Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/03/2026, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04746/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro Tempore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Staniscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. Repertorio -OMISSIS- e n Protocollo -OMISSIS- emessa dal Comune di Roma Capitale Municipio Roma VIII Direzione Tecnica nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere CH IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 28 marzo 2025 l’amministrazione giudiziaria della società-OMISSIS-. ha impugnato la determinazione dirigenziale Repertorio -OMISSIS- e n Protocollo -OMISSIS- emessa dal Comune di Roma Capitale Municipio Roma VIII, con cui è stata ordinata la rimozione di una O.S.P. a servizio di esercizio di somministrazione ubicato in Roma-OMISSIS-.
2. – La motivazione del provvedimento gravato si basa sulle considerazioni per cui “difformemente da quanto autorizzato dalla concessione OSP di cui alla determinazione Dirigenziale -OMISSIS-del 10/06/2019 occupava il suolo pubblico con la pedana di legno, perimetrali e pannelli in vetro e travi sormontati da tenda retrattile a copertura dell’area stessa, il suddetto verbale -OMISSIS- è stato redatto a seguito del verbale d’ispezione -OMISSIS- del 29/10/2024, sulla scorta degli accertamenti eseguiti presso il competente ufficio del Municipio Roma VIII; in data 30 Ottobre 2024 è stato perseguito ai sensi art 20 c. 4 e 5 del decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 per il seguente motivo : occupava il suolo pubblico, nello specifico la sede stradale, per mt. 7,00x4,50 circa con una pedana in legno, 2 ombrelloni, 8 tavoli, e 20 sedie senza essere in possesso del prescritto titolo concessionario. Si diffida all’immediato ripristino dei luoghi.”
3. – La ricorrente adduce di essere attualmente in amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159\2011.
La parte impugnatoria del ricorso non si presenta suddivisa in motivi specifici e rubricati.
Da essa pare di potere enucleare le seguenti doglianze:
- premesso che la ricorrente ha affittato un’azienda sequestrata alla società-OMISSIS- ai sensi del d.lgs. n. 159\2011, in forza ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis di detto decreto legislativo, i soggetti sottoposti a misure antimafia non sono soggetti ad imposizione tributaria quanto ai beni confiscati o sequestrati; ciò viene addotto dalla ricorrente in quanto la ricorrente ritiene che l’ordine di rimozione della struttura sia stato impartito anche in relazione al mancato pagamento dei canoni di concessione per occupazione di suolo pubblico, che peraltro essa adduce di avere pagato;
- l’ordinanza di demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale sarebbe pienamente valida ma priva di esecutività “in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro”.
Roma Capitale si è costituita in giudizio deducendo, con memoria, l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto (costituito dal diniego di concessione di OSP OV in ampliamento con Rep.-OMISSIS--OMISSIS- del 3.6.2022) e l’infondatezza del ricorso; sotto il profilo fattuale, peraltro, ha dato atto dell’intervenuto pagamento dei canoni concessori in data 23 luglio 2024.
4. –Con ordinanza n. 2254 del 18 aprile 2025 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente in relazione ai gravi profili di pregiudizio lamentati.
5. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
6. – Il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto eccepito da Roma Capitale.
La documentazione versata in atti da Roma Capitale dopo la trattazione dell’istanza cautelare, in data 31 ottobre 2025, ricostruita nelle difese dell’Ente di pari data, attesta che “…l’odierna ricorrente ha impugnato un provvedimento fondato su un diniego di ampliamento concessione VI -19 già divenuto definitivo e pertanto inamovibile. Infatti la -OMISSIS- si è vista negare la concessione di OSP OV in ampliamento con Rep.-OMISSIS--OMISSIS- del 3.6.2022 - per mq 13 per la collocazione di pedana amovibile, tavoli, sedie elementi di perimetrazione e ombrellone sul parcheggio - della pregressa concessione temporanea già in essere dal -OMISSIS- (pag. 44 doc. B) “in quanto non sussistono i 2 m. di distanza dall’alberatura presente” ciò sta a significare che la -OMISSIS- non ha mai avuto titolo per ampliare il proprio dehor ab origine, cioè manca l’atto presupposto sul quale la stessa si sarebbe dovuto poggiare; sul versante pubblico invece la DD impugnata è semplicemente il provvedimento sanzionatorio vincolato, susseguente al precedente emesso nel 2022 di diniego, che aveva già disposto l’impossibilità di ampliamento della zona esterna e che non è mai stato confutato dall’allora titolare -OMISSIS-.”
In effetti di tale atto diniego del 3 giugno 2022 non v’era menzione neppure nel provvedimento impugnato, che si limita a riscontrare difformità da una precedente concessione ordinaria, datata 10 giugno 2019.
Tale concessione ha visto assentire due successivi ampliamenti accordati in forza della normativa emergenziale nel corso del -OMISSIS-.
Si tratta delle determinazioni del 4 maggio -OMISSIS- n. repertorio -OMISSIS-\-OMISSIS- (nove metri quadrati di estensione e quattro metri lineari di perimetro) e del 9 dicembre 202n. repertorio -OMISSIS-\-OMISSIS- (estensione sette metri quadrati per quattro e venti, totale ventinove virgola quaranta metri quadrati).
Successivamente, la società dante causa della ricorrente, non ancora soggetta ai provvedimenti di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159\2011, ha chiesto un nuovo ampliamento della concessione di OSP OV per ulteriori tredici virgola cinquantotto metri quadrati.
Tale ampliamento è stato negato, come detto, con determinazione Rep.-OMISSIS--OMISSIS- del 3.6.2022, che non è stata impugnata; la relativa motivazione si è incentrata sulla distanza dei manufatti dalle essenze arboree presenti, rilevata minore di due metri.
Non risultano impugnazioni di tale negativa determinazione.
La determinazione impugnata nel presente giudizio si limita a intimare la rimozione di opere la cui realizzazione è stata ritenuta dall’Amministrazione difforme da quanto autorizzato con la originaria concessione (non emergenziale) rilasciata nell’anno 2019, ma nulla afferma circa la difformità o la conformità delle opere in questione dalle successive concessioni in ampliamento di carattere emergenziale rilasciate nel -OMISSIS-, né sulla eventuale rimozione, decadenza o intervenuta scadenza di queste ultime.
Ne deriva che il rigetto della domanda di ampliamento ricevuto dalla dante causa della ricorrente nel 2022, legato alla presenza delle consistenze vegetali troppo prossime all’intervento progettato dalla società, non risulta funzionalmente collegato –quanto meno, con sufficiente certezza- al rigetto impugnato in questa sede.
Pertanto, la mancata impugnazione di quel rigetto non inficia l’ammissibilità del ricorso adesso in esame.
7. – Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato, e va respinto.
Risulta infatti del tutto fuori fuoco ed avulsa dal tipo provvedimentale che in questa sede viene in considerazione la prima delle due censure che si sono potute enucleare dalla prospettazione della ricorrente, ovvero che, ai sensi dell’art. 51 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 comma 3-bis, i soggetti sottoposti a misure antimafia non sono soggetti ad imposizione tributaria quanto ai beni confiscati o sequestrati.
E’ infatti evidente che –come premesso- la ricorrente ritiene che l’ordine di rimozione della struttura sia stato impartito anche in relazione al mancato pagamento dei canoni di concessione per occupazione di suolo pubblico, che peraltro essa adduce di avere pagato.
Ciò rende palesi due ragioni di infondatezza della censura.
La prima è, ovviamente, che nel caso in esame la –pure scarna- motivazione dell’atto gravato non lascia residuare dubbio veruno circa la natura del provvedimento oggetto del presente giudizio, che consiste nell’esercizio dell’autotutela amministrativa sui beni demaniali che l’art. 823 comma II c.c. riconosce all’Ente proprietario dei beni appartenenti al demanio in caso di illecita occupazione (qui, oltre quanto consentiva il titolo concessorio), senza riferimento alcuno a crediti per canoni o per indennità da illecita occupazione.
La seconda ragione, altrettanto evidente, è che, se anche vi fosse stato un siffatto riferimento nella motivazione dell’atto gravato, esso non avrebbe comunque riguardato obbligazioni di carattere tributario, quali elencate dal comma 3-bis dell’art. 51 d.lgs. n. 159\2011, bensì –come detto- canoni concessori o indennità di occupazione, non contemplati dalla norma invocata da parte ricorrente.
8. – Neppure il secondo profilo di doglianza che pare potersi enucleare dalla prospettazione di parte ricorrente merita accoglimento, atteso che esso si incentra sulla asserita mancanza di esecutività dell’ordinanza di demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale.
Ma, a questo fine, la stessa ricorrente cita copiosa giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che dà conto di come tale regola si applichi a materia del tutto differente da quella dell’autotutela demaniale qui in discorso, ossia alla repressione degli abusi edilizi.
Peraltro, è noto che, secondo ampia giurisprudenza, la soggezione dell’immobile a sequestro non sgrava il destinatario dell’ordine di demolizione dall’attivarsi per ottenere dall’Autorità giudiziaria l’autorizzazione a eseguire tale ordine.
Anche tale censura, pertanto, si rivela palesemente prova di reale contenuto censorio rispetto all’atto gravato: ne segue il suo rigetto.
9. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del soggetto ricorrente (avente causa di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati alla criminalità organizzata) induce a ritenere sussistenti gli eccezionali motivi che possono indurre alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e le società menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CH IN, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH IN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.