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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
17/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1447 dell'anno 2023
TRA
n. il 23.1.1973 in S. Cipriano d'Aversa – Parte_1
- rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel C.F._1
fascicolo telematico, dall'avv. GIUSEPPINA DI COSTANZA presso lo studio della quale, in PARETE alla VIA A. MORAVIA n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio del 22/03/2024, dall'avv. Davide Catalano Per_1
con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località
San Benedetto.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 19/06/2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 5930 del 22 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di accertamento del suo diritto a fruire della indennità di accompagnamento. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che la mancata presentazione alla visita disposta dal consulente medico legale nominato nel corso del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. fosse ingiustificata.
L'assenza della assistita, infatti, era frutto di un errore scusabile poiché la fissazione della data di prosieguo delle operazioni peritali era stata disposta nel verbale di udienza contrariamente alla prassi seguita dal Tribunale di Napoli Nord.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, previa nomina di nuovo c.t.u. medico legale, fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale o, quanto meno, per il periodo in cui era stata sottoposta a trattamenti chemio e radio terapici con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre accessori ed alla rifusione CP_1
delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito la inammissibilità ed CP_1
infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. Giova premettere che la , con ricorso del 20 ottobre 2021, aveva Pt_1
promosso il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento.
Con ordinanza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'istanza poiché la non si era presentata, senza giustificato motivo, alla visita disposta Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la odierna appellante, ritenuta avverata la condizione di procedibilità, ha chiesto accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale deducendo la giustificatezza della mancata presentazione alla visita peritale.
Con la gravata sentenza il Tribunale ha escluso che fosse stata compiutamente dedotto e dimostrato un legittimo impedimento all'espletamento della c.t.u. ed ha, conseguentemente, rigettato la domanda.
La censura la decisione deducendo la sussistenza del legittimo Pt_1 impedimento e la irritualità dello svolgimento delle operazioni peritali poiché l'ausiliare non aveva provveduto ad una nuova convocazione.
5. L'appello proposto non è fondato.
In rito, a fronte della censura di inammissibilità sollevata dalla difesa dell' , CP_1
deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022) il provvedimento di diniego dell'istanze ex art. 445 bis c.p.c. emesso senza espletare la consulenza tecnica, non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale ma è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c..
L'assistito, dunque, è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto e la sentenza pronunziata non è soggetta al vincolo di inappellabilità di cui all'art. 445 bis u.c. c.p.c..
5.1 Quanto al merito, correttamente il primo Giudice ha richiamato il consolidato orientamento interpretativo che qualifica la mancata partecipazione alla visita disposta nell'ambito di una consulenza tecnica medico legale come inadempimento all'onere della prova posto, ex art. 2967 cod. civ., in capo all'attore.
La difesa della allega, però, la sussistenza di un legittimo impedimento Pt_1
costituito dalla prassi del Tribunale di non indicare la data ed il luogo delle operazioni peritali nel verbale di conferimento dell'incarico.
La tesi è del tutto infondata vuoi perché la esistenza della asserita prassi è del tutto indimostrata vuoi perché la stessa non potrebbe esimere dagli obblighi di diligenza imposti da norme primarie.
5.2 Sostiene, inoltre, la difesa della appellante che, nel verbale di affidamento dell'incarico al c.t.u., era prevista la possibilità di giustificazione informale della assenza della parte con conseguente onere dell'ausiliare di richiedere al Giudice la fissazione di un nuovo accesso e che, nel caso di specie, il c.t.u. non aveva proceduto conformemente alle istruzioni ricevute.
Anche detta censura non può essere accolta.
Con la ordinanza ex art. 445 bis c.p.c., infatti, è stata motivatamente respinta la istanza di fissazione di nuovo accesso peritale proposta dalla difesa della sul Pt_1 rilievo che il dedotto errore nella lettura del verbale di affidamento dell'incarico non costituiva legittimo motivo di impedimento.
A fronte di detta motivazione né nel corso del giudizio di primo grado né nell'odierno atto di appello sono state allegate ragioni specifiche che possano consentire di qualificare l'errore in cui è incorsa la parte appellante quale giustificazione della assenza alle operazioni peritali.
La gravata sentenza, pertanto, deve essere confermata.
6. La peculiarità delle questioni dibattute e la natura delle prestazioni richieste e non valutate nel merito consentono di compensare interamente le spese del grado
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado.
In Napoli, il 17/03/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
17/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1447 dell'anno 2023
TRA
n. il 23.1.1973 in S. Cipriano d'Aversa – Parte_1
- rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel C.F._1
fascicolo telematico, dall'avv. GIUSEPPINA DI COSTANZA presso lo studio della quale, in PARETE alla VIA A. MORAVIA n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio del 22/03/2024, dall'avv. Davide Catalano Per_1
con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località
San Benedetto.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 19/06/2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 5930 del 22 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di accertamento del suo diritto a fruire della indennità di accompagnamento. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che la mancata presentazione alla visita disposta dal consulente medico legale nominato nel corso del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. fosse ingiustificata.
L'assenza della assistita, infatti, era frutto di un errore scusabile poiché la fissazione della data di prosieguo delle operazioni peritali era stata disposta nel verbale di udienza contrariamente alla prassi seguita dal Tribunale di Napoli Nord.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, previa nomina di nuovo c.t.u. medico legale, fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale o, quanto meno, per il periodo in cui era stata sottoposta a trattamenti chemio e radio terapici con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre accessori ed alla rifusione CP_1
delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito la inammissibilità ed CP_1
infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. Giova premettere che la , con ricorso del 20 ottobre 2021, aveva Pt_1
promosso il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento.
Con ordinanza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'istanza poiché la non si era presentata, senza giustificato motivo, alla visita disposta Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la odierna appellante, ritenuta avverata la condizione di procedibilità, ha chiesto accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale deducendo la giustificatezza della mancata presentazione alla visita peritale.
Con la gravata sentenza il Tribunale ha escluso che fosse stata compiutamente dedotto e dimostrato un legittimo impedimento all'espletamento della c.t.u. ed ha, conseguentemente, rigettato la domanda.
La censura la decisione deducendo la sussistenza del legittimo Pt_1 impedimento e la irritualità dello svolgimento delle operazioni peritali poiché l'ausiliare non aveva provveduto ad una nuova convocazione.
5. L'appello proposto non è fondato.
In rito, a fronte della censura di inammissibilità sollevata dalla difesa dell' , CP_1
deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022) il provvedimento di diniego dell'istanze ex art. 445 bis c.p.c. emesso senza espletare la consulenza tecnica, non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale ma è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c..
L'assistito, dunque, è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto e la sentenza pronunziata non è soggetta al vincolo di inappellabilità di cui all'art. 445 bis u.c. c.p.c..
5.1 Quanto al merito, correttamente il primo Giudice ha richiamato il consolidato orientamento interpretativo che qualifica la mancata partecipazione alla visita disposta nell'ambito di una consulenza tecnica medico legale come inadempimento all'onere della prova posto, ex art. 2967 cod. civ., in capo all'attore.
La difesa della allega, però, la sussistenza di un legittimo impedimento Pt_1
costituito dalla prassi del Tribunale di non indicare la data ed il luogo delle operazioni peritali nel verbale di conferimento dell'incarico.
La tesi è del tutto infondata vuoi perché la esistenza della asserita prassi è del tutto indimostrata vuoi perché la stessa non potrebbe esimere dagli obblighi di diligenza imposti da norme primarie.
5.2 Sostiene, inoltre, la difesa della appellante che, nel verbale di affidamento dell'incarico al c.t.u., era prevista la possibilità di giustificazione informale della assenza della parte con conseguente onere dell'ausiliare di richiedere al Giudice la fissazione di un nuovo accesso e che, nel caso di specie, il c.t.u. non aveva proceduto conformemente alle istruzioni ricevute.
Anche detta censura non può essere accolta.
Con la ordinanza ex art. 445 bis c.p.c., infatti, è stata motivatamente respinta la istanza di fissazione di nuovo accesso peritale proposta dalla difesa della sul Pt_1 rilievo che il dedotto errore nella lettura del verbale di affidamento dell'incarico non costituiva legittimo motivo di impedimento.
A fronte di detta motivazione né nel corso del giudizio di primo grado né nell'odierno atto di appello sono state allegate ragioni specifiche che possano consentire di qualificare l'errore in cui è incorsa la parte appellante quale giustificazione della assenza alle operazioni peritali.
La gravata sentenza, pertanto, deve essere confermata.
6. La peculiarità delle questioni dibattute e la natura delle prestazioni richieste e non valutate nel merito consentono di compensare interamente le spese del grado
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado.
In Napoli, il 17/03/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa