Ordinanza collegiale 30 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Kmark S.B. S.p.A. Già Legnotek S.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8132865C80, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, Alessandra Meccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Maria Petrone in Roma, piazza Paganica, 13;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale per L'Abitazione Pubblica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Tosti, Luca Emili, Marianna Sebastiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Tosti in Ascoli Piceno, piazza Arringo 7;
nei confronti
Picone Costruzioni S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
declaratoria dell''illegittimità del silenzio serbato dall''Ente Regionale per l''abitazione Pubblica delle Marche – Presidio di Ancona sulla diffida trasmessa a mezzo PEC in data 30.11.2023 con cui la Legnotek S.B. S.r.l. chiedeva «In via principale emettere i SAL e i certificati di pagamento straordinari ex art. 26 D.L. 50/2016 corrispondenti ai SAL da 5 a 6 e per l''effetto di corrispondere i relativi importi maggiorati degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002; In via altrettanto principale, onde eseguire l''ODS n. 12 del 24.11.2023, di voler disporre il pagamento dell'acconto sui predetti SAL straordinari in misura non inferiore ad € 150.000,00, unitamente alla concessione di un termine ragionevole non inferiore a giorni 90 decorrenti dalla corresponsione del predetto acconto» con l''assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per provvedere e, nel caso di perdurante inerzia di ERAP Marche, per la nomina di un commissario ad acta che provvederà a riscontrare, con un provvedimento espresso, la diffida dell''odierna ricorrente nel successivo termine di 30 giorni;
e per l''accertamento
della fondatezza della pretesa e dell'illegittimità del silenzio serbato dall''Ente Regionale per l''abitazione Pubblica delle Marche sulla diffida trasmessa a mezzo PEC in data 30.11.2023 dalla Legnotek S.B. S.r.l., con conseguente condanna di ERAP Marche ad emettere i SAL e i certificati di pagamento straordinari ex art. 26 D.L. 50/2016 corrispondenti ai SAL da 5 a 6 e per l''effetto di corrispondere i relativi importi maggiorati degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Legnotek S.B. S.r.l. il 2/4/2024:
nella parte di interesse della Legnotek S.B. S.r.l. della nota Erap Marche prot. 006754 del 16.2.2024 eram_042 PG 0017 0009 P avente ad oggetto «Comune di Ancona, Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – DPCM 15.10.2015 – progetto di riqualificazione “AUD-ArchiCittà”, int. 1 SOCIAL LAB – “ArchiCittà”, int. 2 PALESTRA – “ArchiCittà”, int. 3 EDILIZIA SOCIALE E.R.P. – “ArchiCittà”» e di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali ancorché non conosciuti
e per l''accertamento
del diritto alla corretta liquidazione degli importi spettanti a titolo di straordinari ex art. 26 D.L. 50/2016 corrispondenti ai SAL da 5 a 6 nella misura di € 218.555,31 oltre intessi ex d.lgs. 231/2002 ovvero ordinare all''Amministrazione di rivalutare il provvedimento alla luce dei motivi di ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ancona e di Ente Regionale per L'Abitazione Pubblica delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, il pres. ET AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il presente ricorso, sono stati impugnati gli atti relativi alla revisione prezzi nell’ambito del contratto di appalto intercorso tra le parti, relativo a «Comune di Ancona, Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – DPCM 15.10.2015 – progetto di riqualificazione “AUD-Archi Città”, int. 1 SOCIAL LAB – “Archi Città”, int. 2 PALESTRA – “ArchiCittà”, int. 3 EDILIZIA SOCIALE E.R.P. – “Archi Città”»;
Considerato che, con memoria depositata il 28.1.2026, la società ricorrente ha rappresentato che le parti hanno medio tempore definito la modalità di revisione dei prezzi e i relativi importi, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
Vista la nota, depositata in data 5.3.2026, con cui parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite, con rinuncia alla domanda di restituzione del contributo unificato;
Considerato che, con nota depositata in data 9.3.2026, l’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche ) (breviter “ERAP”) ha dichiarato di aver preso atto della nota depositata dal ricorrente ed ha aderito all’istanza di compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET AN, Presidente, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ET AN |
IL SEGRETARIO