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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01213/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02510 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01213/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2025, proposto da
NU OD, rappresentato e difeso dall'avvocato IC D'Onofrio, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Civile di Venezia - Sezione Lavoro, n. 827/2024 pubbl. il 12.12.2024, RG n. 1782/2024, notificata in data 13.12.2024, non appellata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01213/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. IC DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, in servizio con contratto a tempo pieno ed escluso dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00, adiva il Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di tale forma di contributo spettante al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (827/2024), il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (GU
n. 281 del 1° dicembre 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nell'importo di € 500 annui, per complessivi
€ 1.500,00.
3. In data 13 dicembre 2024, parte ricorrente ha poi notificato la sentenza nella sede del Ministero resistente, chiedendone l'esecuzione.
Constatato il perdurante inadempimento, ha agito in questa sede per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza e ottenere il pagamento di quanto statuito dal
Tribunale Ordinario.
4. Il ricorso dev'essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede N. 01213/2025 REG.RIC.
dell'Amministrazione - di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l'obbligo del
Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare a favore di parte ricorrente la Carta
Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo.
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
5. Con riguardo all'ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza N. 01213/2025 REG.RIC.
di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per
l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo” (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui “non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che
“spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”).
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria
(e dell'orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101;
T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836).
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n.
3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'amministrazione al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 01213/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
IC DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC DI NA IS N. 01213/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02510 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01213/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2025, proposto da
NU OD, rappresentato e difeso dall'avvocato IC D'Onofrio, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Civile di Venezia - Sezione Lavoro, n. 827/2024 pubbl. il 12.12.2024, RG n. 1782/2024, notificata in data 13.12.2024, non appellata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01213/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. IC DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, in servizio con contratto a tempo pieno ed escluso dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00, adiva il Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di tale forma di contributo spettante al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (827/2024), il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (GU
n. 281 del 1° dicembre 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nell'importo di € 500 annui, per complessivi
€ 1.500,00.
3. In data 13 dicembre 2024, parte ricorrente ha poi notificato la sentenza nella sede del Ministero resistente, chiedendone l'esecuzione.
Constatato il perdurante inadempimento, ha agito in questa sede per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza e ottenere il pagamento di quanto statuito dal
Tribunale Ordinario.
4. Il ricorso dev'essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede N. 01213/2025 REG.RIC.
dell'Amministrazione - di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l'obbligo del
Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare a favore di parte ricorrente la Carta
Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo.
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
5. Con riguardo all'ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza N. 01213/2025 REG.RIC.
di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per
l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo” (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui “non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che
“spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”).
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria
(e dell'orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101;
T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836).
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n.
3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'amministrazione al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 01213/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
IC DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC DI NA IS N. 01213/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO