Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), Liceo Linguistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
A) per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- dei risultati finali dell’esame di idoneità per l’ammissione alla classe V e dell’esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione 2021/2022, emessi dalla Commissione esaminatrice collegata alla classe V - AT dell’Istituto indicato in epigrafe e contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente -OMISSIS-, affisso all’albo -OMISSIS- del predetto Istituto il 19.5.2022, attraverso cui l’alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe V ed all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione;
- del verbale della Commissione esaminatrice collegata alla Classe V-AT, relativo alla valutazione dell’esame di idoneità alla classe V e dell’esame preliminare alla maturità, redatto in data 19.5.2022, a firma del Segretario nonché del Dirigente -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe V ed all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe V ed all’esame di Stato;
- dello scrutinio finale dell’esame di idoneità e dell’esame preliminare alla maturità sostenuto dall’alunno;
- delle prove scritte, orali e pratiche svolte dall’alunno in occasione dell’esame di idoneità e dell’esame preliminare 2021/2022 nelle discipline in cui è stata riportata un’insufficienza, e delle relative griglie di valutazione;
- dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove relative alle discipline in cui è stata riportata un’insufficienza, svolte dall’alunno in occasione dell’esame di idoneità e dell’esame preliminare 2021/2022, a firma dei commissari esaminatori, conosciuti in data 24.6.2022;
B) nonché, per la condanna delle parti resistenti
al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti amministrativi illegittimi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), Liceo Linguistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. IS BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 1.7.2022, -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), del Liceo Linguistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e della Commissione esaminatrice per l’esame di idoneità alla classe V e per l’esame preliminare all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, relativamente all’anno accademico 2021/2022, al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe, nonché condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.
A sostegno dell’impugnazione, quest’ultimo ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. In data 15.07.2022, il M.I.U.R. e il Liceo scientifico e linguistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, instando per il rigetto sia dell’istanza cautelare, sia del ricorso introduttivo del giudizio, perché infondato nel merito.
3. Alla camera di consiglio del 27.7.2022, fissata a fini cautelari, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto del fumus boni iuris . Il provvedimento non è stato impugnato.
4. Con memoria del 12.1.2026, parte ricorrente si è limitata a insistere nella decisione della causa.
5. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile.
Nel processo amministrativo, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione (e a differenza dei presupposti processuali), può non sussistere al tempo della proposizione della domanda giudiziale, ma deve essere riscontrato al tempo dell’adozione della decisione di merito.
Al riguardo, è onere del ricorrente fornire la prova della sussistenza, in capo a esso, dell’interesse ad agire ed è obbligo del giudice quello di indagare d’ufficio la sussistenza della condizione dell’azione in parola.
Nella materia che in questa sede ci occupa, la Giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio - Roma, n. 20426/2025), condivisa dal Collegio, ha chiarito che se lo studente che ha impugnato la bocciatura riesce - a fronte dell’ammissione con riserva in via cautelare, oppure ripetendo l’anno - a passare medio tempore alla classe successiva, allora il ricorso giudiziale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A contrario , sussiste l’interesse alla decisione della causa nel merito ove lo studente, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non abbia ancora conseguito il passaggio alla classe successiva cui continua ad anelare.
Applicando tali principi al caso di specie, parte ricorrente non ha, in primo luogo, impugnato il provvedimento cautelare che ha portato alla reiezione dell’istanza di sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
In secondo luogo, dall’impugnazione della bocciatura, relativa all’anno -OMISSIS- 2021/2022, a oggi sono trascorsi ben cinque anni, cosicchè l’ampio decorso del tempo è in grado di minare l’interesse ad agire in capo al ricorrente.
In terzo luogo, quest’ultimo, lungi dall’allegare (quantomeno) la propria situazione scolastica e dal dedurre circa l’intervenuta evoluzione, o meno, del proprio percorso -OMISSIS-, si è limitato, nella memoria del 12.1.2026, a insistere nella decisione della causa, ritenendo persino di non presenziare all’udienza di discussione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non raggiunta la prova della sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente.
7. Ciò nonostante, sulla scorta dell’orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa di secondo grado a partire dalla pronuncia del C.d.s., A.P., n. 16/2024, il Collegio è tenuto a esaminare nel merito la controversia che in questa sede ci occupa.
Il ricorso è altresì infondato.
-OMISSIS- è uno studente che ha frequentato, presso una scuola privata, il quarto anno di liceo scientifico ed è risultato affetto dalla patologia della dislessia (DSA), giusta certificato prot.-OMISSIS-dell’ASL -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. doc. 10 indice di parte ricorrente).
Quest’ultimo ha, in questa sede, impugnato il provvedimento, adottato all’unanimità dalla Commissione d’esame, di non ammissione del candidato privatista all’esame per l’idoneità alla classe V e a quello preliminare all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, con riferimento all’anno accademico 2021/2022.
Dalla disamina del provvedimento gravato, emerge che il ricorrente ha riportato: a) con riferimento all’esame di idoneità alla classe quinta, le seguenti insufficienze: italiano 5, storia 4, filosofia 4, matematica 4, fisica 5, disegno e storia dell’arte 5, scienze motorie 5; b) con riferimento all’idoneità all’esame di stato, le seguenti insufficienze: italiano 5, lingua straniera 5, storia 4, filosofia 4, matematica 5, fisica 5, disegno e storia dell’arte 5, scienze motorie 5.
Ciò posto e prima di esaminare analiticamente le singole doglianze, giova premettere come “ la valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente all’anno successivo è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, strettamente connessa alla professionalità del docente ”, cosicchè il giudice amministrativo è tenuto, rispetto ad essa, a svolgere un (limitato) sindacato di tipo estrinseco, potendo annullare la decisione finale solo se viziata da eccesso di potere (C.d.s., n. 6140/2022).
8. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, dopo aver premesso che la mancata ammissione alla classe V e all’esame di stato sarebbero da ascrivere alle difficoltà connesse alla patologia da cui egli è affetto e all’erroneo contegno dell’Istituto -OMISSIS- (che non avrebbe adottato le conseguenti misure dispensative e compensative previste dalla legge), ha, in particolare, articolato le seguenti censure.
8.1. In primo luogo, i docenti non avrebbero provveduto alla lettura delle consegne ovvero, in alternativa, messo a disposizione del candidato l’utilizzo di un personal computer.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel descritto rapporto a firma del Dirigente -OMISSIS- del 8.7.2022 (doc. 1 indice di parte resistente), si dà espressamente atto della possibilità per il ricorrente di utilizzare un PC, ma previa richiesta di quest’ultimo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato richiesta in tal senso, né in sede di presentazione dell’istanza di ammissione agli esami (cfr. e-mail del 4.3.2022: doc. 9 indice di parte ricorrente), né in sede di prove scritte. Di contro, esso, prima di sottoporsi alle prove, avrebbe potuto chiedere, e quindi ottenere, l’utilizzo dello strumento informatico; invece così non è stato.
Né, d’altra parte, il ricorrente ha fornito all’Istituto, come meglio si dirà infra , un piano didattico personalizzato (di seguito “ PDP ”) da cui si potesse evincere che esso fosse solito utilizzare la modalità informatica per lo svolgimento dell’attività scolastica.
Pertanto, se l’Amministrazione avesse imposto ex se , ossia in difetto della precipua richiesta da parte del ricorrente, l’utilizzo del PC, essa avrebbe, in astratto, anche potuto pregiudicare gli esiti delle prove, nella misura in cui lo studente non fosse stato aduso al mezzo informatico. Il rapporto in esame ha, infatti, così concluso: “ poteva essere utilizzato un PC, qualora lo studente ne avesse fatto richiesta (non tutti gli allievi hanno infatti dimestichezza con l’utilizzo alternativo, in ambito -OMISSIS-, di un personal computer per lo svolgimento delle prove, specie di carattere scientifico, ove occorre padronanza degli appositi software applicativi) ”.
Alla luce di quanto precede, la doglianza appena esaminata non merita apprezzamento favorevole.
8.2. In secondo luogo, il ricorrente si duole della presunta sovrapposizione delle prove d’esame, che gli avrebbe impedito di esprimersi al meglio, stante la patologia da cui esso è affetto.
Anche tale censura è infondata.
Dalla disamina del calendario delle prove, scritte e orali (cfr. doc. 7 indice di parte resistente), si evince come il ricorrente sia stato sottoposto: a) alla prova scritta di italiano, in data 16 maggio; b) alla prova scritta di matematica, in data 17 maggio; c) alla prova scritta di inglese, in data 18 maggio; d) alla prova orale, in data 19 maggio.
La circostanza risulta altresì confermata dal dirigente -OMISSIS- nel descritto rapporto del 8.7.2022, nonchè dai verbale di somministrazione delle tre prove scritte e orali (docc. nn. 8, 11, 14, 16 e 17 indice di parte resistente).
Pertanto, non v’è stata alcuna sovrapposizione in ordine allo svolgimento delle prove d’esame cui è stato sottoposto il candidato.
8.3. In terzo luogo, il ricorrete ha eccepito che tra le misure dispensative, di cui egli godrebbe in ragione della patologia che lo affligge, vi sarebbe stato l’esonero dalla prova di lingua straniera (inglese), come si evincerebbe dal certificato medico prot. 100/17 dell’ASL -OMISSIS- del 20.1.2017.
La doglianza è infondata.
Il descritto certificato medico è stato redatto sulla base di un modulo prestampato, che contiene l’indicazione di differenti patologie (es. dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, disturbi misti, altri disturbi evolutivi dell’abilità scolastica) e l’indicazione di diverse misure dispensative (es. esonero dalla lingua straniera), cui corrispondono singole caselle da segnare con un “X”, ovvero da rimarcare in grassetto, a seconda della peculiarità del caso concreto.
Ai fini che qui interessano, il ricorrente è risultato, per tabulas , affetto da dislessia (F81.0) e da altri disturbi evolutivi dell’età scolastica (F.81.8), ma nel certificato in parola non sono state evidenziate né altre patologie, né marcata in grassetto la misura dispensativa dell’esonero dalle prove di lingua straniera.
Del resto, dal verbale di svolgimento della prova di inglese, risulta che il candidato non abbia mosso alcuna contestazione in sede d’esame, sottoponendosi a essa regolarmente e conseguendo, con riferimento all’idoneità alla classe V, il voto 6 mentre, in riferimento all’idoneità all’esame di stato, il voto 5.
Pertanto, s’impone la reiezione della doglianza appena esaminata.
8.4. In quarto luogo, il ricorrente ha eccepito che, in sede d’esame, non si sarebbe potuto avvalere delle mappe concettuali.
La doglianza è priva di pregio.
Essa, infatti, risulta smentita dal descritto rapporto del 8.7.2022, che così statuisce: “ nella predisposizione delle prove d’esame quindi il Consiglio di classe della 5AT, a cui il candidato è associato, prendendo visione della documentazione inoltrata, valuta l’adozione delle misure compensative adeguate alla tipologia dei disturbi presentati, attribuendo ad ogni prova scritta tempi aggiuntivi di svolgimento e prevedendo, durante lo svolgimento delle prove scritte e orali, l’utilizzo di mappe concettuali e formulari ”.
A ciò deve essere aggiunto come, dal verbale di somministrazione della prova scritta di matematica (doc. 11 indice di parte resistente), si evinca che al candidato -OMISSIS- “ è [nda: stato] consentito l’uso della calcolatrice e del formulario autoprodotto ”.
Del resto, sempre dal richiamato rapporto, si ricava altresì che: “ il candidato ha presentato preventivamente in visione alla commissione d’esame sia i formulari, sia le mappe e/o appunti che avrebbe utilizzato durante le prove e di cui ha fruito, consultandoli liberamente all’interno di un fascicolo da egli stesso predisposto […]”.
Pertanto, anche alla luce di quanto allegato dall’Amministrazione, la doglianza del ricorrente non risulta provata: quest’ultimo, infatti, al fine di comprovare l’omissione di cui si duole, avrebbe dovuto, in sede d’esame, richiedere espressamente di potersi avvalere del proprio materiale compensativo e, in caso di rifiuto da parte della Commissione, far mettere a verbale gli esiti della richiesta; alternativamente, avrebbe potuto produrre, in questa sede, dichiarazioni testimoniali atte a corroborare le allegazioni de quibus .
In difetto di ciò, la doglianza risulta, se non infondata, quantomeno non munita dell’adeguato corredo probatorio, essendosi il ricorrente limitato ad allegare, ma non ad asseverare, i fatti che ne costituiscono oggetto.
8.5. In quinto luogo, il ricorrente si duole dell’omesso utilizzo in proprio favore delle misure di cui al PDP dallo stesso asseritamente consegnato all’Istituto -OMISSIS-, a mezzo e-mail , in data 4.3.22. Il ricorrente ha poi sostenuto che, anche in difetto di tale prova, l’Istituto avrebbe dovuto, a fronte della certificazione medica attestante la diagnosi di DSA del candidato, adottare specifiche misure compensative da utilizzare in occasione degli esami.
Anche tale doglianza risulta priva di pregio sotto due aspetti.
Quanto al primo, non v’è prova che il ricorrente avesse trasmesso il PDP all’Istituto -OMISSIS-, in quanto l’ e-mail del 4.3.2022 sopramenzionata fa riferimento, genericamente, alla “ documentazione scolastica ” in possesso del candidato, senza nulla dire in ordine al PDP. Consegue che l’operato di parte resistente non può certo essere censurato per l’omesso rispetto di misure contenute in un documento a essa verosimilmente sconosciuto.
Quanto al secondo, parte resistente, in omaggio all’art. 6, comma 6, del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5 dell’8.2.2021 - che prevede che “ per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali ” - ha provveduto essa stessa a individuare le misure compensative conformi alla situazione medica del candidato. E, infatti, come è emerso dal più volte richiamato rapporto, l’Istituto -OMISSIS- ha consentito al ricorrente di avvalersi di plurime misure compensative, quali a esempio, formulari, mappe concettuali, ore aggiuntive nello svolgimento delle prove e calcolatrice.
A tal riguardo, l’operato della Commissione d’esame non risulta meritevole di censura, in quanto essa – proprio sulla base della diagnosi di “dislessia”, e non invece di “disortografia”, che affligge il ricorrente e delle indicazioni contenute nel più volte menzionato certificato medico – ha ragionevolmente ritenuto che fosse sufficiente introdurre, come prevalente, ma non esclusiva, misura compensativa, quella dell’aumento del 30% delle ore a disposizione del candidato per sostenere le prove d’esame.
Come si legge del descritto rapporto del 8.7.2022 (che richiama, sul punto, la migliore scienza medica del momento), la dislessia penalizza il candidato per ciò che attiene alla lettura “ della stessa parola in modi diversi nel medesimo brano ”, alla perdita “ frequentemente del segno o della riga ”; ciò implica che esso impieghi “ più tempo, rispetto ai propri compagni, nella fase di decodifica degli items della prova ”.
Pertanto, l’aumento del tempo a disposizione, nella predetta misura del 30%, ai fini della conclusione delle prove, unitamente alle altre misure compensative di cui si è detto, appare una scelta congrua e certamente non censurabile in questa sede.
Del pari corretta, risulta la decisione della Commissione d’esame di non far beneficiare il candidato di misure dispensative, atteso che né la patologia di cui esso è affetto, né il certificato medico prot. -OMISSIS- dell’ASL -OMISSIS- del -OMISSIS- imponevano la previsione di tal fatta.
A riprova della correttezza dell’operato di parte resistente depone poi, da un lato, la circostanza per la quale il candidato, in sede d’esame, non abbia nemmeno ritenuto di avvalersi del tempo supplementare (docc. nn. 8, 11, 14, 16 e 17 indice di parte resistente) e, dall’altro, che le insufficienze riportate siano plurime (in 7/8 materie su 10) e ascrivibili a “ gravi e diffuse lacune ” afferenti a “ concetti base ” (docc. 1, 10, 13, 16, 17, 19 indice di parte resistente).
In ogni caso, risulta pur sempre dirimente la circostanza per la quale il ricorrente non ha fornito all’Istituto alcun PDP.
A ciò deve essere aggiunto come, dall’esame del verbale di scrutinio finale (doc. 18 indice di parte resistente), sia emerso che le prove sono state svolte correttamente e nel pieno rispetto della normativa vigente, anche sotto il profilo della corretta adozione di misure compensative.
Come sopra detto, in caso contrario, il candidato avrebbe, in quella sede, dovuto far mettere a verbale eventuali violazioni circa la corretta applicazione delle predette misure compensative.
A ogni buon conto, la Giurisprudenza amministrativa (TAR Trento, n. 96/2022, TRA Lazio – -OMISSIS-, n. 10952/2019, TAR Toscana, n. 1246/2017, Marche, I, 15.12.2016, n. 718), condivisa al Collegio, ha da tempo e in modo granitico chiarito che “ se si lamenta che la mancata o insufficiente predisposizione di misure di sostegno o compensative abbia impedito all’alunno di conseguire la sufficienza nelle materie interessate, l’accoglimento della doglianza non può avere quale conseguenza l’ammissione alla classe superiore. Questo perché l’interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato in numerose discipline insufficienze anche gravi che denotano la presenza di lacune nella preparazione di base) non ha le basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per colpa” dell’istituto -OMISSIS-, non sia in possesso della preparazione adeguata ”.
Alla luce di quanto precede, la doglianza appena esaminata deve essere respinta.
8.6. In sesto luogo, il ricorrente ha eccepito che non avendogli parte resistente, in sede di accesso agli atti, fornito gli attestati circa la partecipazione dei componenti della commissione d’esame ai corsi di formazione per studenti affetti da DSA, allora ciò comproverebbe i vizi di cui si è sin qui detto.
Tale censura è infondata.
Non v’è infatti alcuna correlazione tra l’eventuale omessa partecipazione ai corsi di aggiornamento dei docenti e la violazione della normativa in tema di DSA, cosicchè da tale eventuale omissione non può automaticamente inferirsi l’illegittimità del provvedimento impugnato.
9. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito che, durante lo svolgimento delle prove scritte, sarebbe stato presente un solo docente mentre, con riferimento alle prove orali e alla conseguente attività di correzione e valutazione, non sarebbero stati presenti tutti i componenti della commissione stessa. Di qui, il ricorrente ricava che la Commissione d’esame avrebbe ritenuto, in violazione di legge, di procedere alla correzione delle prove scritte e alla somministrazione degli esami orali, suddividendosi in sottocommissioni: circostanza quest’ultima che, sebbene ammissibile con riferimento agli esami preliminari alla maturità da parte di candidati esterni, non lo sarebbe per gli esami di idoneità.
La doglianza è infondata.
Per ciò che attiene alla somministrazione delle prove scritte e all’attività di sorveglianza durante lo svolgimento delle stesse, l’operato di parte resistente non è censurabile, in quanto anche la sola presenza, in tali frangenti, di un solo componente della commissione è certamente conforme al dettato normativa del previgente (e ratione temporis applicabile al caso di specie) art. 87 Regio Decreto n. 653/1925, che così recita: “ l’assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula ”. Cosicchè, sotto tale aspetto la doglianza non coglie nel segno.
Quanto, invece, alle successive attività di svolgimento delle prove orali, la Commissione non ha operato in sottocommissioni ma alla presenza di tutti i componenti (docc. 16 e 17 indice di parte resistente). Le medesime conclusioni valgono poi in relazione alla redazione del verbale di scrutinio finale, espressione di attività valutativa, cui ha provveduto l’intera commissione (doc. 18 indice di parte resistente).
Di qui la reiezione dell’esaminato motivo di ricorso.
10. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe omesso di adottare, per ciascuna prova, tre tracce differenti da cui estrarre a sorte, in presenza dei candidati, la prova da somministrare in sede di esame. Di qui la violazione dell’art. 85 R.D. 653/1927 che così recita: “ per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova […]”.
Al riguardo, poiché dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti non si evincono le modalità di svolgimento delle tre prove scritte – benchè con riferimento al verbale di somministrazione della prova di italiano (doc. 9 indice di parte resistente) sembra farsi riferimento alla “prima prova – tipologia B” (cosicchè sembrerebbe che non vi sia stata la violazione di cui si duole il ricorrente) – sarebbe stato onere del candidato di fornire la prova delle omissioni di cui si duole. Egli avrebbe potuto pretendere che venisse messa a verbale siffatta circostanza, ovvero depositare, in atti, dichiarazioni testimoniali circa le modalità di svolgimento delle prove scritte.
In difetto di ciò, la doglianza deve ritenersi priva dell’adeguato corredo probatorio.
Tuttavia, in disparte quanto precede, anche volendo non prendere in considerazione, perché asseritamente (ma così non è) illegittimi, gli esiti delle tre materie delle prove scritte, il candidato non sarebbe comunque risultato idoneo al passaggio alla classe V e quindi agli esami di Stato, avendo riportato plurime insufficienze (almeno otto). In altre parole, gli esiti scolastici del candidato non consentirebbero, in ogni caso, di superare la c.d. prova di resistenza.
Del resto, è dirimente, ai fini che qui interessano, la circostanza (di cui sopra si è già detto) per la quale l’alunno non ha raggiunto la soglia di preparazione e la maturità adeguata per poter progredire nel proprio percorso di studi, essendo a tal fine indispensabile un adeguato bagaglio di competenze culturali.
La doglianza in esame deve quindi essere respinta.
11. La reiezione della domanda caducatoria porta con sé la reiezione, per incompatibilità logica, della domanda risarcitoria.
Quest’ultima, in ogni caso, risulta solo allegata, in modo generico (le voci di danno non sono articolate e non è stata indicata l’entità dello stesso), e comunque non asseverata.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato nel merito.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida nella complessiva e unica somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TT, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IS BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS BI | AO TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.