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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/12/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2589 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- Parte_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Bono Giuseppe;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonfiglio Marina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
17/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 20/09/2002, unione dalla quale sono nati i figli Controparte_1
il 19/1/2008 e il 20/10/2010, ha chie- Persona_1 Persona_2 sto, a seguito della sentenza non definitiva di separazione n. 3279/2016 del
21/6/2016 e della successiva sentenza definitiva n. 2968/2017 emessa il
6/06/2017, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio al- le medesime condizioni stabilite in sede di separazione (affidamento congiun- to dei minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna e obbligo a carico del padre di versare in favore della ri- corrente la somma di 500,00 euro mensili a titolo di contributo al manteni- mento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie) ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale sita in via Villagrazia n. 358 b Paler- mo, essendosi trasferita con i figli in un immobile ubicato in viale Nicolò Azo- ti n. 39, di sua proprietà.
2. , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
21/06/2023, ha aderito alle domande di divorzio e di affidamento condiviso della prole e ha chiesto di disporre la collocazione paritaria dei figli presso l'abitazione di entrambi i genitori, con mantenimento diretto nei periodi di ri- spettiva permanenza presso ciascuna delle parti, con conseguente revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare un contributo perequativo per il mantenimento dei figli, ferma restando la compartecipazione delle parti, nel- la misura del 50 %, alle spese straordinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 30/06/2023, il Presidente f.f., con ordinanza del 7/07/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“conferma l'affido condiviso dei figli minori nato a [...]- Persona_1 mo in data 19/01/2008 e nata a Palermo in [...]_2
20/10/2010, con domicilio prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
stabilisce il regime di visita con tempi paritari, come meglio esplicitato in mo- tivazione (con un regime di collocamento paritario dei figli presso i genitori,
- 2 - ovvero a settimane alterne tre giorni con l'uno e quattro giorni con l'altro, con la previsione che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli Per_1
e a settimane alterne dalla fine delle lezioni scolastiche o dalle ore Per_2
13,00 nei giorni di vacanza o nei mesi estivi oltre al pranzo e la cena e al pernottamento per riaccompagnarli a scuola il giorno successivo secondo il seguente calendario:
- Prima settimana giorni Lunedì e Mercoledì + pranzo, cena e pernotta- mento
- Seconda settimana giorni Mercoledì e venerdì + pranzo, cena e pernot- tamento
- Fine settimana in alternanza dalle ore 12,00 pranzo + pernottamento sa- bato fino alle ore 23,00 della domenica successiva;
in alternanza con l'altro genitore dalle ore 10 alle ore 21 nelle principali fe- stività civili e religiose e nel periodo delle festività natalizie o di fine anno per sei giorni consecutivi e durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive nel mese di Luglio e\o agosto); dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi di spettanza;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consi- glio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; revoca l'assegnazione della casa coniugale a ”. Parte_1
4. A seguito del ricorso depositato in data 19/07/2023 da Parte_2
, il quale aveva segnalato un errore materiale relativo alle indicazioni sul
[...] collocamento paritario dei minori e , la Persona_1 Persona_2 suddetta ordinanza è stata poi parzialmente emendata con provvedimento del 30/10/2023, nei seguenti termini: “ sostituendo nella parte motiva, alla dicitura «Seconda settimana - giorni Mercoledì e venerdì + pranzo, cena e per- nottamento», la dicitura «Seconda settimana giorni Lunedi, Mercoledì e venerdì
+ pranzo, cena e pernottamento»” (vedasi ord. del 30/10/2023 emessa nel proc. n. r.g. 2589/2023 sub. 1).
4.1 Con ricorso, depositato in data 1/02/2024, ha Parte_1
- 3 - poi sollecitato la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del
07/07/2023 (come emendata con provvedimento del 30/10/2023), dispo- nendo la collocazione prevalente presso la madre con la previsione di un re- gime di incontri tra il sig. e i figli e ripristinando l'obbligo a carico CP_1 del resistente di contribuire al mantenimento della prole mediante corre- sponsione dell'importo di 500,00 euro mensili.
