Articolo 84 quater della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 84 terArticolo 84 quinquies
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11 luglio 1990
Art. 84-quater. (((Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili
sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) )) (( 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, puo' fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili. ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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