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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2331/2024
R.G. controversie di lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonino Lo Pinto ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marineo (PA) in Corso dei Mille
n. 171, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia CP_1
Cernigliaro che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del Notaio di Fiumicino;
Per_1
- opposto - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.06.2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'ente previdenziale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2024, notificato in data 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, Sezione Lavoro, nel giudizio n. R.G. lav. 1131/2024, in data 29.04.2024, chiedendo, nel merito, che il decreto notificato dall' , con il quale le veniva CP_1
intimato, nella qualità di erede della SI.ra , il pagamento dell'importo Persona_2 di euro 13.463,86, a titolo di rate di prestazione di invalidità civile indebitamente percepite per i periodi dal 1.10.2003 al 30.4.2006, fosse revocato.
A sostegno del ricorso deduceva che, già con atto notarile del 02.10.2015, l'opponente ebbe a rinunciare all'eredità della defunta madre (all. 4) e che tale atto Persona_2
veniva trasmesso all'Istituto formalmente in data 13.10.2015 ed acclarato al protocollo
5596.13/10/2015.0012735. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, dichiarando che “Esaminato il contenuto dell'atto di rinuncia all'eredità allegato al fascicolo di controparte;
considerato che
, per mero disguido amministrativo, lo stesso non fosse stato acquisito ai fini dell'indebito per cui oggi è causa, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al titolo derivante dal decreto ingiuntivo n. 108.24”; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive di udienza del 07.04.2025, la ricorrente insisteva in ricorso e per la condanna alle spese di lite.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
15.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preso atto della rinuncia dell al titolo derivante dal decreto ingiuntivo, va CP_1
disposta la revoca del medesimo e dichiarata la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche ex officio, atteso che, dalle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'adesione dell'Istituto alla prospettazione avversaria, per compensare per metà le spese processuali, mentre l' , avendo depositato il CP_1
ricorso nonostante il credito fosse stato estinto in data anteriore (per rinuncia all'eredità della defunta madre con atto del 2 ottobre 2015, regolarmente comunicato all' ), va condannato, per il principio della soccombenza virtuale, al pagamento CP_2 della residua metà, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonino Lo Pinto, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ. .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l al CP_1
pagamento della residua metà, che liquida in Euro 900,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonino Lo Pinto.
Così deciso, il 05.07.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2331/2024
R.G. controversie di lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonino Lo Pinto ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marineo (PA) in Corso dei Mille
n. 171, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia CP_1
Cernigliaro che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del Notaio di Fiumicino;
Per_1
- opposto - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.06.2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'ente previdenziale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2024, notificato in data 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, Sezione Lavoro, nel giudizio n. R.G. lav. 1131/2024, in data 29.04.2024, chiedendo, nel merito, che il decreto notificato dall' , con il quale le veniva CP_1
intimato, nella qualità di erede della SI.ra , il pagamento dell'importo Persona_2 di euro 13.463,86, a titolo di rate di prestazione di invalidità civile indebitamente percepite per i periodi dal 1.10.2003 al 30.4.2006, fosse revocato.
A sostegno del ricorso deduceva che, già con atto notarile del 02.10.2015, l'opponente ebbe a rinunciare all'eredità della defunta madre (all. 4) e che tale atto Persona_2
veniva trasmesso all'Istituto formalmente in data 13.10.2015 ed acclarato al protocollo
5596.13/10/2015.0012735. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, dichiarando che “Esaminato il contenuto dell'atto di rinuncia all'eredità allegato al fascicolo di controparte;
considerato che
, per mero disguido amministrativo, lo stesso non fosse stato acquisito ai fini dell'indebito per cui oggi è causa, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al titolo derivante dal decreto ingiuntivo n. 108.24”; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive di udienza del 07.04.2025, la ricorrente insisteva in ricorso e per la condanna alle spese di lite.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
15.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preso atto della rinuncia dell al titolo derivante dal decreto ingiuntivo, va CP_1
disposta la revoca del medesimo e dichiarata la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche ex officio, atteso che, dalle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'adesione dell'Istituto alla prospettazione avversaria, per compensare per metà le spese processuali, mentre l' , avendo depositato il CP_1
ricorso nonostante il credito fosse stato estinto in data anteriore (per rinuncia all'eredità della defunta madre con atto del 2 ottobre 2015, regolarmente comunicato all' ), va condannato, per il principio della soccombenza virtuale, al pagamento CP_2 della residua metà, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonino Lo Pinto, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ. .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l al CP_1
pagamento della residua metà, che liquida in Euro 900,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonino Lo Pinto.
Così deciso, il 05.07.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo