Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14052/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GIGLIO ROBERTO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19.11.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità, già negato amministrativa;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un asserita valutazione globale del
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte dell'istante già correttamente confutate dal ctu in sede di osservazioni nella fase dell'atp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo (sul punto non può che rilevarsi che la mancata dolenzia lombare alla digito pressione non può che essere ritenuta tale in quanta attestata dal ctu a meno che non si accusi di falso lo stesso perito come sembra sottointendere la difesa di parte ricorrente allorquando afferma che il ricorrente accusò in sede di visita forti dolori lombari in sede di visita), della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che la ricorrente non fosse un soggetto che si trovasse in condizioni tali da vedere ridotta a meno di un terzo la propria capacità lavorativa.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp.
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto RO , Pt_1 nei confronti dellI. , così provvede: Controparte_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp
2. Spese irripetibili.
Bari,25/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi