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11 luglio 1990
11 luglio 1990
Art. 84-quater. (((Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili
sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) )) (( 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili. ))
sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) )) (( 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili. ))
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- 1. Operazioni con parti correlate e remunerazioni: le modifiche alla regolamentazione Consob di recepimento SHRD 2Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 dicembre 2020 · 0.92898136
1. Premessa Le disposizioni normative vigenti, di rango primario, in materia di operazioni con parti correlate e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società con azioni quotate sono state, come noto, modificate nel corso del 2019 ad opera del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, attuativo della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive II, “SHRD 2”), che ha modificato la direttiva 2007/36/CE (“SHRD”) per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Per la relativa disciplina secondaria, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 49/2019 ha delegato la Consob …
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