Articolo 2242 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2224Articolo 2233 quater
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7 luglio 2017
Art. 2242-bis. (( (Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). )) (( 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017