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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1037 dell'anno 2022 e vertente
TRA
C. (C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pier Luigi Boscia presso il cui studio, sito in Terni, via Barbarasa, n. 23, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attrice
CONTRO
(C.F. ), in qualità di erede di CP_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._2
Teresa Lavari, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio riassunto in data 22.12.2023 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso del
Popolo 26;
- convenuto in riassunzione
OGGETTO: appalto tra privati
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., in vista dell'udienza del 29.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 vocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir accogliere
[...] Persona_1 le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il credito residuo attoreo ammonta ad € 54.870,16 a titolo di corrispettivo per tutte le opere realizzate e per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, condannare parte convenuta sig. Persona_1 al pagamento della somma di € 54.870,16 oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 09/10/2002,
n. 231 e leggi seguenti in materia di interessi o quella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia a titolo di corrispettivo per le opere ed i lavori effettuati dalla parte attrice e per le ragioni tutte descritte in narrativa. Voglia condannare altresì parte convenuta sig. al Persona_1
pagamento della ulteriore somma di € 5.779,14 oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs.
09/10/2002, n. 231 per i beni di cui alla bolla 11073/f del 01/09/2020”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di vantare nei confronti del convenuto un credito del valore di € 54.870,16 in virtù del contratto di appalto con lui sottoscritto in data
01/10/2019, in base al quale il sig. (committente) le aveva affidato l'esecuzione Persona_1 dei lavori di “ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso annesso agricolo sito in Otricoli, località Poggio, via del pozzo n. 38, oltre alla manutenzione straordinaria del locale macelleria e della viabilità privata interna, siti al medesimo indirizzo, secondo i disegni esecutivi redatti dallo studio incaricato, ed in base a quanto di volta in volta definito concordemente con la Direzione dei Lavori”; - di aver realizzato tali lavori di ristrutturazione, oltre a lavori extra sempre affidati dalla committente, tutti meglio descritti nel computo consuntivo relativo alla ristrutturazione edilizia dell'annesso agricolo per un totale di € 123.066,69 + IVA (doc. 2); - che, nel computo metrico estimativo a consuntivo relativo ai lavori di sistemazione della strada, della rete fognante e degli allacci delle utenze per un totale di € 26.394,92 + IVA (doc. 3) e nel computo consuntivo relativo alla manutenzione straordinaria dei locali di macelleria agricola per un totale di € 74.400,10
+ IVA (doc. 4); - che tali computi consuntivi erano stati redatti e sottoscritti per accettazione dal direttori dei lavori nominato dal committente e che, a sensi del contratto, rappresentava quest'ultimo nell'indicazione delle opere da eseguire;
- che tutte le opere da lei eseguite, consegnate al committente e da questi accettate, presentavano un valore pari ad € 223.861,71 + IVA, con la conseguenza per cui, il convenuto, in esito allo sconto applicatogli e ai pagamenti effettuati in acconto, le era ancora debitore per la residua somma di € 54.870,16 (€ 44.975,54 + IVA), mai corrispostale nonostante i ripetuti solleciti;
- inoltre, il convenuto continuava a detenere le mattonelle di sua proprietà indicate nella bolla n. 11073/f del 01/09/2020 per un valore di €
4.734,01 oltre IVA, ulteriore somma della quale era, quindi, dovuta la restituzione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2022 - in vista della prima udienza del 20/10/2022, fissata ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 c.p.c. - si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- nel merito in via Persona_1 principale, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, anche previa applicazione degli artt. 1659, 1175 e 1375 c.c.;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre il quantum debeatur per le motivazioni tutte di cui in narrativa, anche previa applicazione dell'art. 1657 c.c.; - in ogni caso, si è a richiedere la riduzione del corrispettivo in misura proporzionale all'inadempimento dell'appaltatrice, al ritardo di ultimazione dei lavori ed alla violazione degli artt. 1659, 1175 e 1375 c.c. - in ogni caso in via riconvenzionale, accertato che la ditta appaltatrice ha terminato in ritardo i lavori per cui è giudizio, condannare la
[...] al pagamento della penale convenuta in contratto (€ 80 per ogni giorno di ritardo) Parte_1
e quindi al pagamento in favore del Sig. di € 34.800,00, ovvero della diversa somma, Per_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti
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dal giorno in cui i lavori avrebbero dovuto terminare ex contratto;
- con condanna di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A tal fine esponeva: - di non aver mai commissionato lavori extra contratto, salvo che con riguardo agli accordi effettivamente raggiunti in ordine alla sistemazione della rete fognaria, comunque indicata come necessaria dall'appaltatore ed il cui corrispettivo di realizzo era stato prospettato come pari a circa € 2.500,00; - che l'importo preteso dall'attore era corrispondente a quasi il doppio del pattuito (pari ad originari € 126.227,50, da intendersi comprensivo di oneri in assenza di diversa specificazione) verosimilmente in ragione di variazioni rispetto alle modalità costruttive dell'opera, apportate dall'appaltatore senza il consenso del committente ed in assenza di qualsivoglia pattuizione, in violazione degli artt. 1, 3, 5 e 7 del contratto, nonché degli artt. 1659, 1175 e 1375
c.c. ed approfittando della sua condizione di soggetto ultraottantenne, aiutato nella gestione Per_ dell'appalto dal solo figlio , che all'epoca però risiedeva a Bologna e poteva dargli un sostegno solo a distanza;
- che, peraltro, molte voci di spesa erano state conteggiate due volte nei computi depositati o comunque avrebbero dovuto essere ricomprese nei computi originari;
- che nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che i computi consuntivi depositati dall'attore recassero la firma del direttore dei lavori, ing. il quale non l'aveva mai rappresentato Controparte_2 nell'indicazione delle opere da eseguire, né, nel corso dell'esecuzione dell'opera, gli aveva mai consegnato o mostrato alcuna contabilità o i conteggi consuntivi allegati alla citazione;
- che, in ogni caso, il corrispettivo richiesto era eccessivo e non conforme al prezziario regionale richiamato in contratto ed era stato a lui richiesto, per la prima volta, nel corso di una riunione tenutasi tra le parti e il direttore dei lavori, ing. nei giorni del 25 e 30 luglio 2021, all'esito Controparte_2 della quale tali consuntivi non erano stati affatto accettati;
- che l'appaltatore aveva, inoltre, ultimato i lavori e, in particolare, la strada, la rete fognaria e i relativi allacci, con 435 giorni di ritardo rispetto ai termini previsti nel contratto di appalto (i lavori sarebbero dovuti terminare il
28.02.2020, mentre erano terminati il 10.05.2021) ed era, quindi, tenuto al pagamento della penale pattuita (pari ad € 80,00 per ogni giorno di ritardo); - in corso d'opera, l'appaltatore gli aveva, infatti, prospettato problematiche che, invece, con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto evidenziare già inizialmente, il che l'aveva sostanzialmente indotto, tra fine dicembre 2020 e gennaio 2021, ad affidare il progetto relativo alla costruzione della fogna e, di conseguenza, della strada e degli allacci (lavori comunque tutti commissionati sin dal principio) ad altro professionista, ossia all'arch. nominato quale nuovo direttore dei lavori;
- che le mattonelle di cui Persona_3 alla bolla 11073/f del 01.09.2020 erano state già posizionare in due lastricati di oltre 150 mq e apparivano già contabilizzate nei consuntivi depositati dall'attore.
3. All'udienza del 06.06.2023 il procuratore di parte convenuta dichiarava l'avvenuto decesso del proprio assistito, verificatosi in data 08.11.2022; ne conseguiva la Persona_1 declaratoria di interruzione del giudizio alla medesima udienza.
4. A seguito di tempestiva riassunzione del giudizio da parte dell'attrice, notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi del convenuto nell'ultima residenza del defunto in data 03.10.2023, si costituiva, con comparsa di risposta depositata in data 22.12.2023, , in CP_1
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qualità di figlio e unico erede di , facendone proprie tutte le domande e Persona_1 difese.
5. La causa veniva, quindi, istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'erede del convenuto e del legale rappresentante di parte attrice;
l'escussione del teste per parte attrice (e non del teste ing. Testimone_1 Controparte_2 dichiarato, all'udienza del 25/06/2024, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in accoglimento della tempestiva eccezione di parte convenuta, in quanto questi aveva assunto la qualità di direttore dei lavori nel contratto d'appalto per cui è causa ed era, quindi, potenzialmente corresponsabile della società attrice rispetto alla domanda riconvenzionale, cfr. Trib. Grosseto, 1° ottobre 2015, App. Napoli, 18 dicembre 2012, Trib. Firenze, 20 agosto 2014), dei testi di parte convenuta e e del teste comune, arch. Testimone_2 Testimone_3 Persona_3
Su istanza di parte convenuta, è stata, inoltre, disposta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione:
a) degli ordini di acquisto e delle rispettive bolle di consegna dei materiali impiegati nell'appalto dalla b) dell'e-mail con la quale parte attrice aveva risposto alla Parte_1 missiva ricevuta in data 20.03.2020 dal sig. all'indirizzo e-mail della Testimone_3 [...] all. 8 memoria istruttoria di parte attrice). Parte_1
Si è poi proceduto al conferimento di incarico peritale all'ing. il quale depositava Persona_4 il proprio elaborato definitivo in data 15.03.2025.
Infine, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in vista dell'udienza del
29.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa, con ordinanza depositata in pari data, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. La domanda attorea è infondata, al pari della domanda riconvenzionale di condanna formulata da parte convenuta.
Dagli atti di causa risulta che, in data 01/10/2019, le parti hanno stipulato un contratto d'appalto avente ad oggetto la “ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso annesso agricolo sito in
Otricoli, località Poggio, via del Pozzo n. 38, oltre alla manutenzione straordinaria del locale macelleria e della viabilità privata interna (rampa), siti al medesimo indirizzo” (cfr. art. 1 dell'all.
1 alla citazione) e prevedente, per quanto strettamente rileva ai fini del presente giudizio, quanto segue: all'art. 1, oltre al citato oggetto del contratto, le parti hanno previsto che la realizzazione di tali opere dovesse avvenire “secondo i disegni esecutivi redatti dallo studio incaricato, ed in base
a quanto di volta in volta definito concordemente con la Direzione dei Lavori, prestata dall'Ingegnere ”; all'art. 3, l'Appaltatore ha dichiarato “di aver preso visione del Controparte_2 luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver esaminato le caratteristiche del terreno circostante, le condizioni locali in genere, le vie di accesso al cantiere, nonché tutti i disegni relativi alle opere da eseguire, delle circostanze generali e particolari inerenti ai prezzi, delle condizioni e norme contrattuali, riconoscendo che l'opera può essere compiuta nei termini, nei modi ed ai prezzi in allegato riportati”; all'art. 5 che “l'importo dei lavori si indica presuntivamente in € 126.227,50
(diconsi eurocentoventiseimiIaduecentoventisette,50), corrispondenti alla somma dei computi
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metrici estimativi trasmessi alla Regione dell'Umbria per l'ottenimento del finanziamento previsto dell'ente per lo sviluppo delle aziende agricole. Tale importo potrà variare in funzione dei lavori che verranno effettivamente eseguiti, alle quantità metriche concretamente realizzate, oltre che dall'applicazione dell'elenco prezzi unitari forniti dalla ditta Appaltatrice identificati nel prezziario offerta che risulta allegato al presente contratto sotto la lettera "B". Delle opere eseguite, ed identificate nei disegni esecutivi, l'effettiva quantificazione economica delle lavorazioni, dovrà essere rilevata direttamente in cantiere, attraverso misurazione in contraddittorio fra le parti.
Avendo la Ditta Appaltatrice la necessità di eseguire categorie di lavoro non previste nell'offerta allegata al presente contratto, le parti, prima di procedere nell'esecuzione, si riservano di concordarne preventivamente il prezzo”; inoltre, all'art. 7, le parti hanno precisato che “l'eventuale modifica dell'importo e delle categorie dei lavori, potrà essere effettuata in funzione di decisioni tecniche imposte dalla D.L. e/o da parte del proprietario previo accordo economico preventivo e contabilizzazione delle singole categorie di lavoro effettivamente eseguite in contraddittorio tra le parti”.
All'art. 7 del capitolato d'appalto allegato sub. “A” al contratto, le parti hanno ulteriormente previsto che “verificandosi la necessità di eseguire categorie di lavori non contemplate nell'allegato elenco prezzi/offerta e/o comunque nello stesso non quotati, l'Appaltatore si impegna ad applicare per tutte le voci di cui sopra, i prezzi concordati preventivamente con la direzione dei lavori e con la committenza”.
7. Tanto premesso, parte attrice agisce al fine di ottenere il pagamento dell'importo di € 54.870,16
(€ 44.975,54 + IVA), deducendo che trattasi della differenza tra il valore complessivo delle opere risultante dai computi metrici consuntivi firmati dal direttore dei lavori inizialmente nominato dalla committenza (ing. , pari ad € 223.861,71 + IVA (v. all.ti 2, 3 e 4 alla citazione), Controparte_2 al netto dello “sconto” applicato in favore della committente, e quanto già ricevuto da parte attrice
(per complessivi € 172.150,00), e ciò a fronte di un corrispettivo contrattuale originariamente pari ad € 126.227,50 (importo da intendersi al netto dell'IVA in quanto derivante dalla mera somma delle voci componenti i due computi estimativi originari, seppur ciò non sia esplicitato in contratto,
v. all.ti 8 e 10 alla comparsa).
Parte attrice, tuttavia, non ha in alcun modo dettagliato le specifiche cause dell'esponenziale aumento del prezzo rispetto a quello originariamente concordato tra le parti (quali potevano essere l'aumento del costo dei materiali o della manodopera ovvero variazioni necessarie per eseguire l'opera a regola d'arte), ma, piuttosto, si è limitata a ricondurre genericamente gli aumenti risultanti dal raffronto tra i consuntivi allegati alla citazione (v. all.ti 2, 3 e 4) e i computi preventivi originariamente pattuiti a non meglio specificate richieste provenienti dalla committenza ovvero dal direttore dei lavori (in tesi, contrattualmente preposto a tal fine), senza però dimostrare che gli incrementi applicati nei citati consuntivi fossero stati effettivamente concordati tra le parti, in conformità a quanto risulta previsto nelle suripercorse disposizioni contrattuali.
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Deve, infatti, ritenersi che la firma del solo direttore dei lavori, ing. sui tre Controparte_2 computi metrici consuntivi allegati alla citazione non consente di ritenere accettate le opere e i relativi prezzi ivi indicati anche dalla committenza, la quale è venuta a conoscenza del complessivo prezzo dell'opera preteso dall'odierna attrice soltanto in occasione della riunione tenutasi tra le parti alla fine del mese di luglio 2021, in occasione della quale ha, invero, Persona_1 immediatamente provveduto a contestare le risultanze di tali consuntivi (circostanza pacifica in atti, oltre che attestata dai testi e entrambi presenti alla citata riunione). Testimone_2 Testimone_3
L'espressione “parti” utilizzata agli artt. 5 e 7 in materia di variazioni dell'opera e del relativo prezzo merita, invero, di essere certamente intesa come riferita alle parti del rapporto contrattuale e non estesa anche al direttore dei lavori, le cui eventuali indicazioni in merito a lavorazioni aggiuntive e/o diverse da quelle di cui ai progetti allegati al contratto, ogniqualvolta comportassero un aumento del corrispettivo esigibile dalla committenza, dovevano essere perlomeno riferite a quest'ultima per esserle opponibili dall'appaltatrice, la quale, come detto, non ha affatto provato che ciò sia avvenuto con riferimento a ciascuna variazione suscettibile di incrementare il prezzo dell'opera da eseguire.
Nemmeno risulta provato che il committente, , ovvero suo figlio, Persona_1 Tes_3
(sentito come teste in quanto rinunciante alla relativa eredità paterna), abbiano mai delegato
[...] al direttore dei lavori il compito di accettare per loro conto dette aggiunte o variazioni e, soprattutto, di concordarne il relativo prezzo (v. risposte ai capitoli 30 e 31 di parte convenuta rese dai testi e non smentite dalle generiche dichiarazioni del teste Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 in merito alla presenza in cantiere di e . Per_1 Testimone_3
In realtà, sebbene dal complessivo esame delle suesposte clausole contrattuali traspaia il conferimento di ampia discrezionalità in capo al direttore dei lavori in ordine alle decisioni tecniche da adottare rispetto all'esecuzione dell'opera e alle sue eventuali modificazioni (v., in particolare, artt. 1 e 7 del contratto d'appalto), ogniqualvolta tali determinazioni implichino variazioni rispetto al prezzo contrattualmente concordato, le clausole contrattuali richiedono specifica approvazione,
a riguardo, da parte della committenza, come chiaramente desumibile dal tenore letterale degli artt.
5 e 7 del contratto e dall'art. 7 del capitolato d'appalto, sopra riportati integralmente.
In particolare, si osserva che, nonostante il prezzo dei lavori sia stato indicato dalle parti, all'art. 5 del contratto, come pari “presuntivamente” ad € 126.227,50, con possibilità di variazione “in funzione dei lavori effettivamente eseguiti”, la medesima clausola precisa altresì che “delle opere eseguite, ed identificate nei disegni esecutivi, l'effettiva quantificazione economica delle lavorazioni, dovrà essere rilevata direttamente in cantiere, attraverso misurazione in contraddittorio fra le parti” (contraddittorio che non v'è specifica prova si sia realizzato nel caso di specie).
Peraltro, dal prosieguo della medesima clausola contrattuale si desume che, qualora l'appaltatore avesse avuto “la necessità di eseguire categorie di lavoro non previste nell'offerta allegata al presente contratto”, le parti, prima di dar luogo alla relativa esecuzione, si erano “riservate” (e, quindi, si impegnate) a “concordarne preventivamente il prezzo”.
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L'omessa contestazione in ordine alla qualità e quantità dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice nel corso del tempo non implica, quindi, alcuna accettazione dell'aumento del relativo prezzo indicato nei consuntivi allegati alla citazione.
Contrariamente a quanto preteso dalla società attrice, pertanto, il compenso ad essa spettante per l'esecuzione dell'opera non può essere quantificato sulla scorta delle risultanze dei tre computi metrici a consuntivo allegati alla citazione (v. all.ti 2, 3 e 4), poiché non v'è prova che le singole voci di costo siano state ivi indicate a seguito di apposito accordo con la committenza. Il corrispettivo dovuto da quest'ultima merita, semmai, di essere quantificato tenuto conto delle sole opere realizzate previo comprovato accordo tra le parti, includente, anche il prezzo di ciascuna di esse.
8. Ebbene, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'unica occasione in cui è pacifico che si sia resa necessaria una vera e propria variazione dell'opera originariamente pattuita coincide con i lavori afferenti alla fognatura e ai relativi allacci da collocare sulla strada esistente tra la macelleria e l'annesso agricolo.
Si tratta di una strada la cui sistemazione era pacificamente oggetto dell'originario contratto d'appalto, ma il cui progetto con relativo computo metrico estimativo aggiornato è stato trasmesso dal nuovo direttore dei lavori a ciascuna delle parti soltanto in data 23.02.2021 (v. all.ti 10 e 11 alla
II memoria di parte attrice), per essere poi accettato dalla committenza con e-mail del giorno successivo (v. all. 12 di parte attrice, recante una e-mail a firma di , il quale si esprime Testimone_3 favorevolmente in ordine al computo metrico estimativo predisposto dall'appaltatore in pari data e riportato all'all. 10.a. di parte attrice, quale allegato all'email del direttore dei lavori di cui al citato doc. 10).
Di tale incremento di prezzo deve, quindi, certamente tenersi conto nel quantificare il corrispettivo complessivamente dovuto a parte attrice per l'esecuzione dell'opera.
9. È, inoltre, pacifico, oltre che documentalmente provato (v. all. 9 di parte attrice), che
[...] abbia accettato per conto del padre committente i computi estimativi (parzialmente Tes_3 modificativi di quelli originariamente allegati al contratto) riportati agli allegati 8.a. – 8.e. di parte attrice, redatti successivamente alla variazione resa necessaria dalla modifica progettuale relativa alla citata rete fognaria. Anche di tali aggiornamenti, quindi, deve tenersi conto nel quantificare il compenso effettivamente spettante all'appaltatore.
10. Sotto diverso versante, deve ulteriormente considerarsi che, sin dalla propria comparsa di risposta, parte convenuta ha contestato che l'aumento del corrispettivo preteso in citazione era riconducibile a doppi conteggi di alcune voci di spesa indebitamente indicate e pretese da parte attrice.
Tale circostanza è stata effettivamente accertata come sussistente dal consulente tecnico all'uopo incaricato, nei limiti appresso esposti.
11. In sostanza, sulla scorta delle deduzioni e prove sinora ripercorse, al fine di quantificare il compenso contrattualmente spettante a parte attrice, al c.t.u., all'udienza del 15/10/2024, è stato sottoposto, innanzitutto, il seguente quesito “1. previo esame degli atti di causa e del contratto di
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appalto ed accesso sui luoghi, 1) dica il c.t.u., a. se il computo metrico estimativo di cui all'all.
10.a della II memoria istruttoria di parte attrice includa o meno opere e materiali già ricompresi nei computi estimativi allegati al contratto d'appalto, così come modificati dai computi estimativi di cui agli all.ti 8a - 8e della II memoria istruttoria di parte attrice;
b. in caso di risposta positiva al quesito sub. a), quale sia il corrispettivo complessivamente dovuto da parte convenuta in relazione alla documentazione sopra menzionata, applicando, per le lavorazioni che compaiono due o più volte (sempre che siano state correttamente eseguite), i prezzi da ultimo concordati nei computi estimativi di cui all'all. 10.a della II memoria istruttoria di parte attrice (come sopra integrati), nonché, per le lavorazioni non prese in considerazione da detto documento, gli all.ti 2,
3 e 4 di parte attrice”.
Il perito, a seguito di attenta e analitica valutazione della documentazione ivi specificamente indicata, nonché riportando i calcoli effettuati (la cui correttezza non è stata contestata né dalle parti, né dai rispettivi c.t.p.), ha risposto positivamente al quesito 1.a), attestando che “il computo metrico estimativo di cui all'all.10a della memoria istruttoria di parte attrice, include le seguenti opere già ricomprese nei computi metrici estimativi allegati al contratto di appalto, cosi come modificati dai computi metrici estimativi di cui agli all.ti 8a-8e della memoria istruttoria di parte attrice: - Codice 3.3.11.11, calcestruzzo strutturale dell'importo di € 393,75 - Codice 3.3.130.1, casseforme dell'importo di € 496,80 - Codice 2.3.40.1, demolizione di calcestruzzo dell'importo di
€ 404,80 - Codice 3.3.13.1, calcestruzzo strutturale dell'importo di € 2.112,00 Lavorazioni evidenziate nel documento riportato in Allegato 4.” e, in risposta al quesito 1.b) ha concluso che
“il corrispettivo complessivamente dovuto da parte convenuta, richiesto con il presente quesito è pari ad € 167.061,47” (v. p. 19 dell'elaborato).
12. Dall'esito dell'accertamento peritale consegue che parte convenuta, prima dell'introduzione del presente giudizio, aveva già versato a parte attrice un importo (pari ad € 172.150,00, v. all. 10 alla comparsa) superiore (almeno al netto dell'IVA) a quello dovuto all'appaltatrice in base ai computi estimativi effettivamente concordati, come adattati a seguito delle sole variazioni rese necessarie da specifica variazione progettuale trasmessa dalla committenza in data 23/02/2021, afferente alla sistemazione della rete fognaria (v. all.ti 10, 10.a – 10.e di parte attrice), risultato, all'esito dell'elaborato peritale, come detto, pari ad € 167.061,47.
13. La circostanza che l'importo complessivamente corrisposto da parte convenuta in favore di parte attrice sia, invece, complessivamente inferiore a quello risultante dalla c.t.u. se si tiene conto che quest'ultimo sia da intendere al netto dell'IVA di legge, non giustifica nemmeno in parte,
l'accoglimento della relativa domanda di pagamento formulata dall'appaltatrice, la quale ha omesso di produrre in atti qualsivoglia fattura inerente al saldo delle lavorazioni eseguite ove fosse specificata la misura dell'IVA applicata.
14. D'altro canto, il perito incaricato ha altresì accertato che “durante il sopralluogo effettuato in data 15/01/2025, come risulta dal verbale riportato in Allegato 3, in contraddittorio con entrambe le parti è stata verificata e rilevata la mancata realizzazione di alcune lavorazioni ed a fronte della verifica delle quantità di realizzazione di alcune opere sono stati rilevate alcune quantità difformi
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rispetto a quanto indicato nell'allegato 10a.”, concludendo, in risposta al quesito formulato al punto 1.c. (“con separata risposta rispetto a quella fornita al quesito sub. b, indichi il c.t.u. quale sia il corrispettivo complessivamente dovuto da parte convenuta scomputando dal totale risultante dalla risposta al quesito sub. b i corrispettivi richiesti da parte attrice per i quali, dagli atti di causa e dagli accertamenti effettuati in loco, non vi sia sufficiente prova di realizzazione a regola
d'arte e per i quantitativi indicati”), che il corrispettivo complessivamente dovuto dal committente, alla luce di tali variazioni, dovrebbe essere pari al minor importo di € 140.395,19.
Siffatto accertamento, tuttavia, non consente di ridurre ulteriormente il corrispettivo contrattualmente dovuto all'appaltatrice, in quanto la committente ha omesso di contestarle tempestivamente la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, essendosi, piuttosto, limitata ad eccepire, nel presente giudizio, la richiesta di compensi mai accettati, la duplicazione delle singole voci di spesa e la tardiva consegna dell'opera rispetto al termine individuato in contratto.
