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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 908/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Venezia n.17 (CF: ) ed , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.08.1982 e residente in [...] (CF: ) C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torre del GR alla Via Roma n.50, presso lo studio legale dell'Avv. Graziella Silvetti, dalla quale sono rappresentati e difesi con procura posta in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28.10.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 06/06/2007 in Torre del GR (NA).
Dalla loro unione non sono nati figli.
I ricorrenti allegavano che, stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione in data 27.10.2010, i patti della separazione venivano omologati dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto di omologa n. 2058/2011 del 08.03.2011; che, lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il relatore, comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza del 28.10.2025, trattata in modalità cartolare, il giudice delegato letti gli atti di causa e preso atto della concorde volontà delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (27.10.2010) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 28.10.2025.
Quanto alla condizione economico reddituale delle parti, risulta dal ricorso che i coniugi sono economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano ad ogni assegno divorzile.
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in data 06.06.2007 in Torre del GR (NA) da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] (atto n. 144, Parte II, Serie A - Parte_2 registri atti matrimonio del Comune di Torre del GR (NA) anno 2007), ai seguenti patti e condizioni:
1) Nulla fissare quale assegno divorzile in quanto le parti, reciprocamente rinunciano ad ogni assegno, ritenendosi economicamente autosufficienti e l'altra parte accetta le rinuncia;
2) Le spese della presente procedura sono a totale carico del sig. ; Parte_1
3) per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato