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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 158/2017
All'udienza del 15/04/2025, davanti al Giudice Alessia Annunziata,
E' presente, nell'interesse della l'avv. CP_1 Controparte_2 il quale si riporta ai propri atti e ne chiede l'integrale accoglimento.
Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito ed allegato, infondato in fatto e in diritto. Fa rilevare l'insussistenza del credito azionato, in quanto come da interrogatorio formale, espletato dal legale rappresentante p.t. della questo è stato pagato, relativamente CP_1 alla Fattura n. 54 per intero, con assegno n. 0900348944, di € 3.775,90 del
17.03.2015, mentre la fattura n. 98 è stata pagata, in parte, con cambiale dell'importo di € 3.000,00, con pagamento al beneficiario "ER
UZ Srl" in data 1/07/2015 e la restante somma corrisposta in contante, come da uso e consuetudine, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Chiede, pertanto, che la causa sia decisa, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
È presente per ER UZ l'avv. il quale Controparte_3 si riporta ai propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico. pagina 1 di 9 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 158/2017 promossa da: in persona del suo legale rapp.te p.t., (P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del predetto difensore
OPPONENTE
contro
NI LC S.R.L. (P.IVA ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata Controparte_3 presso lo studio del predetto difensore
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 15/04/2025, che si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
pagina 3 di 9 Con atto di citazione in opposizione iscritto in data 01/02/2017, CP_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 467/2016, emesso in data 17/12/2016 e notificato il 19/12/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di €
9.036,00 quale residuo delle fatture nn. 54 e 98, rispettivamente del
28/02/2015 e 31/3/2015, relative alla fornitura di calcestruzzo e al noleggio dell'apposita pompa.
In particolare, la parte opponente deduceva: che le fatture commerciali prodotte dall'odierna parte opposta non costituivano idonea prova scritta del credito asserito;
che la società opponente disconosceva l'opposta pretesa ribadendo di aver sempre provveduto al pagamento delle forniture effettuate dalla ER UZ S.r.l.; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto appariva illegittimo, in quanto fondato su fatture che non assumono valore di prova.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'opponente perché l'adito Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza del titolo e del credito azionato, con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ER UZ S.r.l. contestava in fatto ed in diritto la prospettazione dell'opponente, concludendo per il rigetto della formulata opposizione.
In particolare, la parte opposta eccepiva: che, in data 12/11/2016, la società
ER UZ depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente per il pagamento della somma di € 9.036,00 quale residuo saldo delle fatture n. 54 del 28 /2/2015 di € 3.775,90 e n. 98 del 31/3/2015 di € 5.856,00; che il debito era maturato in seguito alla fornitura del calcestruzzo ed al nolo pompa in favore della la CP_1 quale, nonostante formali solleciti, anche con racc. a.r. del 17 /12/2015, non corrispondeva alcuna somma;
che il ricorso veniva iscritto al r.g.n.
1766/2016 e, con decreto n. 467/2016, veniva ingiunto alla società odierna opponente di pagare le somme richieste in via monitoria , oltre interessi legali e compensi di avvocato;
che la società aveva riconosciuto CP_1 la pretesa monitoria nel momento in cui, nell'ambito del proprio atto di opposizione, ribadiva di aver sempre pagato le forniture alla ER pagina 4 di 9 UZ S.r.l.; che la pretesa creditoria azionata era fondata e, infatti, le forniture e le prestazioni di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio risultano tutte comprovate anche sulla scorta dei documenti di trasporto emessi dalla società opposta;
che, infine, l'avversa opposizione risultava pretestuosa e temeraria, essendo priva di elementi probatori volti a supportarla;
che, pertanto, si richiedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, pertanto, la parte opposta affinché il Tribunale volesse, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 467/2016, condannare la al risarcimento del CP_1 danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
All'udienza del 10/10/2018, il Tribunale, atteso che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta né appariva di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito di una serie di rinvii, mutato più volte il magistrato, la causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della
. CP_1 Controparte_4
All'esito dell'udienza del 04/6/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione formulata da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 467/2016 emesso sulla base di due fatture relative alla fornitura di calcestruzzo e al nolo pompa effettuato dalla società odierna opposta, ER UZ S.r.l.
Preliminarmente, bisogna evidenziare che, n el giudizio di opposizione, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta, la quale riveste il ruolo sostanziale di attore. In tale contesto, incombe sull'opponente, che assume la veste di convenuto sostanziale, l'onere di contestare in modo specifico i pagina 5 di 9 fatti allegati a fondamento del credito. In particolare, in capo all'opponente grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale.
Spetta, dunque, al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, avvalendosi di tutti gli strumenti probatori previsti dall'ordinamento, tra i quali rientra, altresì, la mancata contestazione da parte dell'opponente. Invero, secondo i principi del processo civile, il convenuto ha l'onere di assumere posizione e di contestare in modo chiaro e specifico i fatti allegati dall'attore. L'eventuale omissione di tale attività comporta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i fatti non specificamente contestati debbano ritenersi pacifici tra le parti e, pertanto, esonerati dall'onere della prova. In altri termini, l'inerzia dell'opponente nel contestare puntualmente le allegazioni dell'opposto equivale a un'implicita ammissione degli stessi, con conseguente consolidamento dei fatti costitutivi del diritto vantato dal creditore.
A tal riguardo, giova richiamare quanto ormai costantemente ribadito sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (ex multis Cass. civ. Sez.
III, n. 20597 del 2022).
Pertanto, nel caso di mancata specifica contestazione da parte dell'opponente, i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposto devono essere considerati alla stregua di fatti pacifici tra le parti, non necessitando di ulteriore prova per essere posti a fondamento della decisione. Inoltre, i fatti dedotti da una parte possono ritenersi incontestati , con conseguente esonero dall'onere probatorio in capo a chi li ha allegati, non solo quando vengano espressamente riconosciuti dalla controparte, ma anche quando quest'ultima abbia articolato una linea difensiva che presuppone pagina 6 di 9 implicitamente la veridicità di tali circostanze, risultando logicamente incompatibile con una loro negazione.
Ebbene, nel caso in esame, la prestazione effettuata dalla ER
UZ S.r.l. in favore dell'odierna opponente, non solo CP_1 non è minimamente contestata da quest'ultima, ma trova riconoscimento nelle dichiarazioni processuali della stessa. Invero, in primo luogo, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, la afferma di aver CP_1
“sempre pagato a parte opposta le forniture di calcestruzzo”, così dimostrando la sussistenza di un rapporto contrattuale di durata tra le stesse parti. In secondo luogo, tanto è stato ribadito anche nell'ambito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, , il quale, in sede di interrogatorio formale Testimone_1 deferitogli, ha precisato “che la fattura n. 54 è stata pagata con assegno, mentre l'altra fattura è stata pagata in parte con cambiale e, in parte, in contanti”.
Dunque, non solo è provata la sussistenza, in via generale, di un rapporto di fornitura tra le parti, ma appare di tutta evidenza anche che la specifica fornitura di calcestruzzo, oggetto delle fatture sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, deve essere considerata alla stregua di un fatto pacifico e non contestato.
Differenti considerazioni bisogna, poi, effettuare in ordine al pagamento delle due fatture. Infatti, per quanto l'odierna opponente affermi che le stesse siano state pagate, per una parte a mezzo contanti e per la restante parte mediante cambiale, non ha fornito alcun riscontro probatorio a conforto di quanto evidenziato. Nel dettaglio, la non ha assolto CP_1
l'onere probatorio, che su di essa incombeva a seguito della mancata contestazione della fornitura, non producendo in atti alcuna documentazione a sostegno del pagamento asserito.
Pertanto, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione, la quale non merita accoglimento.
La domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, articolata dalla parte opposta deve, infine, essere rigettata, pagina 7 di 9 poiché, trattandosi di domanda risarcitoria a tutti gli effetti, la relativa pretesa va supportata da idonea prova in punto di danno, che, nel caso di specie, è totalmente mancata, con la precisazione che il rigetto della suddetta domanda, per costante giurisprudenza, non comporta l'integrazione di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
467/2016;
- Condanna la alla corresponsione, in favore di ER CP_1
UZ S.r.l., delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge , da distrarsi in favore dell'avvocato per Controparte_3 dichiarato anticipo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale telematico.
Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 8 di 9 15 aprile 2025
La Giudice
Alessia Annunziata
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 158/2017
All'udienza del 15/04/2025, davanti al Giudice Alessia Annunziata,
E' presente, nell'interesse della l'avv. CP_1 Controparte_2 il quale si riporta ai propri atti e ne chiede l'integrale accoglimento.
Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito ed allegato, infondato in fatto e in diritto. Fa rilevare l'insussistenza del credito azionato, in quanto come da interrogatorio formale, espletato dal legale rappresentante p.t. della questo è stato pagato, relativamente CP_1 alla Fattura n. 54 per intero, con assegno n. 0900348944, di € 3.775,90 del
17.03.2015, mentre la fattura n. 98 è stata pagata, in parte, con cambiale dell'importo di € 3.000,00, con pagamento al beneficiario "ER
UZ Srl" in data 1/07/2015 e la restante somma corrisposta in contante, come da uso e consuetudine, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Chiede, pertanto, che la causa sia decisa, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
È presente per ER UZ l'avv. il quale Controparte_3 si riporta ai propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico. pagina 1 di 9 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 158/2017 promossa da: in persona del suo legale rapp.te p.t., (P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del predetto difensore
OPPONENTE
contro
NI LC S.R.L. (P.IVA ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata Controparte_3 presso lo studio del predetto difensore
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 15/04/2025, che si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
pagina 3 di 9 Con atto di citazione in opposizione iscritto in data 01/02/2017, CP_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 467/2016, emesso in data 17/12/2016 e notificato il 19/12/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di €
9.036,00 quale residuo delle fatture nn. 54 e 98, rispettivamente del
28/02/2015 e 31/3/2015, relative alla fornitura di calcestruzzo e al noleggio dell'apposita pompa.
In particolare, la parte opponente deduceva: che le fatture commerciali prodotte dall'odierna parte opposta non costituivano idonea prova scritta del credito asserito;
che la società opponente disconosceva l'opposta pretesa ribadendo di aver sempre provveduto al pagamento delle forniture effettuate dalla ER UZ S.r.l.; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto appariva illegittimo, in quanto fondato su fatture che non assumono valore di prova.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'opponente perché l'adito Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza del titolo e del credito azionato, con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ER UZ S.r.l. contestava in fatto ed in diritto la prospettazione dell'opponente, concludendo per il rigetto della formulata opposizione.
In particolare, la parte opposta eccepiva: che, in data 12/11/2016, la società
ER UZ depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente per il pagamento della somma di € 9.036,00 quale residuo saldo delle fatture n. 54 del 28 /2/2015 di € 3.775,90 e n. 98 del 31/3/2015 di € 5.856,00; che il debito era maturato in seguito alla fornitura del calcestruzzo ed al nolo pompa in favore della la CP_1 quale, nonostante formali solleciti, anche con racc. a.r. del 17 /12/2015, non corrispondeva alcuna somma;
che il ricorso veniva iscritto al r.g.n.
1766/2016 e, con decreto n. 467/2016, veniva ingiunto alla società odierna opponente di pagare le somme richieste in via monitoria , oltre interessi legali e compensi di avvocato;
che la società aveva riconosciuto CP_1 la pretesa monitoria nel momento in cui, nell'ambito del proprio atto di opposizione, ribadiva di aver sempre pagato le forniture alla ER pagina 4 di 9 UZ S.r.l.; che la pretesa creditoria azionata era fondata e, infatti, le forniture e le prestazioni di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio risultano tutte comprovate anche sulla scorta dei documenti di trasporto emessi dalla società opposta;
che, infine, l'avversa opposizione risultava pretestuosa e temeraria, essendo priva di elementi probatori volti a supportarla;
che, pertanto, si richiedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, pertanto, la parte opposta affinché il Tribunale volesse, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 467/2016, condannare la al risarcimento del CP_1 danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
All'udienza del 10/10/2018, il Tribunale, atteso che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta né appariva di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito di una serie di rinvii, mutato più volte il magistrato, la causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della
. CP_1 Controparte_4
All'esito dell'udienza del 04/6/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione formulata da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 467/2016 emesso sulla base di due fatture relative alla fornitura di calcestruzzo e al nolo pompa effettuato dalla società odierna opposta, ER UZ S.r.l.
Preliminarmente, bisogna evidenziare che, n el giudizio di opposizione, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti della pretesa creditoria fatta valere dalla parte opposta, la quale riveste il ruolo sostanziale di attore. In tale contesto, incombe sull'opponente, che assume la veste di convenuto sostanziale, l'onere di contestare in modo specifico i pagina 5 di 9 fatti allegati a fondamento del credito. In particolare, in capo all'opponente grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale.
Spetta, dunque, al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, avvalendosi di tutti gli strumenti probatori previsti dall'ordinamento, tra i quali rientra, altresì, la mancata contestazione da parte dell'opponente. Invero, secondo i principi del processo civile, il convenuto ha l'onere di assumere posizione e di contestare in modo chiaro e specifico i fatti allegati dall'attore. L'eventuale omissione di tale attività comporta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i fatti non specificamente contestati debbano ritenersi pacifici tra le parti e, pertanto, esonerati dall'onere della prova. In altri termini, l'inerzia dell'opponente nel contestare puntualmente le allegazioni dell'opposto equivale a un'implicita ammissione degli stessi, con conseguente consolidamento dei fatti costitutivi del diritto vantato dal creditore.
A tal riguardo, giova richiamare quanto ormai costantemente ribadito sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (ex multis Cass. civ. Sez.
III, n. 20597 del 2022).
Pertanto, nel caso di mancata specifica contestazione da parte dell'opponente, i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposto devono essere considerati alla stregua di fatti pacifici tra le parti, non necessitando di ulteriore prova per essere posti a fondamento della decisione. Inoltre, i fatti dedotti da una parte possono ritenersi incontestati , con conseguente esonero dall'onere probatorio in capo a chi li ha allegati, non solo quando vengano espressamente riconosciuti dalla controparte, ma anche quando quest'ultima abbia articolato una linea difensiva che presuppone pagina 6 di 9 implicitamente la veridicità di tali circostanze, risultando logicamente incompatibile con una loro negazione.
Ebbene, nel caso in esame, la prestazione effettuata dalla ER
UZ S.r.l. in favore dell'odierna opponente, non solo CP_1 non è minimamente contestata da quest'ultima, ma trova riconoscimento nelle dichiarazioni processuali della stessa. Invero, in primo luogo, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, la afferma di aver CP_1
“sempre pagato a parte opposta le forniture di calcestruzzo”, così dimostrando la sussistenza di un rapporto contrattuale di durata tra le stesse parti. In secondo luogo, tanto è stato ribadito anche nell'ambito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, , il quale, in sede di interrogatorio formale Testimone_1 deferitogli, ha precisato “che la fattura n. 54 è stata pagata con assegno, mentre l'altra fattura è stata pagata in parte con cambiale e, in parte, in contanti”.
Dunque, non solo è provata la sussistenza, in via generale, di un rapporto di fornitura tra le parti, ma appare di tutta evidenza anche che la specifica fornitura di calcestruzzo, oggetto delle fatture sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, deve essere considerata alla stregua di un fatto pacifico e non contestato.
Differenti considerazioni bisogna, poi, effettuare in ordine al pagamento delle due fatture. Infatti, per quanto l'odierna opponente affermi che le stesse siano state pagate, per una parte a mezzo contanti e per la restante parte mediante cambiale, non ha fornito alcun riscontro probatorio a conforto di quanto evidenziato. Nel dettaglio, la non ha assolto CP_1
l'onere probatorio, che su di essa incombeva a seguito della mancata contestazione della fornitura, non producendo in atti alcuna documentazione a sostegno del pagamento asserito.
Pertanto, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione, la quale non merita accoglimento.
La domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, articolata dalla parte opposta deve, infine, essere rigettata, pagina 7 di 9 poiché, trattandosi di domanda risarcitoria a tutti gli effetti, la relativa pretesa va supportata da idonea prova in punto di danno, che, nel caso di specie, è totalmente mancata, con la precisazione che il rigetto della suddetta domanda, per costante giurisprudenza, non comporta l'integrazione di reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
467/2016;
- Condanna la alla corresponsione, in favore di ER CP_1
UZ S.r.l., delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge , da distrarsi in favore dell'avvocato per Controparte_3 dichiarato anticipo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale telematico.
Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 8 di 9 15 aprile 2025
La Giudice
Alessia Annunziata
pagina 9 di 9