CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Franco Davini Presidente Dott. ssa Giovanna Cannata Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 603/2024 promossa da:
e Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliati in Savona in piazza Mameli 2/7, presso l'Avv.
[...]
Francesco Scosceria che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI contro
in persona dell'Amministratore di Sostegno, Avv. Controparte_3
OL IU, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
presso l'avv. Gian Carlo Baranzini, che Email_1 la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Per gli Appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, adversis reiectis, premessa, occorrendo, ogni
1 migliore e più opportuna declaratoria - il tutto previa ammissione ed espletamento delle prove orali dedotte in ricorso introduttivo 12.04.2023 e riproposte con la Memoria 24.07.2023 - in totale riforma della sentenza n. 385/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, dandosi previamente atto che controparte non ha accettato la soluzione conciliativa cosi' come proposta dal Consigliere Istruttore in corso di giudizio, neppure volendola discutere quanto meno in alcuni dei suoi termini:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare, con ogni conseguente pronuncia, la carenza di legittimazione passiva dell'Amministratore di Sostegno e/o, comunque, la sua incapacità a stare in giudizio per mancata autorizzazione del Giudice Tutelare;
2. nel merito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, e, precipuamente, previo accertamento e declaratoria di sussistenza di intercorso rapporto di mutuo inter partes ovvero, in denegata contraria ipotesi, di sussistenza comunque di indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra , e/o per essa l'Amministratore Controparte_3 di Sostegno, a restituire alla SI.ra , la somma di € 16.749,66 oltre interessi Controparte_1 legali maturati e maturandi;
3. nel merito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, e, precipuamente, previo accertamento e declaratoria di sussistenza di intercorso rapporto di mutuo inter partes ovvero, in denegata contraria ipotesi, di sussistenza comunque di indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra , e/o per essa l'Amministratore Controparte_3 di Sostegno, a restituire alla Società in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 86.128,36 oltre interessi legali maturati e maturandi;
4. in ogni caso: condannare parte convenuta a rifondere alla SI.ra ed alla Controparte_1 Società in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
5. in ogni caso: respingere l'appello incidentale ex adverso proposto in punto spese legali”. Il tutto previa ammissione ed espletamento delle prove orali dedotte in ricorso introduttivo 12.04.2023 e riproposte con la memoria 24.07.2023. Con reiezione delle istanze istruttorie ex adverso formulate cosi' come dedotte alle pagg. 7 e 8 della memoria n. 1 ex art. 281- duodecies C.P.C. del 27.07.2023.”
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: NEL MERITO Rigettare l'appello principale poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare le statuizioni di merito della sentenza appellata e/o comunque rigettare ogni domanda formulata dalle parti appellanti. Accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra , e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_3
385/2024 (n. 956/2023 R.G.) del 11.05.2024 del Tribunale di Savona, G.U. Dr.ssa Anna Ferretti, condannare le appellanti alla integrale refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e quindi anche dei compensi per la fase istruttoria e di quelli per la fase decisionale come da nota spese depositata in atti dalla appellante incidentale, ed in ogni caso in conformità ai valori medi dei vigenti parametri forensi.
2 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte alle pag. 7 e 8 della memoria n. 1 ex art. 281 duodecies c.p.c., del 27.07.2023, opponendosi alla ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate poiché radicalmente inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 385/2024 pubblicata il 13 maggio 2024, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di restituzione formulata da e Controparte_1 [...] nei confronti di – legata da Controparte_2 Controparte_3 vincolo di affinità con l'attrice in quanto madre del coniuge separato – CP_1 avente ad oggetto la somma complessiva di euro 16.749,66 oltre interessi a favore della prima e la somma di euro 86.128,36 oltre interessi a favore della società, asseritamente corrisposte a titolo di mutuo per consentire alla convenuta di far fronte a numerose posizioni debitorie, prevalentemente nei confronti dell'Erario. A sostegno della domanda, parte attrice aveva prodotto numerosi ordini di bonifico e documentazione varia, asseritamente attestante il pagamento delle somme chieste in restituzione, e nella prima memoria istruttoria aveva inoltre articolato, in subordine, ove negata la sussistenza del mutuo, domanda di ripetizione delle medesime somme a titolo di indebito oggettivo ex art 2033 c.c. Si era costituita attraverso il proprio Amministratore di Controparte_3
Sostegno (ADS), contestando sia che le somme indicate le fossero effettivamente state erogate, sia l'esistenza di un contratto di mutuo, eccependo in particolare che eventuali attribuzioni trovassero la loro causa nella restituzione di somme precedentemente erogate in favore della o che comunque fossero avvenute per spirito di CP_1 liberalità e/o in adempimento di obbligazioni naturali, in virtù dei rapporti di affinità tra la l'attrice, mentre, per quanto riguardava la posizione della società, CP_3 eccepiva la nullità di un eventuale contratto di mutuo per illiceità, non essendo CP_2 soggetto abilitato all'esercizio del credito, né essendovi una delibera assembleare di autorizzazione allo stesso, né riscontri di natura contabile. All'esito della costituzione, le ricorrenti eccepivano la carenza di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno , sia per essere la capace di CP_3 agire e di stare in giudizio, sia per difetto della necessaria autorizzazione del Giudice tutelare. Il giudice respingeva le eccezioni preliminari argomentando che dall'atto di nomina Contr dell' si evincesse l'attribuzione espressa di potere di rappresentanza della signora esercitabile anche in giudizio, mentre, per quanto atteneva l'autorizzazione CP_3 del Giudice tutelare, per giurisprudenza costante di legittimità, la stessa non fosse necessaria per costituirsi in una causa intrapresa da altri nei confronti dell'amministrato, ma solo nel caso in cui fosse quest'ultimo a promuoverla.
3 Nel merito, costituisce onere a carico dell'attore che agisca per il pagamento del proprio credito provare il rapporto o titolo da cui deriva il suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, potendo invece limitarsi ad allegare il mancato pagamento, mentre costituisce onere a carico del debitore convenuto provare fatti estintivi del credito. Nello specifico caso del contratto di mutuo, secondo giurisprudenza costante è onere del mutuante che agisca per la restituzione delle somme mutuate provare gli elementi costitutivi della domanda, e dunque non soltanto la consegna ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio. Nel caso in questione, riteneva il Giudicante che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio circa l'esistenza del contratto di mutuo. Precisato che le ricevute dei bonifici di per sé non potevano considerarsi prova certa della consegna degli importi, mancava in ogni caso la prova della riconducibilità dei pagamenti ad un contratto di mutuo: in assenza di prova scritta, difatti, la prova testimoniale articolata doveva ritenersi inammissibile, innanzitutto in quanto l'esercizio del potere di deroga al divieto di cui all'art 2721 c.c. è subordinato alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali le parti non abbiano curato la precostituzione di una prova scritta nonostante il notevole esborso di denaro: la prova testimoniale, difatti, può essere ammessa allorché si ritenga verosimile la conclusione orale del contratto avuto riguardo alla natura ed alle qualità delle parti, nonostante l'entità dell'esborso, ma nel caso specifico era irragionevole che, di fronte ad erogazioni di valore complessivo superiore ai centomila euro, avvenute in un arco temporale compreso tra il 2016 ed il 20122, quantomeno a partire da una certa data le parti non si fossero premurate di precostituirsi una prova scritta. Inoltre, i capitoli di prova articolati sarebbero stati in ogni caso inammissibili perché recanti circostanze generiche, prive di riferimenti alle modalità ed ai tempi di conclusione dell'accordo, modalità di consegna e data di restituzione. Secondo il principio di soccombenza, il Giudice condannava quindi le attrici al pagamento delle spese di lite, compensando tuttavia al 50% la fase decisoria, svoltasi in forma di discussione orale, ed escludendo la fase istruttoria che assumeva “non celebrata”.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Controparte_1 CP_2 concludendo come in epigrafe. Si è costituita resistendo all'appello e Controparte_3 spiegando a sua volta appello incidentale in punto di spese. All'udienza del 31.10.2024 questa Corte ha rinviato ex art 352 cpc con termini all'udienza del
3.04.2025, successivamente rinviata d'ufficio al 17.04.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha rigettato le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di sostegno e difetto di autorizzazione del Giudice
4 tutelare. In realtà era lo stesso provvedimento del Giudice tutelare a prevedere specificamente che la nomina dell'amministratore di sostegno “non possa né debba imporre superflue restrizioni della capacità di agire della persona ..” sicché il provvedimento superava l'astratta enunciazione normativa e giurisprudenziale richiamata dal giudicante. Lo stesso provvedimento poi prevedeva che per gli atti di straordinaria amministrazione e per “quelli che incidono notevolmente sul patrimonio della persona beneficiaria” occorresse l'autorizzazione del giudice tutelare, e tale doveva sicuramente ritenersi la costituzione in un giudizio intentato per la restituzione di un importo superiore ai centomila euro.
Il motivo è infondato.
Come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6518/2019: “ la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell'art 75 comma 2 cpc, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo” , sicché il beneficiario dell'ADS, relativamente a quegli atti che l'amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto dello stesso, non può stare in giudizio se non proprio a mezzo del suo amministratore. Ai sensi dell'art 374 n. 5 c.c., inoltre, trattandosi di difesa passiva del beneficiario dell'ADS dall'altrui iniziativa giudiziaria, non occorre autorizzazione del Giudice tutelare, come da consolidato orientamento giurisprudenziale. Si veda ex pluribus: Corte di Cassazione, sezione prima civile,
Sentenza 6 marzo 2019, n. 6518, secondo cui: “L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5)
c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.”
5 4.Con il secondo motivo e terzo motivo parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha messo in dubbio che fosse stata provata l'erogazione delle somme ed ha ritenuto non provata l'esistenza del contratto di mutuo. La prima affermazione era smentita dalla documentazione copiosa versata in atti, mentre ugualmente pacifico (in quanto non contestato) era che le somme erogate non fossero mai state restituite. In ordine al titolo, premesso che il mutuo non necessita di prova scritta, erroneamente il Giudice aveva respinto l'istanza istruttoria di prova testimoniale, ignorando che in ragione dei rapporti di affinità si rientrasse pienamente nella deroga all'art 2721 c.c.
I motivi sono infondati.
Per quanto attiene la prova documentale delle erogazioni, essa è rappresentata da ricevute di operazioni di bonifico e di ricarica di postepay che, in caso di contestazione
(come avvenuto nel caso in ispecie) senza copia dell'estratto conto da cui risulti specificamente l'addebito, di per sé non provano l'esborso né tantomeno l'identità del beneficiario.
Venendo alla prova orale articolata, l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. Ordin. n. 190 del 2020). Tale deroga è tuttavia subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. n.
7940 del 2020): il Giudice di prime cure ha tuttavia adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto “inverosimile” la sussistenza di un contratto orale a fronte di esborsi per un importo complessivo tanto ingente (circa 100.000,00 euro) effettuati in un arco temporale piuttosto lungo (dal 2016 al 2022) e che le parti non avessero ritenuto opportuno metter per iscritto la natura di mutuo della dazione effettuata.
6 Seppure tuttavia la prova testimoniale articolata avesse superato il vaglio di inammissibilità di cui all'art 2721 c.c., la stessa sarebbe rimasta inammissibile in quanto irrilevante ai fin della prova del contratto di mutuo. Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, difatti, i capitoli di prova (n. 10, 11, 12, 13 e 14 di cui al ricorso introduttivo ecx art 281-decies cpc) contengono elementi valutativi o vertono su circostanze da provare documentalmente ( 10 e 11: “10.che la signora
, sia per i buoni rapporti intercorsi con la suocera sia per il d essa Controparte_1 stato di indigenza, ha così assentito a mutuare ad essa, con suo impegno alla restituzione, un importo capitale pari ad euro 16.749,66 mediante bonifici eseguiti dal suo conto corrente personale direttamente all'agenzia delle Entrate e Riscossione” ; cap. 11 “che i bonifici eseguiti personalmente da nel 2022 sono stati Controparte_1
da essa direzionati all'Agenzia delle entrate e Riscossione a pagamento di n. 11 cartelle esattoriali i cui bollettini avevano scadenza 8/08/2022 al fine di evitare la decadenza dai benefici della rottamazione ter..” 12. “che grazie ai suddetti pagamenti la signora ha potuto beneficiare dello sgravio di interessi delle spese ed oggi CP_3
delle cartelle esattoriali con un risparmio di euro 179.685,11 su un totale notificato di euro 325.567,03, importo dovuto alla presentazione della prima rottamazione;
” “ che
l'adesione ed il rispetto delle scadenze delle rottamazioni ha oltremodo tutelato il patrimonio della sig.ra che era già gravato da tre ipoteche legali Controparte_3 sugli immobili, e precisamente …. Per un totale di euro 375.517,27 . …” “14. Che la Cont società dal canto suo ha mutuato alla signora contro il suo Controparte_3 impegno alla restituzione la somma capitale complessiva di euro 86.128,36 mediante Con pagamento con bancomat presso Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro
18.000,00…per un totale di euro 86.128,36”.
Gli stessi sono inoltre generici e non fanno riferimento alcuno alla data entro cui gli importi asseritamente dati in mutuo avrebbero dovuto essere restituiti.
7 5.Con il quarto motivo di impugnazione la parte appellante denuncia l'omessa pronuncia del Giudice sulla domanda subordinata di indebito oggettivo ex art 2033
c.c..
Il Giudice non si era pronunciato sulla domanda, e tuttavia, in caso di insussistenza del rapporto di mutuo, come sostenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, in caso di nullità di un contratto la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo perché viene a mancare la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite in forza del contratto nullo.
Il motivo è infondato.
Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. 21340/2025): “Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n.
6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens » (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
11190 del 26/04/2024; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021)”
Parte appellata ha contestato che le somme dedotte siano state effettivamente corrisposte, sicché costituiva onere probatorio a carico dell'odierno appellante provare i pagamenti dedotti, prova che la stessa ha inteso fare attraverso la inammissibile prova testimoniale articolata, ed attraverso la produzione documentale in atti (All 4 e All 5)
8 .Tale documentazione non è tuttavia idonea a provare la dazione delle somme chieste in restituzione.
Parte attrice ha difatti prodotto: in All 4 semplici “conferme di ordine di bonifico”, ed in All 5 rispettivamente: sotto la voce “Bancomat” estratti conto attestanti pagamenti
POS effettuati in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in nessun modo riferibili a sotto la voce “Bonifici” semplici “conferme di ordine di Controparte_3
bonifico” che, in assenza di estratto conto, non provano addebito ed accredito relativo effettivi;
sotto la voce “Ricariche” semplici “conferme di presa in carico dell'operazione di ricarica della carta” in cui compare espressamente la dicitura “
L'operazione si intenderà perfezionata con la registrazione dell'addebito sul conto corrente”, sicchè in assenza di estratto conto non costituisce prova certa dell'addebito e dell'accredito.
La mancata prova del pagamento rende pertanto inammissibile la domanda subordinata spiegata.
6,Parte appellata ha proposto appello incidentale in punto di spese di lite, nella parte in cui il Giudicante ha omesso di liquidare le spese relative alla fase istruttoria asseritamente non tenutasi e nella parte in cui ha ridotto la tariffa relativa alla fase decisionale per essere la causa stata decisa all'esito di discussione orale. Tuttavia con ord. 5289/2023 la Cassazione ha ribadito che i compensi relativi alla fase decisionale spettano anche in caso di discussione orale, come pure che i compensi per la fase istruttoria debbano essere liquidati anche nei procedimenti sommari di cognizione anche laddove la attività istruttoria non abbia avuto luogo.
L'appello incidentale è parzialmente fondato nei termini che seguono
La Suprema Corte con sentenza n. 29925/2025 ha recentemente ribadito che il d.m. 55/2014 non nega la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata.
Difatti, non è previsto un compenso separato per la sola fase istruttoria, ma un unico
9 compenso onnicomprensivo per la fase di trattazione e/o istruttoria, per cui la fase è unitaria, e il compenso è dovuto per intero anche se l'attività istruttoria “in senso stretto” non sia stata concretamente svolta. Tra l'altro, per la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, rilevano tutte le attività elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c), comprese memorie, richieste istruttorie, esame di documenti e provvedimenti, istanze al giudice e procedimenti incidentali. Dunque se la fase di trattazione vi è stata, il compenso spetta nella sua integralità, secondo i parametri normativi.
Per quanto attiene la riduzione del 50% operata con riferimento alla fase decisionale, essa trova una giustificazione nella natura dell'attività difensiva svolta nel giudizio ex art
281sexies cpc. Sotto tale profilo pertanto la sentenza gravata andrà confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad 260.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.977,00
per la fase introduttiva euro 1.911,00
per la fase istruttoria euro 4.326,00
per la fase decisoria euro 5.103,00
per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
10 Rigetta l'appello proposto da e in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 385/2024 resa dal tribunale di SAVONA pubblicata in data 13.05.2024;
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso Controparte_3 la medesima sentenza, condanna le appellanti al pagamento anche dei compensi per la fase istruttoria a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 5.670,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge;
Conferma per il resto la sentenza gravata.
Condanna e in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che Controparte_3 liquida in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Franco Davini
11
Dott. Franco Davini Presidente Dott. ssa Giovanna Cannata Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 603/2024 promossa da:
e Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliati in Savona in piazza Mameli 2/7, presso l'Avv.
[...]
Francesco Scosceria che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI contro
in persona dell'Amministratore di Sostegno, Avv. Controparte_3
OL IU, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
presso l'avv. Gian Carlo Baranzini, che Email_1 la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Per gli Appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, adversis reiectis, premessa, occorrendo, ogni
1 migliore e più opportuna declaratoria - il tutto previa ammissione ed espletamento delle prove orali dedotte in ricorso introduttivo 12.04.2023 e riproposte con la Memoria 24.07.2023 - in totale riforma della sentenza n. 385/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, dandosi previamente atto che controparte non ha accettato la soluzione conciliativa cosi' come proposta dal Consigliere Istruttore in corso di giudizio, neppure volendola discutere quanto meno in alcuni dei suoi termini:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare, con ogni conseguente pronuncia, la carenza di legittimazione passiva dell'Amministratore di Sostegno e/o, comunque, la sua incapacità a stare in giudizio per mancata autorizzazione del Giudice Tutelare;
2. nel merito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, e, precipuamente, previo accertamento e declaratoria di sussistenza di intercorso rapporto di mutuo inter partes ovvero, in denegata contraria ipotesi, di sussistenza comunque di indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra , e/o per essa l'Amministratore Controparte_3 di Sostegno, a restituire alla SI.ra , la somma di € 16.749,66 oltre interessi Controparte_1 legali maturati e maturandi;
3. nel merito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, e, precipuamente, previo accertamento e declaratoria di sussistenza di intercorso rapporto di mutuo inter partes ovvero, in denegata contraria ipotesi, di sussistenza comunque di indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la SI.ra , e/o per essa l'Amministratore Controparte_3 di Sostegno, a restituire alla Società in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 86.128,36 oltre interessi legali maturati e maturandi;
4. in ogni caso: condannare parte convenuta a rifondere alla SI.ra ed alla Controparte_1 Società in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
5. in ogni caso: respingere l'appello incidentale ex adverso proposto in punto spese legali”. Il tutto previa ammissione ed espletamento delle prove orali dedotte in ricorso introduttivo 12.04.2023 e riproposte con la memoria 24.07.2023. Con reiezione delle istanze istruttorie ex adverso formulate cosi' come dedotte alle pagg. 7 e 8 della memoria n. 1 ex art. 281- duodecies C.P.C. del 27.07.2023.”
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: NEL MERITO Rigettare l'appello principale poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare le statuizioni di merito della sentenza appellata e/o comunque rigettare ogni domanda formulata dalle parti appellanti. Accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra , e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_3
385/2024 (n. 956/2023 R.G.) del 11.05.2024 del Tribunale di Savona, G.U. Dr.ssa Anna Ferretti, condannare le appellanti alla integrale refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e quindi anche dei compensi per la fase istruttoria e di quelli per la fase decisionale come da nota spese depositata in atti dalla appellante incidentale, ed in ogni caso in conformità ai valori medi dei vigenti parametri forensi.
2 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte alle pag. 7 e 8 della memoria n. 1 ex art. 281 duodecies c.p.c., del 27.07.2023, opponendosi alla ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate poiché radicalmente inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 385/2024 pubblicata il 13 maggio 2024, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di restituzione formulata da e Controparte_1 [...] nei confronti di – legata da Controparte_2 Controparte_3 vincolo di affinità con l'attrice in quanto madre del coniuge separato – CP_1 avente ad oggetto la somma complessiva di euro 16.749,66 oltre interessi a favore della prima e la somma di euro 86.128,36 oltre interessi a favore della società, asseritamente corrisposte a titolo di mutuo per consentire alla convenuta di far fronte a numerose posizioni debitorie, prevalentemente nei confronti dell'Erario. A sostegno della domanda, parte attrice aveva prodotto numerosi ordini di bonifico e documentazione varia, asseritamente attestante il pagamento delle somme chieste in restituzione, e nella prima memoria istruttoria aveva inoltre articolato, in subordine, ove negata la sussistenza del mutuo, domanda di ripetizione delle medesime somme a titolo di indebito oggettivo ex art 2033 c.c. Si era costituita attraverso il proprio Amministratore di Controparte_3
Sostegno (ADS), contestando sia che le somme indicate le fossero effettivamente state erogate, sia l'esistenza di un contratto di mutuo, eccependo in particolare che eventuali attribuzioni trovassero la loro causa nella restituzione di somme precedentemente erogate in favore della o che comunque fossero avvenute per spirito di CP_1 liberalità e/o in adempimento di obbligazioni naturali, in virtù dei rapporti di affinità tra la l'attrice, mentre, per quanto riguardava la posizione della società, CP_3 eccepiva la nullità di un eventuale contratto di mutuo per illiceità, non essendo CP_2 soggetto abilitato all'esercizio del credito, né essendovi una delibera assembleare di autorizzazione allo stesso, né riscontri di natura contabile. All'esito della costituzione, le ricorrenti eccepivano la carenza di legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno , sia per essere la capace di CP_3 agire e di stare in giudizio, sia per difetto della necessaria autorizzazione del Giudice tutelare. Il giudice respingeva le eccezioni preliminari argomentando che dall'atto di nomina Contr dell' si evincesse l'attribuzione espressa di potere di rappresentanza della signora esercitabile anche in giudizio, mentre, per quanto atteneva l'autorizzazione CP_3 del Giudice tutelare, per giurisprudenza costante di legittimità, la stessa non fosse necessaria per costituirsi in una causa intrapresa da altri nei confronti dell'amministrato, ma solo nel caso in cui fosse quest'ultimo a promuoverla.
3 Nel merito, costituisce onere a carico dell'attore che agisca per il pagamento del proprio credito provare il rapporto o titolo da cui deriva il suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, potendo invece limitarsi ad allegare il mancato pagamento, mentre costituisce onere a carico del debitore convenuto provare fatti estintivi del credito. Nello specifico caso del contratto di mutuo, secondo giurisprudenza costante è onere del mutuante che agisca per la restituzione delle somme mutuate provare gli elementi costitutivi della domanda, e dunque non soltanto la consegna ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio. Nel caso in questione, riteneva il Giudicante che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio circa l'esistenza del contratto di mutuo. Precisato che le ricevute dei bonifici di per sé non potevano considerarsi prova certa della consegna degli importi, mancava in ogni caso la prova della riconducibilità dei pagamenti ad un contratto di mutuo: in assenza di prova scritta, difatti, la prova testimoniale articolata doveva ritenersi inammissibile, innanzitutto in quanto l'esercizio del potere di deroga al divieto di cui all'art 2721 c.c. è subordinato alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali le parti non abbiano curato la precostituzione di una prova scritta nonostante il notevole esborso di denaro: la prova testimoniale, difatti, può essere ammessa allorché si ritenga verosimile la conclusione orale del contratto avuto riguardo alla natura ed alle qualità delle parti, nonostante l'entità dell'esborso, ma nel caso specifico era irragionevole che, di fronte ad erogazioni di valore complessivo superiore ai centomila euro, avvenute in un arco temporale compreso tra il 2016 ed il 20122, quantomeno a partire da una certa data le parti non si fossero premurate di precostituirsi una prova scritta. Inoltre, i capitoli di prova articolati sarebbero stati in ogni caso inammissibili perché recanti circostanze generiche, prive di riferimenti alle modalità ed ai tempi di conclusione dell'accordo, modalità di consegna e data di restituzione. Secondo il principio di soccombenza, il Giudice condannava quindi le attrici al pagamento delle spese di lite, compensando tuttavia al 50% la fase decisoria, svoltasi in forma di discussione orale, ed escludendo la fase istruttoria che assumeva “non celebrata”.
2.Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Controparte_1 CP_2 concludendo come in epigrafe. Si è costituita resistendo all'appello e Controparte_3 spiegando a sua volta appello incidentale in punto di spese. All'udienza del 31.10.2024 questa Corte ha rinviato ex art 352 cpc con termini all'udienza del
3.04.2025, successivamente rinviata d'ufficio al 17.04.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha rigettato le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di sostegno e difetto di autorizzazione del Giudice
4 tutelare. In realtà era lo stesso provvedimento del Giudice tutelare a prevedere specificamente che la nomina dell'amministratore di sostegno “non possa né debba imporre superflue restrizioni della capacità di agire della persona ..” sicché il provvedimento superava l'astratta enunciazione normativa e giurisprudenziale richiamata dal giudicante. Lo stesso provvedimento poi prevedeva che per gli atti di straordinaria amministrazione e per “quelli che incidono notevolmente sul patrimonio della persona beneficiaria” occorresse l'autorizzazione del giudice tutelare, e tale doveva sicuramente ritenersi la costituzione in un giudizio intentato per la restituzione di un importo superiore ai centomila euro.
Il motivo è infondato.
Come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6518/2019: “ la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell'art 75 comma 2 cpc, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo” , sicché il beneficiario dell'ADS, relativamente a quegli atti che l'amministratore è autorizzato a compiere in nome e per conto dello stesso, non può stare in giudizio se non proprio a mezzo del suo amministratore. Ai sensi dell'art 374 n. 5 c.c., inoltre, trattandosi di difesa passiva del beneficiario dell'ADS dall'altrui iniziativa giudiziaria, non occorre autorizzazione del Giudice tutelare, come da consolidato orientamento giurisprudenziale. Si veda ex pluribus: Corte di Cassazione, sezione prima civile,
Sentenza 6 marzo 2019, n. 6518, secondo cui: “L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5)
c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.”
5 4.Con il secondo motivo e terzo motivo parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha messo in dubbio che fosse stata provata l'erogazione delle somme ed ha ritenuto non provata l'esistenza del contratto di mutuo. La prima affermazione era smentita dalla documentazione copiosa versata in atti, mentre ugualmente pacifico (in quanto non contestato) era che le somme erogate non fossero mai state restituite. In ordine al titolo, premesso che il mutuo non necessita di prova scritta, erroneamente il Giudice aveva respinto l'istanza istruttoria di prova testimoniale, ignorando che in ragione dei rapporti di affinità si rientrasse pienamente nella deroga all'art 2721 c.c.
I motivi sono infondati.
Per quanto attiene la prova documentale delle erogazioni, essa è rappresentata da ricevute di operazioni di bonifico e di ricarica di postepay che, in caso di contestazione
(come avvenuto nel caso in ispecie) senza copia dell'estratto conto da cui risulti specificamente l'addebito, di per sé non provano l'esborso né tantomeno l'identità del beneficiario.
Venendo alla prova orale articolata, l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. Ordin. n. 190 del 2020). Tale deroga è tuttavia subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. n.
7940 del 2020): il Giudice di prime cure ha tuttavia adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto “inverosimile” la sussistenza di un contratto orale a fronte di esborsi per un importo complessivo tanto ingente (circa 100.000,00 euro) effettuati in un arco temporale piuttosto lungo (dal 2016 al 2022) e che le parti non avessero ritenuto opportuno metter per iscritto la natura di mutuo della dazione effettuata.
6 Seppure tuttavia la prova testimoniale articolata avesse superato il vaglio di inammissibilità di cui all'art 2721 c.c., la stessa sarebbe rimasta inammissibile in quanto irrilevante ai fin della prova del contratto di mutuo. Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, difatti, i capitoli di prova (n. 10, 11, 12, 13 e 14 di cui al ricorso introduttivo ecx art 281-decies cpc) contengono elementi valutativi o vertono su circostanze da provare documentalmente ( 10 e 11: “10.che la signora
, sia per i buoni rapporti intercorsi con la suocera sia per il d essa Controparte_1 stato di indigenza, ha così assentito a mutuare ad essa, con suo impegno alla restituzione, un importo capitale pari ad euro 16.749,66 mediante bonifici eseguiti dal suo conto corrente personale direttamente all'agenzia delle Entrate e Riscossione” ; cap. 11 “che i bonifici eseguiti personalmente da nel 2022 sono stati Controparte_1
da essa direzionati all'Agenzia delle entrate e Riscossione a pagamento di n. 11 cartelle esattoriali i cui bollettini avevano scadenza 8/08/2022 al fine di evitare la decadenza dai benefici della rottamazione ter..” 12. “che grazie ai suddetti pagamenti la signora ha potuto beneficiare dello sgravio di interessi delle spese ed oggi CP_3
delle cartelle esattoriali con un risparmio di euro 179.685,11 su un totale notificato di euro 325.567,03, importo dovuto alla presentazione della prima rottamazione;
” “ che
l'adesione ed il rispetto delle scadenze delle rottamazioni ha oltremodo tutelato il patrimonio della sig.ra che era già gravato da tre ipoteche legali Controparte_3 sugli immobili, e precisamente …. Per un totale di euro 375.517,27 . …” “14. Che la Cont società dal canto suo ha mutuato alla signora contro il suo Controparte_3 impegno alla restituzione la somma capitale complessiva di euro 86.128,36 mediante Con pagamento con bancomat presso Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro
18.000,00…per un totale di euro 86.128,36”.
Gli stessi sono inoltre generici e non fanno riferimento alcuno alla data entro cui gli importi asseritamente dati in mutuo avrebbero dovuto essere restituiti.
7 5.Con il quarto motivo di impugnazione la parte appellante denuncia l'omessa pronuncia del Giudice sulla domanda subordinata di indebito oggettivo ex art 2033
c.c..
Il Giudice non si era pronunciato sulla domanda, e tuttavia, in caso di insussistenza del rapporto di mutuo, come sostenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione, in caso di nullità di un contratto la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo perché viene a mancare la causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite in forza del contratto nullo.
Il motivo è infondato.
Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. 21340/2025): “Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n.
6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del 05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che «l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens » (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
11190 del 26/04/2024; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021)”
Parte appellata ha contestato che le somme dedotte siano state effettivamente corrisposte, sicché costituiva onere probatorio a carico dell'odierno appellante provare i pagamenti dedotti, prova che la stessa ha inteso fare attraverso la inammissibile prova testimoniale articolata, ed attraverso la produzione documentale in atti (All 4 e All 5)
8 .Tale documentazione non è tuttavia idonea a provare la dazione delle somme chieste in restituzione.
Parte attrice ha difatti prodotto: in All 4 semplici “conferme di ordine di bonifico”, ed in All 5 rispettivamente: sotto la voce “Bancomat” estratti conto attestanti pagamenti
POS effettuati in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in nessun modo riferibili a sotto la voce “Bonifici” semplici “conferme di ordine di Controparte_3
bonifico” che, in assenza di estratto conto, non provano addebito ed accredito relativo effettivi;
sotto la voce “Ricariche” semplici “conferme di presa in carico dell'operazione di ricarica della carta” in cui compare espressamente la dicitura “
L'operazione si intenderà perfezionata con la registrazione dell'addebito sul conto corrente”, sicchè in assenza di estratto conto non costituisce prova certa dell'addebito e dell'accredito.
La mancata prova del pagamento rende pertanto inammissibile la domanda subordinata spiegata.
6,Parte appellata ha proposto appello incidentale in punto di spese di lite, nella parte in cui il Giudicante ha omesso di liquidare le spese relative alla fase istruttoria asseritamente non tenutasi e nella parte in cui ha ridotto la tariffa relativa alla fase decisionale per essere la causa stata decisa all'esito di discussione orale. Tuttavia con ord. 5289/2023 la Cassazione ha ribadito che i compensi relativi alla fase decisionale spettano anche in caso di discussione orale, come pure che i compensi per la fase istruttoria debbano essere liquidati anche nei procedimenti sommari di cognizione anche laddove la attività istruttoria non abbia avuto luogo.
L'appello incidentale è parzialmente fondato nei termini che seguono
La Suprema Corte con sentenza n. 29925/2025 ha recentemente ribadito che il d.m. 55/2014 non nega la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata.
Difatti, non è previsto un compenso separato per la sola fase istruttoria, ma un unico
9 compenso onnicomprensivo per la fase di trattazione e/o istruttoria, per cui la fase è unitaria, e il compenso è dovuto per intero anche se l'attività istruttoria “in senso stretto” non sia stata concretamente svolta. Tra l'altro, per la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, rilevano tutte le attività elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c), comprese memorie, richieste istruttorie, esame di documenti e provvedimenti, istanze al giudice e procedimenti incidentali. Dunque se la fase di trattazione vi è stata, il compenso spetta nella sua integralità, secondo i parametri normativi.
Per quanto attiene la riduzione del 50% operata con riferimento alla fase decisionale, essa trova una giustificazione nella natura dell'attività difensiva svolta nel giudizio ex art
281sexies cpc. Sotto tale profilo pertanto la sentenza gravata andrà confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad 260.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.977,00
per la fase introduttiva euro 1.911,00
per la fase istruttoria euro 4.326,00
per la fase decisoria euro 5.103,00
per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
10 Rigetta l'appello proposto da e in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 385/2024 resa dal tribunale di SAVONA pubblicata in data 13.05.2024;
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso Controparte_3 la medesima sentenza, condanna le appellanti al pagamento anche dei compensi per la fase istruttoria a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 5.670,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge;
Conferma per il resto la sentenza gravata.
Condanna e in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che Controparte_3 liquida in euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Franco Davini
11