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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11476 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 novembre 2025, nella causa iscritta al RG n. 30997/2024 promossa
DA
in persona del procuratore, avv. Parte_1
AN De LO, giusta procura dell'1.12.2020 a rogito del dott. Per_1
notaio in Como n. 608080 Rep. – 29493 Racc., con sede legale in Como
[...]
– via Belvedere 2/a, elettivamente domiciliata in Roma – via della Conciliazione
n. 10, presso lo Studio rappresentata e difesa, Parte_2
giusta delega in atti, dagli avvocati Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo,
EZ RO, IO LT e FE ER
Opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ambra Reale ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, 5, giusta procura su foglio separato
Opposto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Conclusioni: Come in atti
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo relativo a differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 19.08.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4650/2024 (RG 25783/2024), con il quale il Tribunale di Roma,
in data 9 luglio 2024, le ha intimato il pagamento, in favore del dipendente
, della somma di € 1219,50 a titolo di differenze retributive Controparte_1
per straordinario e per mancato godimento della pausa giornaliera.
In fatto ha esposto:
-che lavora alle dipendenze di in Controparte_1 Parte_1
qualità di guardia particolare giurata a far data dall'1.12.2002;
-che, nel corso dello svolgimento delle proprie incombenze lavorative, stante anche la natura discontinua e di attesa delle mansioni affidate, il lavoratore ha sempre avuto la possibilità di godere, nel caso di turni di durata superiore alle sei ore continuative, della pausa giornaliera durante detti turni e che tali pause sono sempre state retribuite;
-che il lavoratore, nel corso dello svolgimento dei servizi assegnati, non ha mai segnalato di essere stato impossibilitato a godere della pausa di 10 minuti;
-che mai il lavoratore o qualsivoglia organizzazione sindacale hanno sollecitato l' a regolamentare in maniera più precisa o diversa le modalità di Pt_3
fruizione della pausa e che, in ogni caso, le guardie potevano organizzare in modo autonomo la pausa, da godere sul posto di lavoro, segnalando alla direzione aziendale l'eventuale mancata effettuazione della stessa.
Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per Parte_1
carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e per l'insussistenza del diritto del
2 lavoratore alle pretese economiche aventi ad oggetto l'asserito mancato godimento della pausa.
Il infatti –continua la società opponente- si limita a richiamare una CP_1
sentenza del Tribunale di Roma (resa in un giudizio ove è rimasta Parte_1
peraltro contumace), senza dire alcunché in merito al periodo successivo per il quale vengono richieste le differenze retributive e senza allegare i servizi in cui lo stesso sarebbe stato impiegato o il numero di giorni asseritamente lavorati sulla base dei quali calcolare le somme in questione. Peraltro tali somme non sono dovute poiché il lavoratore ha sempre potuto godere delle pause.
2. L'opposto costituendosi ha eccepito l'infondatezza del ricorso in opposizione,
chiedendone il rigetto in quanto le somme ingiunte si basano sulla sentenza n.
10203/2023 del 15/11/2023, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di
Roma ha accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'integrale e corretta retribuzione del lavoro straordinario e l'indennità sostitutiva correlata alla mancata fruizione delle pause giornaliere e dei corrispondenti riposi compensativi.
3. Ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 12 novembre 2025
la causa è stata discussa e decisa mediante pronuncia, all'esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale, depositata in via telematica.
4. In via preliminare si rileva che la società opponente ha circoscritto le proprie contestazioni alle differenze ingiunte per mancato godimento della pausa giornaliera, cd. quater pausa, con la conseguenza che le differenze a titolo di straordinario pari ad € 568,54 sono pacificamente dovute.
Ciò premesso e così delineato il thema decidendum, il ricorso in opposizione è
infondato e deve pertanto essere respinto alla luce delle statuizioni e dei condivisibili principi contenuti nella sentenza del Tribunale di Roma, emessa
3 tra le parti in causa nel giudizio n. 13637/2022 R.G. (riunito alla n.
13634/2022 R.G. unitamente al 13638/2022) in data 15.11.2023 e passata in giudicato (All. 5 memoria di costituzione).
In detta pronuncia il Tribunale di Roma, sezione III lavoro, così si esprime:
“L'art.74 CCNL Vigilanza Privata recepisce la disciplina dettata dall'art. 8 del
D.Lgs. n. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l'orario di lavoro
giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo
per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione
quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore
deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine
di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dall'istruttoria svolta sul punto è chiaramente emerso che infatti che i vigilanti
svolgono il servizio di pattugliamento stradale da soli e sempre connessi
mediante Nav Net con la centrale operativa;
che il Nav Net non può essere
scollegato per tutta la durata del turno di 8 ore perché laddove venga scollegato
scatta un allarme e viene contestato l'abbandono di posizione;
che non sono
concessi riposi compensativi delle pause non godute, in evidente violazione
dell'art.74 citato”.
Parte opponente ritiene che l'accertamento contenuto nella sentenza de qua,
che si riferisce ai turni di lavoro svolti sino al mese di novembre 2021, non possa in alcun modo estendersi a fatti occorsi in un lasso temporale successivo,
4 non avendo alcuna efficacia di giudicato rispetto agli stessi e non precludendo al giudice una autonoma valutazione dei fatti successivi ed un'autonoma attività istruttoria.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, l'attività istruttoria sui periodi successivi, pur non preclusa, è stata ritenuta superflua ed irrilevante ai fini decisori, in quanto nell'atto di opposizione la società non ha dedotto, prima ancora che provato, di aver modificato i turni di lavoro dell'opposto, tali da consentire la fruizione delle pause giornaliere in contestazione;
né in alternativa ha dedotto o dimostrato di aver concesso al lavoratore i corrispondenti riposi compensativi secondo le prescrizioni dell'art. 74 Ccnl di settore. (si richiama al proposito Cass. n. 8626/2024 versata in atti sulla ripartizione degli oneri probatori in materia di riposi compensativi).
Al contrario dalla documentazione prodotta (buste paga) e dai conseguenti conteggi è risultato che, anche successivamente al novembre 2021, il lavoratore ha continuato a svolgere gli stessi turni svolti in precedenza senza alcuna modifica, né è stata fornita idonea allegazione o prova dei fatti contrari, come già riferito.
In considerazione del mancato assolvimento degli oneri deduttivi e probatori da parte della società con riferimento ai fatti successivi ed a fronte di una situazione fattuale rimasta immutata rispetto al precedente accertamento giudiziale, l'odierno giudicante ha applicato i condivisibili i principi di diritto enucleati nella pronuncia anzidetta, che configura pur sempre una premessa logica indispensabile dell'accertamento della violazione dell'art. 74 CCNL per superamento del limite delle sei ore consecutive dell'orario giornaliero e del conseguente diritto all'indennità sostitutiva delle pause non godute.
5 Il superamento delle sei ore consecutive, anche per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla pronuncia, rappresenta un dato pacifico e documentale, non essendo stata fornita dimostrazione della modifica dell'organizzazione dei turni a partire dal novembre 2021.
Stante la mancata fruizione dei permessi, deve considerarsi legittima la richiesta di indennità sostitutiva, come quantificata nei conteggi allegati alla memoria di costituzione e redatti sulla base dei dati contenuti nelle buste paga.
Sul punto si richiama copiosa giurisprudenza di Cassazione (ex plurimis Sez.
lavoro, Ord., 05/07/2024, n. 18390), che in più occasioni ha evidenziato che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno e che il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile.
In conclusione il ricorso in opposizione deve essere respinto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza (D.M. 147/2022, fase di studio, introduttiva e decisionale). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 30997/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo,
dichiarandone l'esecutorietà;
6 -condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite,
liquidate in € 1100,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali. Con
distrazione in favore dell'Avv. Reale dichiaratasi antistataria.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 12 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 novembre 2025, nella causa iscritta al RG n. 30997/2024 promossa
DA
in persona del procuratore, avv. Parte_1
AN De LO, giusta procura dell'1.12.2020 a rogito del dott. Per_1
notaio in Como n. 608080 Rep. – 29493 Racc., con sede legale in Como
[...]
– via Belvedere 2/a, elettivamente domiciliata in Roma – via della Conciliazione
n. 10, presso lo Studio rappresentata e difesa, Parte_2
giusta delega in atti, dagli avvocati Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo,
EZ RO, IO LT e FE ER
Opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ambra Reale ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, 5, giusta procura su foglio separato
Opposto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Conclusioni: Come in atti
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo relativo a differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 19.08.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4650/2024 (RG 25783/2024), con il quale il Tribunale di Roma,
in data 9 luglio 2024, le ha intimato il pagamento, in favore del dipendente
, della somma di € 1219,50 a titolo di differenze retributive Controparte_1
per straordinario e per mancato godimento della pausa giornaliera.
In fatto ha esposto:
-che lavora alle dipendenze di in Controparte_1 Parte_1
qualità di guardia particolare giurata a far data dall'1.12.2002;
-che, nel corso dello svolgimento delle proprie incombenze lavorative, stante anche la natura discontinua e di attesa delle mansioni affidate, il lavoratore ha sempre avuto la possibilità di godere, nel caso di turni di durata superiore alle sei ore continuative, della pausa giornaliera durante detti turni e che tali pause sono sempre state retribuite;
-che il lavoratore, nel corso dello svolgimento dei servizi assegnati, non ha mai segnalato di essere stato impossibilitato a godere della pausa di 10 minuti;
-che mai il lavoratore o qualsivoglia organizzazione sindacale hanno sollecitato l' a regolamentare in maniera più precisa o diversa le modalità di Pt_3
fruizione della pausa e che, in ogni caso, le guardie potevano organizzare in modo autonomo la pausa, da godere sul posto di lavoro, segnalando alla direzione aziendale l'eventuale mancata effettuazione della stessa.
Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per Parte_1
carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e per l'insussistenza del diritto del
2 lavoratore alle pretese economiche aventi ad oggetto l'asserito mancato godimento della pausa.
Il infatti –continua la società opponente- si limita a richiamare una CP_1
sentenza del Tribunale di Roma (resa in un giudizio ove è rimasta Parte_1
peraltro contumace), senza dire alcunché in merito al periodo successivo per il quale vengono richieste le differenze retributive e senza allegare i servizi in cui lo stesso sarebbe stato impiegato o il numero di giorni asseritamente lavorati sulla base dei quali calcolare le somme in questione. Peraltro tali somme non sono dovute poiché il lavoratore ha sempre potuto godere delle pause.
2. L'opposto costituendosi ha eccepito l'infondatezza del ricorso in opposizione,
chiedendone il rigetto in quanto le somme ingiunte si basano sulla sentenza n.
10203/2023 del 15/11/2023, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di
Roma ha accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'integrale e corretta retribuzione del lavoro straordinario e l'indennità sostitutiva correlata alla mancata fruizione delle pause giornaliere e dei corrispondenti riposi compensativi.
3. Ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 12 novembre 2025
la causa è stata discussa e decisa mediante pronuncia, all'esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale, depositata in via telematica.
4. In via preliminare si rileva che la società opponente ha circoscritto le proprie contestazioni alle differenze ingiunte per mancato godimento della pausa giornaliera, cd. quater pausa, con la conseguenza che le differenze a titolo di straordinario pari ad € 568,54 sono pacificamente dovute.
Ciò premesso e così delineato il thema decidendum, il ricorso in opposizione è
infondato e deve pertanto essere respinto alla luce delle statuizioni e dei condivisibili principi contenuti nella sentenza del Tribunale di Roma, emessa
3 tra le parti in causa nel giudizio n. 13637/2022 R.G. (riunito alla n.
13634/2022 R.G. unitamente al 13638/2022) in data 15.11.2023 e passata in giudicato (All. 5 memoria di costituzione).
In detta pronuncia il Tribunale di Roma, sezione III lavoro, così si esprime:
“L'art.74 CCNL Vigilanza Privata recepisce la disciplina dettata dall'art. 8 del
D.Lgs. n. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l'orario di lavoro
giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo
per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione
quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore
deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine
di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dall'istruttoria svolta sul punto è chiaramente emerso che infatti che i vigilanti
svolgono il servizio di pattugliamento stradale da soli e sempre connessi
mediante Nav Net con la centrale operativa;
che il Nav Net non può essere
scollegato per tutta la durata del turno di 8 ore perché laddove venga scollegato
scatta un allarme e viene contestato l'abbandono di posizione;
che non sono
concessi riposi compensativi delle pause non godute, in evidente violazione
dell'art.74 citato”.
Parte opponente ritiene che l'accertamento contenuto nella sentenza de qua,
che si riferisce ai turni di lavoro svolti sino al mese di novembre 2021, non possa in alcun modo estendersi a fatti occorsi in un lasso temporale successivo,
4 non avendo alcuna efficacia di giudicato rispetto agli stessi e non precludendo al giudice una autonoma valutazione dei fatti successivi ed un'autonoma attività istruttoria.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, l'attività istruttoria sui periodi successivi, pur non preclusa, è stata ritenuta superflua ed irrilevante ai fini decisori, in quanto nell'atto di opposizione la società non ha dedotto, prima ancora che provato, di aver modificato i turni di lavoro dell'opposto, tali da consentire la fruizione delle pause giornaliere in contestazione;
né in alternativa ha dedotto o dimostrato di aver concesso al lavoratore i corrispondenti riposi compensativi secondo le prescrizioni dell'art. 74 Ccnl di settore. (si richiama al proposito Cass. n. 8626/2024 versata in atti sulla ripartizione degli oneri probatori in materia di riposi compensativi).
Al contrario dalla documentazione prodotta (buste paga) e dai conseguenti conteggi è risultato che, anche successivamente al novembre 2021, il lavoratore ha continuato a svolgere gli stessi turni svolti in precedenza senza alcuna modifica, né è stata fornita idonea allegazione o prova dei fatti contrari, come già riferito.
In considerazione del mancato assolvimento degli oneri deduttivi e probatori da parte della società con riferimento ai fatti successivi ed a fronte di una situazione fattuale rimasta immutata rispetto al precedente accertamento giudiziale, l'odierno giudicante ha applicato i condivisibili i principi di diritto enucleati nella pronuncia anzidetta, che configura pur sempre una premessa logica indispensabile dell'accertamento della violazione dell'art. 74 CCNL per superamento del limite delle sei ore consecutive dell'orario giornaliero e del conseguente diritto all'indennità sostitutiva delle pause non godute.
5 Il superamento delle sei ore consecutive, anche per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla pronuncia, rappresenta un dato pacifico e documentale, non essendo stata fornita dimostrazione della modifica dell'organizzazione dei turni a partire dal novembre 2021.
Stante la mancata fruizione dei permessi, deve considerarsi legittima la richiesta di indennità sostitutiva, come quantificata nei conteggi allegati alla memoria di costituzione e redatti sulla base dei dati contenuti nelle buste paga.
Sul punto si richiama copiosa giurisprudenza di Cassazione (ex plurimis Sez.
lavoro, Ord., 05/07/2024, n. 18390), che in più occasioni ha evidenziato che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno e che il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile.
In conclusione il ricorso in opposizione deve essere respinto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza (D.M. 147/2022, fase di studio, introduttiva e decisionale). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 30997/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo,
dichiarandone l'esecutorietà;
6 -condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite,
liquidate in € 1100,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali. Con
distrazione in favore dell'Avv. Reale dichiaratasi antistataria.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 12 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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