Art. 17.
Il secondo comma dell'articolo 22 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"E' fatta eccezione per i mutui di miglioramento fondiario, per i quali sono ammissibili le relative quote di ammortamento, per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato tra le attivita'".
Il secondo comma dell'articolo 22 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"E' fatta eccezione per i mutui di miglioramento fondiario, per i quali sono ammissibili le relative quote di ammortamento, per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato tra le attivita'".