Art. 40. (Norma transitoria)
Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1969, applicando le percentuali di cui al citato articolo 1 sull'80 per cento del loro ammontare in godimento a tale data.
Al fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1° gennaio 1969-30 giugno 1970 - data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla legge 29 marzo 1965, n. 220 , considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all' articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220 , e' risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151.94 dell'anno 1968, con una variazione in aumento del 7,43 per cento del primo rispetto al secondo - a decorrere dal 1° luglio 1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 per conto dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti:
del 7,43 per cento le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1969;
del 3,34 per cento le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969.
Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1969, applicando le percentuali di cui al citato articolo 1 sull'80 per cento del loro ammontare in godimento a tale data.
Al fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1° gennaio 1969-30 giugno 1970 - data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla legge 29 marzo 1965, n. 220 , considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all' articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220 , e' risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151.94 dell'anno 1968, con una variazione in aumento del 7,43 per cento del primo rispetto al secondo - a decorrere dal 1° luglio 1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 per conto dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti:
del 7,43 per cento le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1969;
del 3,34 per cento le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969.