Art. 1.
Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nello anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1 settembre 1974.
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a "buono", sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 1974, previo superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.
Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si svolgera' entro il 31 dicembre 1974 ed avra' come programma base gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647 .
Il colloquio conclusivo consistera' nella discussione di un argomento proposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4, in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalita' relative all'organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.
Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nello anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1 settembre 1974.
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a "buono", sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 1974, previo superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.
Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si svolgera' entro il 31 dicembre 1974 ed avra' come programma base gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647 .
Il colloquio conclusivo consistera' nella discussione di un argomento proposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4, in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalita' relative all'organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.