Articolo 84 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 83Articolo 85
Versione
25 aprile 1981
Art. 84. (Divieto di esercizio del diritto di sciopero)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicarle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attivita' di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente