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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 493/2023 (cui è stata riunita la causa avente R.G. n. 9638/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 493/2023 (cui è stata riunita la causa avente R.G. n.
9638/2023) promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella loro qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avv. LAURA GAZZOLO, elettivamente domiciliati presso il
[...]
medesimo difensore
ATTORE/I contro
AVV. MARCO SEMINO (C.F. ), che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._3
elettivamente domiciliato presso il proprio studio
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , e , in Parte_1 Parte_2 Persona_1 qualità di eredi della de cuius , madre dei primi e moglie di , Parte_3 Persona_1 Contr beneficiario dell'amministrazione di sostegno e, quindi, rappresentato da convenivano in giudizio l'avv. MA EM, fratello della de cuius, chiedendo l'accertamento e la declaratoria di invalidità per inesistenza/inefficacia/annullabilità delle scritture private del 10.09.2017, del 10.01.2018 e del contratto preliminare del 23.04.2018, nonché della susseguente e connessa scrittura privata di transazione e, quindi, la condanna del convenuto avv. alla restituzione agli attori, in qualità di Per_1 eredi di , dell'importo di euro 384.560,00, maggiorato di interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria dal dovuto al saldo. A tal fine gli attori deducevano che, con relazioni del 12.04.2018 e del 19.05.2022, rese nell'ambito della procedura finalizzata alla nomina dell'amministratore di sostegno a tutela degli interessi della de cuius, i CTU dr. e Dr. attestavano l'incapacità dell'interessata, a causa della sua Per_2 Per_3
pagina 1 di 11 infermità psichica esistente già dal 2016, a provvedere in modo autonomo alla cura dei propri interessi sia nell'ambito dell'ordinaria che della straordinaria amministrazione. Alla luce di tali risultanze in data 27.06.2018 il giudice Tutelare nominava quale amministratore di sostegno della l'avv. Per_1
. Gli attori rilevavano che nell'ambito della stessa procedura l'avv. ammetteva di CP_2 Per_1 essersi sempre occupato degli interessi della sorella deceduta e denunciavano le ingenti disposizioni di denaro effettuate dallo stesso nel proprio interesse. In particolare, gli attori affermavano che l'avv. alienava l'immobile sito in Genova, Via Piave 12/10, del valore di euro 320.000,00 e di
Per_1 proprietà della de cuius in forza di una procura anche all'incasso asseritamente rilasciata da quest'ultima. A dire degli attori, successivamente a tale vendita, l'avv. tratteneva i titoli di
Per_1 pagamento ad essa relativi (un vaglia postale del 13.12.2017 di euro 240.000,00, mai accreditato sul conto della de cuius e un assegno circolare di euro 80.000,00 incassato dallo stesso avv. in data
Per_1 2.01.2018). Inoltre, gli attori contestavano la legittimità del bonifico effettuato dall'avv. in data
Per_1
11.09.2017 dal conto della de cuius e in proprio favore per un valore di euro 50.000,00 e con causale
“girofondi”. Nel prosieguo della narrazione gli eredi deducevano che l'avv. a seguito Per_1 Per_1 della richiesta di chiarimenti avanzata dall'avv. amministratore di sostegno di , CP_3 Persona_1 giustificava tali operazioni (l'incameramento della somma di euro 320.000,00, ottenuta dalla vendita dell'immobile di Via Piave e il bonifico di euro 50.000,00 del 11.09.2017) tramite l'esibizione della copia di due scritture private sottoscritte dalla de cuius e dal di lei fratello recanti data non certa del
10.09.2017 e del 10.01.2018 (docc. 24 e 25 citazione). Gli attori contestavano la conformità all'originale delle due scritture private, nonché l'autenticità delle firme ivi apposte dalla fu
. Secondo le prospettazioni attoree, a dire dell'avv. la de cuius con la Parte_3 Per_1 prima scrittura del 10.09.2017 autorizzava il fratello a prelevare dal proprio conto la somma di euro 50.000,00 per ultimare la comproprietà sita in Bardonecchia e composta da 4 appartamenti, con obbligo di restituzione della somma a vendita avvenuta di tutti gli alloggi. Con la scrittura privata del 10.01.2018, invece, veniva ridefinito l'esborso necessario per terminare i tre appartamenti rimasti invenduti e la de cuius acconsentiva ad anticipare la somma di euro 320.000,00 al proprio fratello per terminare gli alloggi e curarne la vendita, sempre con obbligo restitutorio a vendita avvenuta di tutti gli appartamenti. Gli attori eccepivano l'annullabilità di tali scritture private, stante l'incapacità di intendere e di volere della defunta madre al tempo della loro asserita sottoscrizione e conseguentemente affermavano l'illegittimità delle operazioni bancarie effettuate dal convenuto. Nel prosieguo della narrazione gli attori affermavano che in data 23.04.2018 Parte_3 sottoscriveva con l'avv. un contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in Cavi di Per_1
Lavagna (GE), Via dello Scoglio 1/8, al prezzo di euro 169.200,00, successivamente alienato a una terza parte in data 11.07.2019 al prezzo di euro 190.000,00. Anche di tale contratto preliminare gli attori, oltre a disconoscere la conformità all'originale, nonché l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, eccepivano l'annullabilità ex art. 1425 c.c. in quanto sottoscritto in condizione di incapacità della de cuius e poiché concluso a condizioni sfavorevoli a quest'ultima. Successivamente, l'avv.
sottoscriveva con l'avv. in nome e per conto della defunta, una transazione CP_2 Per_1 liberatoria dalle obbligazioni nascenti dal predetto preliminare (doc. 28 citazione) in virtù della quale, vista l'offerta dell'Avv. in caso di vendita a terzi per un maggior importo, al fratello della de Per_1 cuius sarebbe spettata una percentuale del 70% sulla somma eccedente la sua offerta, da cui, pertanto, conseguiva un'indebita percezione, anche nelle forme dell'ingiusto arricchimento dell'odierno convenuto, della somma di euro 14.560,00. Gli attori eccepivano l'annullabilità anche di tale transazione in quanto avente come presupposto un contratto invalido.
Si costituiva in giudizio MA EM, il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori in citazione. A sostegno delle proprie difese, affermava la piena capacità di intendere e di volere della sorella defunta al tempo della sottoscrizione delle scritture per cui è causa. Il convenuto affermava, infatti, che l'ammissione al beneficio dell'amministrazione di sostegno non vedeva necessariamente come presupposto l'incapacità di intendere e di volere dell'ammesso, potendo essere pagina 2 di 11 disposto anche in presenza di un semplice scompenso intellettivo o di un handicap fisico. Inoltre, l'avv. rilevava l'infondatezza delle avverse eccezioni di annullabilità delle scritture contestate poiché, Per_1 a norma dell'art. 428 secondo comma c.c., per aversi pronuncia di annullamento del contratto concluso da incapace sono necessarie tre condizioni: l'incapacità naturale del contraente, il grave pregiudizio a lui derivante e la mala fede dell'altro contraente. Di tali condizioni, a detta del convenuto, non vi era prova nel caso di specie. L'avv. evidenziava, infatti, la legittimità delle scritture (del 10.09.2017 e del 10.01.2018) Per_1 sottoscritte dalla sorella defunta e formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni ivi apposte, riservandosi di depositarne l'originale. Ancora, il convenuto affermava la legittimità altresì della transazione effettuata con l'avv. , liberatoria dalle obbligazioni nascenti dal preliminare di CP_2 vendita dell'immobile sito in Lavagna. Con tale transazione, autorizzata dal Giudice Tutelare, le parti si accordavano in tal senso: qualora l'immobile fosse venduto per un prezzo superiore a quello concordato di 169.200,00 euro, sarebbe stata riconosciuta all'avv. oltre alla restituzione della Per_1 caparra confirmatoria di euro 50.000,00, una percentuale sul maggior prezzo di vendita. Poiché la vendita a terzi si concludeva ad un prezzo superiore a quello anzidetto, la somma di euro 50.000,00 era restituita all'avv. al quale veniva versata altresì la somma di euro 14.560,00 corrispondente Per_1 alla percentuale sul maggior prezzo come concordata con l'ADS. Il giudizio veniva interrotto a causa della morte della parte attrice . A seguito della Persona_1 riassunzione della causa nei termini di legge, la stessa veniva riunita a quella successivamente incardinata fra le medesime parti e avente R.G.N. 9638/23.
Tale giudizio veniva instaurato da e , eredi di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di MA EM, a seguito di un giudizio cautelare incardinato dagli stessi Persona_1 attori nei confronti del medesimo convenuto volto al sequestro conservativo di n. 5 immobili dello stesso, conclusosi con un provvedimento di accoglimento della domanda attorea fino all'ammontare di euro 500.000,00. Nel giudizio di merito gli attori chiedevano l'accertamento degli indebiti prelievi effettuati dal convenuto dal conto corrente della de cuius per la somma di euro 189.775,45, con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore degli attori eredi del corrispondente importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dei prelievi o, in subordine, dalla data della domanda al saldo. In via subordinata, chiedevano l'accertamento dell'indebito arricchimento del convenuto per euro 189.775,45 e la condanna dello stesso alla restituzione agli attori eredi ex art. 2041 c.c. della medesima somma, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine, gli attori deducevano che il convenuto, nel periodo compreso tra febbraio 2016 e novembre 2018, quale persona delegata, eseguiva impropriamente operazioni di prelievo e giroconto sul conto
Intesa San Paolo n. 9085 della de cuius per un ammontare di euro 213.458,66. Gli eredi contestavano che tali operazioni fossero state eseguite nell'interesse della de cuius, come ex adverso affermato, stante la loro rilevante entità e l'assenza di pezze giustificative a supporto. L'unica uscita che, all'esito del giudizio cautelare, risultava comprovata era quella destinata al pagamento delle tasse rimaste insolute a carico della defunta , per l'ammontare di euro 23.683,21, importo Parte_3 sottratto dal totale della somma domandata in restituzione e oggetto di domanda giudiziale. L'improprio utilizzo della delega su detto conto corrente era dimostrata, a detta degli attori, anche dalle deduzioni del convenuto, il quale in sede cautelare affermava che i denari prelevati venivano destinati a pagamenti in nero, impedendo così alla de cuius di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Inoltre, la veniva dichiarata incapace nell'ambito del giudizio per la nomina di un ADS a proprio Per_1 beneficio e dunque, a detta degli attori, di tale status il convenuto si sarebbe profittato.
Si costituiva in giudizio MA EM, il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili e comunque infondate, negando di aver effettuato operazioni illegittime e ingiustificate sul conto corrente della de cuius. Chiedeva, altresì, la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, poiché nulla era dovuto dal convenuto agli attori a qualsivoglia titolo ed anzi egli risultava creditore nei confronti degli attori della somma di euro 55.409,00.
pagina 3 di 11 Il convenuto sosteneva di aver venduto gli immobili della sorella al fine di ripianare i debiti della medesima e che le operazioni di disinvestimento immobiliare venivano tutte autorizzate dalla defunta
L'avv. negava qualsiasi indebito prelevamento dal conto della de cuius e, anzi, Per_1 Per_1 affermava di essere creditore nei confronti degli attori della somma di euro 55.409,00, da lui anticipata nell'ambito delle operazioni bancarie effettuate sul conto de quo. Il convenuto rilevava di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo al cui esito il Collegio confermava solo parzialmente l'importo, riducendolo ad euro 320.000,00 e constatando che “non vi siano elementi sufficienti a ritenere, allo stato degli atti e nei limiti propri della fase cautelare, non giustificati i prelievi fatti dal reclamante”. Il proseguiva evidenziando l'erroneità delle deduzioni avversarie Per_1 relative all'incapacità d'intendere e di volere della defunta, in quanto l'ammissione al beneficio dell'ADS non comportava necessariamente l'accertamento di una tale incapacità, potendo la stessa essere concessa anche in virtù di una ben meno limitante condizione. Invero, il CTU Per_2 diagnosticava alla SI la sindrome di Diogene, riferendo di una condizione di deficit di tipo Per_1 emotivo e non primariamente cognitivo. Tali considerazioni, a dire del convenuto, venivano altresì poste alla base della richiesta di archiviazione avanzata dal PM a seguito della querela sporta da per il reato di circonvenzione di incapace a carico del convenuto. Parte_1 All'esito della riunione delle due cause venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, successivamente, rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Tanto premesso in fatto si osserva quanto segue.
Sulla domanda di annullamento della scrittura privata del 10.9.2017 e della scrittura privata del
10.1.2018 e sulle conseguenti domande di condanna.
La domanda attorea volta alla declaratoria di annullamento delle scritture private del 10.09.2017 e del
10.01.2018 è fondata e va accolta. Essa poggia sull'assunto che la de cuius fosse, al momento della sottoscrizione di dette scritture private, incapace di intendere e di volere, benchè non formalmente sottoposta ad alcuna misura interdittiva o di tutela (l'amministrazione di sostegno verrà aperta in data successiva). Secondo la prospettazione degli attori soffriva di un'infermità mentale tale da renderla Parte_3 incapace di gestire in modo autonomo i propri interessi. A detta di parte attrice tale status emerge dalla CTU resa nell'ambito del giudizio teso alla nomina di un amministratore di sostegno di cui al doc. 9 di parte attrice, nonché dalla perizia di parte resa dal Dott. di cui al doc. 9 bis e dalle Persona_4 motivazioni dell'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione del GIP nell'ambito del procedimento penale promosso da nei confronti di MA EM in ordine al reato di Parte_1 circonvenzione di incapace di cui al doc. 9 ter, ove si legge che: “la patologia da cui è risultata affetta la P.O., secondo la CT disposta nel procedimento civile di amministrazione di sostegno, appare tale da integrare pacificamente quella condizione di deficienza psichica presupposta dall'art. 643 c.c.”. Occorre innanzitutto osservare, quanto a quest'ultimo elemento, che l'ordinanza in questione non può valere – quanto meno di per sé sola- a fondare il convincimento in ordine alla pretesa incapacità della SI atteso che, a differenza dell'art. 428 c.c., che richiede l'accertamento dello stato di Per_1 incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'operatività dell'art. 643 c.p. è sufficiente che la vittima versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica (Cass., sentenza n. 10329/2016). Al fine di inquadrare gli elementi costitutivi dell'ipotesi di annullabilità del contratto stipulato da persona incapace è d'uopo rammentare che “Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina
pagina 4 di 11 contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto
e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29962 del 13/10/2022) e che: “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. civ., sentenza n. 13659 del 30-5-2017). (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
L'azione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428 co. 2 c.c. presuppone dunque la coesistenza del duplice requisito dello stato, anche transitorio, di incapacità di intendere e di volere di uno dei contraenti al momento in cui è stato stipulato il contratto, nonché della malafede dell'altro contraente, mentre il pregiudizio subito dall'incapace costituisce un semplice sintomo rilevatore della malafede dell'altro contraente. Inoltre, in ossequio al generale principio processual-civilistico in tema di onere della prova, la dimostrazione della menomata capacità di intendere e di volere- così come, del resto, della consapevolezza della controparte in ordine a tale stato- grava sul soggetto che la deduce in giudizio quale vizio del consenso e può essere ricavata anche dall'istruttoria svolta o da elementi acquisiti in altro procedimento. Si ritiene che gli attori abbiano provato l'incapacità di intendere e di volere di al Parte_3 momento della sottoscrizione delle due scritture private di mutuo del 10.9.2017 e del 10.1.2018 attraverso la documentazione allegata agli atti. A tal fine viene in rilievo innanzitutto la relazione peritale resa nell'ambito del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno redatta dal CTU in data 12.04.2018, di poco successiva alla Per_2 sottoscrizione delle scritture private del cui annullamento si discute. L'elaborato peritale dà preliminarmente atto dello stato di degrado in cui viveva la de cuius, ossia delle pessime condizioni di manutenzione e igieniche dell'immobile (che si presentava molto sporco, disordinato, intriso di fumo, con persiane rotte e gravi infiltrazioni); prosegue poi con il risultato ottenuto dalla somministrazione del Mini Mental Text, il quale permette di ipotizzare un iniziale deterioramento cognitivo. L'esame psichiatrico ha condotto il CTU nominato alle conclusioni che si riportano: “Per quello che rileva ai fini peritali, mi pare che le condizioni della SI possano realmente autorizzare la Per_1 diagnosi di Sindrome di Diogene, denominata anche, con una espressione decisamente pesante, ma certamente evocativa, “sindrome dello squallore senile”. Credo che la compresenza, nella SI
, di un quadro depressivo e della Sindrome di dia ragione di quanto evidenziato negli Per_1 CP_4 atti e nel corso di tutto l'esame peritale. Il tratto dominante, come si è detto, è la noncuranza con cui la SI affronta qualsiasi aspetto della vita, da quelli che riguardano, appunto, la cura di sé, anche medica, e dell'ambiente in cui vive a quelli più strettamente economici [..] Da quanto sino ad ora esposto, emerge chiaramente, a mio avviso, la non capacità della SI , a causa della Per_1 associazione del disturbo depressivo e della sindrome di Diogene, a gestire in modo autonomo i propri beni e le proprie risorse economiche. Al momento questa condizione appare stabilizzata e cronicizzata.
pagina 5 di 11 Mi pare quindi necessario che la SI venga affiancata da un amministratore di sostegno sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione”. Il quadro delineato dal perito è idoneo, da un lato, a dimostrare il decadimento delle facoltà cognitive della (cfr. CTU pag. 9 “La memoria, sia a breve che a lungo termine, si mostra deficitaria, sia Per_1 pure maggiormente per un problema depressivo che non per un fatto primariamente psicorganico.
Attenzione e concentrazione sufficientemente mantenute. Critica, giudizio e capacità autoriflessive compromesse”) e, dall'altro, a convincere della inidoneità della stessa a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi, di comprendere e valutare la consistenza del proprio patrimonio e delle ingenti spese da affrontare.
La circostanza, inoltre, che la de cuius vivesse quanto meno dal 2016 in condizioni di degrado abitativo e personale estreme (quanto all'immobile, dai fotogrammi prodotti dagli attori sub doc. n. 3 bis, risalenti, incontestatamente, all'anno 2016, risulta che l'immobile già a quell'epoca risultava fatiscente e sporco), nonostante il suo notevole patrimonio immobiliare e la sua buona condizione socio culturale, denota chiaramente la risalenza della patologia diagnosticata e quindi la sua sussistenza anteriormente all'accertamento effettuato dal CTU e sicuramente all'epoca della stipula delle due scritture private: da tempo, evidentemente, la non era in grado di autogestirsi, né di comprendere cosa fosse Per_1 necessario fare per potere vivere in modo quanto meno dignitoso e mantenere il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Dagli atti di causa discende poi che la de cuius necessitava urgentemente di denaro liquido al fine di definire le plurime posizioni debitorie che la riguardavano, in particolare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di mantenere i suoi immobili con interventi a carattere ordinario e straordinario (si vedano, oltre ai fotogrammi cui si è sopra fatto riferimento, anche il documento n. 21, ovvero la CTU relativa alle condizioni dell'immobile di Via Paganini), nonché, come si è visto, di provvedere a sè stessa e ai propri familiari, tra cui il marito, affetto da gravi problemi di salute, sprovvisto di lavoro e a sua volta in amministrazione di sostegno, e il figlio anch'egli interamente a carico della de Pt_2 cuius in quanto affetto da varie patologie psichiatriche e sprovvisto di attività lavorativa.
Gli effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti della de cuius dei due atti di mutuo discendono anche dalla modalità con la quale è stato strutturato nelle scritture in questione l'obbligo restitutorio assunto da MA EM nei riguardi della sorella, sottoposto ad una condizione (“avvenuta vendita di tutti gli alloggi”) che non può presumersi essere coincidente con una data prossima e che appare avere natura quasi potestativa.
Peraltro, appare dubbia l'effettiva natura di investimento delle somme di cui alle due scritture, e dunque l'interesse della sia pure nel lungo termine, alla loro stipula: infatti, già nell'anno Per_1
2004, e quindi 13/14 anni prima, relativamente al medesimo immobile la de cuius aveva rilasciato al fratello procura a ristrutturare la villa, con frazionamento in sei o sette appartamenti e conseguente vendita degli immobili ricavati, con impegno dell'odierno convenuto ad accendere all'uopo un finanziamento per euro 400.000,00 e conseguente concessione da parte della di ipoteca Per_1 sull'immobile; la ristrutturazione risultava eseguita da tempo, tant'è che uno degli appartamenti ricavati dalla medesima era stato venduto nell'anno 2008.
Tardiva risulta poi la produzione della documentazione comprovante le spese di ristrutturazione, gestione e risanamento dell'immobile di Bardonecchia, dal momento che essa risulta prodotta unitamente alla terza memoria istruttoria, pur non essendo in controprova. In ogni caso, essa appare anche irrilevante al fine di dimostrare la validità delle scritture private del 2017 e del 2018, trattandosi di documenti per la gran parte formati in data di molto successiva.
Le scritture private di cui si discute, infine, sono contraddittorie nel loro contenuto. Non è dato comprendere infatti la ragione per cui, in una situazione di fatto non mutata (la stessa villa a
Bardonecchia che necessitava di lavori di ristrutturazione in previsione di un frazionamento in più appartamenti) e in un lasso temporale così esiguo (le due scritture vengono stipulate a distanza di quattro mesi l'una dall'altra), il convenuto abbia preteso a prestito dalla sorella, inizialmente la somma pagina 6 di 11 di 50.000,00 euro (primo contratto di mutuo), affermando che tale somma era quella necessaria per completare i lavori di ristrutturazione e successivamente la somma di 320.000,00 (secondo contratto di mutuo), affermando – contraddittoriamente e ingiustificatamente- che quest'ultima era la somma che gli necessitava per far fronte alla medesima esigenza.
La malafede del convenuto, consistente nella consapevolezza dell'incapacità dell'altro contraente, da valutarsi anche in relazione al pregiudizio sofferto dalla de cuius, come sopra valutato, è ricavabile da quanto si è detto e anche dalle seguenti circostanze: l'odierno convenuto è professionista affermato, con ottimo livello socioculturale, al quale doveva apparire chiara la condizione di menomazione intellettiva della sorella;
la circostanza di essere fratello della e l'affermazione di averne Per_1 sempre gestito il patrimonio sono elementi dai quali si desume la sicura conoscenza e la costante frequentazione tra i due fratelli. Il convenuto era necessariamente consapevole, dunque, anche della condizione di grave precarietà abitativa, igienica e sanitaria nella quale la sorella versava e dei di lei ingenti debiti e ciò nonostante ha ritenuto di impiegare le liquidità della medesima anziché nella risoluzione di tali gravi problematiche in asserite operazioni di investimento tramite la ristrutturazione
– che come osservato doveva essere già stata compiuta all'epoca- di un immobile di cui lo stesso peraltro, era comproprietario. Per_1 Ne discende che le scritture private del 10.09.2017 e del 10.01.2018 vanno annullate ai sensi dell'art. 1425, II comma, c.c. per incapacità di intendere e di volere della all'epoca della loro Per_1 sottoscrizione, con conseguente obbligo di MA EM di restituire la somma ricevuta in prestito.
Sulla domanda di annullamento del contratto preliminare del 23.4.2018 e della scrittura privata di transazione e sulla conseguente domanda di condanna. Discorso diverso merita la domanda tesa alla declaratoria di annullamento del contratto preliminare del
23.04.2018, in virtù del quale la de cuius si impegnava a trasferire la proprietà dell'immobile di Via dello Scoglio 1/8 al prezzo di 160.000,00 euro al fratello, odierno convenuto. Secondo la prospettazione attorea, dall'annullabilità del preliminare, quale atto presupposto, discenderebbe l'invalidità della transazione stipulata successivamente, con la sottoscrizione della quale il convenuto -a titolo novativo rispetto all'anzidetto preliminare- assumeva l'impegno a versare alla sorella la somma di 169.200,00 (in conformità alla perizia che attribuiva all'immobile tale valore commerciale) e le parti convenivano che, in caso di vendita a terzi dell'immobile ad un prezzo superiore a tale importo, il convenuto avrebbe ottenuto una percentuale sulla maggior somma percepita.
Si deve sul punto osservare che, pur essendo il contratto preliminare del 23.04.2018 coevo alle scritture private di cui sopra e, quindi, pur essendo stato stipulato quando la doveva ritenersi incapace di Per_1 intendere e di volere, non è ravvisabile in ispecie un pregiudizio sofferto dalla de cuius dal quale ricavare elementi per ritenere sussistente il requisito della malafede dell'odierno convenuto. A tal fine, occorre rammentare il principio giurisprudenziale, secondo il quale: “Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con
l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato.
Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente (così, n. 1770/12). A sua volta, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia prescritta ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428 c.c., comma 2, a differenza dell'ipotesi del comma 1 della stessa norma, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e
pagina 7 di 11 consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (cfr. n. 4677/09, la quale soggiunge che, peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto)” (Cass. n. 17381/2021) (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Calando il principio espresso in massima nella fattispecie che ci occupa, occorre considerare che la differenza tra il prezzo convenuto tra le parti (originariamente euro 160.000,00 euro, poi novato in 169.200,00) e il valore commerciale commerciale del bene (euro 190.000,00), quale si può ricavare dal prezzo di vendita versato dagli effettivi acquirenti, non può valere a fondare il convincimento che tale contratto fosse concluso a condizioni notevolmente sfavorevoli per la de cuius. Inoltre, con tale atto si sarebbe creata della liquidità in favore della con un'operazione che, in Per_1 base alle considerazioni sopra svolte sulle necessità urgenti della de cuius e della di lei famiglia, in quel momento storico appariva per la medesima vantaggiosa.
Va altresì respinta la domanda di annullamento della scrittura privata di transazione. Innanzitutto, si deve osservare che l'atto è stato redatto dall'amministratore di sostegno e la sua stipula autorizzata dal giudice tutelare, e non risulta avanzata in quella sede dagli eredi alcuna contestazione, nè risulta che il provvedimento autorizzativo sia stato impugnato. In secondo luogo, l'accordo transattivo ha come effetto quello di avvantaggiare la de cuius rispetto a quanto stabilito dalle norme codicistiche. Ciò in quanto prevede -in caso di vendita definitiva a terzi- che il promissario acquirente, anziché percepire il doppio della caparra confirmatoria, riceva in restituzione, oltre alla caparra, solo una percentuale sulla maggior somma realizzata. Ne discende ulteriormente il rigetto della domanda di condanna poggiante sull'invalidità di tali contratti.
Sulla domanda di restituzione delle somme (causa r.g.n. 9638/2023)
Occorre ora vagliare la fondatezza della domanda restitutoria formulata da parte attrice, la quale si fonda sulla lamentata illegittimità delle operazioni effettuate dal convenuto sul conto corrente n. 9085 intrattenuto dalla de cuius presso Intesa San Paolo, sul quale il aveva la delega di firma. Per_1
Oggetto di contestazione sono le operazioni – in gran parte prelievi di denaro- compiutamente elencate alle pagine 12 e 13 della citazione, effettuate in un periodo compreso tra febbraio 2016 e ottobre 2018, per una somma totale di € 189.775,45. In primis, va considerato in diritto che: "l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente
l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto" (Cass. 11866/ 2007, cui è conforme, da ultimo, Cass. Ordinanza n. 859 del 17/01/2020) e che: “l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto […]” (Cass. Pen. 13130/2020). In tale ottica gli eredi attori hanno inteso far valere il diritto alla restituzione delle somme appartenenti alla de cuius derivanti da movimentazioni in uscita dal conto corrente alla medesima intestato effettuate dal in virtù della delega conferitagli che risultino prive di giustificazione e per le quali il Per_1 convenuto non abbia dimostrato la specifica destinazione e comunque l'interesse del delegante, che è l'elemento fondante la delega.
pagina 8 di 11 Dalle allegazioni delle parti in causa, nonché dalla produzione del doc. 23 (che consiste in una e-mail di Beatrice Carega, Gestore Privati Retail di Intesa San Paolo a ), si evince che Parte_1 l'odierno convenuto era autorizzato ad operare sul conto corrente n. 9058 intestato alla de cuius acceso presso Intesa San Paolo in qualità di delegato.
Invero, la delega scritta ad operare sul conto risale al 4 luglio 2017, ma gli eredi attribuiscono Per_1 al convenuto operazioni compiute anche in epoca anteriore al conferimento di tale delega scritta.
In effetti, risultano documentalmente prelevamenti effettuati da MA EM e a sua firma sul conto della sorella anche prima di tale data (v. doc. n. 23 bis), che il convenuto non ha peraltro contestato di aver effettuato. Si deve concludere dunque che il già in data anteriore al luglio 2016 fosse stato Per_1 delegato ad operare sul conto della defunta.
Spettava al convenuto dimostrare che le operazioni che gli sono state contestate corrispondessero all'interesse della sorella, offrendone la prova, pena l'obbligo restitutorio. Il al fine di assolvere a tale onere ha affermato: che dei movimenti bancari eseguiti nel periodo Per_1 2016-2018 “non tutti sono stati effettuati dall'Avv. . Tra di essi infatti vi sono i pagamenti Per_1 automatici delle rate di mutuo già autorizzati dalla sig.ra (antecedenti e posteriori al 2016), Per_1 quelli che sono stati effettuati direttamente dalla titolare del conto corrente o dal figlio , in Pt_2 forza della suddetta delega, come risulta dall'estratto conto della stessa banca” (pag. 3 della comparsa); di aver effettuato i pagamenti nell'interesse della sorella per debiti della medesima con il fisco, per ratei di mutuo o per lavori di ristrutturazione o spese di amministrazione dei di lei immobili
(punti da A a M della comparsa avversaria, pagg. 5 e 6), di cui ha depositato il relativo supporto documentale (doc. da n. 7 a n. 20); che il conto corrente in questione, il quale, nel momento in cui gli è stata conferita la delega, si presentava scoperto, ha ottenuto un saldo positivo a seguito della sua gestione, motivo per il quale il ritiene di vantare addirittura un credito nei confronti della de Per_1 cuius di circa 55.000,00 euro.
Prendendo in considerazione, anzitutto, le allegazioni del convenuto relative alle movimentazioni effettuate per pagare debiti della de cuius e la documentazione corrispondente se ne ritiene l'irrilevanza e l'inidoneità a giustificare le operazioni effettuate dal i vari debiti elencati risultano pagati Per_1 con ordini di bonifico con addebito diretto sul conto della che non sono in contestazione e non Per_1 hanno alcuna attinenza con i prelevamenti di contanti effettuati dal convenuto e contestati dagli attori.
Il convenuto afferma inoltre di aver sanato i debiti relativi a immobili della sorella – come a dire che i prelevamenti avrebbero avuto quella destinazione – e produce a tal fine dichiarazioni di avvenuto pagamento di somme da parte del convenuto rese da imprenditori/liberi professionisti/agenti immobiliari che hanno effettuato lavori di ristrutturazione o si sono occupati della gestione e vendita degli immobili intestati alla . Tuttavia, tali dichiarazioni, prive della conferma testimoniale, che Per_1 il convenuto non ha chiesto, non hanno alcun valore in mancanza di altri riscontri e, in ogni caso, l'allegazione del convenuto è generica, perché egli non ha imputato, come era suo onere, le diverse somme di volta in volta prelevate a questo o quel pagamento e anche sulla base di un semplice raffronto documentale non risulta una chiara corrispondenza tra l'importo dei singoli pagamenti che il afferma di aver effettuato e i prelevamenti che gli sono addebitati, né tra le date di estinzione Per_1 dei debiti e i prelevamenti. Quanto poi ai lavori di ristrutturazione, non vi è comunque prova di quali lavori siano stati effettuati, della loro necessità e se dunque i medesimi, così come il loro pagamento, rispondesse all'interesse della de cuius. Nulla provano poi gli scontrini prodotti, non essendo certa la riferibilità della relativa spesa a detti lavori.
La documentazione prodotta in sede cautelare, che il convenuto non ha depositato nel presente giudizio, ma ha solo richiamato, peraltro in modo del tutto generico, non può dirsi automaticamente acquisita in causa, attenendo ad un diverso procedimento, e dunque della medesima non si può tenere alcun conto. Quanto all'affermazione del convenuto secondo la quale il conto che ha gestito alla fine del suo operato è risultato in attivo, essa appare di per sé sola irrilevante in mancanza di giustificazione delle singole pagina 9 di 11 operazioni effettuate. Peraltro, le entrate del conto provengono dalle vendite degli immobili della le quali, se hanno incrementato le sue liquidità (che comunque sono state erose in modo Per_1 consistente, come si è visto), hanno comunque finito per estinguere quasi totalmente il suo patrimonio immobiliare.
Va anche considerato – ad abundantiam- che lo stato di indigenza in cui versava la de cuius nel momento in cui sono stati effettuati dal convenuto i prelievi contestati è rimasto tale fino all'epoca dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, segno che quanto prelevato dal non è stato Per_1 destinato a migliorare il tenore di vita della sorella;
molteplici, infine, erano le posizioni debitorie sussistenti in capo alla de cuius alla data di apertura dell'ADS. Il convenuto va pertanto condannato alla restituzione degli importi prelevati.
Tale conclusione non vale tuttavia per le operazioni direttamente imputabili alla de cuius, in quanto a sua firma, oggetto infatti di eccezione da parte del convenuto: dal già citato documento n. 23 bis risulta che alcuni tra i movimenti elencati alle pagine 12 e 13 della citazione e addebitati al sono stati Per_1 effettuati direttamente dalla sorella, per un importo totale di euro 27.605,00, somma che va decurtata dal totale chiesto in restituzione. Le sottoscrizioni apposte dalla de cuius in occasione dei prelevamenti o degli ordini di bonifico in questione non sono state in questa sede formalmente disconosciute dagli eredi e quindi si devono presumere alla medesima riconducibili. La contestazione di queste operazioni, inoltre, non rientra nella eccepita violazione della delega ricevuta dal convenuto, poiché sottende all'addebito di falsificazione delle sottoscrizioni che non è stata formalmente avanzata nei confronti di
MA EM.
La domanda va dunque accolta per la minor somma di euro 162.170,45.
Va infine considerato che il mancato accoglimento della domanda restitutoria in sede cautelare non contraddice la soluzione in questa sede adottata, giacchè, da una parte, in sede cautelare il giudice si accontenta di un principio di prova, ritenendo sufficiente la verosimiglianza degli elementi addotti dalla parte che afferma di vantare un diritto o solleva un'eccezione, con un atteggiamento del tutto prudenziale, e dall'altra che dagli atti di causa emerge che in sede cautelare il convenuto aveva offerto una prova più puntuale tesa a giustificare le operazioni dallo stesso eseguite, non reiterata in sede di merito.
Sulla domanda di risarcimento danni.
Nella prima memoria gli attori hanno proposto la seguente domanda: “Condannare in ogni caso il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e pretendi dagli , anche in via equitativa, Parte_4 in conseguenza della mancata disponibilità della somma liquida oggetto di causa, uscita dal patrimonio della ed entrata nella esclusiva disponibilità del convenuto”. Controparte_5
La domanda è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata avanzata in citazione e non emergendo alcun elemento che porti a ritenere che essa sia conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto in comparsa. La medesima si fonda infatti sugli stessi fatti addotti dagli attori nell'atto introduttivo.
Conclusioni e spese di lite.
Conclusivamente, le scritture private del 10.09.2017 e del 10.01.2018 vanno annullate per incapacità della de cuius al momento della sottoscrizione e, per l'effetto, il convenuto va condannato alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo con esse mutuato da al medesimo Parte_3 convenuto. Tale somma va maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Il convenuto va, altresì, condannato alla restituzione dell'importo pari ad euro 162.170,45, oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Ogni altra domanda va respinta.
pagina 10 di 11 Atteso l'esito della lite le spese di causa – comprese quelle delle due fasi cautelari- vengono compensate nella misura di un terzo, con condanna del convenuto, soccombente in misura preponderante, a rifondere alla parte attrice la residua frazione dei due terzi, che si liquida nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la scrittura privata del 10.09.2017 e, per l'effetto, condanna MA EM al pagamento, in favore di e -nella loro qualità di eredi di e di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...] della somma di euro 50.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
Per_1 annulla la scrittura privata del 10.01.2018 e, per l'effetto, condanna MA EM al pagamento, in favore di e -nella loro qualità di eredi di e di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
della somma di euro 320.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
Per_1 dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna MA EM al pagamento, in favore di e Pt_1 Pt_2
-nella loro qualità di eredi di e di della somma di euro
[...] Parte_3 Persona_1
162.170,45, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa le spese di lite – comprese quelle delle due fasi cautelari- nella misura di un terzo e condanna
MA EM a rifondere alla controparte la residua frazione dei due terzi, che si liquida per la fase di sequestro nella somma di euro 10.198,00 per compensi professionali, per la fase di reclamo in euro
10.198,00 per compensi professionali, per la presente fase di cognizione in euro 19.462,00 per compensi professionali. Il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. Genova, così deciso il 23.1.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 493/2023 (cui è stata riunita la causa avente R.G. n.
9638/2023) promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella loro qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avv. LAURA GAZZOLO, elettivamente domiciliati presso il
[...]
medesimo difensore
ATTORE/I contro
AVV. MARCO SEMINO (C.F. ), che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._3
elettivamente domiciliato presso il proprio studio
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , e , in Parte_1 Parte_2 Persona_1 qualità di eredi della de cuius , madre dei primi e moglie di , Parte_3 Persona_1 Contr beneficiario dell'amministrazione di sostegno e, quindi, rappresentato da convenivano in giudizio l'avv. MA EM, fratello della de cuius, chiedendo l'accertamento e la declaratoria di invalidità per inesistenza/inefficacia/annullabilità delle scritture private del 10.09.2017, del 10.01.2018 e del contratto preliminare del 23.04.2018, nonché della susseguente e connessa scrittura privata di transazione e, quindi, la condanna del convenuto avv. alla restituzione agli attori, in qualità di Per_1 eredi di , dell'importo di euro 384.560,00, maggiorato di interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria dal dovuto al saldo. A tal fine gli attori deducevano che, con relazioni del 12.04.2018 e del 19.05.2022, rese nell'ambito della procedura finalizzata alla nomina dell'amministratore di sostegno a tutela degli interessi della de cuius, i CTU dr. e Dr. attestavano l'incapacità dell'interessata, a causa della sua Per_2 Per_3
pagina 1 di 11 infermità psichica esistente già dal 2016, a provvedere in modo autonomo alla cura dei propri interessi sia nell'ambito dell'ordinaria che della straordinaria amministrazione. Alla luce di tali risultanze in data 27.06.2018 il giudice Tutelare nominava quale amministratore di sostegno della l'avv. Per_1
. Gli attori rilevavano che nell'ambito della stessa procedura l'avv. ammetteva di CP_2 Per_1 essersi sempre occupato degli interessi della sorella deceduta e denunciavano le ingenti disposizioni di denaro effettuate dallo stesso nel proprio interesse. In particolare, gli attori affermavano che l'avv. alienava l'immobile sito in Genova, Via Piave 12/10, del valore di euro 320.000,00 e di
Per_1 proprietà della de cuius in forza di una procura anche all'incasso asseritamente rilasciata da quest'ultima. A dire degli attori, successivamente a tale vendita, l'avv. tratteneva i titoli di
Per_1 pagamento ad essa relativi (un vaglia postale del 13.12.2017 di euro 240.000,00, mai accreditato sul conto della de cuius e un assegno circolare di euro 80.000,00 incassato dallo stesso avv. in data
Per_1 2.01.2018). Inoltre, gli attori contestavano la legittimità del bonifico effettuato dall'avv. in data
Per_1
11.09.2017 dal conto della de cuius e in proprio favore per un valore di euro 50.000,00 e con causale
“girofondi”. Nel prosieguo della narrazione gli eredi deducevano che l'avv. a seguito Per_1 Per_1 della richiesta di chiarimenti avanzata dall'avv. amministratore di sostegno di , CP_3 Persona_1 giustificava tali operazioni (l'incameramento della somma di euro 320.000,00, ottenuta dalla vendita dell'immobile di Via Piave e il bonifico di euro 50.000,00 del 11.09.2017) tramite l'esibizione della copia di due scritture private sottoscritte dalla de cuius e dal di lei fratello recanti data non certa del
10.09.2017 e del 10.01.2018 (docc. 24 e 25 citazione). Gli attori contestavano la conformità all'originale delle due scritture private, nonché l'autenticità delle firme ivi apposte dalla fu
. Secondo le prospettazioni attoree, a dire dell'avv. la de cuius con la Parte_3 Per_1 prima scrittura del 10.09.2017 autorizzava il fratello a prelevare dal proprio conto la somma di euro 50.000,00 per ultimare la comproprietà sita in Bardonecchia e composta da 4 appartamenti, con obbligo di restituzione della somma a vendita avvenuta di tutti gli alloggi. Con la scrittura privata del 10.01.2018, invece, veniva ridefinito l'esborso necessario per terminare i tre appartamenti rimasti invenduti e la de cuius acconsentiva ad anticipare la somma di euro 320.000,00 al proprio fratello per terminare gli alloggi e curarne la vendita, sempre con obbligo restitutorio a vendita avvenuta di tutti gli appartamenti. Gli attori eccepivano l'annullabilità di tali scritture private, stante l'incapacità di intendere e di volere della defunta madre al tempo della loro asserita sottoscrizione e conseguentemente affermavano l'illegittimità delle operazioni bancarie effettuate dal convenuto. Nel prosieguo della narrazione gli attori affermavano che in data 23.04.2018 Parte_3 sottoscriveva con l'avv. un contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in Cavi di Per_1
Lavagna (GE), Via dello Scoglio 1/8, al prezzo di euro 169.200,00, successivamente alienato a una terza parte in data 11.07.2019 al prezzo di euro 190.000,00. Anche di tale contratto preliminare gli attori, oltre a disconoscere la conformità all'originale, nonché l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, eccepivano l'annullabilità ex art. 1425 c.c. in quanto sottoscritto in condizione di incapacità della de cuius e poiché concluso a condizioni sfavorevoli a quest'ultima. Successivamente, l'avv.
sottoscriveva con l'avv. in nome e per conto della defunta, una transazione CP_2 Per_1 liberatoria dalle obbligazioni nascenti dal predetto preliminare (doc. 28 citazione) in virtù della quale, vista l'offerta dell'Avv. in caso di vendita a terzi per un maggior importo, al fratello della de Per_1 cuius sarebbe spettata una percentuale del 70% sulla somma eccedente la sua offerta, da cui, pertanto, conseguiva un'indebita percezione, anche nelle forme dell'ingiusto arricchimento dell'odierno convenuto, della somma di euro 14.560,00. Gli attori eccepivano l'annullabilità anche di tale transazione in quanto avente come presupposto un contratto invalido.
Si costituiva in giudizio MA EM, il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori in citazione. A sostegno delle proprie difese, affermava la piena capacità di intendere e di volere della sorella defunta al tempo della sottoscrizione delle scritture per cui è causa. Il convenuto affermava, infatti, che l'ammissione al beneficio dell'amministrazione di sostegno non vedeva necessariamente come presupposto l'incapacità di intendere e di volere dell'ammesso, potendo essere pagina 2 di 11 disposto anche in presenza di un semplice scompenso intellettivo o di un handicap fisico. Inoltre, l'avv. rilevava l'infondatezza delle avverse eccezioni di annullabilità delle scritture contestate poiché, Per_1 a norma dell'art. 428 secondo comma c.c., per aversi pronuncia di annullamento del contratto concluso da incapace sono necessarie tre condizioni: l'incapacità naturale del contraente, il grave pregiudizio a lui derivante e la mala fede dell'altro contraente. Di tali condizioni, a detta del convenuto, non vi era prova nel caso di specie. L'avv. evidenziava, infatti, la legittimità delle scritture (del 10.09.2017 e del 10.01.2018) Per_1 sottoscritte dalla sorella defunta e formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni ivi apposte, riservandosi di depositarne l'originale. Ancora, il convenuto affermava la legittimità altresì della transazione effettuata con l'avv. , liberatoria dalle obbligazioni nascenti dal preliminare di CP_2 vendita dell'immobile sito in Lavagna. Con tale transazione, autorizzata dal Giudice Tutelare, le parti si accordavano in tal senso: qualora l'immobile fosse venduto per un prezzo superiore a quello concordato di 169.200,00 euro, sarebbe stata riconosciuta all'avv. oltre alla restituzione della Per_1 caparra confirmatoria di euro 50.000,00, una percentuale sul maggior prezzo di vendita. Poiché la vendita a terzi si concludeva ad un prezzo superiore a quello anzidetto, la somma di euro 50.000,00 era restituita all'avv. al quale veniva versata altresì la somma di euro 14.560,00 corrispondente Per_1 alla percentuale sul maggior prezzo come concordata con l'ADS. Il giudizio veniva interrotto a causa della morte della parte attrice . A seguito della Persona_1 riassunzione della causa nei termini di legge, la stessa veniva riunita a quella successivamente incardinata fra le medesime parti e avente R.G.N. 9638/23.
Tale giudizio veniva instaurato da e , eredi di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di MA EM, a seguito di un giudizio cautelare incardinato dagli stessi Persona_1 attori nei confronti del medesimo convenuto volto al sequestro conservativo di n. 5 immobili dello stesso, conclusosi con un provvedimento di accoglimento della domanda attorea fino all'ammontare di euro 500.000,00. Nel giudizio di merito gli attori chiedevano l'accertamento degli indebiti prelievi effettuati dal convenuto dal conto corrente della de cuius per la somma di euro 189.775,45, con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore degli attori eredi del corrispondente importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dei prelievi o, in subordine, dalla data della domanda al saldo. In via subordinata, chiedevano l'accertamento dell'indebito arricchimento del convenuto per euro 189.775,45 e la condanna dello stesso alla restituzione agli attori eredi ex art. 2041 c.c. della medesima somma, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine, gli attori deducevano che il convenuto, nel periodo compreso tra febbraio 2016 e novembre 2018, quale persona delegata, eseguiva impropriamente operazioni di prelievo e giroconto sul conto
Intesa San Paolo n. 9085 della de cuius per un ammontare di euro 213.458,66. Gli eredi contestavano che tali operazioni fossero state eseguite nell'interesse della de cuius, come ex adverso affermato, stante la loro rilevante entità e l'assenza di pezze giustificative a supporto. L'unica uscita che, all'esito del giudizio cautelare, risultava comprovata era quella destinata al pagamento delle tasse rimaste insolute a carico della defunta , per l'ammontare di euro 23.683,21, importo Parte_3 sottratto dal totale della somma domandata in restituzione e oggetto di domanda giudiziale. L'improprio utilizzo della delega su detto conto corrente era dimostrata, a detta degli attori, anche dalle deduzioni del convenuto, il quale in sede cautelare affermava che i denari prelevati venivano destinati a pagamenti in nero, impedendo così alla de cuius di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Inoltre, la veniva dichiarata incapace nell'ambito del giudizio per la nomina di un ADS a proprio Per_1 beneficio e dunque, a detta degli attori, di tale status il convenuto si sarebbe profittato.
Si costituiva in giudizio MA EM, il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili e comunque infondate, negando di aver effettuato operazioni illegittime e ingiustificate sul conto corrente della de cuius. Chiedeva, altresì, la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, poiché nulla era dovuto dal convenuto agli attori a qualsivoglia titolo ed anzi egli risultava creditore nei confronti degli attori della somma di euro 55.409,00.
pagina 3 di 11 Il convenuto sosteneva di aver venduto gli immobili della sorella al fine di ripianare i debiti della medesima e che le operazioni di disinvestimento immobiliare venivano tutte autorizzate dalla defunta
L'avv. negava qualsiasi indebito prelevamento dal conto della de cuius e, anzi, Per_1 Per_1 affermava di essere creditore nei confronti degli attori della somma di euro 55.409,00, da lui anticipata nell'ambito delle operazioni bancarie effettuate sul conto de quo. Il convenuto rilevava di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo al cui esito il Collegio confermava solo parzialmente l'importo, riducendolo ad euro 320.000,00 e constatando che “non vi siano elementi sufficienti a ritenere, allo stato degli atti e nei limiti propri della fase cautelare, non giustificati i prelievi fatti dal reclamante”. Il proseguiva evidenziando l'erroneità delle deduzioni avversarie Per_1 relative all'incapacità d'intendere e di volere della defunta, in quanto l'ammissione al beneficio dell'ADS non comportava necessariamente l'accertamento di una tale incapacità, potendo la stessa essere concessa anche in virtù di una ben meno limitante condizione. Invero, il CTU Per_2 diagnosticava alla SI la sindrome di Diogene, riferendo di una condizione di deficit di tipo Per_1 emotivo e non primariamente cognitivo. Tali considerazioni, a dire del convenuto, venivano altresì poste alla base della richiesta di archiviazione avanzata dal PM a seguito della querela sporta da per il reato di circonvenzione di incapace a carico del convenuto. Parte_1 All'esito della riunione delle due cause venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, successivamente, rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Tanto premesso in fatto si osserva quanto segue.
Sulla domanda di annullamento della scrittura privata del 10.9.2017 e della scrittura privata del
10.1.2018 e sulle conseguenti domande di condanna.
La domanda attorea volta alla declaratoria di annullamento delle scritture private del 10.09.2017 e del
10.01.2018 è fondata e va accolta. Essa poggia sull'assunto che la de cuius fosse, al momento della sottoscrizione di dette scritture private, incapace di intendere e di volere, benchè non formalmente sottoposta ad alcuna misura interdittiva o di tutela (l'amministrazione di sostegno verrà aperta in data successiva). Secondo la prospettazione degli attori soffriva di un'infermità mentale tale da renderla Parte_3 incapace di gestire in modo autonomo i propri interessi. A detta di parte attrice tale status emerge dalla CTU resa nell'ambito del giudizio teso alla nomina di un amministratore di sostegno di cui al doc. 9 di parte attrice, nonché dalla perizia di parte resa dal Dott. di cui al doc. 9 bis e dalle Persona_4 motivazioni dell'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione del GIP nell'ambito del procedimento penale promosso da nei confronti di MA EM in ordine al reato di Parte_1 circonvenzione di incapace di cui al doc. 9 ter, ove si legge che: “la patologia da cui è risultata affetta la P.O., secondo la CT disposta nel procedimento civile di amministrazione di sostegno, appare tale da integrare pacificamente quella condizione di deficienza psichica presupposta dall'art. 643 c.c.”. Occorre innanzitutto osservare, quanto a quest'ultimo elemento, che l'ordinanza in questione non può valere – quanto meno di per sé sola- a fondare il convincimento in ordine alla pretesa incapacità della SI atteso che, a differenza dell'art. 428 c.c., che richiede l'accertamento dello stato di Per_1 incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'operatività dell'art. 643 c.p. è sufficiente che la vittima versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica (Cass., sentenza n. 10329/2016). Al fine di inquadrare gli elementi costitutivi dell'ipotesi di annullabilità del contratto stipulato da persona incapace è d'uopo rammentare che “Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina
pagina 4 di 11 contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto
e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29962 del 13/10/2022) e che: “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. civ., sentenza n. 13659 del 30-5-2017). (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
L'azione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428 co. 2 c.c. presuppone dunque la coesistenza del duplice requisito dello stato, anche transitorio, di incapacità di intendere e di volere di uno dei contraenti al momento in cui è stato stipulato il contratto, nonché della malafede dell'altro contraente, mentre il pregiudizio subito dall'incapace costituisce un semplice sintomo rilevatore della malafede dell'altro contraente. Inoltre, in ossequio al generale principio processual-civilistico in tema di onere della prova, la dimostrazione della menomata capacità di intendere e di volere- così come, del resto, della consapevolezza della controparte in ordine a tale stato- grava sul soggetto che la deduce in giudizio quale vizio del consenso e può essere ricavata anche dall'istruttoria svolta o da elementi acquisiti in altro procedimento. Si ritiene che gli attori abbiano provato l'incapacità di intendere e di volere di al Parte_3 momento della sottoscrizione delle due scritture private di mutuo del 10.9.2017 e del 10.1.2018 attraverso la documentazione allegata agli atti. A tal fine viene in rilievo innanzitutto la relazione peritale resa nell'ambito del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno redatta dal CTU in data 12.04.2018, di poco successiva alla Per_2 sottoscrizione delle scritture private del cui annullamento si discute. L'elaborato peritale dà preliminarmente atto dello stato di degrado in cui viveva la de cuius, ossia delle pessime condizioni di manutenzione e igieniche dell'immobile (che si presentava molto sporco, disordinato, intriso di fumo, con persiane rotte e gravi infiltrazioni); prosegue poi con il risultato ottenuto dalla somministrazione del Mini Mental Text, il quale permette di ipotizzare un iniziale deterioramento cognitivo. L'esame psichiatrico ha condotto il CTU nominato alle conclusioni che si riportano: “Per quello che rileva ai fini peritali, mi pare che le condizioni della SI possano realmente autorizzare la Per_1 diagnosi di Sindrome di Diogene, denominata anche, con una espressione decisamente pesante, ma certamente evocativa, “sindrome dello squallore senile”. Credo che la compresenza, nella SI
, di un quadro depressivo e della Sindrome di dia ragione di quanto evidenziato negli Per_1 CP_4 atti e nel corso di tutto l'esame peritale. Il tratto dominante, come si è detto, è la noncuranza con cui la SI affronta qualsiasi aspetto della vita, da quelli che riguardano, appunto, la cura di sé, anche medica, e dell'ambiente in cui vive a quelli più strettamente economici [..] Da quanto sino ad ora esposto, emerge chiaramente, a mio avviso, la non capacità della SI , a causa della Per_1 associazione del disturbo depressivo e della sindrome di Diogene, a gestire in modo autonomo i propri beni e le proprie risorse economiche. Al momento questa condizione appare stabilizzata e cronicizzata.
pagina 5 di 11 Mi pare quindi necessario che la SI venga affiancata da un amministratore di sostegno sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione”. Il quadro delineato dal perito è idoneo, da un lato, a dimostrare il decadimento delle facoltà cognitive della (cfr. CTU pag. 9 “La memoria, sia a breve che a lungo termine, si mostra deficitaria, sia Per_1 pure maggiormente per un problema depressivo che non per un fatto primariamente psicorganico.
Attenzione e concentrazione sufficientemente mantenute. Critica, giudizio e capacità autoriflessive compromesse”) e, dall'altro, a convincere della inidoneità della stessa a provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi, di comprendere e valutare la consistenza del proprio patrimonio e delle ingenti spese da affrontare.
La circostanza, inoltre, che la de cuius vivesse quanto meno dal 2016 in condizioni di degrado abitativo e personale estreme (quanto all'immobile, dai fotogrammi prodotti dagli attori sub doc. n. 3 bis, risalenti, incontestatamente, all'anno 2016, risulta che l'immobile già a quell'epoca risultava fatiscente e sporco), nonostante il suo notevole patrimonio immobiliare e la sua buona condizione socio culturale, denota chiaramente la risalenza della patologia diagnosticata e quindi la sua sussistenza anteriormente all'accertamento effettuato dal CTU e sicuramente all'epoca della stipula delle due scritture private: da tempo, evidentemente, la non era in grado di autogestirsi, né di comprendere cosa fosse Per_1 necessario fare per potere vivere in modo quanto meno dignitoso e mantenere il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Dagli atti di causa discende poi che la de cuius necessitava urgentemente di denaro liquido al fine di definire le plurime posizioni debitorie che la riguardavano, in particolare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di mantenere i suoi immobili con interventi a carattere ordinario e straordinario (si vedano, oltre ai fotogrammi cui si è sopra fatto riferimento, anche il documento n. 21, ovvero la CTU relativa alle condizioni dell'immobile di Via Paganini), nonché, come si è visto, di provvedere a sè stessa e ai propri familiari, tra cui il marito, affetto da gravi problemi di salute, sprovvisto di lavoro e a sua volta in amministrazione di sostegno, e il figlio anch'egli interamente a carico della de Pt_2 cuius in quanto affetto da varie patologie psichiatriche e sprovvisto di attività lavorativa.
Gli effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti della de cuius dei due atti di mutuo discendono anche dalla modalità con la quale è stato strutturato nelle scritture in questione l'obbligo restitutorio assunto da MA EM nei riguardi della sorella, sottoposto ad una condizione (“avvenuta vendita di tutti gli alloggi”) che non può presumersi essere coincidente con una data prossima e che appare avere natura quasi potestativa.
Peraltro, appare dubbia l'effettiva natura di investimento delle somme di cui alle due scritture, e dunque l'interesse della sia pure nel lungo termine, alla loro stipula: infatti, già nell'anno Per_1
2004, e quindi 13/14 anni prima, relativamente al medesimo immobile la de cuius aveva rilasciato al fratello procura a ristrutturare la villa, con frazionamento in sei o sette appartamenti e conseguente vendita degli immobili ricavati, con impegno dell'odierno convenuto ad accendere all'uopo un finanziamento per euro 400.000,00 e conseguente concessione da parte della di ipoteca Per_1 sull'immobile; la ristrutturazione risultava eseguita da tempo, tant'è che uno degli appartamenti ricavati dalla medesima era stato venduto nell'anno 2008.
Tardiva risulta poi la produzione della documentazione comprovante le spese di ristrutturazione, gestione e risanamento dell'immobile di Bardonecchia, dal momento che essa risulta prodotta unitamente alla terza memoria istruttoria, pur non essendo in controprova. In ogni caso, essa appare anche irrilevante al fine di dimostrare la validità delle scritture private del 2017 e del 2018, trattandosi di documenti per la gran parte formati in data di molto successiva.
Le scritture private di cui si discute, infine, sono contraddittorie nel loro contenuto. Non è dato comprendere infatti la ragione per cui, in una situazione di fatto non mutata (la stessa villa a
Bardonecchia che necessitava di lavori di ristrutturazione in previsione di un frazionamento in più appartamenti) e in un lasso temporale così esiguo (le due scritture vengono stipulate a distanza di quattro mesi l'una dall'altra), il convenuto abbia preteso a prestito dalla sorella, inizialmente la somma pagina 6 di 11 di 50.000,00 euro (primo contratto di mutuo), affermando che tale somma era quella necessaria per completare i lavori di ristrutturazione e successivamente la somma di 320.000,00 (secondo contratto di mutuo), affermando – contraddittoriamente e ingiustificatamente- che quest'ultima era la somma che gli necessitava per far fronte alla medesima esigenza.
La malafede del convenuto, consistente nella consapevolezza dell'incapacità dell'altro contraente, da valutarsi anche in relazione al pregiudizio sofferto dalla de cuius, come sopra valutato, è ricavabile da quanto si è detto e anche dalle seguenti circostanze: l'odierno convenuto è professionista affermato, con ottimo livello socioculturale, al quale doveva apparire chiara la condizione di menomazione intellettiva della sorella;
la circostanza di essere fratello della e l'affermazione di averne Per_1 sempre gestito il patrimonio sono elementi dai quali si desume la sicura conoscenza e la costante frequentazione tra i due fratelli. Il convenuto era necessariamente consapevole, dunque, anche della condizione di grave precarietà abitativa, igienica e sanitaria nella quale la sorella versava e dei di lei ingenti debiti e ciò nonostante ha ritenuto di impiegare le liquidità della medesima anziché nella risoluzione di tali gravi problematiche in asserite operazioni di investimento tramite la ristrutturazione
– che come osservato doveva essere già stata compiuta all'epoca- di un immobile di cui lo stesso peraltro, era comproprietario. Per_1 Ne discende che le scritture private del 10.09.2017 e del 10.01.2018 vanno annullate ai sensi dell'art. 1425, II comma, c.c. per incapacità di intendere e di volere della all'epoca della loro Per_1 sottoscrizione, con conseguente obbligo di MA EM di restituire la somma ricevuta in prestito.
Sulla domanda di annullamento del contratto preliminare del 23.4.2018 e della scrittura privata di transazione e sulla conseguente domanda di condanna. Discorso diverso merita la domanda tesa alla declaratoria di annullamento del contratto preliminare del
23.04.2018, in virtù del quale la de cuius si impegnava a trasferire la proprietà dell'immobile di Via dello Scoglio 1/8 al prezzo di 160.000,00 euro al fratello, odierno convenuto. Secondo la prospettazione attorea, dall'annullabilità del preliminare, quale atto presupposto, discenderebbe l'invalidità della transazione stipulata successivamente, con la sottoscrizione della quale il convenuto -a titolo novativo rispetto all'anzidetto preliminare- assumeva l'impegno a versare alla sorella la somma di 169.200,00 (in conformità alla perizia che attribuiva all'immobile tale valore commerciale) e le parti convenivano che, in caso di vendita a terzi dell'immobile ad un prezzo superiore a tale importo, il convenuto avrebbe ottenuto una percentuale sulla maggior somma percepita.
Si deve sul punto osservare che, pur essendo il contratto preliminare del 23.04.2018 coevo alle scritture private di cui sopra e, quindi, pur essendo stato stipulato quando la doveva ritenersi incapace di Per_1 intendere e di volere, non è ravvisabile in ispecie un pregiudizio sofferto dalla de cuius dal quale ricavare elementi per ritenere sussistente il requisito della malafede dell'odierno convenuto. A tal fine, occorre rammentare il principio giurisprudenziale, secondo il quale: “Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con
l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato.
Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente (così, n. 1770/12). A sua volta, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia prescritta ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428 c.c., comma 2, a differenza dell'ipotesi del comma 1 della stessa norma, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e
pagina 7 di 11 consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (cfr. n. 4677/09, la quale soggiunge che, peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto)” (Cass. n. 17381/2021) (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Calando il principio espresso in massima nella fattispecie che ci occupa, occorre considerare che la differenza tra il prezzo convenuto tra le parti (originariamente euro 160.000,00 euro, poi novato in 169.200,00) e il valore commerciale commerciale del bene (euro 190.000,00), quale si può ricavare dal prezzo di vendita versato dagli effettivi acquirenti, non può valere a fondare il convincimento che tale contratto fosse concluso a condizioni notevolmente sfavorevoli per la de cuius. Inoltre, con tale atto si sarebbe creata della liquidità in favore della con un'operazione che, in Per_1 base alle considerazioni sopra svolte sulle necessità urgenti della de cuius e della di lei famiglia, in quel momento storico appariva per la medesima vantaggiosa.
Va altresì respinta la domanda di annullamento della scrittura privata di transazione. Innanzitutto, si deve osservare che l'atto è stato redatto dall'amministratore di sostegno e la sua stipula autorizzata dal giudice tutelare, e non risulta avanzata in quella sede dagli eredi alcuna contestazione, nè risulta che il provvedimento autorizzativo sia stato impugnato. In secondo luogo, l'accordo transattivo ha come effetto quello di avvantaggiare la de cuius rispetto a quanto stabilito dalle norme codicistiche. Ciò in quanto prevede -in caso di vendita definitiva a terzi- che il promissario acquirente, anziché percepire il doppio della caparra confirmatoria, riceva in restituzione, oltre alla caparra, solo una percentuale sulla maggior somma realizzata. Ne discende ulteriormente il rigetto della domanda di condanna poggiante sull'invalidità di tali contratti.
Sulla domanda di restituzione delle somme (causa r.g.n. 9638/2023)
Occorre ora vagliare la fondatezza della domanda restitutoria formulata da parte attrice, la quale si fonda sulla lamentata illegittimità delle operazioni effettuate dal convenuto sul conto corrente n. 9085 intrattenuto dalla de cuius presso Intesa San Paolo, sul quale il aveva la delega di firma. Per_1
Oggetto di contestazione sono le operazioni – in gran parte prelievi di denaro- compiutamente elencate alle pagine 12 e 13 della citazione, effettuate in un periodo compreso tra febbraio 2016 e ottobre 2018, per una somma totale di € 189.775,45. In primis, va considerato in diritto che: "l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente
l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto" (Cass. 11866/ 2007, cui è conforme, da ultimo, Cass. Ordinanza n. 859 del 17/01/2020) e che: “l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto […]” (Cass. Pen. 13130/2020). In tale ottica gli eredi attori hanno inteso far valere il diritto alla restituzione delle somme appartenenti alla de cuius derivanti da movimentazioni in uscita dal conto corrente alla medesima intestato effettuate dal in virtù della delega conferitagli che risultino prive di giustificazione e per le quali il Per_1 convenuto non abbia dimostrato la specifica destinazione e comunque l'interesse del delegante, che è l'elemento fondante la delega.
pagina 8 di 11 Dalle allegazioni delle parti in causa, nonché dalla produzione del doc. 23 (che consiste in una e-mail di Beatrice Carega, Gestore Privati Retail di Intesa San Paolo a ), si evince che Parte_1 l'odierno convenuto era autorizzato ad operare sul conto corrente n. 9058 intestato alla de cuius acceso presso Intesa San Paolo in qualità di delegato.
Invero, la delega scritta ad operare sul conto risale al 4 luglio 2017, ma gli eredi attribuiscono Per_1 al convenuto operazioni compiute anche in epoca anteriore al conferimento di tale delega scritta.
In effetti, risultano documentalmente prelevamenti effettuati da MA EM e a sua firma sul conto della sorella anche prima di tale data (v. doc. n. 23 bis), che il convenuto non ha peraltro contestato di aver effettuato. Si deve concludere dunque che il già in data anteriore al luglio 2016 fosse stato Per_1 delegato ad operare sul conto della defunta.
Spettava al convenuto dimostrare che le operazioni che gli sono state contestate corrispondessero all'interesse della sorella, offrendone la prova, pena l'obbligo restitutorio. Il al fine di assolvere a tale onere ha affermato: che dei movimenti bancari eseguiti nel periodo Per_1 2016-2018 “non tutti sono stati effettuati dall'Avv. . Tra di essi infatti vi sono i pagamenti Per_1 automatici delle rate di mutuo già autorizzati dalla sig.ra (antecedenti e posteriori al 2016), Per_1 quelli che sono stati effettuati direttamente dalla titolare del conto corrente o dal figlio , in Pt_2 forza della suddetta delega, come risulta dall'estratto conto della stessa banca” (pag. 3 della comparsa); di aver effettuato i pagamenti nell'interesse della sorella per debiti della medesima con il fisco, per ratei di mutuo o per lavori di ristrutturazione o spese di amministrazione dei di lei immobili
(punti da A a M della comparsa avversaria, pagg. 5 e 6), di cui ha depositato il relativo supporto documentale (doc. da n. 7 a n. 20); che il conto corrente in questione, il quale, nel momento in cui gli è stata conferita la delega, si presentava scoperto, ha ottenuto un saldo positivo a seguito della sua gestione, motivo per il quale il ritiene di vantare addirittura un credito nei confronti della de Per_1 cuius di circa 55.000,00 euro.
Prendendo in considerazione, anzitutto, le allegazioni del convenuto relative alle movimentazioni effettuate per pagare debiti della de cuius e la documentazione corrispondente se ne ritiene l'irrilevanza e l'inidoneità a giustificare le operazioni effettuate dal i vari debiti elencati risultano pagati Per_1 con ordini di bonifico con addebito diretto sul conto della che non sono in contestazione e non Per_1 hanno alcuna attinenza con i prelevamenti di contanti effettuati dal convenuto e contestati dagli attori.
Il convenuto afferma inoltre di aver sanato i debiti relativi a immobili della sorella – come a dire che i prelevamenti avrebbero avuto quella destinazione – e produce a tal fine dichiarazioni di avvenuto pagamento di somme da parte del convenuto rese da imprenditori/liberi professionisti/agenti immobiliari che hanno effettuato lavori di ristrutturazione o si sono occupati della gestione e vendita degli immobili intestati alla . Tuttavia, tali dichiarazioni, prive della conferma testimoniale, che Per_1 il convenuto non ha chiesto, non hanno alcun valore in mancanza di altri riscontri e, in ogni caso, l'allegazione del convenuto è generica, perché egli non ha imputato, come era suo onere, le diverse somme di volta in volta prelevate a questo o quel pagamento e anche sulla base di un semplice raffronto documentale non risulta una chiara corrispondenza tra l'importo dei singoli pagamenti che il afferma di aver effettuato e i prelevamenti che gli sono addebitati, né tra le date di estinzione Per_1 dei debiti e i prelevamenti. Quanto poi ai lavori di ristrutturazione, non vi è comunque prova di quali lavori siano stati effettuati, della loro necessità e se dunque i medesimi, così come il loro pagamento, rispondesse all'interesse della de cuius. Nulla provano poi gli scontrini prodotti, non essendo certa la riferibilità della relativa spesa a detti lavori.
La documentazione prodotta in sede cautelare, che il convenuto non ha depositato nel presente giudizio, ma ha solo richiamato, peraltro in modo del tutto generico, non può dirsi automaticamente acquisita in causa, attenendo ad un diverso procedimento, e dunque della medesima non si può tenere alcun conto. Quanto all'affermazione del convenuto secondo la quale il conto che ha gestito alla fine del suo operato è risultato in attivo, essa appare di per sé sola irrilevante in mancanza di giustificazione delle singole pagina 9 di 11 operazioni effettuate. Peraltro, le entrate del conto provengono dalle vendite degli immobili della le quali, se hanno incrementato le sue liquidità (che comunque sono state erose in modo Per_1 consistente, come si è visto), hanno comunque finito per estinguere quasi totalmente il suo patrimonio immobiliare.
Va anche considerato – ad abundantiam- che lo stato di indigenza in cui versava la de cuius nel momento in cui sono stati effettuati dal convenuto i prelievi contestati è rimasto tale fino all'epoca dell'apertura dell'amministrazione di sostegno, segno che quanto prelevato dal non è stato Per_1 destinato a migliorare il tenore di vita della sorella;
molteplici, infine, erano le posizioni debitorie sussistenti in capo alla de cuius alla data di apertura dell'ADS. Il convenuto va pertanto condannato alla restituzione degli importi prelevati.
Tale conclusione non vale tuttavia per le operazioni direttamente imputabili alla de cuius, in quanto a sua firma, oggetto infatti di eccezione da parte del convenuto: dal già citato documento n. 23 bis risulta che alcuni tra i movimenti elencati alle pagine 12 e 13 della citazione e addebitati al sono stati Per_1 effettuati direttamente dalla sorella, per un importo totale di euro 27.605,00, somma che va decurtata dal totale chiesto in restituzione. Le sottoscrizioni apposte dalla de cuius in occasione dei prelevamenti o degli ordini di bonifico in questione non sono state in questa sede formalmente disconosciute dagli eredi e quindi si devono presumere alla medesima riconducibili. La contestazione di queste operazioni, inoltre, non rientra nella eccepita violazione della delega ricevuta dal convenuto, poiché sottende all'addebito di falsificazione delle sottoscrizioni che non è stata formalmente avanzata nei confronti di
MA EM.
La domanda va dunque accolta per la minor somma di euro 162.170,45.
Va infine considerato che il mancato accoglimento della domanda restitutoria in sede cautelare non contraddice la soluzione in questa sede adottata, giacchè, da una parte, in sede cautelare il giudice si accontenta di un principio di prova, ritenendo sufficiente la verosimiglianza degli elementi addotti dalla parte che afferma di vantare un diritto o solleva un'eccezione, con un atteggiamento del tutto prudenziale, e dall'altra che dagli atti di causa emerge che in sede cautelare il convenuto aveva offerto una prova più puntuale tesa a giustificare le operazioni dallo stesso eseguite, non reiterata in sede di merito.
Sulla domanda di risarcimento danni.
Nella prima memoria gli attori hanno proposto la seguente domanda: “Condannare in ogni caso il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e pretendi dagli , anche in via equitativa, Parte_4 in conseguenza della mancata disponibilità della somma liquida oggetto di causa, uscita dal patrimonio della ed entrata nella esclusiva disponibilità del convenuto”. Controparte_5
La domanda è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata avanzata in citazione e non emergendo alcun elemento che porti a ritenere che essa sia conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto in comparsa. La medesima si fonda infatti sugli stessi fatti addotti dagli attori nell'atto introduttivo.
Conclusioni e spese di lite.
Conclusivamente, le scritture private del 10.09.2017 e del 10.01.2018 vanno annullate per incapacità della de cuius al momento della sottoscrizione e, per l'effetto, il convenuto va condannato alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo con esse mutuato da al medesimo Parte_3 convenuto. Tale somma va maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Il convenuto va, altresì, condannato alla restituzione dell'importo pari ad euro 162.170,45, oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Ogni altra domanda va respinta.
pagina 10 di 11 Atteso l'esito della lite le spese di causa – comprese quelle delle due fasi cautelari- vengono compensate nella misura di un terzo, con condanna del convenuto, soccombente in misura preponderante, a rifondere alla parte attrice la residua frazione dei due terzi, che si liquida nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la scrittura privata del 10.09.2017 e, per l'effetto, condanna MA EM al pagamento, in favore di e -nella loro qualità di eredi di e di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...] della somma di euro 50.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
Per_1 annulla la scrittura privata del 10.01.2018 e, per l'effetto, condanna MA EM al pagamento, in favore di e -nella loro qualità di eredi di e di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
della somma di euro 320.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
Per_1 dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna MA EM al pagamento, in favore di e Pt_1 Pt_2
-nella loro qualità di eredi di e di della somma di euro
[...] Parte_3 Persona_1
162.170,45, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa le spese di lite – comprese quelle delle due fasi cautelari- nella misura di un terzo e condanna
MA EM a rifondere alla controparte la residua frazione dei due terzi, che si liquida per la fase di sequestro nella somma di euro 10.198,00 per compensi professionali, per la fase di reclamo in euro
10.198,00 per compensi professionali, per la presente fase di cognizione in euro 19.462,00 per compensi professionali. Il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. Genova, così deciso il 23.1.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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