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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
TO LO presidente
Francesca Firrao consigliere
ND AN AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 32/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. Elena Boschini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Saint Christophe, loc. La
Maladière, n. 1 appellante contro
(c.f. difeso dall'avv. Paolo Campanale, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Ivrea, via del Crist, n. 6
appellato
Conclusioni
1 Entrambe le parti hanno chiesto «che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Aosta, Parte_1 CP_1 chiedendo lo scioglimento della comunione immobiliare, e delle cose già destinate ad uso esclusivo di ciascuna parte e di quelle restanti, nonché la condanna del convenuto ad eseguire le connesse pratiche, a rifondere le spese di mediazione, a cessare le molestie, ad installare nel locale tecnico tre contatori del consumo dell'acqua e a risarcire i danni.
2. si era costituito in giudizio, chiedendo a sua volta lo scioglimento CP_1 del compendio, limitatamente agli immobili ad uso esclusivo, e il rigetto delle ulteriori domande.
3. Con sentenza n. 170/2021 del 31 maggio 2021, il Tribunale di Aosta ha ordinato al convenuto di cessare le molestie e lo ha condannato al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 1.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato ogni ulteriore domanda e ha compensato integralmente le spese processuali.
4. ha proposto appello in base a tre motivi relativi alle domande Parte_2 non accolte e al capo della sentenza inerente alle spese processuali. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. A seguito delle difese finali, con ordinanza del 10 gennaio-14 febbraio 2024, è stata disposta una consulenza tecnica per acquisire gli elementi utili per pronunciare sulla divisione e sulla domanda di condanna all'installazione dei contatori.
Espletata la consulenza tecnica e a seguito delle difese finali, con ordinanza del 2-3 luglio 2025, la causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria per sottoporre al contraddittorio delle parti plurimi rilievi sulla divisibilità del compendio e per tentare la conciliazione della lite.
Con nota scritta del 7 ottobre 2025, le parti hanno rappresentato di avere concluso una transazione e hanno chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese processuali compensate.
Motivi della decisione
2 1. La transazione tra le parti è causa sopravvenuta di difetto di interesse a coltivare il processo (art. 100 c.p.c.).
Vista la convergenza delle parti in merito, è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere (per tutte, v. Cass. civ., sez. I^, ord. 30 agosto 2024, n. 23396).
2. Le spese processuali sono compensate per intero tra le parti come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
ND AN AN
Il presidente
TO LO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
TO LO presidente
Francesca Firrao consigliere
ND AN AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 32/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. Elena Boschini, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Saint Christophe, loc. La
Maladière, n. 1 appellante contro
(c.f. difeso dall'avv. Paolo Campanale, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Ivrea, via del Crist, n. 6
appellato
Conclusioni
1 Entrambe le parti hanno chiesto «che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Aosta, Parte_1 CP_1 chiedendo lo scioglimento della comunione immobiliare, e delle cose già destinate ad uso esclusivo di ciascuna parte e di quelle restanti, nonché la condanna del convenuto ad eseguire le connesse pratiche, a rifondere le spese di mediazione, a cessare le molestie, ad installare nel locale tecnico tre contatori del consumo dell'acqua e a risarcire i danni.
2. si era costituito in giudizio, chiedendo a sua volta lo scioglimento CP_1 del compendio, limitatamente agli immobili ad uso esclusivo, e il rigetto delle ulteriori domande.
3. Con sentenza n. 170/2021 del 31 maggio 2021, il Tribunale di Aosta ha ordinato al convenuto di cessare le molestie e lo ha condannato al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 1.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato ogni ulteriore domanda e ha compensato integralmente le spese processuali.
4. ha proposto appello in base a tre motivi relativi alle domande Parte_2 non accolte e al capo della sentenza inerente alle spese processuali. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. A seguito delle difese finali, con ordinanza del 10 gennaio-14 febbraio 2024, è stata disposta una consulenza tecnica per acquisire gli elementi utili per pronunciare sulla divisione e sulla domanda di condanna all'installazione dei contatori.
Espletata la consulenza tecnica e a seguito delle difese finali, con ordinanza del 2-3 luglio 2025, la causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria per sottoporre al contraddittorio delle parti plurimi rilievi sulla divisibilità del compendio e per tentare la conciliazione della lite.
Con nota scritta del 7 ottobre 2025, le parti hanno rappresentato di avere concluso una transazione e hanno chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese processuali compensate.
Motivi della decisione
2 1. La transazione tra le parti è causa sopravvenuta di difetto di interesse a coltivare il processo (art. 100 c.p.c.).
Vista la convergenza delle parti in merito, è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere (per tutte, v. Cass. civ., sez. I^, ord. 30 agosto 2024, n. 23396).
2. Le spese processuali sono compensate per intero tra le parti come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
ND AN AN
Il presidente
TO LO
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