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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16844 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 20811 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, rimessa in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente
Tra
Avv. Luigi de Sisto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panaro
14, rappresentato e difeso da se stesso e dall'Avv. Donato Montereale per procura in atti
RICORRENTE
E
Condominio Via Panaro 14 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. , elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Latina 276, presso lo Studio dell'Avv. Giordano Mancini, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18 aprile 2025,
l'Avv. Luigi de Sisto esponeva di essere proprietario di due appartamenti siti nello stabile di Via Panaro 14 e rilevava di aver ricevuto l'avviso di prima convocazione dell'assemblea del 19 dicembre 2024 solo in data 17 dicembre 2024, a mezzo pec.
Evidenziava il mancato rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c., con conseguente annullabilità delle decisioni adottate in sede assembleare, e concludeva richiedendo la declaratoria di invalidità della delibera impugnata.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il
Condominio Via Panaro 14 in Roma, che contestava le deduzioni del ricorrente e rilevava che era stata convocata una nuova assemblea, in data 30 e 31 marzo 2025, avente all'ordine del giorno le medesime questioni già discusse in quella del 19/20 dicembre 2024; le delibere oggetto di impugnazione, pertanto, erano già state sostituite da nuove decisioni assembleari in data precedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, con conseguente carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente.
Contestava altresì l'atteggiamento di controparte nel procedimento di mediazione e concludeva richiedendo dichiararsi, in via principale,
l'inammissibilità dell'impugnazione per originaria carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, in entrambi i casi con condanna ex art. 96
c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente, l'Avv. de Sisto ha posto la propria convocazione all'assemblea del 19 -20 dicembre 2024 senza il rispetto del termine previsto ex art. 66 disp. att. c.c., avendo infatti ricevuto la pec di convocazione alla riunione in oggetto solo in data 17 dicembre
2024.
A fronte di ciò, parte resistente, ha evidenziato che la successiva delibera in data 31 marzo 2025 aveva revocato integralmente le precedenti decisioni assunte in data 20 dicembre 2024, con totale sostituzione delle stesse.
Ora, dalla documentazione in atti, si evince in primo luogo che i punti dell'ordine del giorno dell'assemblea in data 31 marzo 2025, dal n. 2 al n. 8, risultano corrispondere a quelli della seduta del 20 dicembre
2024.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di
"ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (C.C. 20071/17).
Nel caso di specie, la delibera impugnata in questa sede non deve ritenersi produttiva di ulteriori effetti, tenuto conto che sui medesimi argomenti previsti all'ordine del giorno si deliberava nuovamente con la successiva assemblea del 31 marzo 2025, nella quale, peraltro, si decideva “all'unanimità di revocare l'assemblea dello scorso 20 dicembre”.
A ciò consegue che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto. In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della cd soccombenza virtuale, deve essere evidenziato innanzi tutto come non risulti espressamente contestato, da parte del resistente, che l'avviso di convocazione sia pervenuto al ricorrente a mezzo pec in data 17 dicembre 2024 per la successiva assemblea, in prima convocazione, del 19 dicembre 2024.
Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C. 6735/20).
Nel caso di specie, parte resistente ha evidenziato di aver inoltrato la convocazione dell'assemblea a tutti i condomini, compreso il ricorrente, attraverso il programma gestionale utilizzato, che generava un messaggio e mail in data 13 dicembre 2025 e che, solo una volta appurato il mancato riscontro dell'Avv. de Sisto, aveva inviato la comunicazione a mezzo pec in data 17 dicembre 2025. Sul punto, deve però evidenziarsi che, ex art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, così non potendosi ritenere in ogni caso idonea l'avvenuta convocazione del ricorrente a mezzo del richiamato programma gestionale che aveva invece generato un messaggio e mail.
Se quindi le censure attoree devono essere condivise, occorre però rilevare, per come precedentemente illustrato, che l'assemblea condominiale in data 31 marzo 2025 deliberava nuovamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea in data 20 dicembre 2024, così privando di efficacia quanto in quella sede deciso.
In quest'ottica, allora, devono essere condivise le censure del resistente in ordine alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente, e ciò tenuto conto che il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato in data 18 aprile 2025, successivamente pertanto all'avvenuta revoca ed integrale sostituzione delle delibere assunte in data 20 dicembre 2024 ad opera della successiva assemblea del 31 marzo 2025, cui peraltro, come da documentazione in atti, il ricorrente era stato ritualmente convocato.
A ciò consegue che le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza virtuale reciproca delle parti, debbano essere interamente compensate;
la domanda ex art. 96 c.p.c., infine, deve essere rigettata, anche tenuto conto della parziale soccombenza virtuale di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede;
I. Dichiara cessata la materia del contendere;
II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 20811 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, rimessa in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente
Tra
Avv. Luigi de Sisto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panaro
14, rappresentato e difeso da se stesso e dall'Avv. Donato Montereale per procura in atti
RICORRENTE
E
Condominio Via Panaro 14 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. , elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, Via Latina 276, presso lo Studio dell'Avv. Giordano Mancini, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18 aprile 2025,
l'Avv. Luigi de Sisto esponeva di essere proprietario di due appartamenti siti nello stabile di Via Panaro 14 e rilevava di aver ricevuto l'avviso di prima convocazione dell'assemblea del 19 dicembre 2024 solo in data 17 dicembre 2024, a mezzo pec.
Evidenziava il mancato rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c., con conseguente annullabilità delle decisioni adottate in sede assembleare, e concludeva richiedendo la declaratoria di invalidità della delibera impugnata.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il
Condominio Via Panaro 14 in Roma, che contestava le deduzioni del ricorrente e rilevava che era stata convocata una nuova assemblea, in data 30 e 31 marzo 2025, avente all'ordine del giorno le medesime questioni già discusse in quella del 19/20 dicembre 2024; le delibere oggetto di impugnazione, pertanto, erano già state sostituite da nuove decisioni assembleari in data precedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, con conseguente carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente.
Contestava altresì l'atteggiamento di controparte nel procedimento di mediazione e concludeva richiedendo dichiararsi, in via principale,
l'inammissibilità dell'impugnazione per originaria carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere, in entrambi i casi con condanna ex art. 96
c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente, l'Avv. de Sisto ha posto la propria convocazione all'assemblea del 19 -20 dicembre 2024 senza il rispetto del termine previsto ex art. 66 disp. att. c.c., avendo infatti ricevuto la pec di convocazione alla riunione in oggetto solo in data 17 dicembre
2024.
A fronte di ciò, parte resistente, ha evidenziato che la successiva delibera in data 31 marzo 2025 aveva revocato integralmente le precedenti decisioni assunte in data 20 dicembre 2024, con totale sostituzione delle stesse.
Ora, dalla documentazione in atti, si evince in primo luogo che i punti dell'ordine del giorno dell'assemblea in data 31 marzo 2025, dal n. 2 al n. 8, risultano corrispondere a quelli della seduta del 20 dicembre
2024.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di
"ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (C.C. 20071/17).
Nel caso di specie, la delibera impugnata in questa sede non deve ritenersi produttiva di ulteriori effetti, tenuto conto che sui medesimi argomenti previsti all'ordine del giorno si deliberava nuovamente con la successiva assemblea del 31 marzo 2025, nella quale, peraltro, si decideva “all'unanimità di revocare l'assemblea dello scorso 20 dicembre”.
A ciò consegue che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto. In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della cd soccombenza virtuale, deve essere evidenziato innanzi tutto come non risulti espressamente contestato, da parte del resistente, che l'avviso di convocazione sia pervenuto al ricorrente a mezzo pec in data 17 dicembre 2024 per la successiva assemblea, in prima convocazione, del 19 dicembre 2024.
Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C. 6735/20).
Nel caso di specie, parte resistente ha evidenziato di aver inoltrato la convocazione dell'assemblea a tutti i condomini, compreso il ricorrente, attraverso il programma gestionale utilizzato, che generava un messaggio e mail in data 13 dicembre 2025 e che, solo una volta appurato il mancato riscontro dell'Avv. de Sisto, aveva inviato la comunicazione a mezzo pec in data 17 dicembre 2025. Sul punto, deve però evidenziarsi che, ex art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, così non potendosi ritenere in ogni caso idonea l'avvenuta convocazione del ricorrente a mezzo del richiamato programma gestionale che aveva invece generato un messaggio e mail.
Se quindi le censure attoree devono essere condivise, occorre però rilevare, per come precedentemente illustrato, che l'assemblea condominiale in data 31 marzo 2025 deliberava nuovamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea in data 20 dicembre 2024, così privando di efficacia quanto in quella sede deciso.
In quest'ottica, allora, devono essere condivise le censure del resistente in ordine alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente, e ciò tenuto conto che il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato in data 18 aprile 2025, successivamente pertanto all'avvenuta revoca ed integrale sostituzione delle delibere assunte in data 20 dicembre 2024 ad opera della successiva assemblea del 31 marzo 2025, cui peraltro, come da documentazione in atti, il ricorrente era stato ritualmente convocato.
A ciò consegue che le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza virtuale reciproca delle parti, debbano essere interamente compensate;
la domanda ex art. 96 c.p.c., infine, deve essere rigettata, anche tenuto conto della parziale soccombenza virtuale di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede;
I. Dichiara cessata la materia del contendere;
II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2025
IL GIUDICE