, la corte che dall'esame dei titoli emerge che sia il posto 49 che quello 43 sono situati “nell'area adiacente il fabbricato C”, il primo confinante con i posti 48 e 50, con distacco verso proprietà RV (già Controparte_3 Per_2
e con viale di accesso, il secondo confinante con il posto 44, con distacco proprietà
(essendo evidentemente, come visto, l'atto antecedente) e con il viale di Per_2
accesso.
Gli attori, inoltre, non negano, visto che si richiamano alle planimetrie prodotte,
che i posti sarebbero posti lungo la stessa fila e nella stessa zona.
Se passiamo ad esaminare i rilievi fotografici prodotti e quelli aerei acclusi alla c.t.u. svolta in primo grado, può ricavarsi che il fabbricato C – di cui in maniera del tutto incongrua la c.t.u. non fa menzione di sorta nel corpo della relazione – è
individuabile dal rilievo di cui all'allegato 8 della consulenza e si colloca sulla sinistra guardando la planimetria – “area adiacente” al detto fabbricato – rispetto alla
'fila' di posti auto numerati dal 43 al 52.
Nella parte laterale alla fila di posti auto, sempre a sinistra e sul lato del fabbricato C, viene indicato “Suolo Privato” e vi è un rettangolo tratteggiato anch'esso utilizzabile per il parcheggio, ma separato dall'area in discorso, sicché il posto n. 43 è l'ultimo della fila prima di una diversa area che si congiunge con via E.
7 De IP.
Nello svincolo da via De IP (Fig. 3 tratta da Google Heart della si CP_4
vede tale area corrispondente a quella tratteggiata, oltre a quella denominata “Suolo
Privato”, che si spinge fino alla seconda cancellata visibile nella figura, che è
collocata in corrispondenza con il posto occupato dalla raffigurato nelle due CP_1
foto indicate sub “Foto 1”.
Nella raffigurazione dall'alto (“Fig. 2 ), si vede l'area libera Parte_3
di cui si è detto, individuata dallo svincolo di via De IP, così come, in fondo,
davanti ad altro fabbricato sulla destra dello “stralcio di Mappa 8” della c.t.u., quella destinata ai posti da 43 a 52 ed è importante rilevare che sia dallo stralcio di Mappa,
che dalla foto dall'alto, si ricava come l'area successiva che si congiunge con via De
IP si spinge fino ad oltre lo spigolo del fabbricato C, oltre la cancellata che si vede nelle “Foto 1”, dove si trova il posto occupato dalla CP_1
Sempre dalle foto riportate sub “Foto 1”, si ricava che il posto auto che il c.t.u. ha individuato come occupato dalla è delimitato, verso l'area che conduce a via CP_1
De IP, da due paletti “a transenna” e l'area posta in successione e 'presidiata'
da una catena, così da separarla da quella in cui si trova il posto occupato dalla
CP_1
Dalla prima foto della c.t.u., priva di 'titolo', può osservarsi che, sul lato opposto all'area che si congiunge con via De IP, quello evidentemente destinato ai posti da 43 a 52, lateralmente allo stallo occupato dalla vi sono varie altre CP_1
autovetture.
Si contano, infatti, almeno cinque macchine e vi è pure uno spazio tra una vettura ed un'altra, dato del tutto incongruo rispetto alla collocazione del posto 49 nella planimetria di cui agli allegati 5 e 8, che vede lateralmente previsti i soli posti 50, 51
8 e 52, mentre la collocazione del posto occupato dalla transennato e separato CP_1
da quelli successivi posti verso il Suolo Privato, parrebbe l'ultimo, come previsto per il posto 43 e come dichiarato anche dai testi nel procedimento possessorio.
Pertanto, dalle argomentazioni che precedono, ritiene la corte, che, alla luce del corretto rilievo del tribunale per il quale toccava ovviamente agli attori dare la prova della fondatezza della domanda, non sia stata data una rassicurante dimostrazione che la occupi il posto di proprietà degli attori/appellanti, ma, come detto in CP_1
premessa, ancor più a monte, di quale sia il posto da essi rivendicato.
Da qui il rigetto dell'appello.
D- Le spese
Ad avviso della corte, l'evidente controvertibilità e difficoltà, soprattutto in fatto,
delle questioni trattate, in presenza di titoli privi di una corretta individuazione degli spazi, dati da valutare anche alla luce della regola di giudizio applicata, oltre che del complessivo tenore delle difese svolte, inducono a ravvisare, anche riguardo alle spese del grado, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese,
sussistendo, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) compensa le spese del grado tra le parti;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti,
9 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 14 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3525/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1014/2020, del tribunale di Nola, sez. I, pubblicata il
7.7.2020,
TRA
, cf. e Parte_1 C.F._1 [...]
, cf. , residenti in [...] C.F._2
E. De IP n. 11, P.co Mimose, rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni
Feliciello, cf. presso il quale elettivamente domiciliano in C.F._3
Casalnuovo di Napoli, al Corso Umberto I n. 334, p.co Bernadette
Appellanti
E
cf. , residente in [...]di Napoli CP_1 C.F._4
alla via E. De IP n.11 ed elett.te domiciliata in Casalnuovo di Napoli, al viale dei Tigli n.76 – Centro Parthenope - scala C, presso lo studio dell'avv.to Gino
Porciello, cf. , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di mandato C.F._5
su foglio separato accluso alla comparsa di risposta
1 Appellata
Conclusioni
All'udienza del 30.1.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) e convenivano, innanzi al tribunale di Parte_1 Parte_2
Nola, e, sul presupposto di avere acquistato con atto per notar CP_1
del 3.2.1995, un appartamento all'interno del P.co Mimose, Persona_1
fabbricato B, al piano terra, distinto col n. 2, oggi a via Eduardo De IP di
Casalnuovo di Napoli, con annesso posto auto scoperto, avente una superficie di metri quadri 8, ubicato nell'area adiacente al fabbricato C e contraddistinto con il numero 49, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la loro proprietà sul predetto posto auto, con condanna della proprietaria anch'essa di un CP_1
appartamento nel P.co, alla sua restituzione, avendolo arbitrariamente occupato sin dall'anno 2003, vinte le spese con attribuzione.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, che eccepiva di occupare il posto auto contraddistinto dal n. 43, acquistato unitamente all'appartamento nel medesimo fabbricato B, con atto sempre per notar del 7.3.1990, in Persona_1
epoca, pertanto, antecedente all'acquisto degli attori e di avere sempre occupato tale spazio, disposta c.t.u., così statuiva:
< compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.>>.
2 Il primo giudice, 1) dopo avere affermato la irrilevanza di quanto argomentato dal c.t.u. circa l'impossibilità di trasferire i posti auto oggetto della controversia perché
questi erano stati costruiti in misura inferiore a quelli previsti dalla legge n.
765/1967, 2) riteneva che gli attori non avessero assolto ai propri oneri probatori,
giacché, pur avendo dimostrato, tramite la produzione dell'atto di acquisto per notar la titolarità del posto auto, considerata anche la mancata contestazione, Persona_1
da parte della convenuta, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa degli attori, come confermato anche dalla c.t.u., la quale aveva, altresì,
concluso che “per quanto riguarda la proprietà e la posizione dei parcheggi delle parti in causa, l'atto di citazione introduttivo è conforme allo stato dei luoghi come da atti pubblici delle parti”; 3) non avevano, però, dimostrato che la CP_1
detenesse o possedesse, ex art. 948 c.c., il posto auto di loro proprietà, evidenziando testualmente:
< della propria comparsa di costituzione e risposta, ha asserito che il posto auto oggetto della presente azione di rivendica è in realtà quello di proprietà della convenuta medesima (n. 43), avente d'altronde, confini diversi da quelli del posto auto di cui all'atto di citazione e di proprietà attorea, contrassegnato dal n. 49. Quindi, di fronte a siffatta contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, gli istanti avrebbero dovuto provare che la convenuta occupa effettivamente il posto auto n. 49. Al contrario, essi non hanno prodotto alcuna prova né formulato istanze istruttorie a tal fine. Né a conclusioni opposte può indurre a pervenire la relazione tecnica di parte, sub allegato 5 della produzione attorea, stante la sua natura di mera allegazione difensiva>>,
compensando le spese in ragione della “risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esto incerto e di non irrilevante complessità”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello il e l' , Parte_1 Pt_2
3 alla cui lettura si rimanda integralmente quale parte necessaria ed espressa della
presente decisione, sulla base di un unico motivo con il quale contestano la decisione di primo grado, obiettando che il tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze processuali, non considerando che le parti controvertevano in relazione al medesimo posto auto, da essi attori indicato nel n. 49, dalla CP_1
nel n. 43, sicché quest'ultima non contestava di occuparlo, mentre era stata la c.t.u. a dirimere tale incertezza, detenendo la il posto auto nella erronea convinzione CP_1
che sia il n. 43; essi avevano, pertanto, assolto all'onere della prova, come pure il tribunale aveva affermato, dimostrando la piena proprietà del posto auto come descritto nell'atto di compravendita e confermato, nella sua ubicazione, dalla c.t.u..
Gli appellanti così concludevano:
“1)- ACCOGLIERE il presente appello nonché le richieste e domande tutte originariamente formulate dall'appellante nell'atto di citazione da aversi per integralmente reiterate nel presente atto di appello;
2)- ANNULLARE la sentenza n.1014/2020 pubbl. 07/07/2020, resa dal Giudice
Unico del Tribunale di Nola…;
3)- DICHIARARE, per l'effetto, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
quali proprietari del posto auto n. 49;
4)- ORDINARE la restituzione del posto auto n. 49 in contestazione tra le parti;
5)- CONDANNARE, in ogni caso, l'appellata “ut supra”, al CP_1 pagamento delle spese e delle competenze di entrambe i gradi di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva l'appellata resistendo con varie argomentazioni all'impugnazione e così concludendo:
“- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile in quanto carente delle indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c. ovvero, laddove ritenuto ammissibile e/o procedibile il proposto appello sotto il profilo testé enunciato, dichiararlo inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto non avente una ragionevole probabilità di essere accolto;
- nel merito, rigettare l'appello attesa la sua manifesta infondatezza in fatto ed in
4 diritto alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte e per l'effetto confermare la sentenza n. 1014/2020 del Tribunale di Nola appellata in questo giudizio nell'ambito del procedimento recante R.G. n.ro: 7920/2015;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore con clausola di attribuzione.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 50 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Il rinvio per la precisazione delle conclusioni assorbe l'esame relativo alla inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., mentre, per quel che concerne l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sufficientemente precisati sono i motivi di appello e le conseguenze che si vogliono far discendere riguardo alla riforma della sentenza di primo grado, sebbene, per quel che si sta per evidenziare, il gravame risulti incentrato su censure che non paiono avere colto adeguatamente le ragioni della decisione assunta dal tribunale.
C.b.) Tanto premesso, va, infatti, evidenziato che il giudice di primo grado non
è incorso in alcuna contraddizione nella parte in cui ha prima affermato che gli attori avevano dimostrato la propria titolarità del posto auto n. 49 tramite la produzione dell'atto per notar del 1995, si badi sull'assunto che non Persona_1
era stata contestata l'originaria appartenenza al dante causa degli attori – comune,
del resto, a quello della società che ha venduto alla convenuta – per poi concludere,
invece, che non era stata dimostrata l'occupazione del posto rivendicato da parte della CP_1
Che gli attori abbiano acquistato il posto macchina n. 49 con l'atto del 1995 non è
5 in discussione, così come che questo dovesse differenziarsi dal posto n. 43.
Il tribunale non ha fatto altro, in quel passaggio, che dare atto di ciò.
Ma ha aggiunto che, alla luce delle difese della convenuta, che professavano di avere sempre occupato il posto da lei acquistato n. 43, era onere degli attori provare che la occupasse il posto da loro rivendicato, avente il numero 49, onere non CP_1
assolto non avendo “prodotto” alcuna prova, né avanzato istanze istruttorie,
tantomeno potendo farsi riferimento alla relazione di parte, che costituisce mera allegazione difensiva.
Ora i sostengono che il tribunale avrebbe equivocato le Controparte_2
risultanze istruttorie e, in particolare, quanto espresso dalla c.t.u., che avrebbe confermato quanto da loro dedotto nell'atto di citazione, non comprendendo che si stava discutendo dello stesso posto.
Tale ultimo argomento appare di per sé tautologico e di difficile comprensione,
considerato che è evidente che si stava discutendo dello stesso stallo, cosa non affatto ignorata dal tribunale, ma che non sposta la questione che il giudice di primo grado ha rilevato essere centrale, cioè se il posto occupato dalla fosse quello CP_1
acquistato dagli attori, ovvero quello da lei acquistato nel 1990 e, peraltro, cosa allegata e rispetto alla quale non sono stati offerti elementi a confutazione, occupato anche prima dell'acquisto del 1990, ben prima di quello degli attori, avvenuto nel
1995 e, certamente, essendo caduto il giudicato sul punto, prima della proposizione dell'azione possessoria nel 2003, rigettata dal tribunale di Nola con sentenza confermata da questa corte.
La c.t.u. sulla quale gli appellanti fondano sostanzialmente il motivo di appello in verità, circa l'individuazione, in concreto, dei posti auto 43 e 49, nulla esplicita,
essendosi limitata a compiere un raffronto tra planimetrie, che, però, non sono state
6 accluse agli atti di vendita, né essendo dirimenti i dati catastali, planimetrie su cui in particolare basano le proprie argomentazioni gli attori e lo stralcio da esso c.t.u.
effettuato.
Ma, dall'esame degli atti, in assenza, come rilevato dal tribunale, di richieste istruttorie o di elementi forniti da chi era tenuto alla relativa dimostrazione, non è
possibile affermare che la occupi il posto n. 49, in verità, ancora più a monte CP_1
essendo imprecisata la stessa collocazione del posto rivendicato.
Evidenzia, infatti, la corte che dall'esame dei titoli emerge che sia il posto 49 che quello 43 sono situati “nell'area adiacente il fabbricato C”, il primo confinante con i posti 48 e 50, con distacco verso proprietà RV (già Controparte_3 Per_2
e con viale di accesso, il secondo confinante con il posto 44, con distacco proprietà
(essendo evidentemente, come visto, l'atto antecedente) e con il viale di Per_2
accesso.
Gli attori, inoltre, non negano, visto che si richiamano alle planimetrie prodotte,
che i posti sarebbero posti lungo la stessa fila e nella stessa zona.
Se passiamo ad esaminare i rilievi fotografici prodotti e quelli aerei acclusi alla c.t.u. svolta in primo grado, può ricavarsi che il fabbricato C – di cui in maniera del tutto incongrua la c.t.u. non fa menzione di sorta nel corpo della relazione – è
individuabile dal rilievo di cui all'allegato 8 della consulenza e si colloca sulla sinistra guardando la planimetria – “area adiacente” al detto fabbricato – rispetto alla
'fila' di posti auto numerati dal 43 al 52.
Nella parte laterale alla fila di posti auto, sempre a sinistra e sul lato del fabbricato C, viene indicato “Suolo Privato” e vi è un rettangolo tratteggiato anch'esso utilizzabile per il parcheggio, ma separato dall'area in discorso, sicché il posto n. 43 è l'ultimo della fila prima di una diversa area che si congiunge con via E.
7 De IP.
Nello svincolo da via De IP (Fig. 3 tratta da Google Heart della si CP_4
vede tale area corrispondente a quella tratteggiata, oltre a quella denominata “Suolo
Privato”, che si spinge fino alla seconda cancellata visibile nella figura, che è
collocata in corrispondenza con il posto occupato dalla raffigurato nelle due CP_1
foto indicate sub “Foto 1”.
Nella raffigurazione dall'alto (“Fig. 2 ), si vede l'area libera Parte_3
di cui si è detto, individuata dallo svincolo di via De IP, così come, in fondo,
davanti ad altro fabbricato sulla destra dello “stralcio di Mappa 8” della c.t.u., quella destinata ai posti da 43 a 52 ed è importante rilevare che sia dallo stralcio di Mappa,
che dalla foto dall'alto, si ricava come l'area successiva che si congiunge con via De
IP si spinge fino ad oltre lo spigolo del fabbricato C, oltre la cancellata che si vede nelle “Foto 1”, dove si trova il posto occupato dalla CP_1
Sempre dalle foto riportate sub “Foto 1”, si ricava che il posto auto che il c.t.u. ha individuato come occupato dalla è delimitato, verso l'area che conduce a via CP_1
De IP, da due paletti “a transenna” e l'area posta in successione e 'presidiata'
da una catena, così da separarla da quella in cui si trova il posto occupato dalla
CP_1
Dalla prima foto della c.t.u., priva di 'titolo', può osservarsi che, sul lato opposto all'area che si congiunge con via De IP, quello evidentemente destinato ai posti da 43 a 52, lateralmente allo stallo occupato dalla vi sono varie altre CP_1
autovetture.
Si contano, infatti, almeno cinque macchine e vi è pure uno spazio tra una vettura ed un'altra, dato del tutto incongruo rispetto alla collocazione del posto 49 nella planimetria di cui agli allegati 5 e 8, che vede lateralmente previsti i soli posti 50, 51
8 e 52, mentre la collocazione del posto occupato dalla transennato e separato CP_1
da quelli successivi posti verso il Suolo Privato, parrebbe l'ultimo, come previsto per il posto 43 e come dichiarato anche dai testi nel procedimento possessorio.
Pertanto, dalle argomentazioni che precedono, ritiene la corte, che, alla luce del corretto rilievo del tribunale per il quale toccava ovviamente agli attori dare la prova della fondatezza della domanda, non sia stata data una rassicurante dimostrazione che la occupi il posto di proprietà degli attori/appellanti, ma, come detto in CP_1
premessa, ancor più a monte, di quale sia il posto da essi rivendicato.
Da qui il rigetto dell'appello.
D- Le spese
Ad avviso della corte, l'evidente controvertibilità e difficoltà, soprattutto in fatto,
delle questioni trattate, in presenza di titoli privi di una corretta individuazione degli spazi, dati da valutare anche alla luce della regola di giudizio applicata, oltre che del complessivo tenore delle difese svolte, inducono a ravvisare, anche riguardo alle spese del grado, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese,
sussistendo, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) compensa le spese del grado tra le parti;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti,
9 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 14 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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