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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, in persona del Giudice dott.ssa Ombretta Salvetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 2240/2024
Avente ad oggetto: misura uso cose comuni
(appello a sentenza n. 287/2024 del Giudice di Pace di Alba) promossa da:
, C.F.: , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alba, P.za Pertinace n. 6,presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Paglieri e Edoardo Paglieri che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e che dichiarano di intendere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa al numero di fax 0173/061905, tramite posta elettronica certificata agli indirizzi
- Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro
C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._2 [...]
C.F.: residente in [...], , C.F.: CP_2 C.F._3 CP_3
, residente in [...], in proprio e quale erede della madre C.F._4
deceduta il 26/9/2021 e C.F.: , Persona_1 CP_4 C.F._5
residente in Alba (CN), elettivamente domiciliati in Alba (CN), Piazza Michele Ferrero (già
1 Piazza Savona) n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Emanuela MARIETTI e Luigi Nizza che li rappresentano e difendono come da procura in atti e che dichiarano di intendere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa al numero di fax: 0173/591077, tramite posta elettronica certificata agli indirizzi - Email_3
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APPELLATI
Udienza di rimessione della causa a decisione celebrata con trattazione cartolare in data
15.07.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Rigettata ogni diversa istanza, eccezione, difesa e deduzione;
l'appellante, già convenuta in Primo Grado, propone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alba n. n.287/2024 emessa in data 26/9/2024, depositata in data 27/9/2024 nella causa R.G. n.705/2015 notificata sia a mezzo pec in data 9/10/2024 sia a mezzo posta direttamente ad in data 30/10/2024 con allegato atto di precetto datato 28/10/2024. Pt_1
Voglia l'Ecc.mo Giudice di Appello, in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Alba ed in accoglimento del proposto appello, accertare, riconoscere e dichiarare che meritano pieno ed integrale accoglimento le conclusioni formulate da in note Pt_1
conclusive del giudizio di Primo Grado e cioè:
In via istruttoria: se del caso, ammettere prove orali per testi sui capi di memoria datata
28/10/2016.
In via pregiudiziale: incompetenza del Giudice di Pace per materia e valore, essendo competente il Tribunale di Asti.
In via pregiudiziale: se del caso, vertendosi in materia di diritti reali, improcedibilità dell'azione per omesso previo esperimento di procedimento di tentativo di mediazione obbligatoria (ex art.5 c.1 bis D.Lgs n.28/2010) per quanto riguarda e nei confronti degli intervenuti (e peraltro quest'ultima nel frattempo deceduta). CP_4 Persona_1
Nel merito: dichiarare infondate in fatto ed in diritto e così respingere le richieste e domande avversarie.
Con vittoria di spese tutte di causa.
Il tutto per i più motivi di cui all'atto di appello.
Con il favore di spese tutte di causa sia del giudizio di sia del giudizio di CP_5
appello.
2 CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ASTI adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle conclusioni tolte in primo grado dagli esponenti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte,
NEL MERITO: respingere, per i motivi tutti dedotti nelle difese in atti, il gravame proposto dalla SI.ra avverso alla sentenza del Giudice di Pace di ALBA n. 287/2024 Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, sentenza impugnata di cui gli appellati chiedono l'integrale conferma;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria della presente casa, ferme restando le contestazioni già dedotte in primo grado in relazione alle istanze istruttorie avversarie, gli esponenti chiedono l'ammissione dei capitoli di prova per testi, già dedotti nelle precedenti difese (ed in particolar modo nella memoria autorizzata datata 20.10.2016) ivi compresa la prova contraria sui capitoli della convenuta;
IN OGNI CASO: condannare l'odierna parte appellante a rifondere agli esponenti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis juribus.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 24.03.2015 ed iscritto a ruolo il 15.06.2015, il SI.
[...]
citava in giudizio innanzi all'Ufficio di Pace di Alba, la SI.ra affinché il CP_1 Parte_1
Giudice dichiarasse l'illegittimità dei comportamenti posti dalla stessa in essere a danno degli altri comproprietari di un cortile comune alle proprietà delle parti sito in Alba fra gli edifici distiti con i nn civici 5 e 7 di via Ospedale, tali da recare pregiudizio e/o compromesso il pari utilizzo e godimento dell'area cortilizia in oggetto e, per l'effetto individuare le corrette modalità di utilizzo della suddetta area, inibendo ex art. 1102 c.c. qualsiasi comportamento contrario con particolare riferimento all'occupazione del sedime cortilizio con biciclette e/o materiali. Con richiesta di risarcimento del danno.
Riferiva che l'area cortilizia comune era utilizzata dalla Controparte_6
che esercita attività di manutenzione e commercio di motocicli e deposito di biciclette,
[...]
che l'occupazione, che pregiudicava l'uso del cortile da parte degli altri comproprietari si
3 protraeva per lo meno dal 1993 e che a nulla erano valsi solleciti ed inviti a ripristinare lo status quo ante.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , sollevando eccezioni di carattere preliminare, aventi Pt_1
ad oggetto l'incompetenza del giudice adito per materia e, comunque per valore;
l'improcedibilità della domanda per omissione della mediazione, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini comproprietari del cortile, e, nel merito, richiedendo respingersi la domanda avversa in quanto infondata.
Formulava altresì domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione delle porzioni di cortile prospicienti alla sua proprietà, che assumeva essere occupate in modo ininterrotto per oltre vent'anni per deposito bicilette dell'attività di famiglia.
Si costituivano con comparsa di intervento volontario i SI.ri e CP_2 CP_3
a sostegno della domanda principale.
Nel corso del giudizio, il Giudice di Pace concedeva termine per l'introduzione della mediazione, iniziata, ma non coltivata. Si costituivano successivamente con intervento volontario i SI.ri e Gli intervenuti, tutti, aderivano CP_4 Persona_1
integralmente alle argomentazioni e domanda attorea.
Stante l'eccezione riconvenzionale della convenuta, il Giudice di Pace, ritenuta la domanda di usucapione di competenza per materia del Tribunale, disponeva la separazione delle cause, trattenendo presso di sé la sola domanda principale formulata dall'attore.
La causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c. e riassunta all'esito del giudizio innanzi al
Tribunale di Asti (senr. 448/2021 Dott. D. Dagna). In tale occasione, dato atto del decesso della SI.ra interveniva, con comparsa di costituzione, il figlio quale Per_1 CP_3
erede.
A seguito della rinuncia delle parti all'interrogatorio formale, l'istruttoria del primo grado veniva limitata alle prove documentali.
Con sentenza n. 287/2024, emessa in data 27.09.2024, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, ritenendo provato l'utilizzo illegittimo da parte della convenuta o di chi per essa (titolari della ditta Cicli Gagliardino di Gagliardino Mario, quali marito e figli della convenuta ), di parte rilevante del cortile di proprietà comune tra tutti gli intervenuti in Pt_1 causa, con biciclette ed accessori ed attrezzatura varia pertinente concernente l'attività oggetto di tale ditta, quale la vendita, manutenzione riparazione delle biciclette e quanto altro ad essa connesso. Il GdP riteneva provati i fatti in forza di: prove documentali (foto);
4 fatti ammessi e riconosciuti dalla stessa parte convenuta in giudizio (la convenuta in primo grado riferisce di aver occupato la porzione di cortile interessata fin dal 2003 con l'attività del marito e del figlio); proposizione di domanda di usucapione avanzata dalla convenuta innanzi al Tribunale Pt_1
di Asti respinta, di cui era prodotta la sentenza (Dott. Dagna RG 752/2017); numerose messe in mora nel tempo inviate;
Inibiva in via definitiva alla con venuta o , per essa , ai soggetti detentori, le attività pregiudicatrici del pari utilizzo del cortile, ordinava a parte convenuta lo sgombero immediato del cortile da cicli, materiali ed accessori, a proprie spese in modo da lasciare completamente libero il cortile, condannava altresì la convenuta , al pagamento del risarcimento di € 5.000 a favore “degli altri comproprietari” con vincolo di utilizzo da tutti i comproprietari di tale cortile in uso comune, collettivamente, per la sua manutenzione varia - ordinaria e straordinaria, ritenuta necessaria nel tempo, fino a suo completo esaurimento. Ha infine condannato la convenuta alla refusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori anche intervenuti.
L'appello:
La SI.ra impugna innanzi al Tribunale di Asti la sentenza del GdP di Alba, Pt_1
ripercorrendo le vicende processali del primo grado ed articolando l'atto in otto motivi di gravame, così riassumibili:
1. improcedibilità dell'azione per omesso previo esperimento di procedimento di tentativo di mediazione obbligatoria (ex art.5 c.1 bis D.Lgs n.28/2010) per quanto riguarda e nei confronti degli intervenuti e (quest'ultima nel frattempo CP_4 Persona_1
deceduta e per la quale è intervenuto quale erede); CP_3
2. incompetenza per materia del Giudice di Pace, in favore del Tribunale di Asti, trattandosi di domanda di ordine di inibizione dell'uso della parte comune per un determinato fine e non come asserito dall'attrice in primo grado, di domanda di regolamentazione del mero uso delle parti comuni (di competenza GdP ex art.7 c.p.c.).
3. incompetenza per valore del Giudice di Pace, in quanto trattasi di causa di valore indeterminabile, come peraltro riferisce la sentenza impugnata, laddove implicitamente riconosce che la causa sarebbe di “valore indeterminato”;
4. incompetenza del Giudice di Pace alla luce della domanda di usucapione di , Pt_1
per cui, afferma l'appellante, avrebbe dovuto rimettere tutte la causa al Tribunale, in quanto, appartenendo la questione pregiudiziale per materia o per valore ad un Giudice superiore, la
5 domanda riconvenzionale di usucapione involgeva una questione pregiudiziale attrattiva anche della domanda proposta da;
CP_1
5. erronea applicazione dell'art.1102 c.c., come interpretato anche dalla Suprema Corte ed anche come osservato (in obiter dictum) in sentenza n.448/21 emessa dal Tribunale di Asti (Il
Giudice di Pace, nella propria sentenza, avrebbe omesso di considerare il giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, la quale, secondo l'appellante, aveva riconosciuto la legittimità dell'uso del cortile da parte di , anche in misura più intensa, Pt_1
in quanto compatibile con i diritti degli altri comproprietari);
6.ingiusto riconoscimento di danni a favore di attore e intervenuti in primo grado di “danni”, ritenendo si tratti di un'indennità non richiesta in causa con sconfinamento nell'ultrapetizione, oltre a non essere chiaro chi debba incassare e gestire tale somma nell'interesse di tutti i comproprietari;
7.istanza di ammissione di prove orali per testi, ritenuti utili a provare che la CP_6
occupava ed occupa unicamente (e con beni rimovibili) la piccola porzione di
[...]
cortile e che quindi non ha mai impedito e non impedisce agli altri comproprietari di utilizzare il cortile comune;
8. conseguente ingiusta condanna alla refusione delle spese di lite.
L'appellante proponeva altresì istanza di sospensione della sentenza impugnata ex artt. 283 e
351 c.p.c.
Si costituiva parte appellata contestando integralmente gli assunti avversari ed insistendo in merito alla correttezza e legittimità della sentenza del Giudice di Pace, evidenziato come le censure avversarie alla sentenza del Giudice di Pace fossero generiche e prive dell'individuazione del vizio in cui sarebbe incorso il Giudicante e si limitassero a meramente riproporre le doglianze già disattese nel precedente grado di giudizio e prospettando le medesime ragioni già addotte in precedenza.
Chiede respingersi l'appello e confermarsi la sentenza.
All'esito dell'udienza di comparizione del 17/12/24 in cui veniva vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con proposta conciliativa dell'Ufficio volta a concordare le modalità di uso del cortile, a cui nessuna delle due parti aderiva integralmente, il giudice dell'appello disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in toto per quanto riguardava i capi di condanna al risarcimento dei danni ed alle spese e parzialmente con riguardo al capo sull'inibitoria (riferibile ad un numero di biciclette superiore a 20).
6 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Il primo motivo di appello, relativo all'eccepito, mancato espletamento del tentativo di mediazione in relazione alla posizione degli intervenuti in causa, è palesemente infondato, concernendo tale obbligo solo la posizione delle iniziali parti in causa (per cui era stato debitamente sospeso il procedimento, con invio delle parti in mediazione): non vi era alcun obbligo di esperire nuovamente il tentativo in relazione alla posizione degli intervenuti, essendo la previsione legislativa di natura eccezionale in quanto pone un limite alla possibilità di proporre una domanda in giudizio, per sua natura di stretta interpretazione e valendo il principio desumibile dall'art. 268 c.p.c. per cui l'intervento può avere luogo fino al momento del passaggio in decisione della causa, ma l'interventore non può compiere atti che non siano più consentiti o far regredire la procedura..
2)Parimenti infondato è anche il secondo motivo, relativo all'incompetenza per materia del giudice di pace, perché si verterebbe non in tema di misura dell'uso della cosa ma dello stesso diritto di uso del bene. Sebbene il primo giudice non abbia motivato sul punto, ha implicitamente disatteso l'eccezione, pronunciando nel merito della vertenza, e, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore delle doglianze espresse dall'attore nell'atto di citazione di primo grado (utilizzo in modo abnorme ed illegittimo oltre i limiti qualitativi e quantitativi del cortile), si verte proprio in materia di misura e modalità dell'uso della cosa comune, essendo incontestato, anche per quanto dichiarato a verbale all'udienza deputata alla trattazione della sospensiva, che di cosa comune si tratti, in quanto il cortile è in condominio fra le famiglie coinvolte nel presente giudizio e la parte attrice ha così qualificato la propria domanda.
3)Ancora infondata è la terza eccezione, relativa all'incompetenza per valore del giudice di pace: per quanto sopra detto, il limite di valore non esiste per specifica previsione normativa
(art. 7 comma 3 c.p.c.). La domanda di risarcimento danni era stata inoltre proposta senza quantificazione del risarcimento, in via equitativa, e dunque deve intendersi come contenuta entro il limite di valore della competenza del giudice adito.
4)Non accoglibile è il quarto motivo, che ravvisa l'incompetenza del giudice di pace sulla scorta della valutazione che il GdP non avrebbe dovuto non separare la decisione sulla domanda di usucapione, ma rimettere tutta la causa al giudice superiore. Il motivo è infondato o, a ben vedere, addirittura inammissibile per difetto di interesse, poiché la
7 domanda di usucapione è stata ormai definitivamente decisa dal Tribunale con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, la questione di una sua eventuale vis actractiva di tutta la competenza non è più decidibile, avrebbe semmai dovuto essere posta, appunto, al giudice superiore ritenuto competente, la questione è ormai chiusa, non potendo più esistere una competenza diversa da quella del giudice adito.
5) Merita invece accoglimento il quinto motivo. A quanto consta, l'appellante ha sì utilizzato una parte del cortile a proprio esclusivo vantaggio, occupandolo con biciclette e accessori, ma non può ritenersi, in base alle acquisizioni istruttorie, che ciò abbia impedito un correlativo uso del cortile agli altri condomini, ad eccezione, ovviamente, della porzione in quel momento occupata (oltretutto da beni mobili e rimovibili quali le biciclette).
Interpretata come pretendono gli appellati, infatti, la norma dell'art. 1102 c.c. porterebbe ad una totale inibizione di qualunque utilizzo della cosa comune da parte di tutti i partecipanti, poiché non v'è dubbio che, almeno temporaneamente, quando si utilizza un cortile, magari attraversandolo in auto, in quel momento un altro condomino non può fare la stessa cosa.
Il godimento esclusivo del bene in comunione è in sé legittimo e si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., che consente di servirsi della cosa comune, purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: solo la violazione di tali limiti consente di configurare un danno risarcibile.
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, “configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale”. (cfr. Cass. civ. n. 15705/2017).
È altresì possibile l'uso differenziato del bene tra i comproprietari, nel senso che nel regime di comproprietà si determini di fatto l'uso differenziato e più intenso da parte di un condomino rispetto a quello degli altri: ciò che conta è che tale situazione non divenga irrevocabile fino ad alterare la funzione del bene nella prospettiva di un utilizzo equilibrato fra i partecipanti, consistente nella possibilità anche per loro di godere ed utilizzare il bene in
8 modo differenziato (Tribunale Palermo sez. II, 09/12/2022, n.5148). Dunque, la nozione di pari uso della cosa comune non si traduce nel sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (cfr. Cass Civ. sez II n.
8177/2022)
Nella specie, l'appellata non risulta avere alterato la destinazione del bene né impedito l'uso del cortile agli altri condomini, né consta un divieto di utilizzo del cortile per deposito di cicli o veicoli da parte del soggetto detentore del negozio sito a pian terreno dell'immobile, disposto dal regolamento condominiale.
Non hanno poi specificato gli appellati in cosa consisterebbe l'uso che intendono fare del cortile e che è stato impedito loro;
la descrizione contenuta nelle capitolazioni istruttorie (a cui parzialmente le parti avevano rinunciato, a seguito dell'istruttoria svolta nella causa di usucapione innanzi al Tribunale) è totalmente inammissibile, sia perché non preceduta da specifici motivi di impugnazione principale o incidentale sulla revoca dell'ammissione), sia perché generica e completamente valutativa, mentre l'asserzione che le biciclette e quant'altro depositato dall'appellante nel cortile impedisca agli altri le manovre con le auto o i giochi dei bambini rimane, appunto, un'asserzione, che da un lato appare smentita proprio dalle fotografie prodotte da parte attrice, che testimoniano un'occupazione con beni mobili limitata all'area immediatamente prospiciente la proprietà dell'appellante, e che comunque non risolve il problema di fondo: se il cortile dev'essere destinato tutto e solo alle manovre delle auto e ai giochi dei bambini, e questo non risulta da alcun regolamento, per l'adozione del quale non constano iniziative di chicchessia, ad essere impedito all'uso che gli interessa rimarrebbe l'appellante, non essendo il suo utilizzo di inferiore “dignità” o liceità di quello preteso dagli altri.
In ogni caso la circostanza che il cortile non sia stabilmente occupato dai cicli ma sia fruibile normalmente anche da parte di altri condomini è desumibile, oltre che dalle stesse fotografie prodotte da parte appellata in primo grado, anche dall'accertamento incontrovertibile effettuato nella sentenza del Tribunale di Asti che ha rigettato la domanda di usuucapione della SInora , passata in giudicato, con piena valenza di giudicato esterno Pt_1
fra le parti, in cui si accerta che le biciclette, pur ricoverate con regolarità nel cortile per anni, erano sovente state rimosse e ricoverate all'interno dei locali, anche a tutela contro i furti, la sera, di notte e in orari extralavorativi, sicchè le modalità di utilizzo emerse in quel giudizio, concernenti i medesimi fatti a fondamento delle attuali istanze, in accogerano corrispondenti all'esercizio di prerogative normali spettanti al proprietario.
9 L'appello pertanto è fondato per quanto esposto, ovvero esclusivamente per la fondatezza del quinto motivo di appello.
Gli altri, successivi motivi rimangono assorbiti, e di conseguenza vengono eliminate tutte le prescrizioni imposte dalla sentenza, compresa l'inibitoria mai richiesta, nonché la condanna dell'appellante al risarcimento (di cui era stato persino prescritto l'utilizzo, con statuizione abnorme), poiché nella erronea statuizione di illiceità dell'utilizzo del bene comune trovavano tutte il loro fondamento.
La domanda attrice dev'essere dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, integralmente respinta.
Stante la plurima proposizione di motivi d'appello infondati, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. La riforma del capo sulle spese del primo grado consegue infatti automaticamente alla riforma della sentenza nel merito, in base al principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo in grado di appello e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta ogni domanda formulata dalla parte attrice e dagli intervenuti in causa nei confronti dell'attuale appellata
Parte_1
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Asti il 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ombretta Salvetti
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