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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/11/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 723/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - nata ad [...] ed in data 03/12/1991, e residente in [...],
[...] C.F._1
c.da Vallini, e sig. - CF - nato a [...] ed Parte_2 C.F._2 in data 19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TI NO – CF
– pec - che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._3 Email_1 atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 04/11/2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 07/10/2025, che, i ricorrenti, in data 16/11/2019, in Maida (CZ), contraevano matrimonio secondo il rito civile, regolarmente trascritto nei registri di Stato civile presso il Comune di ufficio stato civile comune di Maida, atto n. 5, parte I, serie, Uff. MAIDA, anno 2019; che, dal matrimonio nasceva una figlia, in data 26/05/2021; che, i coniugi sceglievano il regime Per_1 della separazione dei beni;
che, la dimora coniugale veniva fissata in Maida, c.da Vallini, immobile di proprietà della padre della ricorrente;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, a caus adi incompatibilità caratteriali, i ricorrenti decidevano di separarsi con ricorso congiunto, chiedendo contestualmente e cumulativamente lo scioglimento del matrimonio trascorso il termine di legge (vedi ricorso in atti). 2
Tutto quanto sopra esposto chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- essendo la dimora coniugale di proprietà della mamma della signora , RD RA, il Parte_1 signor di comune accordo con la moglie, se n'è già allontanato portando con sé gli oggetti Pt_2 personali oltre ad una libreria di cui le parti hanno piena conoscenza;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso di cui manterrà la residenza anagrafica;
- disporre che entrambi i coniugi esercitino la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale dell'aspirazione della figlia minore, le decisioni di maggiore interesse per la stessa, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, mentre per le sole questione di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore comunicando sempre all'altro dove e con chi si trovi la figlia;
- disporre che il padre veda e tenga con sé la minore quando vorrà e potrà nei giorni feriali, senza possibilità di pernotto presso la propria dimora fino al compimento del 6 anno di età di vita della figlia, con l'osservanza delle precisazioni indicate in parte emotiva sino alle 20:00: a fine settimana alternati dalle 10:00 alle 20:00 del sabato e dalle 10:00 alle 20:00 della domenica fino al compimento del sei anno di età quando il padre la potrà tenere con sé dalle 10:00 del sabato sino alle 10:00 della domenica;
nel periodo estivo, per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, pari diritto anche all'altro genitore;
per i giorni di festa in base al principio dell'alternanza d'anno anche con l'altro genitore;
- determinare in euro 100,00 – cento/00 - mensili annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, il contributo mensile dovuto d per il mantenimento della figlia;
Parte_2
- disporre che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi qui riportato;
- disporre che l'assegno unico venga versato interamente in favore della madre;
- disporre che in caso di eventi eccezionali quali matrimoni, battesimi, comunioni, cresime eccetera, relativi ai membri delle rispettive famiglie d'origine, la bambina vi partecipi insieme al genitore interessato o anche qualora l'evento si svolgesse in un unico giorno nel quale la bambina doveva essere collocata con l'altro genitore;
- entrambi i genitori prestano un reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
*******
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al G.R. o autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta il luogo della comparizione personale delle parti preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione è disposta dalla trasmissione 3
degli atti al PM per il parere pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni stabilite nella sentenza di separazione personali delle parti mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Maida.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 723 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata ad [...] ed in data 03/12/1991, Parte_1 C.F._1
e residente in [...], c.da Vallini, e sig. - CF - nato Parte_2 C.F._2
a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
TI NO – CF – pec - che li rappresenta e difende C.F._3 Email_1 giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 07/10/2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 04/11/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 17/10/2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i 4
motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 21/10/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, 5
avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 723/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata ad [...] ed in data 03/12/1991, e residente in [...], c.da Vallini, C.F._1
e sig. - CF - nato a [...] ed in data Parte_2 C.F._2
19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TI NO – CF
– pec - che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._3 Email_1 atti;
- parti ricorrenti -
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede –
- interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata ad [...] ed in data 03/12/1991, e residente in [...], c.da Vallini, C.F._1
e sig. - CF - nato a [...] ed in data Parte_2 C.F._2
19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TI NO – CF
– pec - che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._3 Email_1 atti, alle seguenti e concordate condizioni:
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
6
- essendo la dimora coniugale di proprietà della mamma della signora , RD RA, il Parte_1 signor di comune accordo con la moglie, se n'è già allontanato portando con sé gli oggetti Pt_2 personali oltre ad una libreria di cui le parti hanno piena conoscenza;
Per_
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso di cui manterrà la residenza anagrafica;
- dispone che entrambi i coniugi esercitino la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale dell'aspirazione della figlia minore, le decisioni di maggiore interesse per la stessa, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, mentre per le sole questione di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore comunicando sempre all'altro dove e con chi si trovi la figlia;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la minore quando vorrà e potrà nei giorni feriali, senza possibilità di pernotto presso la propria dimora fino al compimento del 6 anno di età di vita della figlia, con l'osservanza delle precisazioni indicate in parte emotiva sino alle 20:00: a fine settimana alternati dalle 10:00 alle 20:00 del sabato e dalle 10:00 alle 20:00 della domenica fino al compimento del sei anno di età quando il padre la potrà tenere con sé dalle 10:00 del sabato sino alle 10:00 della domenica;
nel periodo estivo, per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, pari diritto anche all'altro genitore;
per i giorni di festa in base al principio dell'alternanza d'anno anche con l'altro genitore;
- determina in euro 100,00 – cento/00 - mensili annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, il contributo mensile dovuto d per il mantenimento della figlia;
Parte_2
- dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi qui riportato;
- dispone che l'assegno unico venga versato interamente in favore della madre;
- dispone che in caso di eventi eccezionali quali matrimoni, battesimi, comunioni, cresime eccetera, relativi ai membri delle rispettive famiglie d'origine, la bambina vi partecipi insieme al genitore interessato o anche qualora l'evento si svolgesse in un unico giorno nel quale la bambina doveva essere collocata con l'altro genitore;
- entrambi i genitori prestano un reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 5, parte II, serie, Uff. MAIDA, anno 2019 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO 7
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 723/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - nata ad [...] ed in data 03/12/1991, e residente in [...],
[...] C.F._1
c.da Vallini, e sig. - CF - nato a [...] ed Parte_2 C.F._2 in data 19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TI NO – CF
– pec - che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._3 Email_1 atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 04/11/2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 07/10/2025, che, i ricorrenti, in data 16/11/2019, in Maida (CZ), contraevano matrimonio secondo il rito civile, regolarmente trascritto nei registri di Stato civile presso il Comune di ufficio stato civile comune di Maida, atto n. 5, parte I, serie, Uff. MAIDA, anno 2019; che, dal matrimonio nasceva una figlia, in data 26/05/2021; che, i coniugi sceglievano il regime Per_1 della separazione dei beni;
che, la dimora coniugale veniva fissata in Maida, c.da Vallini, immobile di proprietà della padre della ricorrente;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, a caus adi incompatibilità caratteriali, i ricorrenti decidevano di separarsi con ricorso congiunto, chiedendo contestualmente e cumulativamente lo scioglimento del matrimonio trascorso il termine di legge (vedi ricorso in atti). 2
Tutto quanto sopra esposto chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- essendo la dimora coniugale di proprietà della mamma della signora , RD RA, il Parte_1 signor di comune accordo con la moglie, se n'è già allontanato portando con sé gli oggetti Pt_2 personali oltre ad una libreria di cui le parti hanno piena conoscenza;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso di cui manterrà la residenza anagrafica;
- disporre che entrambi i coniugi esercitino la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale dell'aspirazione della figlia minore, le decisioni di maggiore interesse per la stessa, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, mentre per le sole questione di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore comunicando sempre all'altro dove e con chi si trovi la figlia;
- disporre che il padre veda e tenga con sé la minore quando vorrà e potrà nei giorni feriali, senza possibilità di pernotto presso la propria dimora fino al compimento del 6 anno di età di vita della figlia, con l'osservanza delle precisazioni indicate in parte emotiva sino alle 20:00: a fine settimana alternati dalle 10:00 alle 20:00 del sabato e dalle 10:00 alle 20:00 della domenica fino al compimento del sei anno di età quando il padre la potrà tenere con sé dalle 10:00 del sabato sino alle 10:00 della domenica;
nel periodo estivo, per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, pari diritto anche all'altro genitore;
per i giorni di festa in base al principio dell'alternanza d'anno anche con l'altro genitore;
- determinare in euro 100,00 – cento/00 - mensili annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, il contributo mensile dovuto d per il mantenimento della figlia;
Parte_2
- disporre che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi qui riportato;
- disporre che l'assegno unico venga versato interamente in favore della madre;
- disporre che in caso di eventi eccezionali quali matrimoni, battesimi, comunioni, cresime eccetera, relativi ai membri delle rispettive famiglie d'origine, la bambina vi partecipi insieme al genitore interessato o anche qualora l'evento si svolgesse in un unico giorno nel quale la bambina doveva essere collocata con l'altro genitore;
- entrambi i genitori prestano un reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
*******
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al G.R. o autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta il luogo della comparizione personale delle parti preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione è disposta dalla trasmissione 3
degli atti al PM per il parere pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni stabilite nella sentenza di separazione personali delle parti mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Maida.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 723 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata ad [...] ed in data 03/12/1991, Parte_1 C.F._1
e residente in [...], c.da Vallini, e sig. - CF - nato Parte_2 C.F._2
a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
TI NO – CF – pec - che li rappresenta e difende C.F._3 Email_1 giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 07/10/2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 04/11/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 17/10/2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i 4
motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 21/10/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, 5
avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 723/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata ad [...] ed in data 03/12/1991, e residente in [...], c.da Vallini, C.F._1
e sig. - CF - nato a [...] ed in data Parte_2 C.F._2
19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TI NO – CF
– pec - che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._3 Email_1 atti;
- parti ricorrenti -
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede –
- interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata ad [...] ed in data 03/12/1991, e residente in [...], c.da Vallini, C.F._1
e sig. - CF - nato a [...] ed in data Parte_2 C.F._2
19/08/1984, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TI NO – CF
– pec - che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._3 Email_1 atti, alle seguenti e concordate condizioni:
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
6
- essendo la dimora coniugale di proprietà della mamma della signora , RD RA, il Parte_1 signor di comune accordo con la moglie, se n'è già allontanato portando con sé gli oggetti Pt_2 personali oltre ad una libreria di cui le parti hanno piena conoscenza;
Per_
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre presso di cui manterrà la residenza anagrafica;
- dispone che entrambi i coniugi esercitino la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale dell'aspirazione della figlia minore, le decisioni di maggiore interesse per la stessa, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, mentre per le sole questione di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore comunicando sempre all'altro dove e con chi si trovi la figlia;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la minore quando vorrà e potrà nei giorni feriali, senza possibilità di pernotto presso la propria dimora fino al compimento del 6 anno di età di vita della figlia, con l'osservanza delle precisazioni indicate in parte emotiva sino alle 20:00: a fine settimana alternati dalle 10:00 alle 20:00 del sabato e dalle 10:00 alle 20:00 della domenica fino al compimento del sei anno di età quando il padre la potrà tenere con sé dalle 10:00 del sabato sino alle 10:00 della domenica;
nel periodo estivo, per 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, pari diritto anche all'altro genitore;
per i giorni di festa in base al principio dell'alternanza d'anno anche con l'altro genitore;
- determina in euro 100,00 – cento/00 - mensili annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, il contributo mensile dovuto d per il mantenimento della figlia;
Parte_2
- dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi qui riportato;
- dispone che l'assegno unico venga versato interamente in favore della madre;
- dispone che in caso di eventi eccezionali quali matrimoni, battesimi, comunioni, cresime eccetera, relativi ai membri delle rispettive famiglie d'origine, la bambina vi partecipi insieme al genitore interessato o anche qualora l'evento si svolgesse in un unico giorno nel quale la bambina doveva essere collocata con l'altro genitore;
- entrambi i genitori prestano un reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 5, parte II, serie, Uff. MAIDA, anno 2019 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO 7
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO