Art. 2.
Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell' articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 ; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , nonche' il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1 luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unita', in deroga al limite di spesa mensile previsto dall' articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 .
Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note a), e b) in calce rispettivamente alle tabelle F e G, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 .
Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell' articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 ; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , nonche' il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1 luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unita', in deroga al limite di spesa mensile previsto dall' articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 .
Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note a), e b) in calce rispettivamente alle tabelle F e G, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 .