TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 709
TAR
Decreto cautelare 1 luglio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, dato il decorso di cinque anni dall'impugnazione della bocciatura e la mancata allegazione dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, dato il decorso di cinque anni dall'impugnazione della bocciatura e la mancata allegazione dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, dato il decorso di cinque anni dall'impugnazione della bocciatura e la mancata allegazione dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, dato il decorso di cinque anni dall'impugnazione della bocciatura e la mancata allegazione dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, dato il decorso di cinque anni dall'impugnazione della bocciatura e la mancata allegazione dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, dato il decorso di cinque anni dall'impugnazione della bocciatura e la mancata allegazione dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Rigettato
    Reiezione della domanda caducatoria

    La reiezione della domanda caducatoria porta con sé la reiezione, per incompatibilità logica, della domanda risarcitoria.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    La domanda risarcitoria risulta solo allegata, in modo generico (le voci di danno non sono articolate e non è stata indicata l’entità dello stesso), e comunque non asseverata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 709
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 709
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo