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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 120/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano De Feo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via
G. D'Annunzio n. 69, giusta procura speciale allegata, su foglio separato, all'atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. attore in riassunzione
e
C.F. ), assistito e difeso dagli avv. Luisa P_ C.F._2
Ebe Russo e Giovanni di Bartolomeo con studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 28 presso i cui domicili digitali è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata alla comparsa di risposta. convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da note del 18 dicembre 2024; per parte convenuta: come da note del 20 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 15299/2020, pubblicata il 01/12/2023, la Corte di
Cassazione, ha accolto il terzo motivo proposto da , con il quale il detto P_
ricorrente aveva censurato la sentenza di questa Corte, nella parte in cui aveva accolto la domanda dell'odierno attore, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Ing. condannandolo a “versare ingenti somme direttamente a P_ favore del e non della Curatela”, cassando la sentenza dell'intestata Corte di Pt_1
Appello n. 478/2020 e rinviando “anche per le spese del giudizio di cassazione”.
2. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ha riassunto il Parte_1 giudizio dinanzi all'intestata Corte chiedendo di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing. da rinvenirsi sia ex art. 1218 c.c., che ex art. P_
2043 c.c. nella imperizia, negligenza ed imprudenza in cui egli è incorso nell'assolvimento dell'incarico di individuazione e stima dell'immobile di proprietà dell'attore, e che questa ha causato all'attore danni consistiti nella differenza tra il ricavato che si sarebbe realizzato dalla vendita dell'immobile ad un prezzo di mercato e comunque congruo (€ 1.275.000,00) e quello ricavato in conseguenza di tale errata stima (€ 235.000,00) e nel danno materiale ed anche e soprattutto esistenziale, conseguente alla mancata pronta chiusura della procedura fallimentare che avrebbe comportato almeno dal 2010 per l'attore un'immediata ripresa della attività imprenditoriale avendo anche a disposizione le somme maggiormente retratte da suddetta vendita, da quantificarsi quest'ultimo danno equitativamente in € 100.000,00.
2) conseguentemente condannare l'ing. al risarcimento di tutti i danni P_ cagionati al sig. da quantificarsi in complessivi € 1.140.000,00 (di Parte_1 cui € 1.040.000,00 i primi ed € 100.000 i secondi), oltre che interessi dalla data della vendita, ovvero nella diversa anche minore somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dalla data della vendita. 3) In ogni caso con vittoria di spese e diritti ed onorari”.
3. Si è costituito, resistendo anche nel presente giudizio di riassunzione, il convenuto concludendo per il rigetto delle avverse pretese.
4. All'udienza del 10 luglio 2024, fissata per la comparizione elle parti, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 23/04/2025 per la precisazione delle conclusioni (sempre in forma cartolare), trattandosi di un giudizio di rinvio dalla Cassazione di un procedimento che segue il rito ante Cartabia.
5. Nelle more del procedimento, con atto datato 18/12/2024, depositato telematicamente, il difensore dell'attore, ha depositato una “dichiarazione di rinuncia”
pag. 2/3 dando atto di aver raggiunto stragiudizialmente la composizione della lite, decidendo di abbandonare il giudizio pendente a spese compensate.
6. Con successiva “nota di deposito” del 20/12/2024 il convenuto, P_
, depositava la detta dichiarazione di rinuncia, sottoscritta per accettazione.
[...]
7. Sulla base di tali sopravvenuti eventi, deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva del processo, prevista dall'art. 306 C.P.C..
8. Le spese sostenute, in presenza di concorde richiesta delle parti costituite, sono compensate tra le parti (art. 306 C.P.C.).
9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/01/2025.
Il Presidente/relatore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 120/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano De Feo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via
G. D'Annunzio n. 69, giusta procura speciale allegata, su foglio separato, all'atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c. attore in riassunzione
e
C.F. ), assistito e difeso dagli avv. Luisa P_ C.F._2
Ebe Russo e Giovanni di Bartolomeo con studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 28 presso i cui domicili digitali è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata alla comparsa di risposta. convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da note del 18 dicembre 2024; per parte convenuta: come da note del 20 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 15299/2020, pubblicata il 01/12/2023, la Corte di
Cassazione, ha accolto il terzo motivo proposto da , con il quale il detto P_
ricorrente aveva censurato la sentenza di questa Corte, nella parte in cui aveva accolto la domanda dell'odierno attore, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Ing. condannandolo a “versare ingenti somme direttamente a P_ favore del e non della Curatela”, cassando la sentenza dell'intestata Corte di Pt_1
Appello n. 478/2020 e rinviando “anche per le spese del giudizio di cassazione”.
2. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ha riassunto il Parte_1 giudizio dinanzi all'intestata Corte chiedendo di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing. da rinvenirsi sia ex art. 1218 c.c., che ex art. P_
2043 c.c. nella imperizia, negligenza ed imprudenza in cui egli è incorso nell'assolvimento dell'incarico di individuazione e stima dell'immobile di proprietà dell'attore, e che questa ha causato all'attore danni consistiti nella differenza tra il ricavato che si sarebbe realizzato dalla vendita dell'immobile ad un prezzo di mercato e comunque congruo (€ 1.275.000,00) e quello ricavato in conseguenza di tale errata stima (€ 235.000,00) e nel danno materiale ed anche e soprattutto esistenziale, conseguente alla mancata pronta chiusura della procedura fallimentare che avrebbe comportato almeno dal 2010 per l'attore un'immediata ripresa della attività imprenditoriale avendo anche a disposizione le somme maggiormente retratte da suddetta vendita, da quantificarsi quest'ultimo danno equitativamente in € 100.000,00.
2) conseguentemente condannare l'ing. al risarcimento di tutti i danni P_ cagionati al sig. da quantificarsi in complessivi € 1.140.000,00 (di Parte_1 cui € 1.040.000,00 i primi ed € 100.000 i secondi), oltre che interessi dalla data della vendita, ovvero nella diversa anche minore somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi dalla data della vendita. 3) In ogni caso con vittoria di spese e diritti ed onorari”.
3. Si è costituito, resistendo anche nel presente giudizio di riassunzione, il convenuto concludendo per il rigetto delle avverse pretese.
4. All'udienza del 10 luglio 2024, fissata per la comparizione elle parti, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 23/04/2025 per la precisazione delle conclusioni (sempre in forma cartolare), trattandosi di un giudizio di rinvio dalla Cassazione di un procedimento che segue il rito ante Cartabia.
5. Nelle more del procedimento, con atto datato 18/12/2024, depositato telematicamente, il difensore dell'attore, ha depositato una “dichiarazione di rinuncia”
pag. 2/3 dando atto di aver raggiunto stragiudizialmente la composizione della lite, decidendo di abbandonare il giudizio pendente a spese compensate.
6. Con successiva “nota di deposito” del 20/12/2024 il convenuto, P_
, depositava la detta dichiarazione di rinuncia, sottoscritta per accettazione.
[...]
7. Sulla base di tali sopravvenuti eventi, deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva del processo, prevista dall'art. 306 C.P.C..
8. Le spese sostenute, in presenza di concorde richiesta delle parti costituite, sono compensate tra le parti (art. 306 C.P.C.).
9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/01/2025.
Il Presidente/relatore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 3/3