Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 19/02/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03497/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3497 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 28 agosto 2020 n. K10/-OMISSIS- e notificato in data 05/01/2021 con cui si decretava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 29.04.1988;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 5 marzo 2013.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi a carico del ricorrente i seguenti elementi di controindicazione:
il richiedente ha interrotto per irreperibilità il periodo di residenza dal 26.3.2015, nel Comune di Fidenza (PR), fino al 22.7.2015;
pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 582 c.p. (lesioni personali), poi conclusosi con una sentenza dichiarativa di non luogo a procedersi per effetto della remissione della querela da parte della persona offesa;
sotto il profilo reddituale è stato accertato che in ordine ad alcune annualità che il richiedente non avesse prodotto redditi sufficienti, avendo dichiarato € 7.425,00 nel 2013 ed € 5.620,00 nel 2014, nonché, successivamente, € 6.413,47 nel 2015 ed € 7.074,00 nel 2016, da quanto rilevato sul sistema Punto Fisco, inferiore rispetto al reddito di € 8.263,31 considerato sufficiente ai fini del rilascio della cittadinanza.
Con il ricorso in esame l’istante contesta la legittimità del diniego e ne chiede l’annullamento dell’efficacia, deducendo un unico complesso motivo di censura:
violazione di legge sostanziale; eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
2. Alla luce del quadro ricostruito, è possibile disattendere le censure formulate dal ricorrente, che, in quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente.
L’attività istruttoria condotta dall’amministrazione ha evidenziato l’esistenza di plurimi elementi sui quali fondare il diniego, che riguardano il decennio antecedente la data di presentazione della domanda e che, a prescindere dalle conseguenze sul piano penale, hanno finito ragionevolmente per riflettersi, anche in ragione di una loro valutazione non atomistica, in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dal richiedente, attese “la gravità, pericolosità e il disvalore sociale dei plurimi fatti illeciti contestati che evidenziano una scarsa adesione, anche recente, ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico”.
3. D’altronde, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, il suddetto giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo frammentario i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone (cfr. TAR Lazio Sez V n. 2944/2022).
Ed invero i predetti elementi contestati all’istante appaiono tutti idonei a giustificare il diniego impugnato.
4. L’art. 9 comma 1 della L. 91/92 stabilisce che “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica …. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” (lett. f).
Il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 572/1993 specifica a sua volta all’art. 1 comma 2 lett. a) che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”.
Inoltre, il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nel disciplinare le iscrizioni anagrafiche, all’art. 7, comma 3, dispone che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo ...”.
La giurisprudenza ha interpretato l’art. 9 lett. f) della L. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda, non essendo possibile cumulare periodi diversi né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare.
Ritiene il Collegio che le disposizioni succitate non esigano la mera presenza in Italia dello straniero ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 1887/2018; TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 637/2015).
Una tale interpretazione è suffragata dall’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di concessione della cittadinanza, che presuppone l’accertamento di un interesse pubblico positivo della comunità nazionale all’accoglimento del nuovo soggetto richiedente, affinché essa possa trarne giovamento senza che ciò importi un esclusivo aggravio (Consiglio di Stato, sez. IV – 7/5/1999 n. 799). Il provvedimento è cioè adottato sulla base di un giudizio circa l’avvenuta integrazione dello straniero, e l’apprezzamento globale dell’amministrazione può far riferimento anche a singoli episodi di vita dell’istante che risultino pregiudizievoli per l’interesse pubblico (Tar Lombardia Milano, sez. I – 13/11/2003 n. 4996; sentenza Sezione n. 77 del 27/1/2006).
In buona sostanza il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l’assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro paese.
Con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione anagrafica, il Consiglio di Stato ha precisato che “l'iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta "requisito ineludibile" nella fattispecie, soprattutto per lo straniero che sostiene, come nel caso all'esame, di non essersi mai allontanato dal territorio nazionale e di aver ivi mantenuto il centro delle proprie relazioni sociali ed economiche” (Consiglio di Stato sez. III, 19/04/2022, n. n.2902; Consiglio di Stato sez. III, 23/12/2014, n.6369; Consiglio di Stato n. 6143/2011).
Si evidenzia, altresì, che la continuità dell’iscrizione anagrafica, oltre a rispondere ad una specifica disposizione normativa, è funzionale alla verifica del comportamento tenuto dal richiedente durante tutta la sua permanenza sul territorio nazionale. Infatti l’irreperibilità del richiedente potrebbe incidere sulla completezza degli elementi informativi forniti dagli Uffici territoriali dell’Amministrazione.
A fronte dei rilievi dell’Amministrazione, che con preavviso di diniego del 19 dicembre 2018 ha evidenziato la carenza della residenza decennale ininterrotta per cancellazione per irreperibilità dal territorio nazionale, il richiedente non risulta aver giustificato le ragioni della sua irreperibilità nel periodo dal 26.3.2015, nel Comune di Fidenza (PR), fino al 22.7.2015.
5. Con specifico riferimento alla denuncia per il reato di lesioni personali dal quale è stato prosciolto per remissione di querela, l’invocata sopravvenienza dell’estinzione del reato, conferma comunque l’esistenza di un fatto storico contrario alle regole proprie della civile convivenza, che però non oblitera la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione, nel caso di specie per emissione di querela.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
6. Peraltro, nella fattispecie in esame, è stato anche rilevata l’insufficienza reddituale che, come noto, in base ai principi di carattere generale posti a base della normativa vigente in materia, costituisce uno dei presupposti fondamentali richiesti al cittadino straniero per ottenere la cittadinanza italiana e, in caso negativo, per legittimarne il diniego. Il parametro al quale commisurare l’idoneità delle fonti suddette, fa riferimento alla legislazione vigente in materia di esenzione totale della partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare della pensione di vecchiaia.
L’art. 3 del D.L. 25.11.1989, n. 362 convertito, con modificazioni, nella L. 25/01/90, n.8 e confermato, quanto ai limiti di reddito, dall’art. 2, co.15 della L.28.12.95 n.549, stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo, in presenza di coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico. Tale legge fornisce un criterio obbiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che, in relazione ai redditi percepiti, debbono considerarsi indigenti e quindi, nel caso degli stranieri che richiedono la cittadinanza, di coloro che non risultano in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 447 del 16.5.2001).
Invero, la mancanza del requisito minimo indefettibile riguardante il reddito costituisce causa idonea “ex se” a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno (cfr. ex multis T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, n. 1833/2015).
Sotto tale profilo, del resto, il ricorrente si è limitato ad evidenziare il superamento del limite minimo reddituale relativamente al solo anno 2016, 2017 e 2018, mentre nessun elemento probatorio è stato riportato con riguardo ai redditi precedenti e successivi; per cui risultano confermati i redditi non sufficienti, atteso che l’interessato aveva dichiarato € 7.425,00 nel 2013 ed € 5.620,00 nel 2014, nonché, successivamente, € 6.413,47 nel 2015 ed € 7.074,00 nel 2016, da quanto risulta dagli esiti degli accertamenti svolti dall’Amministrazione presso il sistema Punto Fisco.
7. Infine, quanto alla dedotta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano, questo Tribunale ha più volte chiarito che non si tratta di elementi degni di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato: lo stabile inserimento socio-economico, invero, è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (cfr. ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945, 4295/2022).
L’inserimento sociale e professionale del richiedente rappresenta un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento se ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza.
In altre parole, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza, per quanto possa non essere esigibile una condotta morale totalmente irreprensibile.
Il Collegio ritiene, alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
8. Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Sussistono comunque giusti motivi, tenuto conto della specificità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.