All'udienza del 3/05/2024, il Giudice Istruttore, all'esito dell'ascolto dei fi- gli minori delle parti, ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza del
07/07/2023.
5. Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori ri- chieste istruttorie articolate (cfr. ordinanza del 14/10/2024).
Infine, all'udienza del 30/06/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 24/01/2024, della sentenza non defini- tiva n. 382/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevar- si dalla coppia sono nati due figli, e , che oggi hanno rispetti- Per_1 Per_2 vamente 17 e 15 anni.
Orbene, nel caso in disamina non si ravvisano ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte ricor- rente e a cui parte resistente ha peraltro da subito aderito, con conferma del- la collocazione paritaria di entrambi i minori presso entrambi i genitori se- condo il calendario stabilito con ordinanza del 07/07/2023, come modificata con successiva ordinanza del 30/10/2023.
Ed invero, sul punto sono stati ascoltati i figli delle parti all'udienza del
3/05/2024 ed entrambi hanno riferito di avere un buon rapporto con i geni-
- 4 - tori e con i loro compagni, di godere di adeguati spazi e ambienti nelle rispet- tive abitazioni e di non voler cambiare l'attuale calendario, che consente loro di trascorrere del tempo in egual misura sia con il padre che con la madre.
ha infatti dichiarato: “Di regola il martedì ed il giovedì siamo a casa Per_2 di mamma, dopo la scuola, il lunedì e mercoledì da mio padre ed il venerdì si alterna. Il sabato e la domenica lo passiamo in alternanza con mamma o con papà. Se abbiamo trascorso il fine settimana con papà lui, la domenica sera, ci riaccompagna a casa di mamma.
Ho un buon rapporto con entrambi.
Ho un fratello che si chiama e con cui vado d'accordo. Per_1
A casa di mamma viviamo anche con il compagno di mamma, con il quale andiamo d'accordo.
Anche papà ha una compagna che ha un figlio ed anche con lui andiamo
d'accordo. Si chiama ed ha 22 anni. Dormiamo tutti nella stessa stan- Pt_3 za dove abbiamo una scrivania che condivido con mio fratello, altrimenti an- diamo in salone o cucina.
Mi cambio in bagno.
Conosco che vive con noi da ormai 8 anni. A me non dà per niente Pt_3 fastidio questa situazione perché lo conosco ormai da diversi anni e perché, comunque, lui non c'è quasi mai a casa tranne che per dormire, probabilmente perché esce con gli amici.
Nella mia stanza, a casa di papà, ho a disposizione un cassetto ed un ar- madio per il cambio stagione.
Riesco a studiare bene a casa di papà.
A pranzo, e nei giorni che spettano a papà, mangio con lui. Poi lui va via verso le 16-16:30 per poi rientrare alle 19:30 circa, ma, visto che vado a gin- nastica, viene spesso a prendermi in palestra alle 20:00.
A me va bene questo calendario di incontri e non voglio che venga modifica- to”.
ha confermato quanto già riferito dalla sorella (“A me va bene que- Per_1 sto calendario di incontri perché mi consente di stare con entrambi i miei geni- tori (…)” (vedasi verbale d'ud. cit.).
Orbene, alla luce di tali premesse, in considerazione delle concordi dichia-
- 5 - razioni rese dai minori in occasione del loro ascolto, appare senz'altro con- forme al loro preminente interesse confermare il collocamento paritario pres- so l'abitazione di entrambi i genitori, in conformità alla situazione di fatto ormai consolidata, secondo il calendario stabilito nell'ordinanza presidenzia- le (come parzialmente emendata con il provvedimento del 30/10/2023), fer- ma restando la possibilità di modificare l'anzidetto calendario in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e , che hanno or- Per_1 Per_2 mai raggiunto un elevato grado di maturità e di autonomia decisionale, ove si consideri che il primogenito il prossimo gennaio diventerà maggiorenne e la secondogenita ha 15 anni (c.d. grande minore).
8. L'assegnazione della casa coniugale
Nulla va statuito in ordine all'assegnazione della casa coniugale, un tempo ubicata a Palermo via Villagrazia n. 358 b, di proprietà esclusiva del sig. avendovi la ricorrente rinunciato a seguito del suo trasferimento CP_1 in un altro appartamento di sua proprietà.
9. Provvedimenti di carattere economico
A tenore della previsione del quarto comma dell'art 337 ter c.c., salvo ac- cordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori prov- vede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare conside- rando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Facendo applicazione della suddetta disposizione alla vicenda in esame, si osserva che la ricorrente ha dedotto di vivere in un appartamento di sua proprietà sito a Palermo, via Nicolò Azoti n. 39, di lavorare come operatrice sociosanitaria per la cooperativa “SAMOT” e di percepire un emolumento di
- 6 - circa 1000,00 euro mensili.
Ha, poi, riferito di riscuotere un canone annuo pari a 6.000,00 euro, deri- vante dalla locazione di un appartamento di sua proprietà (500,00 euro mensili).
Ha soggiunto di dover far fronte, con i propri redditi, al pagamento di un finanziamento contratto con la “Compass”, per cui versa una rata mensile di circa 250,00 euro, nonché al pagamento, per la rottamazione delle cartelle esattoriali, di 18 rate trimestrali dell'importo di euro 1.038,51 (in realtà è appena il caso di osservare che la ricorrente ha prodotto unicamente un pro- spetto informativo dei carichi per i quali è possibile accedere all'istituto della definizione agevolata e non ha, invece, dimostrato di aver effettivamente ade- rito e dunque di provvedere al versamento delle indicate rate trimestrali).
Dall'analisi della documentazione reddituale versata in atti risulta che ha percepito nel 2021 un reddito complessivo pari a 12.225,00 euro;
nel 2022 di euro 17.379,00; nel 2023 di euro 21.769,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate il 29 e il 31.3.25).
Sul punto, preme rilevare che dall'esame degli estratti conto relativi all'ultimo triennio, depositati il 09/04/2025 emerge che la ricorrente ha per- cepito bonifici per fatture emesse nei confronti della “SAMOT”, che variano dai 1300,00 ai 2000,00 euro mensili e si rinvengono, altresì, diversi versa- menti di denaro contante.
La sig.ra infine, risulta percepire la somma di euro 200,00 a ti- Pt_1 tolo di assegno unico per i figli minori erogato dall'INPS.
Quanto a , in occasione dell'audizione all'udienza presi- Controparte_1 denziale del 30/06/2023, ha dichiarato di svolgere la professione di com- mercialista e di essere titolare, insieme al fratello, della “Farine AR
s.n.c.”, società attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.
Dalla documentazione reddituale versata in atti, si evince che ha avuto nel
2020 un reddito complessivo pari a 15.539,00 euro;
nel 2021 di 19.127,00 euro;
nel 2022 di euro 15.790,00 euro e nel 2023 di euro 10.484,00, di cui
9.520,00 euro quali redditi da lavoro autonomo (cfr. all.
3 - dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di costituzione, modello dichiarazione redditi persone fisiche 2024 e bilancio attività professionale depositati il
- 7 - 28/03/2025).
Il resistente ha poi riferito di essere proprietario dell'ex casa coniugale, ove risiede stabilmente, e di altri fabbricati e terreni (in via esclusiva o in com- proprietà con il fratello), dai quali però non percepisce alcun reddito (cfr. all.2 – visure catastati immobili e fabbricati allegati alle note depositate il
4.04.2025).
Ha precisato di non percepire utili dalla “Farine AR s.n.c.”, società che dalla situazione contabile al 31/12/2022 (posta a corredo della compar- sa di costituzione) risulta aver avuto perdite per un totale di euro 89.955,00.
Occorre, del resto, confermare l'ordinanza del 14.10.2024, con la quale il
Giudice Istruttore ha respinto la richiesta, avanzata dalla difesa della ricor- rente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., di disporre indagini sui redditi, il patrimonio del resistente e il suo effettivo tenore di vita avvalendosi della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, sulla scorta del condivisibile rilievo che non sono state allegate, ad opera del- la parte istante, circostanze tali da costituire utili spunti di indagine per gli accertamenti dei quali è stato invocato l'espletamento.
E', invero, agevole osservare che entrambe le parti hanno provveduto a depositare le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e la docu- mentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mo- bili registrati (automobili, imbarcazioni, ...) e di quote sociali, in conformità a quanto disposto dal Giudice Istruttore con la richiamata ordinanza del
14/10/2024.
Alla luce dell'attività istruttoria svolta, occorre rilevare che non è, dunque, emersa tra le parti una situazione di particolare squilibrio reddituale tale da giustificare l'obbligo di corresponsione di un assegno perequativo in favore della ricorrente, atteso che entrambi i genitori sono proprietari di diversi ce- spiti immobiliari, non sostengono oneri abitativi, svolgono attività lavorativa e percepiscono redditi di ammontare pressoché equivalente.
Va, dunque, previsto, in ragione della previsione del domicilio paritetico alternato dei minori, l'obbligo a carico di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto dei figli e nei periodi di permanenza Per_1 Per_2
- 8 - degli stessi presso le rispettive abitazioni.
Entrambe le parti sono poi tenute a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sotto- scritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo, in data 2 luglio 2019.
10. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura della metà e va condannata a rifondere la restante parte- liquidata Parte_1 come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e dell'istruttoria solo car- tolare- in favore del resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. n. 382/2024 emessa in data
24/01/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data
20/09/2002, da , nata a [...] il [...], Parte_1
e da , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 168 parte II serie
A, dell'anno 2002;
2. affida i figli minori , nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...], ad [...] i genitori, con collocamento
[...] paritario alternato presso l'abitazione di ciascuno di essi secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. dispone l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimen- to diretto dei minori nei periodi di permanenza degli stessi presso la ri- spettiva abitazione;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale
- 9 - con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna a rimborsa- Parte_1 re la restante parte a che liquida, in tale ridotta enti- Controparte_1 tà, in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2589 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- Parte_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Bono Giuseppe;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonfiglio Marina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
17/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 20/09/2002, unione dalla quale sono nati i figli Controparte_1
il 19/1/2008 e il 20/10/2010, ha chie- Persona_1 Persona_2 sto, a seguito della sentenza non definitiva di separazione n. 3279/2016 del
21/6/2016 e della successiva sentenza definitiva n. 2968/2017 emessa il
6/06/2017, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio al- le medesime condizioni stabilite in sede di separazione (affidamento congiun- to dei minori ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna e obbligo a carico del padre di versare in favore della ri- corrente la somma di 500,00 euro mensili a titolo di contributo al manteni- mento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie) ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale sita in via Villagrazia n. 358 b Paler- mo, essendosi trasferita con i figli in un immobile ubicato in viale Nicolò Azo- ti n. 39, di sua proprietà.
2. , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
21/06/2023, ha aderito alle domande di divorzio e di affidamento condiviso della prole e ha chiesto di disporre la collocazione paritaria dei figli presso l'abitazione di entrambi i genitori, con mantenimento diretto nei periodi di ri- spettiva permanenza presso ciascuna delle parti, con conseguente revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare un contributo perequativo per il mantenimento dei figli, ferma restando la compartecipazione delle parti, nel- la misura del 50 %, alle spese straordinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 30/06/2023, il Presidente f.f., con ordinanza del 7/07/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“conferma l'affido condiviso dei figli minori nato a [...]- Persona_1 mo in data 19/01/2008 e nata a Palermo in [...]_2
20/10/2010, con domicilio prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
stabilisce il regime di visita con tempi paritari, come meglio esplicitato in mo- tivazione (con un regime di collocamento paritario dei figli presso i genitori,
- 2 - ovvero a settimane alterne tre giorni con l'uno e quattro giorni con l'altro, con la previsione che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli Per_1
e a settimane alterne dalla fine delle lezioni scolastiche o dalle ore Per_2
13,00 nei giorni di vacanza o nei mesi estivi oltre al pranzo e la cena e al pernottamento per riaccompagnarli a scuola il giorno successivo secondo il seguente calendario:
- Prima settimana giorni Lunedì e Mercoledì + pranzo, cena e pernotta- mento
- Seconda settimana giorni Mercoledì e venerdì + pranzo, cena e pernot- tamento
- Fine settimana in alternanza dalle ore 12,00 pranzo + pernottamento sa- bato fino alle ore 23,00 della domenica successiva;
in alternanza con l'altro genitore dalle ore 10 alle ore 21 nelle principali fe- stività civili e religiose e nel periodo delle festività natalizie o di fine anno per sei giorni consecutivi e durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive nel mese di Luglio e\o agosto); dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi di spettanza;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consi- glio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; revoca l'assegnazione della casa coniugale a ”. Parte_1
4. A seguito del ricorso depositato in data 19/07/2023 da Parte_2
, il quale aveva segnalato un errore materiale relativo alle indicazioni sul
[...] collocamento paritario dei minori e , la Persona_1 Persona_2 suddetta ordinanza è stata poi parzialmente emendata con provvedimento del 30/10/2023, nei seguenti termini: “ sostituendo nella parte motiva, alla dicitura «Seconda settimana - giorni Mercoledì e venerdì + pranzo, cena e per- nottamento», la dicitura «Seconda settimana giorni Lunedi, Mercoledì e venerdì
+ pranzo, cena e pernottamento»” (vedasi ord. del 30/10/2023 emessa nel proc. n. r.g. 2589/2023 sub. 1).
4.1 Con ricorso, depositato in data 1/02/2024, ha Parte_1
- 3 - poi sollecitato la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del
07/07/2023 (come emendata con provvedimento del 30/10/2023), dispo- nendo la collocazione prevalente presso la madre con la previsione di un re- gime di incontri tra il sig. e i figli e ripristinando l'obbligo a carico CP_1 del resistente di contribuire al mantenimento della prole mediante corre- sponsione dell'importo di 500,00 euro mensili.
All'udienza del 3/05/2024, il Giudice Istruttore, all'esito dell'ascolto dei fi- gli minori delle parti, ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza del
07/07/2023.
5. Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori ri- chieste istruttorie articolate (cfr. ordinanza del 14/10/2024).
Infine, all'udienza del 30/06/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 24/01/2024, della sentenza non defini- tiva n. 382/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevar- si dalla coppia sono nati due figli, e , che oggi hanno rispetti- Per_1 Per_2 vamente 17 e 15 anni.
Orbene, nel caso in disamina non si ravvisano ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte ricor- rente e a cui parte resistente ha peraltro da subito aderito, con conferma del- la collocazione paritaria di entrambi i minori presso entrambi i genitori se- condo il calendario stabilito con ordinanza del 07/07/2023, come modificata con successiva ordinanza del 30/10/2023.
Ed invero, sul punto sono stati ascoltati i figli delle parti all'udienza del
3/05/2024 ed entrambi hanno riferito di avere un buon rapporto con i geni-
- 4 - tori e con i loro compagni, di godere di adeguati spazi e ambienti nelle rispet- tive abitazioni e di non voler cambiare l'attuale calendario, che consente loro di trascorrere del tempo in egual misura sia con il padre che con la madre.
ha infatti dichiarato: “Di regola il martedì ed il giovedì siamo a casa Per_2 di mamma, dopo la scuola, il lunedì e mercoledì da mio padre ed il venerdì si alterna. Il sabato e la domenica lo passiamo in alternanza con mamma o con papà. Se abbiamo trascorso il fine settimana con papà lui, la domenica sera, ci riaccompagna a casa di mamma.
Ho un buon rapporto con entrambi.
Ho un fratello che si chiama e con cui vado d'accordo. Per_1
A casa di mamma viviamo anche con il compagno di mamma, con il quale andiamo d'accordo.
Anche papà ha una compagna che ha un figlio ed anche con lui andiamo
d'accordo. Si chiama ed ha 22 anni. Dormiamo tutti nella stessa stan- Pt_3 za dove abbiamo una scrivania che condivido con mio fratello, altrimenti an- diamo in salone o cucina.
Mi cambio in bagno.
Conosco che vive con noi da ormai 8 anni. A me non dà per niente Pt_3 fastidio questa situazione perché lo conosco ormai da diversi anni e perché, comunque, lui non c'è quasi mai a casa tranne che per dormire, probabilmente perché esce con gli amici.
Nella mia stanza, a casa di papà, ho a disposizione un cassetto ed un ar- madio per il cambio stagione.
Riesco a studiare bene a casa di papà.
A pranzo, e nei giorni che spettano a papà, mangio con lui. Poi lui va via verso le 16-16:30 per poi rientrare alle 19:30 circa, ma, visto che vado a gin- nastica, viene spesso a prendermi in palestra alle 20:00.
A me va bene questo calendario di incontri e non voglio che venga modifica- to”.
ha confermato quanto già riferito dalla sorella (“A me va bene que- Per_1 sto calendario di incontri perché mi consente di stare con entrambi i miei geni- tori (…)” (vedasi verbale d'ud. cit.).
Orbene, alla luce di tali premesse, in considerazione delle concordi dichia-
- 5 - razioni rese dai minori in occasione del loro ascolto, appare senz'altro con- forme al loro preminente interesse confermare il collocamento paritario pres- so l'abitazione di entrambi i genitori, in conformità alla situazione di fatto ormai consolidata, secondo il calendario stabilito nell'ordinanza presidenzia- le (come parzialmente emendata con il provvedimento del 30/10/2023), fer- ma restando la possibilità di modificare l'anzidetto calendario in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e , che hanno or- Per_1 Per_2 mai raggiunto un elevato grado di maturità e di autonomia decisionale, ove si consideri che il primogenito il prossimo gennaio diventerà maggiorenne e la secondogenita ha 15 anni (c.d. grande minore).
8. L'assegnazione della casa coniugale
Nulla va statuito in ordine all'assegnazione della casa coniugale, un tempo ubicata a Palermo via Villagrazia n. 358 b, di proprietà esclusiva del sig. avendovi la ricorrente rinunciato a seguito del suo trasferimento CP_1 in un altro appartamento di sua proprietà.
9. Provvedimenti di carattere economico
A tenore della previsione del quarto comma dell'art 337 ter c.c., salvo ac- cordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori prov- vede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare conside- rando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Facendo applicazione della suddetta disposizione alla vicenda in esame, si osserva che la ricorrente ha dedotto di vivere in un appartamento di sua proprietà sito a Palermo, via Nicolò Azoti n. 39, di lavorare come operatrice sociosanitaria per la cooperativa “SAMOT” e di percepire un emolumento di
- 6 - circa 1000,00 euro mensili.
Ha, poi, riferito di riscuotere un canone annuo pari a 6.000,00 euro, deri- vante dalla locazione di un appartamento di sua proprietà (500,00 euro mensili).
Ha soggiunto di dover far fronte, con i propri redditi, al pagamento di un finanziamento contratto con la “Compass”, per cui versa una rata mensile di circa 250,00 euro, nonché al pagamento, per la rottamazione delle cartelle esattoriali, di 18 rate trimestrali dell'importo di euro 1.038,51 (in realtà è appena il caso di osservare che la ricorrente ha prodotto unicamente un pro- spetto informativo dei carichi per i quali è possibile accedere all'istituto della definizione agevolata e non ha, invece, dimostrato di aver effettivamente ade- rito e dunque di provvedere al versamento delle indicate rate trimestrali).
Dall'analisi della documentazione reddituale versata in atti risulta che ha percepito nel 2021 un reddito complessivo pari a 12.225,00 euro;
nel 2022 di euro 17.379,00; nel 2023 di euro 21.769,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate il 29 e il 31.3.25).
Sul punto, preme rilevare che dall'esame degli estratti conto relativi all'ultimo triennio, depositati il 09/04/2025 emerge che la ricorrente ha per- cepito bonifici per fatture emesse nei confronti della “SAMOT”, che variano dai 1300,00 ai 2000,00 euro mensili e si rinvengono, altresì, diversi versa- menti di denaro contante.
La sig.ra infine, risulta percepire la somma di euro 200,00 a ti- Pt_1 tolo di assegno unico per i figli minori erogato dall'INPS.
Quanto a , in occasione dell'audizione all'udienza presi- Controparte_1 denziale del 30/06/2023, ha dichiarato di svolgere la professione di com- mercialista e di essere titolare, insieme al fratello, della “Farine AR
s.n.c.”, società attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.
Dalla documentazione reddituale versata in atti, si evince che ha avuto nel
2020 un reddito complessivo pari a 15.539,00 euro;
nel 2021 di 19.127,00 euro;
nel 2022 di euro 15.790,00 euro e nel 2023 di euro 10.484,00, di cui
9.520,00 euro quali redditi da lavoro autonomo (cfr. all.
3 - dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di costituzione, modello dichiarazione redditi persone fisiche 2024 e bilancio attività professionale depositati il
- 7 - 28/03/2025).
Il resistente ha poi riferito di essere proprietario dell'ex casa coniugale, ove risiede stabilmente, e di altri fabbricati e terreni (in via esclusiva o in com- proprietà con il fratello), dai quali però non percepisce alcun reddito (cfr. all.2 – visure catastati immobili e fabbricati allegati alle note depositate il
4.04.2025).
Ha precisato di non percepire utili dalla “Farine AR s.n.c.”, società che dalla situazione contabile al 31/12/2022 (posta a corredo della compar- sa di costituzione) risulta aver avuto perdite per un totale di euro 89.955,00.
Occorre, del resto, confermare l'ordinanza del 14.10.2024, con la quale il
Giudice Istruttore ha respinto la richiesta, avanzata dalla difesa della ricor- rente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., di disporre indagini sui redditi, il patrimonio del resistente e il suo effettivo tenore di vita avvalendosi della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, sulla scorta del condivisibile rilievo che non sono state allegate, ad opera del- la parte istante, circostanze tali da costituire utili spunti di indagine per gli accertamenti dei quali è stato invocato l'espletamento.
E', invero, agevole osservare che entrambe le parti hanno provveduto a depositare le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e la docu- mentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mo- bili registrati (automobili, imbarcazioni, ...) e di quote sociali, in conformità a quanto disposto dal Giudice Istruttore con la richiamata ordinanza del
14/10/2024.
Alla luce dell'attività istruttoria svolta, occorre rilevare che non è, dunque, emersa tra le parti una situazione di particolare squilibrio reddituale tale da giustificare l'obbligo di corresponsione di un assegno perequativo in favore della ricorrente, atteso che entrambi i genitori sono proprietari di diversi ce- spiti immobiliari, non sostengono oneri abitativi, svolgono attività lavorativa e percepiscono redditi di ammontare pressoché equivalente.
Va, dunque, previsto, in ragione della previsione del domicilio paritetico alternato dei minori, l'obbligo a carico di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto dei figli e nei periodi di permanenza Per_1 Per_2
- 8 - degli stessi presso le rispettive abitazioni.
Entrambe le parti sono poi tenute a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sotto- scritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo, in data 2 luglio 2019.
10. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura della metà e va condannata a rifondere la restante parte- liquidata Parte_1 come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e dell'istruttoria solo car- tolare- in favore del resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. n. 382/2024 emessa in data
24/01/2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data
20/09/2002, da , nata a [...] il [...], Parte_1
e da , nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 168 parte II serie
A, dell'anno 2002;
2. affida i figli minori , nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...], ad [...] i genitori, con collocamento
[...] paritario alternato presso l'abitazione di ciascuno di essi secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. dispone l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimen- to diretto dei minori nei periodi di permanenza degli stessi presso la ri- spettiva abitazione;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale
- 9 - con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna a rimborsa- Parte_1 re la restante parte a che liquida, in tale ridotta enti- Controparte_1 tà, in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
6. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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