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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9052/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De LU Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.7.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano in data 7.11.1976 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaele Lessio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata Milano in data 21.11.1977 Cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaele Lessio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Melzo in data 18.9.2010 (anno 2010 atto n. 21 parte II serie A) In comunione legale dei beni. con i seguenti nato in data [...] e in data 23.4.2015. Persona_1 Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Melzo via Gioacchino Rossini 1, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata, con quanto l'arreda, alla sig.ra Controparte_1
3) Il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale e non oltre il termine Parte_1 del 30 settembre 2025 asportando i propri effetti personali.
4) A decorrere dal rilascio dell'immobile da parte del marito, il pagamento delle future rate del mutuo relativo all'immobile già adibito a casa coniugale graverà su entrambi i comproprietari in misura pari alla quota di proprietà di ciascuno, rispettivamente di
¼ a carico della sig.ra e ¾ a carico del sig. Per ragioni di praticità CP_1 Pt_1
i coniugi convengono che il sig. provvederà ad anticipare in misura integrale Pt_1 il pagamento delle rate di mutuo in favore dell'istituto di credito mutuante con diritto di ottenere il rimborso della rispettiva quota dalla sig.ra che vi provvederà CP_1 mediante pagamenti semestrali posticipati rispetto alle singole scadenze, nei termini del 30 giugno e 31 dicembre, previa documentazione del relativo ammontare. I coniugi convengono che il mutuo continuerà ad essere appoggiato sull'attuale conto corrente formalmente cointestanti ad entrambi e sul quale la sig.ra ha CP_1 provveduto a far accreditare, sino ad oggi, i proventi della propria attività lavorativa e risparmi personali.
5) Ad eccezione degli oneri per utenze domestiche dell'immobile già adibito a casa coniugale che si intendono a carico esclusivo della sig.ra le spese per attività CP_1 di manutenzione ordinaria di detto immobile e attiguo giardino, verranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50% a carico di ciascuno di essi, mentre gli oneri di straordinaria manutenzione straordinaria verranno sostenuti dai medesimi ricorrenti in ragione delle rispettive quote di proprietà.
6) L'affidamento dei figli minore LU e si intende condiviso tra i genitori con Per_1 collocamento paritario, in modo che essi trascorreranno una settimana (dal lunedì mattina alla domenica sera) con la madre e una con il padre. Entrambi i minori manterranno la attuale residenza presso l'abitazione già adibita a casa coniugale.
7) I figli trascorreranno le vacanze natalizie ogni anno alternativamente con l'uno o l'altro genitore i periodi dal giorno 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
Il figli trascorreranno 3 giorni durante le vacanze di Pasqua (compreso il giorno della S. Pasqua) alternativamente con l'uno e l'altro genitore, iniziando dalla madre.
Per quanto attiene le altre Festività religiose e nazionali i minori le trascorreranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore, cominciando dalla madre;
Per quanto attiene le vacanze estive, i genitori si impegnano ad indicare entro il 30 maggio di ogni il periodo prescelto per le vacanze in modo che ciascun di essi possa trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi. In caso di concomitanti periodi, i genitori, ad anni alterni, avranno diritto di mantenere fermo il periodo prescelto mentre l'altro dovrà modificare il proprio programma.
8) Considerato che i figli minori trascorreranno ugual periodo con entrambi i genitori e gli stessi provvederanno in via diretta ai bisogni ed al suo mantenimento, i genitori rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo di mantenimento per gli stessi.
Le spese straordinarie (intendendosi tali quelle indicate nel protocollo in uso avanti l'Intestato Tribunale) verranno sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore.
9) I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano reciprocamente a richiedere qualsivoglia forma di mantenimento.
10) I coniugi si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio anche per i figli minori.
11) I compensi professionali relativi al presente procedimento verranno sostenuti dai ricorrenti in quota del 50% a carico di ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione attestante i rispettivi redditi dell'ultimo triennio. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Melzo in data 18.09.2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De LU Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG