Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 13162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico
Bile preso atto delle note di trattazione scritta inviate dal ricorrente e dall' CP_1
e dall' sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025 ha pronunciato la
[...] CP_2 seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 13162/2024 N.R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a[...], Forio (NA) dom.to presso lo studio dell'avv. Ylenia Lucignano –sito in Napoli al Corso Europa n. 34, che lo rapp.ta e difende giusto mandato in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081/9221286 o alla PEC
) Email_1
- ricorrente/opponente - E
Controparte_3
in persona del Presidente
[...]
e legale rappresentante pro tempore Arch. , rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Mario Petrucci giusta procura generale alle liti per atto notaio del Persona_2
16 marzo 2023, rep. n. 73978, racc. n. 24499, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo De Luca sito in Napoli, via del Parco Margherita n. 23 (comunicazioni alle pec: ed ai fax Email_2 Email_3
n. 0746.252315 e fax: 081.19810360) NONCHE'
con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. Controparte_4
14, C.F. e P.I in persona del dott. , quale Responsabile P.IVA_1 Controparte_5
Atti Introduttivi del Giudizio Campania e procuratore speciale p.t. in virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 22/06/2023, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata in calce alla memoria difensiva dall'avv. Beatrice Bourelly con studio in Napoli alla via Domenico De Dominicis n. 14, presso cui è elettivamente domiciliata (comunicazioni al fax n. 081.5569542 o alla pec: ) Email_4
- resistenti/opposti –
Oggetto: opposizione cartella di pagamento n. 07120240062484073000 notificata in data 07.05.2024, avente ad oggetto “Contributi Annualità varie”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in data 4.6.2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 07120240062484073000 notificata in data 07.05.2024, avente ad oggetto “Contributi Annualità varie” sulla base di un ruolo emesso da rappresentando quanto segue: CP_2
- che nello specifico nella suddetta cartella di pagamento si faceva riferimento ai seguenti ruoli esattoriali:
1. Ruolo n. 2024/002998, relativo al presunto omesso versamento dei
- che la suindicata cartella di pagamento, nonché l'iscrizione a ruolo delle somme indicate, sono illegittime e devono essere dichiarate nulle perché attinenti a crediti esattoriali ormai prescritti (alla Parte_2
è applicabile la L. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
[...] complementare la quale, all'art.
3 - commi 9 e 10 - ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono più essere versati con il decorso di 5 anni) e perché colpiti comunque dalla decadenza;
- che quanto al merito, per quanto riguarda i contributi richiesti nell' impugnata cartella di pagamento, egli è in pensione dal lontano 2010 ed ha sempre svolto la sua attività lavorativa presso una azienda metalmeccanica versando - in buona fede - i contributi previdenziali all' INPS, da cui attualmente percepisce una modesta pensione e che l'art. 7 dello Statuto di
, indica tra i requisiti di iscrizione il non assoggettamento ad altra forma di CP_2 previdenza obbligatoria ed il possesso di una partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti o di società tra professionisti. Tanto premesso il ricorrente/opponente chiedeva al giudice adito: “dichiarare nulle e/o illegittime e/o prescritti i contributi richiesti nella cartella di pagamento n.
07120240062484073/000, in quanto illegittimi in diritto e nei fatti oltre che prescritti, con condanna alle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario;
Inoltre, considerata l'emergente fondatezza dei motivi addotti in ricorso sotto il profilo del buon diritto del ricorrente;
considerata la consistenza dell'importo di cui in cartella di pagamento e tenuto conto degli interessi che continuano, illegittimamente, a maturare, il ricorrente come ante rappresentato, difeso e domiciliato propone istanza Affinché venga concessa la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato”.
Con memoria difensiva depositata tardivamente in data 24.11.2024 (prima udienza fissata per il 28.11.2024) si costituiva l' convenuta la quale Controparte_6 resisteva alla domanda, chiedendo, sulla base di varie argomentazioni: “1. Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per i Controparte_7 motivi esposti;
2. Nel merito, rigettare il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto;
3. Condannare il ricorrente alle spese e competenze del giudizio in favore dell'
[...]
4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Controparte_7 avanzata dal ricorrente per ragioni attinenti ad oneri di legge spettanti all'ente impositore o al merito della pretesa iscritta a ruolo, si chiede ritenersi quale esclusivo responsabile dei fatti di causa unicamente l'ente impositore, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese”. Con memoria difensiva depositata –tempestivamente – in data 8.11.2024 si costituiva l' che chiedeva nel merito di “riconoscere la sussistenza, per il periodo in CP_2 oggetto, dei requisiti per l'iscrizione ad , da parte dell'ing. CP_2 Parte_1
, e, conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...] [...]
, dell'importo complessivo di € 11.289,86, analiticamente specificato nel CP_8 prospetto (all.12 dettaglio minor credito) depositato in atti, per i crediti relativi alle annualità 2017-2019, ovvero alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, calcolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza, dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo, con salvezza di ogni ulteriore diritto ed azione, per, eventuali, diversi crediti contributivi afferenti ad altre annualità rispetto a quelle indicate. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Con ordinanza datata 29.11.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 8.5.2025 per la decisione con concessione alle parti del termine per il deposito di note finali di discussione fino a 10 giorni prima di detta udienza;
concesso, poi, un termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 8.5.2025 la causa è stata assegnata in riserva – una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze – e poi decisa in data odierna con il deposito della motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto nei limiti di cui si dirà per quanto di ragione.
Quanto al merito ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente sulla "ragione più liquida" idonea a decidere la controversia. Lo scrivente giudice ritiene, infatti, di poter decidere la presente (e complessa controversia) sulla base del principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della
"ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo. Quanto alla eccezione di prescrizione va precisato che in modo certamente apprezzabile ha ridotto le pretese sulla base delle seguenti considerazioni inerenti il CP_2 decorso del termine di prescrizione con conseguente rideterminazione del debito contributivo
Scrive, infatti, che nel regime previdenziale da questi gestito “la prescrizione CP_2 quinquennale dei contributi previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. artt. 37 e 38 dello Statuto previgente e artt. 10 e 11 del Regolamento Generale Previdenza CP_2
), quale scadenza di pagamento del conguaglio (cfr. Trib. Firenze n.108/2020; CP_2
Trib. Siracusa n.601/2020; Trib. Rieti n.263/2023; Trib. Salerno n.1778/2023). Tale decorrenza è stata, peraltro, ribadita anche nella Deliberazione n.10499/2004 del Consiglio di Amministrazione di , il quale, nella riunione del 10 settembre 2004, valutata la CP_2 necessità di considerare le obbligazioni contributive come fenomeno unitario indipendentemente dal numero delle scadenze di pagamento, deliberava, appunto, ”… doversi individuare nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo del termine di prescrizione…per i contributi ed i relativi accessori…”.
Dalle verifiche effettuate dai competenti Uffici di , il credito iscritto a ruolo non è CP_2 risultato interamente esigibile, in quanto non sono state reperite diffide di pagamento, corredate da ricevute di consegna, idonee ad interrompere (per tutte le annualità indicate nella cartella esattoriale) la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Il riesame della posizione dell'ing. ha evidenziato, infatti, che le Parte_1 sole lettere di diffida e messa in mora, aventi efficacia interruttiva del termine, risulterebbero la nota prot. n. 0937805 del 24.06.2022, con la quale l'Ufficio ha richiesto il pagamento di contributi e sanzioni relativi agli anni dal 2015 al 2016 e dal 2018 al 2019, e la nota prot. n. 1391228 del 14.09.2022, inviate al medesimo indirizzo di residenza indicato nel ricorso introduttivo. Tali note, sebbene restituite al mittente con l'annotazione
“compiuta giacenza”, devono, comunque, ritenersi pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Lo stesso Tribunale di
Palermo, con la sent. n. 534//2020, ha precisato che per la raccomandata la compiuta giacenza equivale a conoscenza senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
Nel caso di ordinarie comunicazioni si applica infatti la normativa inerente alle dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c., e non quelle relative alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, ex Legge 890/1992. L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Cass., n. 20784/2006). Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla, ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (R.D. n.689/1940), bensì è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario (Cfr. Trib. di Siracusa sent. n. 601/2020; Trib. di Pordenone sent. n. 156/2019; Tribunale di Viterbo sent. n. 217/2017; Trib. di Roma sent. n. 6827/2017). In ragione della, parziale, intervenuta prescrizione, la posizione del ricorrente è stata revisionata con l'annullamento delle somme relative ai contributi ed alle sanzioni per gli anni dal 2001 al 2016 (per complessivi € 64.595,57), risultando, invece, confermato il credito iscritto a ruolo, ed oggetto della cartella n. 07120240062484073000 opposta, riferito ai contributi ed alle sanzioni per gli anni dal 2017 al 2019. Il credito effettivamente vantato, rispetto a quello iscritto a ruolo (pari ad € 75.891,43), viene, pertanto, in questa sede, quantificato nel minor importo di € 11.289,86, per contributi, soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni dal 2017 al 2019
e per le sanzioni per omesso versamento della contribuzione e per omissione dichiarativa.
Con le predette note, prot. n. 0937805 del 24.06.2022 e prot. n. 1391228 del 14.09.2022, nelle quali, viene, espressamente, precisato che “la presente comunicazione è interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art.2943, 4°comma del Codice Civile e dell'art.11 del Regolamento Generale di Previdenza 2012” (in ogni caso, sulla idoneità sostanziale delle comunicazioni inviate da ad interrompere il decorso dei termini di CP_2 prescrizione cfr. Tribunale di Cuneo n.219/2018), ha manifestato in modo chiaro CP_2
e diretto sia la volontà di richiedere al contribuente gli importi dal medesimo non corrisposti, sia l'intento di interrompere la prescrizione per tutte le annualità oggetto del presente giudizio. Infatti, , attraverso la notifica delle stesse, ha reso esplicita la CP_2 volontà di esercitare il proprio diritto di credito nei confronti del ricorrente, al fine di evitarne l'estinzione (cfr. Tribunale di Siracusa n.601/2020). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la volontà interruttiva della prescrizione può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Cass. 15766/06)”.
Quindi ritiene del tutto valide – ai fini dell'interruzione del decorso del CP_2 termine quinquennale di prescrizione - le comunicazioni effettuate con le predette note, prot.
n. 0937805 del 24.06.2022 e prot. n. 1391228 del 14.09.2022 e quindi limita le sue richieste solo agli anni compresi tra il 2017 ed il 2019 riducendo la pretesa originaria pari ad € 75.891,43 al minor importo di € 11.289,86, per contributi, soggettivi, integrativi e di maternità.
Ritiene lo scrivente - premesso che la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento e tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato è stato indiscutibilmente notificato in data 7.5.2024 – che non sono colpiti da prescrizioni solo gli anni 2018 e 2019 (con credito di ulteriormente ridotto nella misura di € CP_2
7.082,95)
Ciò in quanto le già richiamate note, prot. n. 0937805 del 24.06.2022 e prot. n. 1391228 del
14.09.2022 sono state notificate – come afferma e documenta - tramite la cd. CP_2 compiuta giacenza. Va, tuttavia, ricordato che ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario
In tema di notifiche di cartelle con affissione alla casa comunale occorre poi specificare che
“deve ritenersi adeguatamente notificata la cartella di pagamento, allorquando il messo notificatore recatosi presso l'indirizzo di residenza, avendo riscontrato l'assenza di questo e di altre persone autorizzate al ritiro, effettui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., affiggendo alla porta dell'abitazione avviso di deposito della cartella presso la casa comunale e depositando la stessa presso la casa comunale” (Cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Lazio sez. XIII - Roma, 18/06/2024, n. 4012); che “in tema di notifica degli atti tributari, l'eventuale irreperibilità assoluta deve essere dimostrata dall'Ufficio, che ha emesso l'atto, poiché diversamente l'irreperibilità è considerata relativa e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, compreso deposito del plico presso la casa comunale” (Cfr. Corte Giustizia Trib. I grado sez. III - Latina, 13/06/2024, n. 624); che “in caso di notifica degli atti tributari, l'"irreperibilità relativa" del destinatario comporta l'esecuzione di una serie di adempimenti ulteriori al fine di garantire la conoscenza da parte del destinatario, incluso l'inoltro della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, della quale va anche dimostrata l'effettiva ricezione”. La Corte di Cassazione – sezione Tributaria – nei casi di irreperibilità relativa per le notificazioni di cartelle di pagamento ha recentemente ribadito che in tali casi “il perfezionamento della notifica avviene col deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve effettuarsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto. In questo caso il perfezionamento della notifica avviene entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata. Il messo notificatore, accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza. La notificazione della cartella di pagamento è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario, con conseguente rigetto del motivo proposto” (cfr. Cassazione civile sez. trib.
- 17/04/2024, n. 10356).
“La notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento si articola nei seguenti passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito. Il perfezionamento della procedura coincide non con l'invio della raccomandata informativa, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata. L'omissione di uno di questi adempimenti rende la notifica nulla, ma non inesistente” (Cfr. Cassazione civile sez. trib., 09/08/2024, n.22579).
In sostanza per la notificazione in caso di irreperibilità relativa occorre seguire un iter in mancanza del quale la procedura di notifica ne viene inficiata: “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, quale prova del perfezionamento della procedura di notificazione, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata, sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale” (Cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Torino, (Piemonte) sez. III, 09/05/2023, n.207).
Per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario – aggiunge Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n.21900 – “non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2.” (cfr. anche Comm. trib. prov.le Salerno sez. XII, 08/07/2022, n.1624). Le notifiche degli atti interruttivi effettuati con le predette note, prot. n. 0937805 del
24.06.2022 e prot. n. 1391228 del 14.09.2022 non possono, quindi, essere considerate valide (e tanto assorbe tutta la questione relativa al cambio di indirizzo del Piccolo ed al suo onere di comunicazione del cambio di residenza) e quindi le stesse non possono essere ritenute efficaci ai fini dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione mentre va considerata valida, come sopra esplicitato, unicamente la notifica effettuata in data 7.5.2024.
Conseguentemente le pretese di che non sono colpite dalla prescrizione CP_2 quinquennale risultano essere unicamente quelle relative alle annualità anni 2018 e 2019; per il resto deve, invece, dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle medesime. Deve essere, infatti, esaminata l'eccezione di prescrizione “successiva” proposta dalla parte opponente in quanto va sottolineato e ribadito detto che, con riferimento agli anni agli anni
2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017 tale eccezione risulta fondata (come in parte riconosciuto – con esclusione dell'anno 2017 - anche da ) CP_2
Le pretese di aventi ad oggetto crediti previdenziali - relativi agli anni 2001, CP_2
2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
e 2017 sono infatti prescritte (essendo da ricollegare al primo atto valido interruttivo che è quello datato 7.5.2024) ; per l'effetto occorre dichiarare non dovuti gli importi ivi indicati e pretesi dall' per gli anni 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, CP_2
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 riguardanti contributi e sanzioni per intervenuta prescrizione successiva in assenza dell'allegazione di tempestivi e validi atti interruttivi della prescrizione.
L'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che può assumere valore solo nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario;
in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi tamquam non esset. (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez. II, sent n.6099 del 1.6.1993). Sull'innegabile collegamento tra la natura recettizia dell'atto e l'effetto interruttivo va richiamata anche la massima n. 7617 del 14.8.1997, nella quale si è affermato che “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art.291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione”. Orbene, nella fattispecie, non solo l'atto interruttivo della prescrizione prodotto risulta ricevuto da persona diversa dal destinatario senza che nella ricevuta della notifica sia stata indicata la qualità del ricevente ed il rapporto dello stesso con il destinatario dell'atto bensì l'atto si riferisce in modo evidente ad altra richiesta come dimostra l'importo indicato nell'atto interruttivo decisamente maggiore di quello indicato nelle cartelle esattoriali opposte. Va solo ricordato che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che per gli anni 2001, 2002, 2003 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 risulta trascorso.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura quinquennale della prescrizione relativa ai casi come quelli oggetto del presente giudizio, escludendola solo in due ipotesi avendo affermato che i termini di prescrizione fissati dall'art.3 della legge 8.8.1995 n.335, si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, eccettuati i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (entrambe le ipotesi non si sono verificate nel caso in esame). La Corte ha, infatti, affermato che : “con riguardo alla disciplina posta dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n.335 che ha previsto il termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, diverse da quella relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma comprensiva di quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, continuano ad applicarsi i termini di prescrizione gia' in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina e nel rispetto del termine decennale quale introdotto dall'art. 12
D.L. 30 dicembre 1987 n.536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n.49, atteso che il decimo comma dell'art. 3 cit., pur stabilendo che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n.335 del
1995, eccettua espressamente i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 301 del 11.01.2001)”.
Nel caso di specie, infatti, è abbondantemente decorso, come detto, il termine di cinque anni con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata. Né può essere applicato il diverso termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c. in quanto tale norma fa "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”. Per i contributi, appunto, la legge dispone diversamente: si tratta, come detto, dell'art 3 della legge n. 335/95 che prevede il termine quinquennale di prescrizione. Non è, d'altro canto, applicabile nemmeno il termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - in quanto non si è in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato. Tale termine è applicabile, quale titolo giudiziale, anche al decreto ingiuntivo che abbia acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (v. Cass. 14.7.2004 n. 13081 e 12.5.2003 n. 7272), non anche alla cartella esattoriale, che non costituisce titolo giudiziale.
Ritiene il giudice che l'art. 2953 c.c., rappresentando norma eccezionale rispetto ai termini di prescrizione brevi disciplinati in ragione della natura del credito, deve essere di stretta interpretazione: non può essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato, alla cui sussistenza è legata l'applicazione della prescrizione relativa alla c.d. actio iudicati, la cartella esattoriale non opposta. La decorrenza del termine di cui all'art. 24 Dlgs 46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione alla cartella e la irretrattabilità del credito dell'Ente creditore, non rende in alcun modo la cartella non opposta idonea al giudicato (cfr. Cass. Civile Sezione Trib. 25.5.2007, n. 12263; Corte
Appello Potenza 21.2.2008; Tribunale Roma 4.11.2009; Tribunale Venezia, 30.11.2006;).
Deve essere, quindi, applicato il termine proprio del credito cui la cartella si riferisce, ossia il termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335/1995. La questione assai dibattuta in giurisprudenza sulla natura quinquennale o decennale della prescrizione può dirsi recentemente superata a seguito della pronuncia della Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 del 25.10.2016 pubblicata il 17.11.2016.
In particolare le Sezioni Unite SU – risolvendo questione di particolare importanza – hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo “senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Quanto alla eccepita decadenza dalla possibilità di procedere alla riscossione mediante ruoli in cui sarebbe incorsa lo scrivente ritiene fondato quanto illustrato dalla Cassa CP_2 convenuta nelle note di discussione che ovvero in base a quanto disposto dall'art.25 D. Lgs. 46/1999, vi è l'obbligo di iscrivere a ruolo le somme dovute per contribuzioni previdenziali entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica dell'accertamento effettuato dagli Uffici ma tale norma non trova applicazione al caso in esame essendo essa riferibile solo “ai crediti degli Enti pubblici previdenziali, ma non ad , che pur svolgendo CP_2 una attività con finalità, sostanzialmente, pubblica, rimane, comunque, un'associazione di diritto privato, non potendosi ritenere consentita una applicazione analogica o estensiva della norma in parola”. Il D. Lgs. n.46/1999, infatti, - aggiunge condivisibilmente parte convenuta – “disciplina la riscossione coattiva mediante ruolo “delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici” ed è rubricato “Termini di decadenza per l'i-scrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”. L'inapplicabilità di tale disposizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti è stata più volte ribadita, anche di recente, dalla giurisprudenza di merito, che ha, costante-mente, affermato che l'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce, esplicitamente, agli Enti Pubblici Previdenziali, tra i quali non rientra la Controparte_9
che è invece un ente di diritto privato (cfr. Trib. di Arezzo 56/2019; Trib. di
[...]
Cosenza 986/2020; Trib. di Roma 3684/2019; Trib. di Frosinone 128/2020)”.
Anche in merito alla presunta illegittimità e/o nullità della pretesa creditoria lo scrivente ritiene condivisibile quanto illustrato da nelle note di discussione relativamente al CP_2 fatto che l'ing. , pensionato INPS dal 2010, avendo svolto, sino a Parte_1 tale data, lavoro dipendente, non potrebbe – a suo giudizio - essere iscritto nei ruoli di
.
CP_2 L'art. 21 della legge n.6/1981 – si legge nelle suddette note - “precisa, che “L'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera CP_3 professione con carattere di continuità” e l'art. 7 dello Statuto , nel chiarire gli
CP_2 elementi da cui evincere il carattere della continuità nello svolgimento della libera professione, specifica che “7.1 L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli
CP_2 ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con carattere di
CP_2 continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”. Il ricorrente risulta essere iscritto all'Albo degli ingegneri dal 1981 e titolare di partita IVA dal 1984 (per lo svolgimento di attività professionale), e non più soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, poiché in quiescenza dalla pregressa attività di lavoratore dipendente dal 2009 e titolare di pensione, a carico dell'Inps, a decorrere dal 1° aprile 2010. Per gli anni non prescritti (dal 2017 al 2019), l'ing. è, pertanto, Parte_1 in possesso degli indici in presenza dei quali, in via generale, si presume il requisito dell'esercizio della professione con carattere di continuità, con conseguente obbligo di iscrizione ad Inarcassa. La fruizione di pensione a carico di altro Ente, in conseguenza di una pregressa attività lavorativa, non esime, infatti, i professionisti dall'obbligo di iscrizione. L'esame del casellario degli attivi, redatto dall'Inps, evidenzia, come precisato, la copertura previdenziale presso la Gestione dipendenti Inps fino al 2009, ma non evidenzia la copertura assicurativa presso altro Ente previdenziale per le successive annualità oggetto della cartella opposta.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la circostanza che il professionista fruisca di prestazioni pensionistiche non esime dall'iscrizione e dalla contribuzione ad . Il CP_2 soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere o architetto, dall'obbligo di iscrizione ad Inarcassa, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione (cfr. Corte d'Appello di Roma sent. n. 361/2020; Cass. SS.UU. n. 6638/1986; Trib. di Palermo, sent. 802/2019; Trib. di Tempio Pausania, sent. n. 45/2019; Trib. di
Velletri, sent. n. 762/2017; Corte d'Appello di Palermo, sent. n. 855/2017).
In relazione, poi, alla assenza di redditi professionali, consolidata giurisprudenza ritiene che ciò non rilevi, di per sé, ad escludere l'obbligo di iscrizione e contribuzione, tanto che - proprio per i casi di reddito minimo o nullo – gli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza prevedono l'obbligo di versamento del solo contributo minimo soggettivo ed integrativo (cfr. Corte di Appello Genova n. 485/2017; Tribunale di Cuneo n. 219/2018). E' recentemente intervenuta, sul punto, anche la Corte di Cassazione, che, in un contenzioso che ha coinvolto la ha affermato che l'obbligo di contribuzione sussiste Parte_3 anche in caso di “mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative” (Cass. Sent. 4568/2021). Pertanto, l'obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione non può essere vincolato alla produzione di un reddito professionale minimo, ovvero all'emissione di un numero minimo di fatture, ma soltanto al possesso dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto Inarcassa. In presenza di redditi nulli o esigui è previsto, infatti, il versamento della contribuzione minima, che consente di avere la copertura e la tutela previdenziale continuativa anche in anni in cui l'attività abbia prodotto un fatturato esiguo o, addirittura, nullo, con conseguente realizzazione per il professionista della tutela previdenziale garantita dall'art.38 della Costituzione”.
Conclusioni Conclusivamente l'opposizione proposta va, dunque, accolta nei termini sopra indicati ed ovvero l'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120240062484073000 notificata in data 07.05.2024, avente ad oggetto “Contributi Annualità varie” essa deve essere accolta limitatamente alla parte in cui si fanno valere crediti previdenziali attinenti agli anni 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
e 2017 sono infatti prescritte (essendo da ricollegare al primo atto valido interruttivo che è quello datato 7.5.2024).
Nella parte riguardanti i crediti previdenziali degli anni 2018 e 2019 (quindi con credito di ulteriormente ridotto nella misura di € 7.082,95) l'opposizione deve essere CP_2 invece, rigettata.
Quanto alle spese ritiene lo scrivente che l'accoglimento parziale dell'opposizione e la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate impongono la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente e le parti convenute.
P.Q.M.
a) dichiara non dovute le pretese creditorie di cui all'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120240062484073000 notificata in data 07.05.2024, avente ad oggetto “Contributi Annualità varie” ed essa deve essere accolta limitatamente alla parte in cui si fanno valere crediti previdenziali attinenti agli anni 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 colpite dal decorso del termine di prescrizione (essendo da ricollegare al primo atto valido interruttivo che è quello datato
7.5.2024).
b) rigetta la medesima opposizione nella parte riguardante i crediti previdenziali degli anni 2018 e 2019 con credito di ulteriormente ridotto nella misura di € 7.082,95; CP_2
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Napoli 23.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Federico Bile