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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1098/2024 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili, promossa da:
( ), nata a [...] l'[...], residente in [...] C.F._1
Dettori nr. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Deperu ( ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Zanfarino nr. 7;
ricorrente
contro pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
Monteverdi nr. 1;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come in atti;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) contrariis reiectis;
2) a parziale modifica del Decreto del 19.12.2022 n.
642/22, sostituire il capo 2) con le seguenti condizioni: - starà col padre tutti i fine settimana dal
Per_1 venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 19.00, sino alle ore 21.00 durante il periodo estivo;
- durante le festività Natalizie stara col padre una settimana consecutiva, alternativamente in
Per_1 coincidenza della giornata del Natale o del Capodanno;
- trascorrerà col padre metà delle altre
Per_1 festività scolastiche, seguendo il criterio dell'alternanza; - durante il periodo estivo, trascorrerà
Per_1 col padre una settimana consecutiva nel mese di giugno, una nel mese di luglio e una ad agosto, da concordare col la entro il mese di maggio”. Pt_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con il resistente da giugno del 2018, sino al settembre
2020 e che, da tale unione, il 29 ottobre 2019 nasceva una figlia, ; Persona_2
- di avere già adito, in via congiunta con il resistente, l'intestato Tribunale (N. R.G. 642/2022), al fine di regolamentare affidamento, collocamento, e tempi di permanenza di presso il padre, anche in Per_1 considerazione della tenera età della piccola, per cui il Tribunale accoglieva le condizioni delle parti, nei seguenti termini: “1) l'affidamento condiviso della minore con collocazione Persona_2 preferenziale presso la casa materna;
2) la minore starà col padre dal venerdì sera alla domenica pagina 2 di 9 sera, fatta eccezione dei fine settimana in cui, previo accordo, la bambina starà con la madre. 3) A far data dal secondo mese successivo all'omologa delle presenti condizioni, durante le vacanze estive, in coincidenza con le ferie lavorative del da comunicare alla signora un mese prima o, per Per_2 Pt_1 il caso di impossibilità dovuta a fatti, circostanze o disposizioni del datore di lavoro non dipendenti dalla volontà del con congruo anticipo non inferiore a 10 giorni prima, la minore potrà stare Per_2 col padre per una settimana anche non consecutiva, quanto meno per il primo anno di permanenza, pernottando presso l'abitazione dello stesso. 4) In occasione delle principali festività, la minore starà con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza. 5) Il sig. verserà in favore della minore figlia Per_2
un assegno mensile di € 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente Per_1 della signora 6) Le spese straordinarie per la minore, comprese quelle della baby sitter Pt_1
(nell'ipotesi in cui la signora trovi una occupazione lavorativa e il non possa - per Pt_1 Per_2 impegni lavorativi - occuparsi della propria figlia) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri di cui al protocollo del CNF”;
- che si rendeva opportuno modificare quanto precedentemente omologato dal Tribunale, al fine di stabilire tempi di permanenza prolungati di presso il padre, visto il rapporto di affetto instaurato Per_1 tra la minore ed il padre, e la residenza dei genitori in due città differenti, ferma restando la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna;
- che occorreva considerare le diverse situazioni reddituali delle parti, trovandosi la priva di Pt_1 un'occupazione lavorativa, ed essendo la stessa dedita, a tempo pieno, alle esigenze di cura e crescita della figlia, circostanza che, di fatto, le impediva di reperire un impiego compatibile con le proprie esigenze di madre priva di una rete familiare di sostegno, per cui le entrate della stessa erano limitate al reddito di inclusione ed all'assegno unico, mentre il prestava lavoro alle dipendenze di Per_2 un'impresa edile, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.600,00;
- che, nonostante la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del , in favore della Per_2 minore, nell'importo di € 350,00 mensili, dal mese di ottobre 2023 il resistente, in autonomia, decideva di ridurlo in € 300,00 mensili.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, si presentava la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale dava atto di avere depositato il ricorso in un periodo in cui si stava instaurando un buon rapporto padre-figlia, per cui riteneva di poter regolamentare maggiori tempi di permanenza di presso il padre, considerata altresì la crescita della figlia, e la necessità della Per_1 ricorrente di avere più tempo a disposizione per sé, così da poter reperire un'occupazione lavorativa .
pagina 3 di 9 Al contempo, la rilevava che, da ultimo, il resistente non si era reso disponibile a tale soluzione, Pt_1 preferendo, piuttosto, seguire le prescrizioni del precedente decreto emesso dall'intestato Tribunale, e palesando, quindi, di non avere intenzione di trascorrere più tempo con la figlia.
In quell'occasione, parte ricorrente chiedeva un differimento di udienza, al fine di poter conferire con il resistente, e tentare una composizione bonaria della presente controversia, nell'esclusivo interesse della minore.
All'udienza dell'11 giugno 2025, la parte ricorrente dava atto che i tentativi di contattare il resistente non avevano avuto esito positivo alcuno, e che, invero, il medesimo si stava rivelando inadempiente anche a quanto già precedentemente disposto dal Tribunale, non incontrando regolarmente la minore, e trascorrendo con la stessa solo pochi giorni al mese, senza alcuna continuità, e senza mai rendersi disponibile per una permanenza più lunga della figlia presso di sé. Pertanto, in parziale modifica del già richiamato decreto, la ricorrente domandava di rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della minore, aumentandolo da € 350,00, ad € 500,00 mensili. Per_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
All'udienza del 17 settembre 2025, parte ricorrente si richiamava alle conclusioni già precisate in corso di causa, ed alle memorie da ultimo depositate, e chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte resistente, vista la regolare notifica eseguita nei suoi confronti, e la mancata costituzione del nel presente procedimento. Per_2
Sempre in via preliminare, occorre osservare che la parte ricorrente, come indicato negli atti difensivi da ultimo depositati, ha dichiarato di rinunciare alla domanda inizialmente svolta, finalizzata a garantire alla minore maggiori e prolungati tempi di permanenza presso il padre, in ragione del disinteresse manifestato dal medesimo in tal senso, palesato anche in corso di causa.
Pertanto, la presente vertenza appare limitata alla richiesta di aumentare l'assegno di mantenimento in favore della minore, e di adottare ogni opportuno provvedimento a tutela di anche ponendo Per_1 prescrizioni in capo al in ordine al rispetto delle modalità di visita padre-figlia. Per_2
Il Collegio, in via preliminare, ritiene ammissibile la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento, anche se non espressamente formulata nell'atto introduttivo del procedimento, secondo pagina 4 di 9 quanto disposto dal comma 1 dell'art. 473 bis 19 c.p.c., per cui “Le decadenze previste dagli articoli
473 bis 14, 473 bis 16 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”, quindi non con riferimento al mantenimento dei figli minori, trattandosi, senza dubbio, di diritto indisponibile.
Il comma 2 della medesima disposizione, a sua volta, precisa che “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nel merito, la richiesta della ricorrente appare fondata, per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., “(…) Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (…)”.
Già nelle premesse dell'atto introduttivo, la ha dato atto della disparità reddituale tra le parti, Pt_1 dello stato di disoccupazione della stessa e del fatto che, nei mesi precedenti l'introduzione del ricorso, il di sua iniziativa, ha ridotto l'assegno di mantenimento rispetto a quanto disposto dall'intestato Per_2
Tribunale con decreto nr. 15/2023 del 3 gennaio 2023 (RG n. 642/2022), versando alla ricorrente €
300,00 mensili, anziché € 350,00, e non corrisponde regolarmente quanto dovuto a titolo di spese straordinarie necessarie per la crescita di Per_1
Tali circostanze hanno trovato riscontro documentale (vedi doc. 4 allegato al ricorso), e sono state confermate in udienza dalla ricorrente, che ha dichiarato quanto segue: “(..) Il PUDDU fa l'operaio specializzato in un'impresa edile, DUE P, non so quanto percepisca al mese, direi indicativamente €
1.400,00. Il mantenimento lo versa regolarmente, anche se, di sua iniziativa, da € 350,00 lo ha ridotto ad € 300,00, e da un anno versa solo questa somma, e raramente corrisponde la metà delle spese straordinarie. Io vivo con mia figlia in una casa in affitto a Perfugas, corrispondo € 300,00 di canone di locazione. Vado avanti grazie al mantenimento corrisposto dal PUDDU, e percepisco assegno di inclusione, pari ad € 500,00 mensili”. pagina 5 di 9 Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della minore, considerati altresì, ed a maggior ragione, gli ulteriori elementi Per_2 emersi in corso di causa, ovvero il disinteresse palesato dal rispetto alla richiesta della ricorrente Per_2 di regolamentare maggiori tempi di permanenza di presso il padre (risultato auspicato dalla Per_1 ricorrente e per il quale, verosimilmente, la non ha formalizzato alcuna richiesta di aumento Pt_1 dell'assegno nella fase iniziale del giudizio), ma altresì l'inadempimento, da parte del resistente, a quanto già omologato dal Tribunale nel richiamato decreto, in relazione alle visite padre-figlia.
Quanto appena rilevato è stato confermato dalla ricorrente personalmente, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, nel momento in cui ha dichiarato “(…) Prima del deposito del ricorso io ne ho parlato con il padre, e lui non si è opposto, ma non ha neppure prestato il suo consenso a stare più tempo con nostra figlia. Lui, ad oggi, potrebbe vedere ogni fine settimana, ma spesso dice di Per_1 avere degli impegni lavorativi;
quindi, in sostanza, la vede quando vuole, non c'è una continuità, è capitato che in un mese la vedesse anche solo un fine settimana, come capita che la prenda anche tutti
i fine settimana. quando il padre non viene a prenderla chiede sempre spiegazioni, credo che Per_1 avere una continuità sarebbe la cosa ideale per lei. Anche in estate, quando gli ho proposto di tenere
per più tempo, anche alla luce degli accordi che avevamo preso davanti al Giudice, lui non si è Per_1 mai reso disponibile. Praticamente, mia figlia è sempre con me (…)”.
Del resto, nelle note conclusionali, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, nell'interesse della minore, alla domanda iniziale, finalizzata a regolamentare periodi di permanenza più lunghi della bambina presso il padre, dando atto proprio del fatto che il neppure intende tenere con sé secondo Per_2 Per_1 quanto disposto dal decreto 15/2023 del 3 gennaio 2023, ed ha posto tale circostanza a sostegno della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, già formalizzata all'udienza dell'11 giugno 2025, insieme alla disparità reddituale tra le parti, dedotta sin dal ricorso introduttivo.
D'altra parte, non si può non considerare che la costante permanenza di presso la ricorrente, di Per_1 fatto, impedisce a quest'ultima di reperire un'occupazione lavorativa che possa conciliare le sue competenze professionali con le sue esigenze di madre, come dalla stesa dichiarato, nei seguenti termini: “Io sono diplomata all'istituto alberghiero, ad oggi non lavoro. Prima di avere mia figlia lavoravo, lavoravo nella ristorazione, stavo al bar, facevo la cameriera, stavo alla reception. Si trattava di lavori stagionali, ma ho avuto nell'anno del diploma;
quindi, dopo mi sono dedicata Per_1 solo a mia figlia (…) Io vorrei capire le intenzioni del padre, cosa vuole fare con sua figlia, se ha intenzione di darmi una mano, in modo tale che nostra figlia possa avere una continuità nel rapporto con lui, e che io possa trovare un'occupazione lavorativa”.
pagina 6 di 9 Pertanto, in considerazione delle condizioni reddituali delle parti, delle diverse e maggiori esigenze economiche correlate alla crescita della minore, e dei tempi di permanenza di pressoché Per_1 esclusivamente presso la madre (circostanza quest'ultima che il resistente stesso non ha inteso modificare), si ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento nell'importo di € 500,00 mensili, come richiesto dalla ricorrente. Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato dal entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Per_2 corrente che sarà indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
D'altronde, il restando contumace, ha dimostrato di non avere interesse alcuno ad allegare Per_2 elementi tali da ritenere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella resa dalla parte ricorrente, palesando, quindi, disinteresse a coltivare un rapporto padre-figlia che possa effettivamente garantire a una piena soddisfazione del suo diritto alla bigenitorialità. Per_1
Per tutti questi motivi, si ritiene doversi accogliere anche l'ulteriore richiesta svolta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., che dispone quanto segue: “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende (…)”.
Ebbene, la condotta del che ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della figlia (già Per_2 disposto dal Tribunale in € 350,00) e non ha corrisposto regolarmente le spese straordinarie, che si è disinteressato, in questa sede, rispetto alla regolamentazione di tempi di permanenza prolungati di presso di sé, e che neppure ha rispettato il calendario e le modalità di visita padre-figlia già Per_1 omologate dal decreto 15/2023 del 3 gennaio 2023, integra un inadempimento grave all'esercizio della responsabilità genitoriale, ed ai doveri dei genitori verso i figli, come indicati dall'art. 147 c.c..
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 473 bis 39, comma 1, lett. a) c.p.c., ammonire parte resistente, affinché rispetti quanto disposto dal decreto nr. 15/2023 del 3 gennaio 2023, in ordine alle modalità ed ai tempi di visita padre-figlia, ferme restando le nuove determinazioni in punto mantenimento adottate dal Collegio in questa sede. pagina 7 di 9 Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Tale pagamento dovrà essere posto a carico del resistente, soccombente, in favore dell'Erario, vista la delibera di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (delibera del
COA presso il Tribunale di Tempio Pausania del 1° luglio 2024, Prot. G.P. 468/2024), allegata al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
DISPONE, a carico di , a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia CP_1 minore, l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee
Guida del CNF del 29 novembre 2017; pagina 8 di 9 affinché rispetti quanto disposto dal decreto nr. 15/2023 del 3 gennaio Parte_2
2023 (RG n. 642/2022) dell'intestato Tribunale, in merito alle modalità ed ai tempi di visita padre- figlia;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per CP_1 compensi, oltre accessori, se dovuti;
PONE il predetto pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1098/2024 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili, promossa da:
( ), nata a [...] l'[...], residente in [...] C.F._1
Dettori nr. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Deperu ( ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Zanfarino nr. 7;
ricorrente
contro pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
Monteverdi nr. 1;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come in atti;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) contrariis reiectis;
2) a parziale modifica del Decreto del 19.12.2022 n.
642/22, sostituire il capo 2) con le seguenti condizioni: - starà col padre tutti i fine settimana dal
Per_1 venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 19.00, sino alle ore 21.00 durante il periodo estivo;
- durante le festività Natalizie stara col padre una settimana consecutiva, alternativamente in
Per_1 coincidenza della giornata del Natale o del Capodanno;
- trascorrerà col padre metà delle altre
Per_1 festività scolastiche, seguendo il criterio dell'alternanza; - durante il periodo estivo, trascorrerà
Per_1 col padre una settimana consecutiva nel mese di giugno, una nel mese di luglio e una ad agosto, da concordare col la entro il mese di maggio”. Pt_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con il resistente da giugno del 2018, sino al settembre
2020 e che, da tale unione, il 29 ottobre 2019 nasceva una figlia, ; Persona_2
- di avere già adito, in via congiunta con il resistente, l'intestato Tribunale (N. R.G. 642/2022), al fine di regolamentare affidamento, collocamento, e tempi di permanenza di presso il padre, anche in Per_1 considerazione della tenera età della piccola, per cui il Tribunale accoglieva le condizioni delle parti, nei seguenti termini: “1) l'affidamento condiviso della minore con collocazione Persona_2 preferenziale presso la casa materna;
2) la minore starà col padre dal venerdì sera alla domenica pagina 2 di 9 sera, fatta eccezione dei fine settimana in cui, previo accordo, la bambina starà con la madre. 3) A far data dal secondo mese successivo all'omologa delle presenti condizioni, durante le vacanze estive, in coincidenza con le ferie lavorative del da comunicare alla signora un mese prima o, per Per_2 Pt_1 il caso di impossibilità dovuta a fatti, circostanze o disposizioni del datore di lavoro non dipendenti dalla volontà del con congruo anticipo non inferiore a 10 giorni prima, la minore potrà stare Per_2 col padre per una settimana anche non consecutiva, quanto meno per il primo anno di permanenza, pernottando presso l'abitazione dello stesso. 4) In occasione delle principali festività, la minore starà con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza. 5) Il sig. verserà in favore della minore figlia Per_2
un assegno mensile di € 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente Per_1 della signora 6) Le spese straordinarie per la minore, comprese quelle della baby sitter Pt_1
(nell'ipotesi in cui la signora trovi una occupazione lavorativa e il non possa - per Pt_1 Per_2 impegni lavorativi - occuparsi della propria figlia) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri di cui al protocollo del CNF”;
- che si rendeva opportuno modificare quanto precedentemente omologato dal Tribunale, al fine di stabilire tempi di permanenza prolungati di presso il padre, visto il rapporto di affetto instaurato Per_1 tra la minore ed il padre, e la residenza dei genitori in due città differenti, ferma restando la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna;
- che occorreva considerare le diverse situazioni reddituali delle parti, trovandosi la priva di Pt_1 un'occupazione lavorativa, ed essendo la stessa dedita, a tempo pieno, alle esigenze di cura e crescita della figlia, circostanza che, di fatto, le impediva di reperire un impiego compatibile con le proprie esigenze di madre priva di una rete familiare di sostegno, per cui le entrate della stessa erano limitate al reddito di inclusione ed all'assegno unico, mentre il prestava lavoro alle dipendenze di Per_2 un'impresa edile, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.600,00;
- che, nonostante la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del , in favore della Per_2 minore, nell'importo di € 350,00 mensili, dal mese di ottobre 2023 il resistente, in autonomia, decideva di ridurlo in € 300,00 mensili.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, si presentava la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale dava atto di avere depositato il ricorso in un periodo in cui si stava instaurando un buon rapporto padre-figlia, per cui riteneva di poter regolamentare maggiori tempi di permanenza di presso il padre, considerata altresì la crescita della figlia, e la necessità della Per_1 ricorrente di avere più tempo a disposizione per sé, così da poter reperire un'occupazione lavorativa .
pagina 3 di 9 Al contempo, la rilevava che, da ultimo, il resistente non si era reso disponibile a tale soluzione, Pt_1 preferendo, piuttosto, seguire le prescrizioni del precedente decreto emesso dall'intestato Tribunale, e palesando, quindi, di non avere intenzione di trascorrere più tempo con la figlia.
In quell'occasione, parte ricorrente chiedeva un differimento di udienza, al fine di poter conferire con il resistente, e tentare una composizione bonaria della presente controversia, nell'esclusivo interesse della minore.
All'udienza dell'11 giugno 2025, la parte ricorrente dava atto che i tentativi di contattare il resistente non avevano avuto esito positivo alcuno, e che, invero, il medesimo si stava rivelando inadempiente anche a quanto già precedentemente disposto dal Tribunale, non incontrando regolarmente la minore, e trascorrendo con la stessa solo pochi giorni al mese, senza alcuna continuità, e senza mai rendersi disponibile per una permanenza più lunga della figlia presso di sé. Pertanto, in parziale modifica del già richiamato decreto, la ricorrente domandava di rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della minore, aumentandolo da € 350,00, ad € 500,00 mensili. Per_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
All'udienza del 17 settembre 2025, parte ricorrente si richiamava alle conclusioni già precisate in corso di causa, ed alle memorie da ultimo depositate, e chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte resistente, vista la regolare notifica eseguita nei suoi confronti, e la mancata costituzione del nel presente procedimento. Per_2
Sempre in via preliminare, occorre osservare che la parte ricorrente, come indicato negli atti difensivi da ultimo depositati, ha dichiarato di rinunciare alla domanda inizialmente svolta, finalizzata a garantire alla minore maggiori e prolungati tempi di permanenza presso il padre, in ragione del disinteresse manifestato dal medesimo in tal senso, palesato anche in corso di causa.
Pertanto, la presente vertenza appare limitata alla richiesta di aumentare l'assegno di mantenimento in favore della minore, e di adottare ogni opportuno provvedimento a tutela di anche ponendo Per_1 prescrizioni in capo al in ordine al rispetto delle modalità di visita padre-figlia. Per_2
Il Collegio, in via preliminare, ritiene ammissibile la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento, anche se non espressamente formulata nell'atto introduttivo del procedimento, secondo pagina 4 di 9 quanto disposto dal comma 1 dell'art. 473 bis 19 c.p.c., per cui “Le decadenze previste dagli articoli
473 bis 14, 473 bis 16 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili”, quindi non con riferimento al mantenimento dei figli minori, trattandosi, senza dubbio, di diritto indisponibile.
Il comma 2 della medesima disposizione, a sua volta, precisa che “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nel merito, la richiesta della ricorrente appare fondata, per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., “(…) Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (…)”.
Già nelle premesse dell'atto introduttivo, la ha dato atto della disparità reddituale tra le parti, Pt_1 dello stato di disoccupazione della stessa e del fatto che, nei mesi precedenti l'introduzione del ricorso, il di sua iniziativa, ha ridotto l'assegno di mantenimento rispetto a quanto disposto dall'intestato Per_2
Tribunale con decreto nr. 15/2023 del 3 gennaio 2023 (RG n. 642/2022), versando alla ricorrente €
300,00 mensili, anziché € 350,00, e non corrisponde regolarmente quanto dovuto a titolo di spese straordinarie necessarie per la crescita di Per_1
Tali circostanze hanno trovato riscontro documentale (vedi doc. 4 allegato al ricorso), e sono state confermate in udienza dalla ricorrente, che ha dichiarato quanto segue: “(..) Il PUDDU fa l'operaio specializzato in un'impresa edile, DUE P, non so quanto percepisca al mese, direi indicativamente €
1.400,00. Il mantenimento lo versa regolarmente, anche se, di sua iniziativa, da € 350,00 lo ha ridotto ad € 300,00, e da un anno versa solo questa somma, e raramente corrisponde la metà delle spese straordinarie. Io vivo con mia figlia in una casa in affitto a Perfugas, corrispondo € 300,00 di canone di locazione. Vado avanti grazie al mantenimento corrisposto dal PUDDU, e percepisco assegno di inclusione, pari ad € 500,00 mensili”. pagina 5 di 9 Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della minore, considerati altresì, ed a maggior ragione, gli ulteriori elementi Per_2 emersi in corso di causa, ovvero il disinteresse palesato dal rispetto alla richiesta della ricorrente Per_2 di regolamentare maggiori tempi di permanenza di presso il padre (risultato auspicato dalla Per_1 ricorrente e per il quale, verosimilmente, la non ha formalizzato alcuna richiesta di aumento Pt_1 dell'assegno nella fase iniziale del giudizio), ma altresì l'inadempimento, da parte del resistente, a quanto già omologato dal Tribunale nel richiamato decreto, in relazione alle visite padre-figlia.
Quanto appena rilevato è stato confermato dalla ricorrente personalmente, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, nel momento in cui ha dichiarato “(…) Prima del deposito del ricorso io ne ho parlato con il padre, e lui non si è opposto, ma non ha neppure prestato il suo consenso a stare più tempo con nostra figlia. Lui, ad oggi, potrebbe vedere ogni fine settimana, ma spesso dice di Per_1 avere degli impegni lavorativi;
quindi, in sostanza, la vede quando vuole, non c'è una continuità, è capitato che in un mese la vedesse anche solo un fine settimana, come capita che la prenda anche tutti
i fine settimana. quando il padre non viene a prenderla chiede sempre spiegazioni, credo che Per_1 avere una continuità sarebbe la cosa ideale per lei. Anche in estate, quando gli ho proposto di tenere
per più tempo, anche alla luce degli accordi che avevamo preso davanti al Giudice, lui non si è Per_1 mai reso disponibile. Praticamente, mia figlia è sempre con me (…)”.
Del resto, nelle note conclusionali, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, nell'interesse della minore, alla domanda iniziale, finalizzata a regolamentare periodi di permanenza più lunghi della bambina presso il padre, dando atto proprio del fatto che il neppure intende tenere con sé secondo Per_2 Per_1 quanto disposto dal decreto 15/2023 del 3 gennaio 2023, ed ha posto tale circostanza a sostegno della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, già formalizzata all'udienza dell'11 giugno 2025, insieme alla disparità reddituale tra le parti, dedotta sin dal ricorso introduttivo.
D'altra parte, non si può non considerare che la costante permanenza di presso la ricorrente, di Per_1 fatto, impedisce a quest'ultima di reperire un'occupazione lavorativa che possa conciliare le sue competenze professionali con le sue esigenze di madre, come dalla stesa dichiarato, nei seguenti termini: “Io sono diplomata all'istituto alberghiero, ad oggi non lavoro. Prima di avere mia figlia lavoravo, lavoravo nella ristorazione, stavo al bar, facevo la cameriera, stavo alla reception. Si trattava di lavori stagionali, ma ho avuto nell'anno del diploma;
quindi, dopo mi sono dedicata Per_1 solo a mia figlia (…) Io vorrei capire le intenzioni del padre, cosa vuole fare con sua figlia, se ha intenzione di darmi una mano, in modo tale che nostra figlia possa avere una continuità nel rapporto con lui, e che io possa trovare un'occupazione lavorativa”.
pagina 6 di 9 Pertanto, in considerazione delle condizioni reddituali delle parti, delle diverse e maggiori esigenze economiche correlate alla crescita della minore, e dei tempi di permanenza di pressoché Per_1 esclusivamente presso la madre (circostanza quest'ultima che il resistente stesso non ha inteso modificare), si ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento nell'importo di € 500,00 mensili, come richiesto dalla ricorrente. Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato dal entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Per_2 corrente che sarà indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
D'altronde, il restando contumace, ha dimostrato di non avere interesse alcuno ad allegare Per_2 elementi tali da ritenere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella resa dalla parte ricorrente, palesando, quindi, disinteresse a coltivare un rapporto padre-figlia che possa effettivamente garantire a una piena soddisfazione del suo diritto alla bigenitorialità. Per_1
Per tutti questi motivi, si ritiene doversi accogliere anche l'ulteriore richiesta svolta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., che dispone quanto segue: “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende (…)”.
Ebbene, la condotta del che ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della figlia (già Per_2 disposto dal Tribunale in € 350,00) e non ha corrisposto regolarmente le spese straordinarie, che si è disinteressato, in questa sede, rispetto alla regolamentazione di tempi di permanenza prolungati di presso di sé, e che neppure ha rispettato il calendario e le modalità di visita padre-figlia già Per_1 omologate dal decreto 15/2023 del 3 gennaio 2023, integra un inadempimento grave all'esercizio della responsabilità genitoriale, ed ai doveri dei genitori verso i figli, come indicati dall'art. 147 c.c..
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 473 bis 39, comma 1, lett. a) c.p.c., ammonire parte resistente, affinché rispetti quanto disposto dal decreto nr. 15/2023 del 3 gennaio 2023, in ordine alle modalità ed ai tempi di visita padre-figlia, ferme restando le nuove determinazioni in punto mantenimento adottate dal Collegio in questa sede. pagina 7 di 9 Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Tale pagamento dovrà essere posto a carico del resistente, soccombente, in favore dell'Erario, vista la delibera di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (delibera del
COA presso il Tribunale di Tempio Pausania del 1° luglio 2024, Prot. G.P. 468/2024), allegata al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
DISPONE, a carico di , a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia CP_1 minore, l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee
Guida del CNF del 29 novembre 2017; pagina 8 di 9 affinché rispetti quanto disposto dal decreto nr. 15/2023 del 3 gennaio Parte_2
2023 (RG n. 642/2022) dell'intestato Tribunale, in merito alle modalità ed ai tempi di visita padre- figlia;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per CP_1 compensi, oltre accessori, se dovuti;
PONE il predetto pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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