CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10748/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da ricorrente S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220038376184 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220038376184 IVA-ALTRO 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220038376184 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistenti: non comparsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.6.2025 IMMOBILIARE DEL PRETE s.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120220038376184000 notificata il 14.3.2025 emessa per IR AP VA anno 2005.
In data 18.6.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate DP Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 2-28.7.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossioni che, evidenziato di avere annullato la cartella notificata il 14.3.2025 in quanto errata e notificato nuova cartella, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
In data 17.12.2025 lo stesso ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere insistendo per le spese.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto l'intervenuto annullamento della cartella oggetto del contendere da parte dell'Ente impositore, dichiara cessata la materia del contendere.
Alla pronuncia segue la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'intervento in via di autotutela da parte dell'Ente impositore e della particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, in composizione collegiale così decide:
- dichiara estinto il giudizio per cessata matria del contendere e compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Napoli il 12/01/2026
il Presidente (Antonietta Scrima) il relatore (Francesco de Falco Giannone)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10748/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da ricorrente S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220038376184 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220038376184 IVA-ALTRO 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220038376184 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistenti: non comparsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.6.2025 IMMOBILIARE DEL PRETE s.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120220038376184000 notificata il 14.3.2025 emessa per IR AP VA anno 2005.
In data 18.6.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate DP Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 2-28.7.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossioni che, evidenziato di avere annullato la cartella notificata il 14.3.2025 in quanto errata e notificato nuova cartella, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
In data 17.12.2025 lo stesso ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere insistendo per le spese.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto l'intervenuto annullamento della cartella oggetto del contendere da parte dell'Ente impositore, dichiara cessata la materia del contendere.
Alla pronuncia segue la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'intervento in via di autotutela da parte dell'Ente impositore e della particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, in composizione collegiale così decide:
- dichiara estinto il giudizio per cessata matria del contendere e compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Napoli il 12/01/2026
il Presidente (Antonietta Scrima) il relatore (Francesco de Falco Giannone)