Articolo 1 della Legge 6 luglio 1974, n. 318
Articolo 2
Versione
24 agosto 1974
Art. 1.
All' articolo 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 , sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, lettera c), e nell'ultimo comma la cifra "20.000.000" e' sostituita dalla cifra "100.000.000".
Entrata in vigore il 24 agosto 1974