15. A quest'ultimo riguardo, deve statuirsi in ordine all'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta al fine di ottenere il pagamento della penale di cui all'art. 3 del capitolato d'appalto in base all'esito dell'accertamento peritale svolto al fine di rispondere al secondo quesito così formulato al c.t.u. all'udienza del 15/10/2024: “esamini, inoltre, il c.t.u. il tema del ritardo nel completamento dei lavori (compiutamente descrivendo le scansioni cronologiche che hanno interessato il cantiere in raffronto alle pattuizioni intervenute tra le parti anche in corso di lavori sulla base della documentazioni in atti), rilevando se le cause invocate
(varianti richieste, cambio del direttore dei lavori da parte della committenza, pandemia da covid-
19) trovino effettivo riscontro nel compendio documentale acquisito in atti (anche a seguito dell'ordine di esibizione) e negli accertamenti sullo stato dei luoghi svolti, nonché se le stesse siano
o meno giustificate, valutando al riguardo la posizione delle singole parti nella determinazione di ciascun segmento temporale individuato”.
Ebbene, la clausola contrattuale invocata da parte convenuta prevede, in particolare, che “l'inizio dei lavori è fissato entro il giorno 31/10/2019 e gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 120 solari e consecutivi, pena l'applicazione di una penale giornaliera di € 80 per ogni giorno solare trascorso oltre la data fissata per l'ultimazione”.
In tema di clausola penale, giova precisare che la relativa pattuizione non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (v. Cass. 7180/2012; Cass. 11748/2003).
Sotto ulteriore e più specifico versante, si osserva che, in materia di appalti tra privati, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno, pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine,
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incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (v.
Cass. 12396/2024; Cass. 8405/2019; Cass. 20484/2011; Cass. 7242/2001).
In altri termini, se, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si renda necessaria l'esecuzione di modifiche di notevole consistenza al progetto originario, vengono meno sia il termine di consegna, sia la penale per il ritardo pattuiti nel contratto, la cui efficacia può dirsi conservata solo se le parti si siano curate di fissare congiuntamente un nuovo termine;
in mancanza, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera l'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
Nel caso di specie, il c.t.u., a seguito di puntuale esame della documentazione in atti e preciso riscontro alle osservazioni formulate sul punto da parte convenuta, in risposta al relativo quesito
(“esamini, inoltre, il c.t.u. il tema del ritardo nel completamento dei lavori (compiutamente descrivendo le scansioni cronologiche che hanno interessato il cantiere in raffronto alle pattuizioni intervenute tra le parti anche in corso di lavori sulla base della documentazioni in atti), rilevando se le cause invocate (varianti richieste, cambio del direttore dei lavori da parte della committenza, pandemia da covid-19) trovino effettivo riscontro nel compendio documentale acquisito in atti
(anche a seguito dell'ordine di esibizione) e negli accertamenti sullo stato dei luoghi svolti, nonché se le stesse siano o meno giustificate, valutando al riguardo la posizione delle singole parti nella determinazione di ciascun segmento temporale individuato”) ha escluso che il mancato rispetto del termine fissato contrattualmente dalle parti nel giorno del 28/02/2020 per la fine dei lavori sia stato violato dall'appaltatrice per causa a lei imputabile.
Piuttosto, la consegna dell'opera, avvenuta soltanto in data 10.05.2021 (cfr. all. 11 alla comparsa),
è risultata ascrivibile, in primo luogo, all'assenza di indicazioni progettuali chiare circa la realizzazione della fogna, della strada e degli allacci, fornite all'appaltatrice, come detto, soltanto in data 23.02.2021 (a fronte di una segnalazione da quest'ultima sollevata in cantiere in data
08/10/2020), quando, invece, il tempestivo affidamento, all'impresa, di una progettazione chiara, precisa e completa, le avrebbe consentito “di programmare in maniera efficace ed efficiente le varie lavorazioni” (v. p. 11 della c.t.u.).
Giova sottolineare che è pacifico in atti che la progettazione, anche esecutiva, dell'opera fosse un adempimento di competenza della direzione dei lavori prescelta dalla committenza, sicché, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il riconoscimento effettuato dall'appaltatore all'art. 3 del contratto in merito alla possibilità di eseguire l'opera “nei termini, nei modi ed ai prezzi” originariamente concordati tra le parti non consente di mutare il regime di imputazione dell'inesatto adempimento di detta incombenza.
Posto che l'opera, in ragione dell'incompletezza progettuale, è risultata, secondo il perito, comunque ineseguibile nel termine originariamente pattuito, questi ha ulteriormente evidenziato che certamente l'andamento dei lavori è stato influenzato anche dall'emergenza Covid, atteso che l'Italia è entrata in lockdown nel pieno dell'esecuzione dei lavori e, precisamente, a partire dal
09/03/2020 (v. p. 18 dell'elaborato).
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Le circostanze fattuali accertate dal perito incaricato impediscono di imputare a parte attrice il ritardo nella consegna dell'opera nei termini contrattualmente previsti, il cui mancato rispetto è risultato principalmente riconducibile, invece, all'incompletezza progettuale iniziale e all'emergenza pandemica intervenuta prima della trasmissione del progetto corretto da parte dell'attrice.
Dall'esito dell'accertamento peritale consegue, a fortiori, l'inoperatività della penale di cui all'art. 3 del capitolato d'appalto e della presunzione di danno in essa insita, sicché, anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia deduzione del convenuto in merito al patimento di uno specifico danno in conseguenza del mancato rispetto del termine inizialmente pattuito tra le parti per la consegna dell'opera, non può riconoscersi alcun risarcimento del danno a parte convenuta a tale titolo.
16. Dal complesso delle argomentazioni sinora esposte deriva il (solo) parziale accoglimento della domanda riconvenzionale così formulata dal convenuto “in ogni caso, si è a richiedere la riduzione del corrispettivo in misura proporzionale all'inadempimento dell'appaltatrice, al ritardo di ultimazione dei lavori ed alla violazione degli artt. 1659, 1175 e 1375 c.c.”, in quanto l'importo totale dovuto all'appaltatore deve essere accertato in misura pari ad € 167.061,47, senza che, tuttavia, da ciò possa derivare alcuna statuizione restitutoria, sia in quanto non richiesta espressamente da parte convenuta (v., sul tema, Cass. 4143/2012 e Cass. 10917/2021), sia, in ogni caso, poiché, quale attrice in via riconvenzionale, gravava sulla committente, al fine dell'accoglimento di una domanda restitutoria in conseguenza di tale accertamento, l'onere provare di aver versato all'appaltatrice anche gli importi dovuti per legge a titolo di imposta sul valore aggiunto, mentre, come detto, ciò è rimasto indimostrato.
17. Infine, in sede di citazione, la società appaltatrice ha ulteriormente richiesto di sentir condannare parte convenuta al pagamento del controvalore delle mattonelle di cui alla bolla
11073/f del 01/09/2020 (pari ad € 4.734,01), deducendone l'omessa restituzione.
La convenuta, in comparsa, ha replicato che tali mattonelle “risultano già posizionare in due lastricati di oltre 150 mq e parrebbero già contabilizzate nei consuntivi depositati ex adverso”.
Parte attrice non ha specificamente contestato tale assunto, né nelle note scritte depositate in data
14.10.2022, in vista della prima udienza, né nella prima memoria istruttoria, sicché l'utilizzo delle citate mattonelle ai fini dell'esecuzione dell'opera deve ritenersi fatto incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente infondatezza della relativa domanda attorea afferente alla richiesta di restituzione del loro controvalore.
Inoltre, i due testi ammessi per parte attrice non sono stati in grado di rispondere positivamente al capitolo di prova n. 5 appositamente formulato dall'appaltatrice al fine di dimostrare che “il signor
ha trattenuto i beni di cui alla bolla 11073/f del 01/09/2020”, ossia le citate Persona_1 mattonelle, dichiarando, piuttosto, di non ricordare la circostanza.
La relativa domanda di condanna al pagamento di € 4.734,01 formulata da parte attrice non merita, quindi, accoglimento.
18. In definitiva, né le domande attoree, né la domanda riconvenzionale di condanna formulata da parte convenuta possono trovare accoglimento.
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19. La soccombenza reciproca tra le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
20. Parimenti, il compenso liquidato in favore del c.t.u., ing. con apposito Persona_4 decreto depositato in data 26/03/2025, merita di essere posto definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di accertamento formulata da parte convenuta
, in qualità di erede di , in via riconvenzionale, CP_1 Persona_1 dichiara che il corrispettivo da questa contrattualmente dovuto alla
[...] in relazione alla complessiva esecuzione delle opere per cui è Parte_2 causa è pari ad € 167.061,47, al netto dell'IVA;
- rigetta integralmente le domande di condanna proposte da parte attrice
[...] nei confronti di , in qualità di erede di Parte_2 CP_1
; Persona_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale di cui all'art. 3 del capitolato allegato al contratto d'appalto per cui è causa, formulata da parte convenuta nei confronti della società attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido il compenso liquidato in favore del c.t.u. con decreto depositato in corso di causa.
Terni, 08/08/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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