Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli e Dario Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Beatrice Belli in Bologna, piazza M. Azzarita 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del provvedimento del Questore di Bologna n. -OMISSIS- datato 29 gennaio 2024 Rg. M.P. di rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, comunicato all’interessato con pec in data 31 gennaio 2024;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche sconosciuto, nonché, in particolare del provvedimento del Questore di Bologna di ammonimento n. -OMISSIS- Reg. M.P. del 7.12.2023;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- del provvedimento 24 maggio 2024 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data 1 giugno 2024, con cui si decreta il trasferimento d’ufficio con decorrenza immediata del ricorrente alla Questura di Forlì, quale vice dirigente della divisione anticrimine;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato anche sconosciuto ed in particolare: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 6.2.2024 con la quale il Questore di Bologna chiede il trasferimento del funzionario ad altra provincia per motivi di incompatibilità ambientale; b) per quanto occorrer possa della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.3.2024 del Questore di Bologna, allo stato sconosciuta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il provvedimento di ammonimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato adottato dal Questore, su richiesta della ex OG e dell’ ex suocero dell’odierno ricorrente, in ragione dei comportamenti “persecutori e denigratori” posti in essere nei loro confronti e, nel caso della OG, anche per “condotte assillanti e petulanti”.
Il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata prima della proposizione del ricorso è stato, come ammesso dallo stesso ricorrente, preceduto da un’ulteriore istruttoria, che, però, non ha condotto al risultato auspicato. Nell’ambito della stessa sarebbe stata valutata della documentazione rispetto a cui il ricorrente si duole della mancata esibizione, ma senza esercitare una specifica azione per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del diniego dell’accesso.
Il ricorrente, cui è stato comminato anche il divieto di portare armi, ha impugnato, infatti, solo il suddetto atto di ammonimento ritenuto illegittimo, deducendo i seguenti vizi:
1. violazione di legge per difetto di motivazione e istruttoria e falso presupposto di fatto;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, per aver omesso di ottemperare al comma 2, secondo cui debbono essere acquisite “ se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti …”;
4. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 sotto altro profilo: il ricorrente avrebbe solo inteso esercitare il proprio diritto di frequentazione dei figli rendendo manifesto tale diritto e la propria volontà di avvalersene a fronte di condotte inutilmente dilatorie della ex OG;
5. violazione del principio di proporzionalità.
Successivamente alla costituzione in giudizio, il ricorrente, vice Questore della Polizia di Stato, ha notificato un ricorso per motivi aggiunti con cui ha impugnato il provvedimento che ha disposto il suo trasferimento a -OMISSIS- per incompatibilità ambientale. In esso sono dedotti:
1.1. eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria e presupposto di fatto e di diritto: il ricorrente lamenta il fatto che la non opportunità della permanenza del ricorrente nella sede di servizio sarebbe stata affermata senza però indicare le oggettive situazioni ostative a tale permanenza, dal momento che il ricorrente nega la notorietà dei fatti e sostiene l’assenza di rapporti con il personale della Questura di Bologna coinvolto nelle indagini penali che lo hanno riguardato (in particolare, la responsabile del procedimento si sarebbe trasferita fuori Regione);
1.2. contraddittorietà ed illogicità del provvedimento che ha disposto il trasferimento presso la Questura di -OMISSIS-, atteso che, in data 19 marzo 2024, il Questore di Bologna, dopo aver considerato le osservazioni presentate dal ricorrente, riteneva che “nulla osta alla permanenza del dott. -OMISSIS- nella provincia di Bologna, in ufficio diverso dalla Questura e sue articolazioni.”;
1.3. contraddittorietà ed illogicità per violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione avrebbe erroneamente definito la provincia di assegnazione come “limitrofa”, in quanto la provincia di Bologna e quella di -OMISSIS- non sarebbero limitrofe.
Il 4 settembre 2024, con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, valorizzando il fatto che il provvedimento che ha disposto il trasferimento non trova la propria ragion d’essere nel solo ammonimento impugnato con il ricorso principale, essendo risultato riconducibile a una diversa ed autonoma sequenza procedimentale, nonché adottato alla luce del primario interesse al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, come desumibile dall’articolata motivazione.
In vista della pubblica udienza, l’Amministrazione (che ha depositato una relazione della Questura ed altri documenti, ma non anche memorie difensive) si è limitata a dare conto documentalmente del fatto che il militare continua a prestare servizio presso la sede di -OMISSIS-, mentre il ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e una memoria di replica (di per sé inammissibile, non sussistendo alcuna difesa dell’Amministrazione), ribadendo la fondatezza delle deduzioni di cui al ricorso e, in particolare, l’illogicità dell’ammonimento, atteso che il procedimento penale avviato su denuncia dell’ ex OG è stato archiviato e il giudice tutelare ha disposto un parziale affidamento dei figli anche al padre.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Premesso che la mancata concessione dell’accesso di cui si duole il ricorrente non forma oggetto di autonoma domanda e non può inficiare la legittimità né dell’originario ammonimento, né del successivo diniego di autotutela, dal momento che la partecipazione al procedimento non è stata comunque da ciò inficiata (come dimostrato dal fatto che l’interessato ha presentato le proprie, articolate, osservazioni), deve essere preliminarmente accertata la ricevibilità del ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela del provvedimento di ammonimento.
Ammonimento che è stato emesso il 7 dicembre 2023, ma avverso il quale è stata presentata, il 20 dicembre 2023, un’istanza di autotutela, la quale è stata definita con provvedimento n. -OMISSIS- del 2024, datato 29 gennaio 2024 e notificato in data 31 gennaio 2024, a mezzo PEC indirizzata al procuratore dell’istante.
Il ricorso, notificato il 28 marzo 2024, deve, dunque, ritenersi tempestivo, in quanto, avendo l’Amministrazione accettato di dare corso all’istanza di riesame e avendo proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria, il destinatario del provvedimento di conferma ha legittimamente impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
Cionondimeno, il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.
In primo luogo in considerazione della natura del provvedimento, riconducibile a una misura di prevenzione con finalità dissuasive, volto a richiamare l’attenzione del suo destinatario sulla gravità dei comportamenti posti in essere e sul loro potenziale lesivo e ad invitare lo stesso ad astenersi dal compiere altri atti persecutori e molesti (nel caso di specie nei confronti della ex OG), segnalando come il ripetersi degli stessi comporterebbe la procedibilità d’ufficio rispetto ad essi.
Proprio in ragione di ciò, “il procedimento amministrativo di cui all’art. 8, d.l. n. 11/2009 si muove su un piano diverso (preventivo e cautelare) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di atti persecutori, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato” (T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 7840/2020).
Nemmeno il fatto che sia sopravvenuta l’assoluzione in sede penale può, dunque, incidere sulla legittimità dell’ammonimento. Come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, le cui conclusioni il Collegio ritiene di poter condividere, “l’assoluzione in sede penale, sopravvenuta all’adozione del provvedimento amministrativo, non poteva, in ogni caso, condurre all’annullamento della misura cautelare de qua, dovendosi in proposito osservare che, altro è l’accertamento degli elementi essenziali del reato di atti persecutori, in sede penale della colpevolezza; altro è invece l’accertamento che effettua la Questura per stabilire se sussistono i requisiti per l’adozione del provvedimento di ammonimento.” (così nella sentenza n. 9211/2024, richiamata anche nella sentenza di questo Tribunale n. 248/2026).
Ne deriva il rigetto delle censure n. 1 e 4.
Né miglior sorte può essere riservata alle censure n. 2 e 3, aventi a oggetto pretese violazioni procedimentali nell’applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, essendo pienamente condivisibile quanto affermato al proposito nella già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 9211 del 2024 ovvero che «l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria procedimentale, dal momento che la norma afferma che il questore emana il provvedimento di ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti”. Infatti la disposizione in commento, nella parte in cui subordina ad una valutazione di necessità (“se necessario”) l’acquisizione delle informazioni, evidentemente affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli strumenti di approfondimento istruttorio. È quindi rimessa al Questore non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche quella di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità dell’indagine (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 2620/2020)».
Non può, infine, porsi un problema di proporzionalità, dal momento che, trattandosi di una misura preventiva che per il suo stesso contenuto non può conoscere graduazione, la sua adozione al ricorrere dei presupposti deve ritenersi intrinsecamente proporzionale.
Così rigettato il ricorso introduttivo, si può prescindere dal valutare l’ammissibilità di quello per motivi aggiunti (trattandosi del provvedimento di un’autorità diversa, che non si trova in rapporto di stretta consequenzialità con quello oggetto del ricorso introduttivo), attesa la sua palese infondatezza.
Il provvedimento di trasferimento, infatti, è scaturito dall’istanza del Questore che, nel comunicare l’ammonimento, con contestuale ritiro delle armi, ha chiesto al Dipartimento di pubblica sicurezza di provvedere a un trasferimento ad altra provincia per incompatibilità ambientale. Esso, però, si fonda, oltre che sulla pendenza del già ricordato procedimento penale per molestie nei confronti della OG (poi conclusosi solo successivamente con l’assoluzione perché il fatto non sussiste il 27 maggio 2024), anche sulla condanna riportata nel 2021 (divenuta irrevocabile) a due anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari e sul conseguente divieto di avvicinamento alla coniuge.
Come precisato nel provvedimento stesso, esso è stato motivato non dall’esistenza di problemi di relazione con la OG, ma dalla necessità di tutelare il prestigio dell’Amministrazione e il sereno svolgimento delle funzioni: perciò è stato ritenuto necessario, nonostante le osservazioni dell’interessato, disporre il trasferimento fuori provincia, anche per superare la compromissione del rapporto di fiducia con il Questore e per evitare che lo stesso militare si trovasse ad interagire con lo stesso personale che aveva curato l’ iter amministrativo del provvedimento di ammonimento.
Né può essere ravvisata la dedotta contraddittorietà dal momento che, seppur è vero che il Questore aveva proposto il mantenimento in provincia purché al di fuori della Questura, successivamente tale parere è stato superato da altre considerazioni inerenti la necessità di eliminare ogni causa di disagio e difficoltà in un’ottica di perseguimento della massima funzionalità dell’Ufficio, che hanno condotto, così come rappresentato nel provvedimento, a ritenere, in esito al necessario bilanciamento tra le esigenze personali e quelle del miglior funzionamento dell’istituzione, che il trasferimento consentisse di garantire queste ultime anche attraverso la possibilità per il militare, garantita dal trasferimento, di esercitare pienamente le delicate funzioni connesse alla qualifica posseduta.
Il provvedimento, adottato alla luce del primario interesse al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, risulta, dunque, immune dai vizi dedotti, adeguatamente motivato e proporzionato, vista anche la vicinanza della Questura di -OMISSIS-, nonostante le due provincie non siano propriamente “limitrofe”.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza, anche in considerazione dell’accennato profilo in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA TI, Presidente
MA LL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LL | PA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.