TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 663
TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione e istruttoria e falso presupposto di fatto

    Il Tribunale ritiene che il procedimento amministrativo si muove su un piano diverso da quello penale e che il provvedimento di ammonimento presuppone elementi da cui desumere un comportamento persecutorio, non l'acquisizione di prove per un giudizio penale. L'assoluzione in sede penale non incide sulla legittimità dell'ammonimento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009

    L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria e la norma affida alla libera valutazione del Questore la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Trattandosi di una misura preventiva che non conosce graduazione, la sua adozione al ricorrere dei presupposti deve ritenersi intrinsecamente proporzionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria e presupposto di fatto e di diritto

    Il provvedimento di trasferimento si fonda sulla pendenza del procedimento penale, sulla condanna per maltrattamenti e sul conseguente divieto di avvicinamento, nonché sulla necessità di tutelare il prestigio dell'Amministrazione e il sereno svolgimento delle funzioni.

  • Rigettato
    Contraddittorietà ed illogicità del provvedimento di trasferimento

    Il precedente parere del Questore è stato superato da altre considerazioni inerenti la necessità di eliminare ogni causa di disagio e difficoltà per il miglior funzionamento dell'Ufficio, bilanciando esigenze personali e istituzionali.

  • Rigettato
    Contraddittorietà ed illogicità per violazione del principio di proporzionalità

    Il provvedimento risulta adeguatamente motivato e proporzionato, vista anche la vicinanza della Questura di Forlì, nonostante le due province non siano propriamente "limitrofe".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 663
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 663
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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